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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
IR EA FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Merone - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il comune di Merone, per l'annualità
2019, ha ripreso a tassazione l'importo dovuto a titolo di Imu in seguito alla disapplicazione dell'agevolazione prevista dal d.l. n.201/2011 e successive modifiche per gli edifici inagibili relazione al complesso di immobili a destinazione industriali in disuso dal 2006 di proprietà della ricorrente.
Il ricorrente deduce: 1) la formazione del silenzio assenso in merito all'accoglimento dell'agevolazione, in quanto il ricorrente presentava una prima istanza con richiesta di applicazione dell'agevolazione in data
8.10.2012, a cui seguiva il diniego in data 17.10.2012. Successivamente la società presentava una nuova istanza corredata da perizia di parte attestante l'inagibilità del complesso in data 14.11.2012. Tuttavia, la stessa, solo in data 17.4.2018, nel contesto del procedimento di adesione con riguardo all'avviso di accertamento per l'annualità 2012, veniva a conoscenza del provvedimento di rigetto di tale istanza datato
21.11.2012. Conseguentemente, la condotta del comune aveva integrato il silenzio assenso e comunque sussisteva la buona fede del contribuente che aveva confidato nell'accoglimento della sua istanza e nella sussistenza dei presupposti dell'agevolazione; 2) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione stante la fatiscienza degli edifici attestata dalla perizia di parte prodotta che contrastata anche la perizia di segno opposto del comune;
3) l'illegittimità delle sanzioni in ragione del principio di buona fede;
4) l'omessa applicazione del cumulo giuridico con le sanzioni irrogate per le pregresse annualità.
2. Il comune di Merone ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 26169 e 26171del 25.9.2025 relative ai ricorsi proposti nei confronti degli atti impositivi delle annualità 2012 e 2013-2018 hanno affermato che per effetto della condotta del comune descritta in ricorso non si è integrato il silenzio assenso: “l'inerzia dell'ente impositore a fronte di una specifica richiesta di esenzione o riduzione di imposta, non comporta la formazione del silenzio-assenso, in difetto di una previsione normativa ad hoc, ma si risolve nel tacito rigetto dell'istanza, per la quale l'atto impositivo non esige una motivazione autonoma rispetto a quella posta a fondamento del tributo e dei relativi accessori" -pag.8 sentenza 26169-.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze ha affermato: “devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria" (Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2023, n. 5804; Cass., Sez. Trib., 22 giugno 2023, n. 18005; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, nn.
1908 e 1955)”.
Le perizie di parte e le fotografie prodotte attestano un complesso di immobili in disuso da tempo ma con criticità che non evidenziano pericoli di crolli – in proposito la perizia di parte ricorrente non contrasta le conclusioni di quella di diverso avviso prodotta dal comune che appare più aderente alla realtà fattuale evidenziata dalle foto prodotto, in quanto evidenzia situazioni circoscritte a parti estremamente limitati di soffitti o di pilastri in cui risulta solo scoperta l'armatura in fero per tratti contenuti e anche la ciminiera -oltre a essere una parte limitata del complesso degli immobili- evidenzia solo la consunzione della parte più esterna di alcuni mattoni di cui è costituita-.
Il terzo motivo è infondato.
Questo ricorso concerne l'annualità 2019. Quindi, in quel momento la società ricorrente era già a conoscenza del rigetto dell'istanza del 14.11.2012, in quanto comunicatele il 17.4.2018.
Quindi, non poteva fare affidamento, come nel caso dei ricorsi aventi per oggetto le annualità precedenti, sul principio di buona fede sulla spettanza del diritto all'agevolazione ingenerato dalla condotta del comune.
Né sussiste alcuna situazione di incertezza normativa che lo giustifichi sotto un profilo oggettivo.
Il quarto motivo è infondato.
Infatti, non sussistono i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico con le pregresse annualità, in quanto l'avviso di accertamento è stato emesso esclusivamente per l'omesso versamento dell'Imu per l'anno
2019 -come i precedenti erano stati emessi per l'omesso versamento dell'imposta nei rispettivi anni-.
