Articolo 40 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 39Articolo 41
Versione
25 marzo 1963
Art. 40. Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci

Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti:
a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale;
b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati;
c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantita' occorrente per compiere il viaggio;
d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantita' del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue;
e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
f) i materiali relativi al segnalamento marittimo;
g) sotto condizione di reciprocita' le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purche' risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi;
h) le merci destinate alla Citta' del Vaticano
i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o
ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita'.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963