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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16.4.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5117/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio Rao ed Emanuela Prestia;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Sorbello ed Anna Lisa Sorbello.
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.11.2017 premetteva di aver lavorato per la Parte_1 società resistente e segnatamente:
- dal gennaio al luglio 2002 come co.co.co.;
- dall'agosto del 2002 in ragione di contratto a tempo indeterminato, quale Cassiere, Livello III
CCNL Pubblici Esercizi Sale Bingo;
- dall'ottobre 2005 al 02.02.2006 il rapporto si era interrotto bonariamente, per dimissioni volontarie;
- dal 03.02.2006 con contratto a progetto di inserimento lavorativo di diciotto mesi, quale Capo
Sala, Livello 1, presso la sala gioco “Bingo G0arden”;
- dal 03.08.2007 il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato.
Precisava che dal 27 al 31 luglio 2017 si era dovuto assentare dal lavoro per malattia, in quanto affetto da “lombalgia” derivante da ernia discale.
Lamentava che il 01.08.2017 gli era pervenuta una raccomandata con cui l'azienda gli aveva contestato un addebito disciplinare consistente nell'essersi intrattenuto sulla spiaggia il 30 luglio,
1 durante l'assenza dal lavoro per malattia, e nell'aver criticato legale rappresentante CP_3 della società, lamentando i turni di lavoro troppo pesanti da ella assegnati ed invitando i colleghi di lavoro ad adottare la sua medesima strategia, ovvero quella di assentarsi per malattia per 4/5 giorni al mese in caso di turni di lavoro sgraditi, così da provocare disservizi ma senza superare il periodo di comporto.
Esponeva di aver presentato le proprie controdeduzioni ma che le stesse erano state disattese giacché con raccomandata del 10-12.08.2017 la società gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa, licenziamento da egli contestato stragiudizialmente con pec del 31.08.2017.
Ciò premesso, denunziava l'illegittimità del licenziamento per mancanza di indicazione specifica dei motivi e per insussistenza di illecito disciplinare e/o giusta causa. Contestava come controparte gli avesse dapprima contestato di essersi intrattenuto in spiaggia dalle 11:30 alle 17:00 (lettera di contestazione) per poi modificare l'orario nella lettera di licenziamento (ove era riportato dalle
12:00 alle 19:45), osservando come ciò fosse dettato dalla necessità di ingigantire l'evento contestato, in quanto l'art. 168 del CCNL prevedeva l'obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi nel domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche, per le eventuali visite di controllo. Chiariva, quindi, di essere stato in spiaggia dalle 13:30 alle 16:30.
Evidenziava come le patologie da cui era affetto non imponessero di dover stare a casa, mentre impedivano alcune mansioni lavorative comportanti un particolare sforzo fisico.
Deduceva di non aver “parlato male” della legale rappresentante della società e che, comunque, tali affermazioni sarebbero rientrate nel cd diritto di critica.
Quanto alla presunta strategia suggerita ai colleghi, depositava buste paga dalle quali si poteva evincere l'esiguità delle assenze per malattia nel corso degli anni.
Concludeva per la declaratoria di nullità del licenziamento, con condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 della L. 604/1966, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del TFR, delle somme spettanti a titolo di ferie non godute per il 2017, della tredicesima e della quattordicesima, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria del 16.11.2018 si costituiva in giudizio la osservando la specificità delle Parte_2 allegazioni mosse con la lettera di contestazione dell'addebito disciplinare e rilevando la legittimità del licenziamento, stante la recisione del vincolo fiduciario derivante dalla condotta del Pt_1 confermata dai colleghi presenti nell'occasione.
Evidenziava di aver corrisposto al ricorrente le spettanze retributive dallo stesso invocate con bonifici del 07.09.2017 (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti) e del 12.10.2018
(tfr).
2 Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 22.10.2020 parte ricorrente dichiarava di non aver più nulla a pretendere circa le richieste retributive, prendendo atto del pagamento del dovuto da controparte, di cui aveva avuto contezza dopo il deposito dell'atto introduttivo.
Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
L'udienza del 16.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente all'udienza del 19.3.2025 ha rinunciato alla domanda di pagamento della retribuzione, 13* e 14* e TFR.
