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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICABBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
RA IF Presidente relatore
Michela Palladino GI
LE RR GI
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2059 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte_1
C.F.
1 -nata a [...], il [...],
C.F. 2rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Santoro -
RICORRENTE
E
Controparte_1
nata ad [...], il [...], C.F. 3 -
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Petruzziello - C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi Parte_1 CP_1 sono sposati;
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario civile in Prata Principato Ultra il
18 6 2000;
che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 7 di detto anno, P. II, S. A.; che hanno le figlie Per_1 nata il [...], economicamente indipendente, e Per_2 nata il [...], studentessa;
- che sono separati giusta omologa con la quale il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione in conseguenza del fatto che i coniugi avevano accettato la proposta conciliativa formulata loro dal giudice;
Con ricorso depositato il 10/07/2025, Parte 1 ha dedotto:
- che dalla separazione non aveva più convissuto con la moglie;
- che non c'era stata riconciliazione;
che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio. La CP_1 sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale,
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato. È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
B. Disposizioni in ordine alla figlia Per_2
B.1 Affido dei figli minorenni e dimora prevalente.
Va confermato l'affido condiviso. La dimora prevalente resta quella della madre.
B.2 Frequentazione di Per_2 con il padre.
Restano di base quelle concordate in sede di separazione;
tuttavia attesa che la ragazza
è oramai prossima alla maggiore età il padre in tema di visite e frequentazioni dovrà
rispettarne la volontà.
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile di Per_2
Va determinato in euro 500,00 mensili così come richiesto dalla madre e alla fine acconsentito anche dal padre.
Anche perché il padre si è reso inadempiente all'obbligo di trasferire alle figlie la nuda proprietà dei due appartamenti nei quali e più precisamente in quello al primo piano, già completo (mentre quello sovrastante sarebbe allo stato rustico), si era svolta la vita familiare e ha espressamente confermato in udienza che non intende adempiervi, poiché ritiene rischiosa detta cessione, poiché mai aveva inteso quell'impegno proposto dal giudice della separazione come obbligo giuridico;
d'altronde nelle difese tecniche il ricorrente predica la nullità dell'impegno. Non è questa la sede per statuizioni in ordine a detto impegno, che i beneficiari potranno richiedere sia adempiuto nelle sedi deputate, ove dall'insieme degli atti resti individuato il contenuto dell'impegno, ovvero agire con altre azioni atteso l'inadempimento.
B.4 Mantenimento indiretto mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e alle spese straordinarie di Per_2
Vanno ripartite in pari misura tra i genitori. Per la individuazione di dette spese e per la relativa disciplina si richiama qui e comunque si rinvia al Protocollo in tema in uso presso il
Tribunale
B.5 Assegno unico universale relativo a Per_2
Va autorizzata la madre a percepirlo per intero, come richiesto dallo stesso marito.
C. Assegnazione della casa coniugale. La ricorrente alla fine pareva propensa a rinunciarvi, stante probabilmente il tempo
(parrebbe dal 2017) trascorso dal momento che si era trasferita con le figlie a vivere altrove.
Ella vorrebbe piuttosto che il padre delle sue figlie adempisse all'obbligo di trasferire alle stesse la nuda proprietà, così come promesso in sede di accordo separativo e tanto nell'esclusivo interesse delle ragazze.
Di fatto Per_2 vive da tempo in altro comune con la madre ed è da ritenere non sia più suo interesse tornare a vivere in un luogo oramai lasciato da anni.
D. Le domande relative all'impegno del ricorrente a trasferire la nuda proprietà dei due appartamenti alle figlie preso in sede di separazione tese a ribadire l'obbligo, a fissare un termine per l'adempimento e prevedere una esecuzione in forma specifica dell'obbligo medesimo sono inammissibili nella presente sede, deputata allo scioglimento del vincolo familiare e alla regolamentazione dei rapporti allo stesso strettamente connessi.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi Controparte_1Parte_1 e
2) affida la figlia Per_2 a entrambi i genitori e dispone che ella dimori prevalentemente con la madre;
3) la frequentazione tra Per_2 e il padre resta stabilita nei termini di cui in motivazione;
4) ordina al padre di versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di euro 500,00 per il mantenimento indiretto di Per_2 importo da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat;
5) pone a carico di entrambi i genitori e in pari misura le spese extra assegno ordinarie e le spese straordinarie relative alla figlia Per_2, per la individuazione delle quali nonché della relativa disciplina si richiama e si rinvia al Protocollo in tema in uso presso il Tribunale;
7) dispone che la madre percepisca l'intero assegno unico universale relativo a Per_2
8) dichiara inammissibili le restanti domande proposte in via riconvenzionale dalla ricorrente;
9 compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 12 2025. Il Presidente relatore ed estensore
RA IF
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio ambiti territoriali. NI e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue: Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle Avellino.
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito. PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli : extra assegno straordinarie. a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel Spese ordinarie. detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e accordo sulle spese extra assegno;
comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia. elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli. giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico Spese extra assegno ordinarie. giudizio. Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota. sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede Spese extra assegno straordinarie. civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
BL 1
2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
/ Ra 3
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare
1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4- Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. Altre previsioni 5
6
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
J. M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio NI Art.
3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
RA IF Presidente relatore
Michela Palladino GI
LE RR GI
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2059 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte_1
C.F.
1 -nata a [...], il [...],
C.F. 2rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Santoro -
RICORRENTE
E
Controparte_1
nata ad [...], il [...], C.F. 3 -
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Petruzziello - C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi Parte_1 CP_1 sono sposati;
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario civile in Prata Principato Ultra il
18 6 2000;
che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 7 di detto anno, P. II, S. A.; che hanno le figlie Per_1 nata il [...], economicamente indipendente, e Per_2 nata il [...], studentessa;
- che sono separati giusta omologa con la quale il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione in conseguenza del fatto che i coniugi avevano accettato la proposta conciliativa formulata loro dal giudice;
Con ricorso depositato il 10/07/2025, Parte 1 ha dedotto:
- che dalla separazione non aveva più convissuto con la moglie;
- che non c'era stata riconciliazione;
che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio. La CP_1 sì è costituita e ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale,
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato. È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
B. Disposizioni in ordine alla figlia Per_2
B.1 Affido dei figli minorenni e dimora prevalente.
Va confermato l'affido condiviso. La dimora prevalente resta quella della madre.
B.2 Frequentazione di Per_2 con il padre.
Restano di base quelle concordate in sede di separazione;
tuttavia attesa che la ragazza
è oramai prossima alla maggiore età il padre in tema di visite e frequentazioni dovrà
rispettarne la volontà.
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile di Per_2
Va determinato in euro 500,00 mensili così come richiesto dalla madre e alla fine acconsentito anche dal padre.
Anche perché il padre si è reso inadempiente all'obbligo di trasferire alle figlie la nuda proprietà dei due appartamenti nei quali e più precisamente in quello al primo piano, già completo (mentre quello sovrastante sarebbe allo stato rustico), si era svolta la vita familiare e ha espressamente confermato in udienza che non intende adempiervi, poiché ritiene rischiosa detta cessione, poiché mai aveva inteso quell'impegno proposto dal giudice della separazione come obbligo giuridico;
d'altronde nelle difese tecniche il ricorrente predica la nullità dell'impegno. Non è questa la sede per statuizioni in ordine a detto impegno, che i beneficiari potranno richiedere sia adempiuto nelle sedi deputate, ove dall'insieme degli atti resti individuato il contenuto dell'impegno, ovvero agire con altre azioni atteso l'inadempimento.
B.4 Mantenimento indiretto mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e alle spese straordinarie di Per_2
Vanno ripartite in pari misura tra i genitori. Per la individuazione di dette spese e per la relativa disciplina si richiama qui e comunque si rinvia al Protocollo in tema in uso presso il
Tribunale
B.5 Assegno unico universale relativo a Per_2
Va autorizzata la madre a percepirlo per intero, come richiesto dallo stesso marito.
C. Assegnazione della casa coniugale. La ricorrente alla fine pareva propensa a rinunciarvi, stante probabilmente il tempo
(parrebbe dal 2017) trascorso dal momento che si era trasferita con le figlie a vivere altrove.
Ella vorrebbe piuttosto che il padre delle sue figlie adempisse all'obbligo di trasferire alle stesse la nuda proprietà, così come promesso in sede di accordo separativo e tanto nell'esclusivo interesse delle ragazze.
Di fatto Per_2 vive da tempo in altro comune con la madre ed è da ritenere non sia più suo interesse tornare a vivere in un luogo oramai lasciato da anni.
D. Le domande relative all'impegno del ricorrente a trasferire la nuda proprietà dei due appartamenti alle figlie preso in sede di separazione tese a ribadire l'obbligo, a fissare un termine per l'adempimento e prevedere una esecuzione in forma specifica dell'obbligo medesimo sono inammissibili nella presente sede, deputata allo scioglimento del vincolo familiare e alla regolamentazione dei rapporti allo stesso strettamente connessi.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi Controparte_1Parte_1 e
2) affida la figlia Per_2 a entrambi i genitori e dispone che ella dimori prevalentemente con la madre;
3) la frequentazione tra Per_2 e il padre resta stabilita nei termini di cui in motivazione;
4) ordina al padre di versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di euro 500,00 per il mantenimento indiretto di Per_2 importo da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat;
5) pone a carico di entrambi i genitori e in pari misura le spese extra assegno ordinarie e le spese straordinarie relative alla figlia Per_2, per la individuazione delle quali nonché della relativa disciplina si richiama e si rinvia al Protocollo in tema in uso presso il Tribunale;
7) dispone che la madre percepisca l'intero assegno unico universale relativo a Per_2
8) dichiara inammissibili le restanti domande proposte in via riconvenzionale dalla ricorrente;
9 compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 12 2025. Il Presidente relatore ed estensore
RA IF
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio ambiti territoriali. NI e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue: Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle Avellino.
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito. PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli : extra assegno straordinarie. a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel Spese ordinarie. detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e accordo sulle spese extra assegno;
comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia. elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli. giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico Spese extra assegno ordinarie. giudizio. Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota. sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede Spese extra assegno straordinarie. civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
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2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
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pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare
1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4- Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. Altre previsioni 5
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1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
J. M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio NI Art.
3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.