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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/12/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente e Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 CodiceFiscale_1
FEDERICO e dell'avv. DE FRANCO FEDERICA ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU),
P.zza Lazzarini, n. 35, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI Controparte_1 C.F._2
SONIA e dell'avv. MARRONE DINA ed elettivamente domiciliata in Montesilvano (PU), Via
Settembrini, n. 47, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], ed Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario in data 07/09/1997 a
LORETO UT (PE), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1997,
n.37, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 08/09/2001). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/10/2022.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dei provvedimenti economici, sia in favore della moglie che in favore del figlio per aver raggiunto l'autosufficienza economica.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
Le parti comparivano all'udienza del 14/11/2024 innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'emissione di sentenza parziale sul vincolo e chiedendo un rinvio di udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo sulle condizioni di divorzio;
il
Giudice, preso atto, si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
***
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a LORETO UT (PE) in data 07/09/1997, deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/10/2022 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1997 a
LORETO UT (PE) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune, anno 1997, n. 37, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LORETO UT di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Zito Presidente e Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 CodiceFiscale_1
FEDERICO e dell'avv. DE FRANCO FEDERICA ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU),
P.zza Lazzarini, n. 35, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUCCI Controparte_1 C.F._2
SONIA e dell'avv. MARRONE DINA ed elettivamente domiciliata in Montesilvano (PU), Via
Settembrini, n. 47, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], ed Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario in data 07/09/1997 a
LORETO UT (PE), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1997,
n.37, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (il 08/09/2001). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/10/2022.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dei provvedimenti economici, sia in favore della moglie che in favore del figlio per aver raggiunto l'autosufficienza economica.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma formulando condizioni differenti da quelle della controparte.
Le parti comparivano all'udienza del 14/11/2024 innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistendo per l'emissione di sentenza parziale sul vincolo e chiedendo un rinvio di udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo sulle condizioni di divorzio;
il
Giudice, preso atto, si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
***
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a LORETO UT (PE) in data 07/09/1997, deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/10/2022 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1997 a
LORETO UT (PE) tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune, anno 1997, n. 37, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LORETO UT di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito