TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 3124/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GRECO RICCARDA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza della Vittoria n. 17;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) 1) I figli e sono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo e tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) I figli avranno residenza anagrafica presso la sig.ra , in Garlasco Parte_2
(Pv) via Santa Lucia 58, e la casa familiare è assegnata al sig. Parte_1
3) I figli resteranno e saranno accuditi dai genitori con alternanza settimanale. In particolare i figli resteranno tutta settimana con un solo genitore, con cambio alle ore 21 della domenica sera. I giorni di Natale e Pasqua saranno suddivisi tra i genitori tra pag. 1 di 3 pranzo e cena con alternanza, mentre gli altri giorni di festività e le vacanze saranno concordate di volta in volta.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo. Resta convenuto che sino al 31.12.2025 il sig. NI pagherà per intero le spese per i buoni pasto di entrambi i figli.
5) L'assegno unico ed universale sarà percepito per entrambi i figli e per l'intero dalla sig.ra , alla quale sono pure riconosciuti in via esclusiva tutti i benefici, Pt_2 esenzioni, bonus, sgravi economici e fiscali di qualsiasi genere riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni per effetto del reddito o della coabitazione o per altro motivo specifico, ritenendosi sin d'oggi esistente l'assenso preventivo del sig. NI.
6) Con la firma del presente atto, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni reciproca pendenza e di nulla avere a che pretendere l'una dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 16.9.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli nato Persona_3
l'11.10.2017 a Pavia, e nata il [...] a [...]; Persona_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
pag. 2 di 3 - recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 3124/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GRECO RICCARDA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza della Vittoria n. 17;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) 1) I figli e sono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo e tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) I figli avranno residenza anagrafica presso la sig.ra , in Garlasco Parte_2
(Pv) via Santa Lucia 58, e la casa familiare è assegnata al sig. Parte_1
3) I figli resteranno e saranno accuditi dai genitori con alternanza settimanale. In particolare i figli resteranno tutta settimana con un solo genitore, con cambio alle ore 21 della domenica sera. I giorni di Natale e Pasqua saranno suddivisi tra i genitori tra pag. 1 di 3 pranzo e cena con alternanza, mentre gli altri giorni di festività e le vacanze saranno concordate di volta in volta.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli in modo diretto, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da protocollo. Resta convenuto che sino al 31.12.2025 il sig. NI pagherà per intero le spese per i buoni pasto di entrambi i figli.
5) L'assegno unico ed universale sarà percepito per entrambi i figli e per l'intero dalla sig.ra , alla quale sono pure riconosciuti in via esclusiva tutti i benefici, Pt_2 esenzioni, bonus, sgravi economici e fiscali di qualsiasi genere riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni per effetto del reddito o della coabitazione o per altro motivo specifico, ritenendosi sin d'oggi esistente l'assenso preventivo del sig. NI.
6) Con la firma del presente atto, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni reciproca pendenza e di nulla avere a che pretendere l'una dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 16.9.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli nato Persona_3
l'11.10.2017 a Pavia, e nata il [...] a [...]; Persona_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
pag. 2 di 3 - recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3