5. Con riferimento alla legittimità del licenziamento va rilevato che con lettera dell'1.8.2017 parte resistente ha contestato al che giorno 30.7.2017 dalle ore 11,30 fino alle 17.00 si intratteneva Pt_1 nella spiaggia di Venetico Marina con i signori e e tutti e tre si Persona_1 Controparte_4 facevano lecito parlare male del legale rappresentante della società lamentando che CP_5 quest'ultima aveva osato fare dei turni di lavoro pesanti e che non aveva concesso un cambio turno a nella settimana precedente. Inoltre veniva contestato che il ricorrente si rivolgeva ai due Per_1 colleghi dicendo loro di usare la stessa tecnica che usava da tempo, ossia di mettersi in malattia per
4-5- giorni ogni mese quando non gli andavano bene i turni di lavoro.
Il datore di lavoro quindi, non ritenendo valide le giustificazioni resa dal lavoratore, ha provveduto a licenziarlo con lettera del 10.8.2017.
Ciò premesso va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di licenziamento, l'art.
5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi
e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti)”. (ex multis, da Cass. Civ., Sez. Lav., 29.03.2018, n.7830)
Tuttavia dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non può ritenersi provata la sussistenza di una giusta causa.
Infatti va rilevato che la teste moglie del ricorrente, ha riferito che “Mio marito non Testimone_1 ha mai parlato male della Dott. ssa , ed il teste , collega del ha precisato CP_5 Persona_1 Pt_1 che “Nessuno quel giorno ha parlato male della Dott.ssa . CP_5
3 Inoltre anche dalla deposizione del teste non risulta che il ricorrente abbia Testimone_2 pronunciato offese nei confronti del legale rappresentante della società.
Il teste infatti si è limitato a dichiarare che il ricorrente “ ha parlato male della ed in particolare si CP_5
è lamentato dei turni che aveva predisposto”
Con riguardo alla seconda delle contestazioni, ossia l'aver suggerito ai colleghi di porsi in malattia in presenza di una turnistica sgradita va rilevato che la teste ha negato tale Testimone_1 circostanza e anche il ha confermato “ che il ricorrente non ha mai detto al collega di adottare Tes_3 nei confronti della società datrice di mettersi in malattia per 4 5 giorni al mese se non gli andavano bene i turni di lavoro per creare disservizi”).
Anche la teste ha dichiarato di non aver “mai sentito il ricorrente parlare di tale Testimone_4 circostanza con mio fratello e mia cognata”.
Inoltre il teste sebbene abbia confermato il fatto ha precisato di aver sentito la Testimone_2 discussione mentre si recava verso il mare.
Infine la teste ha confermato tale circostanza precisando che il ricorrente gli Controparte_4 aveva invitati a mettersi in malattia.
Inoltre il teste ha dichiarato che quel giorno “era uscito il discorso che io avevo chiesto Persona_1 un cambio turno che non mi era stato concesso ed era quindi uscito il discorso di mettersi in malattia nel caso in cui non venisse concesso il cambio richiesto”.
Va inoltre rilevato che dall'esame delle buste paga in atti non risulta che il ricorrente si sia messo in malattia nell'ultimo anno di lavoro, se non per qualche giorno nel mese di aprile 2017, in quanto ricoverato.
Orbene alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e di tale ultima circostanza non può ritenersi provato il fatto così come contestato dalla resistente.
Infine con riferimento alla permanenza del ricorrente sulla spiaggia si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esercizio durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, di attività lavorative o non, può integrare un inadempimento dell'obbligo derivante dal contratto di lavoro solo nell'ipotesi in cui si tratti di attività ovvero comportamenti che, tenuto conto della patologia di cui è affetto il dipendente, possano mettere a rischio ovvero rallentare la guarigione, in modo da provocare pregiudizio al datore di lavoro (Ex multiis
Cassazione Sez. Lavoro N. 3254 del 18/02/2015).
Orbene non risulta che il ricorrente abbia posto in essere attività tale da rallentate la guarigione.
Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza dei motivi posti a base dello stesso.
6. Quanto alle conseguenze giuridiche della conclamata illegittimità, deve richiamarsi l'art. 8 della
L. 604/1966 ratione temporis vigente, secondo cui “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
4 licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino
a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
Tutto ciò premesso, sussistono giuste ragioni per determinare l'indennità de qua nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del Pt_1
In accoglimento del ricorso, la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_2 deve essere condannata a risarcire il danno a , derivante dall'illegittimità del Parte_1 licenziamento disciplinare irrogatogli, corrispondendogli un'indennità pari ad 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo. Di esse va concessa la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, sussistendone la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno a Pt_2 Parte_1 tramite la corresponsione di un'indennità pari ad 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna la in persona del proprio legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
2.694,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di cui euro 899,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Prestia ed euro 1795,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Rao.
Messina, 17.4. 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16.4.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5117/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio Rao ed Emanuela Prestia;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Sorbello ed Anna Lisa Sorbello.
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.11.2017 premetteva di aver lavorato per la Parte_1 società resistente e segnatamente:
- dal gennaio al luglio 2002 come co.co.co.;
- dall'agosto del 2002 in ragione di contratto a tempo indeterminato, quale Cassiere, Livello III
CCNL Pubblici Esercizi Sale Bingo;
- dall'ottobre 2005 al 02.02.2006 il rapporto si era interrotto bonariamente, per dimissioni volontarie;
- dal 03.02.2006 con contratto a progetto di inserimento lavorativo di diciotto mesi, quale Capo
Sala, Livello 1, presso la sala gioco “Bingo G0arden”;
- dal 03.08.2007 il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato.
Precisava che dal 27 al 31 luglio 2017 si era dovuto assentare dal lavoro per malattia, in quanto affetto da “lombalgia” derivante da ernia discale.
Lamentava che il 01.08.2017 gli era pervenuta una raccomandata con cui l'azienda gli aveva contestato un addebito disciplinare consistente nell'essersi intrattenuto sulla spiaggia il 30 luglio,
1 durante l'assenza dal lavoro per malattia, e nell'aver criticato legale rappresentante CP_3 della società, lamentando i turni di lavoro troppo pesanti da ella assegnati ed invitando i colleghi di lavoro ad adottare la sua medesima strategia, ovvero quella di assentarsi per malattia per 4/5 giorni al mese in caso di turni di lavoro sgraditi, così da provocare disservizi ma senza superare il periodo di comporto.
Esponeva di aver presentato le proprie controdeduzioni ma che le stesse erano state disattese giacché con raccomandata del 10-12.08.2017 la società gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa, licenziamento da egli contestato stragiudizialmente con pec del 31.08.2017.
Ciò premesso, denunziava l'illegittimità del licenziamento per mancanza di indicazione specifica dei motivi e per insussistenza di illecito disciplinare e/o giusta causa. Contestava come controparte gli avesse dapprima contestato di essersi intrattenuto in spiaggia dalle 11:30 alle 17:00 (lettera di contestazione) per poi modificare l'orario nella lettera di licenziamento (ove era riportato dalle
12:00 alle 19:45), osservando come ciò fosse dettato dalla necessità di ingigantire l'evento contestato, in quanto l'art. 168 del CCNL prevedeva l'obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi nel domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche, per le eventuali visite di controllo. Chiariva, quindi, di essere stato in spiaggia dalle 13:30 alle 16:30.
Evidenziava come le patologie da cui era affetto non imponessero di dover stare a casa, mentre impedivano alcune mansioni lavorative comportanti un particolare sforzo fisico.
Deduceva di non aver “parlato male” della legale rappresentante della società e che, comunque, tali affermazioni sarebbero rientrate nel cd diritto di critica.
Quanto alla presunta strategia suggerita ai colleghi, depositava buste paga dalle quali si poteva evincere l'esiguità delle assenze per malattia nel corso degli anni.
Concludeva per la declaratoria di nullità del licenziamento, con condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 della L. 604/1966, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del TFR, delle somme spettanti a titolo di ferie non godute per il 2017, della tredicesima e della quattordicesima, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con il favore delle spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria del 16.11.2018 si costituiva in giudizio la osservando la specificità delle Parte_2 allegazioni mosse con la lettera di contestazione dell'addebito disciplinare e rilevando la legittimità del licenziamento, stante la recisione del vincolo fiduciario derivante dalla condotta del Pt_1 confermata dai colleghi presenti nell'occasione.
Evidenziava di aver corrisposto al ricorrente le spettanze retributive dallo stesso invocate con bonifici del 07.09.2017 (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti) e del 12.10.2018
(tfr).
2 Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 22.10.2020 parte ricorrente dichiarava di non aver più nulla a pretendere circa le richieste retributive, prendendo atto del pagamento del dovuto da controparte, di cui aveva avuto contezza dopo il deposito dell'atto introduttivo.
Veniva ammessa ed escussa prova per testi.
L'udienza del 16.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente all'udienza del 19.3.2025 ha rinunciato alla domanda di pagamento della retribuzione, 13* e 14* e TFR.