Ciò esclude l'applicazione della continuazione -Cass. n.18447 del 30.6.2021-.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del
Comune per € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Como, 21 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
Andrea OL IT FE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
IR EA FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Merone - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il comune di Merone, per l'annualità
2019, ha ripreso a tassazione l'importo dovuto a titolo di Imu in seguito alla disapplicazione dell'agevolazione prevista dal d.l. n.201/2011 e successive modifiche per gli edifici inagibili relazione al complesso di immobili a destinazione industriali in disuso dal 2006 di proprietà della ricorrente.
Il ricorrente deduce: 1) la formazione del silenzio assenso in merito all'accoglimento dell'agevolazione, in quanto il ricorrente presentava una prima istanza con richiesta di applicazione dell'agevolazione in data
8.10.2012, a cui seguiva il diniego in data 17.10.2012. Successivamente la società presentava una nuova istanza corredata da perizia di parte attestante l'inagibilità del complesso in data 14.11.2012. Tuttavia, la stessa, solo in data 17.4.2018, nel contesto del procedimento di adesione con riguardo all'avviso di accertamento per l'annualità 2012, veniva a conoscenza del provvedimento di rigetto di tale istanza datato
21.11.2012. Conseguentemente, la condotta del comune aveva integrato il silenzio assenso e comunque sussisteva la buona fede del contribuente che aveva confidato nell'accoglimento della sua istanza e nella sussistenza dei presupposti dell'agevolazione; 2) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione stante la fatiscienza degli edifici attestata dalla perizia di parte prodotta che contrastata anche la perizia di segno opposto del comune;
3) l'illegittimità delle sanzioni in ragione del principio di buona fede;
4) l'omessa applicazione del cumulo giuridico con le sanzioni irrogate per le pregresse annualità.
2. Il comune di Merone ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 26169 e 26171del 25.9.2025 relative ai ricorsi proposti nei confronti degli atti impositivi delle annualità 2012 e 2013-2018 hanno affermato che per effetto della condotta del comune descritta in ricorso non si è integrato il silenzio assenso: “l'inerzia dell'ente impositore a fronte di una specifica richiesta di esenzione o riduzione di imposta, non comporta la formazione del silenzio-assenso, in difetto di una previsione normativa ad hoc, ma si risolve nel tacito rigetto dell'istanza, per la quale l'atto impositivo non esige una motivazione autonoma rispetto a quella posta a fondamento del tributo e dei relativi accessori" -pag.8 sentenza 26169-.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte di Cassazione nelle richiamate sentenze ha affermato: “devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria" (Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2023, n. 5804; Cass., Sez. Trib., 22 giugno 2023, n. 18005; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, nn.
1908 e 1955)”.
Le perizie di parte e le fotografie prodotte attestano un complesso di immobili in disuso da tempo ma con criticità che non evidenziano pericoli di crolli – in proposito la perizia di parte ricorrente non contrasta le conclusioni di quella di diverso avviso prodotta dal comune che appare più aderente alla realtà fattuale evidenziata dalle foto prodotto, in quanto evidenzia situazioni circoscritte a parti estremamente limitati di soffitti o di pilastri in cui risulta solo scoperta l'armatura in fero per tratti contenuti e anche la ciminiera -oltre a essere una parte limitata del complesso degli immobili- evidenzia solo la consunzione della parte più esterna di alcuni mattoni di cui è costituita-.
Il terzo motivo è infondato.
Questo ricorso concerne l'annualità 2019. Quindi, in quel momento la società ricorrente era già a conoscenza del rigetto dell'istanza del 14.11.2012, in quanto comunicatele il 17.4.2018.
Quindi, non poteva fare affidamento, come nel caso dei ricorsi aventi per oggetto le annualità precedenti, sul principio di buona fede sulla spettanza del diritto all'agevolazione ingenerato dalla condotta del comune.
Né sussiste alcuna situazione di incertezza normativa che lo giustifichi sotto un profilo oggettivo.
Il quarto motivo è infondato.
Infatti, non sussistono i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico con le pregresse annualità, in quanto l'avviso di accertamento è stato emesso esclusivamente per l'omesso versamento dell'Imu per l'anno
2019 -come i precedenti erano stati emessi per l'omesso versamento dell'imposta nei rispettivi anni-.
Ciò esclude l'applicazione della continuazione -Cass. n.18447 del 30.6.2021-.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del
Comune per € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Como, 21 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
Andrea OL IT FE