5. Con riferimento alla legittimità del licenziamento va rilevato che con lettera dell'1.8.2017 parte resistente ha contestato al che giorno 30.7.2017 dalle ore 11,30 fino alle 17.00 si intratteneva Pt_1 nella spiaggia di Venetico Marina con i signori e e tutti e tre si Persona_1 Controparte_4 facevano lecito parlare male del legale rappresentante della società lamentando che CP_5 quest'ultima aveva osato fare dei turni di lavoro pesanti e che non aveva concesso un cambio turno a nella settimana precedente. Inoltre veniva contestato che il ricorrente si rivolgeva ai due Per_1 colleghi dicendo loro di usare la stessa tecnica che usava da tempo, ossia di mettersi in malattia per
4-5- giorni ogni mese quando non gli andavano bene i turni di lavoro.
Il datore di lavoro quindi, non ritenendo valide le giustificazioni resa dal lavoratore, ha provveduto a licenziarlo con lettera del 10.8.2017.
Ciò premesso va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di licenziamento, l'art.
5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi
e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti)”. (ex multis, da Cass. Civ., Sez. Lav., 29.03.2018, n.7830)
Tuttavia dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non può ritenersi provata la sussistenza di una giusta causa.
Infatti va rilevato che la teste moglie del ricorrente, ha riferito che “Mio marito non Testimone_1 ha mai parlato male della Dott. ssa , ed il teste , collega del ha precisato CP_5 Persona_1 Pt_1 che “Nessuno quel giorno ha parlato male della Dott.ssa . CP_5
3 Inoltre anche dalla deposizione del teste non risulta che il ricorrente abbia Testimone_2 pronunciato offese nei confronti del legale rappresentante della società.
Il teste infatti si è limitato a dichiarare che il ricorrente “ ha parlato male della ed in particolare si CP_5
è lamentato dei turni che aveva predisposto”
Con riguardo alla seconda delle contestazioni, ossia l'aver suggerito ai colleghi di porsi in malattia in presenza di una turnistica sgradita va rilevato che la teste ha negato tale Testimone_1 circostanza e anche il ha confermato “ che il ricorrente non ha mai detto al collega di adottare Tes_3 nei confronti della società datrice di mettersi in malattia per 4 5 giorni al mese se non gli andavano bene i turni di lavoro per creare disservizi”).
Anche la teste ha dichiarato di non aver “mai sentito il ricorrente parlare di tale Testimone_4 circostanza con mio fratello e mia cognata”.
Inoltre il teste sebbene abbia confermato il fatto ha precisato di aver sentito la Testimone_2 discussione mentre si recava verso il mare.
Infine la teste ha confermato tale circostanza precisando che il ricorrente gli Controparte_4 aveva invitati a mettersi in malattia.
Inoltre il teste ha dichiarato che quel giorno “era uscito il discorso che io avevo chiesto Persona_1 un cambio turno che non mi era stato concesso ed era quindi uscito il discorso di mettersi in malattia nel caso in cui non venisse concesso il cambio richiesto”.
Va inoltre rilevato che dall'esame delle buste paga in atti non risulta che il ricorrente si sia messo in malattia nell'ultimo anno di lavoro, se non per qualche giorno nel mese di aprile 2017, in quanto ricoverato.
Orbene alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e di tale ultima circostanza non può ritenersi provato il fatto così come contestato dalla resistente.
Infine con riferimento alla permanenza del ricorrente sulla spiaggia si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esercizio durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, di attività lavorative o non, può integrare un inadempimento dell'obbligo derivante dal contratto di lavoro solo nell'ipotesi in cui si tratti di attività ovvero comportamenti che, tenuto conto della patologia di cui è affetto il dipendente, possano mettere a rischio ovvero rallentare la guarigione, in modo da provocare pregiudizio al datore di lavoro (Ex multiis
Cassazione Sez. Lavoro N. 3254 del 18/02/2015).
Orbene non risulta che il ricorrente abbia posto in essere attività tale da rallentate la guarigione.
Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza dei motivi posti a base dello stesso.
6. Quanto alle conseguenze giuridiche della conclamata illegittimità, deve richiamarsi l'art. 8 della
L. 604/1966 ratione temporis vigente, secondo cui “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
4 licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino
a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
Tutto ciò premesso, sussistono giuste ragioni per determinare l'indennità de qua nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del Pt_1
In accoglimento del ricorso, la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_2 deve essere condannata a risarcire il danno a , derivante dall'illegittimità del Parte_1 licenziamento disciplinare irrogatogli, corrispondendogli un'indennità pari ad 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo. Di esse va concessa la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari, sussistendone la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno a Pt_2 Parte_1 tramite la corresponsione di un'indennità pari ad 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna la in persona del proprio legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
2.694,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. di cui euro 899,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Prestia ed euro 1795,00 oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Rao.
Messina, 17.4. 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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