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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa, letti gli atti e lette le note depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' CP_1 Controparte_2
,
[...] all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 107/2023 R.g. Previdenza a cui è riunito il procedimento nr. 5455/2024 R.g. avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Todisco Arnaldo Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
c.f.: , in Controparte_3 P.IVA_1 qualità in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Diodata Ardolino e
SI RI ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f./ Partita IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Oranges ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_4
Convenuto contumace
Pag. 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.01.2023 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 37120220014433430000, notificatole in data 30.11.2022, con cui le è stato chiesto il pagamento della somma di € 16.216,89 a titolo di mancato pagamento di contributi I.V.S. relativi al periodo dal 01/2014 al 12/2021.
Quale unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità parziale dell'atto impugnato per sopravvenuta prescrizione quinquennale dei contributi dovuti per il periodo dal 01/2014 al 01.11.2017, chiedendo in tali termini l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha dedotto la parziale fondatezza dell'eccezione CP_1 di prescrizione, evidenziando lo sgravio dei contributi relativi all'anno 2014 in quanto effettivamente non dovuti per decorso del termine prescrizionale. Nel resto, ha chiesto il rigetto della domanda esponendo che per l'annualità 2015 non è maturata alcuna prescrizione, mentre alcun pagamento è stato richiesto per gli anni 2016 e 2017 in quanto non oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Con successivo ricorso recante nr. 5455/2023 R.g., depositato in data 06.10.2023, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.
07176202300001819000, notificatale in data 16.09.2023, e avverso i seguenti titoli esecutivi sottesi:
1) avviso di addebito n. 37120210000357085000, presumibilmente notificato in data 06.10.2021, riferito a contributi IVS relativi agli anni dal 2015 al 2021, per l'importo, comprensivo di spese di notifica, di € 2.678,11;
2) avviso di addebito n. 37120210006709902000, presumibilmente notificato in data 18.01.2022, riferito a contributi IVS relativi agli anni dal 2016 al 2021, per l'importo, comprensivo di spese di notifica, di € 21.302,88;
3) avviso di addebito n. 37120220014433430000, presumibilmente notificato in data 30.11.2022, riferito a contributi IVS relativi agli anni dal 2014 al 2021, per l'importo, comprensivo di spese di notifica, di € 16.412,33.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, comma 1,
D.P.R. 602/1973 per effetto della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito nr.
37120220014433430000 nonché per omessa notifica degli avvisi nr. 37120210000357085000 e nr.
37120210000357085000. Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
L' ha dedotto che alcun termine di prescrizione è maturato essendo stati regolarmente notificati CP_1
Pag. 2 di 5 tutti gli avvisi di addebito. L' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva essendo l' il titolare del credito rivendicato, deducendo comunque che alcun CP_1 termine quinquennale di prescrizione è decorso.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita e ne è stata dichiarata la CP_4 contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.04.2024).
Letti gli atti, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio della legittimazione passiva del creditore sostanziale correttamente evocato in giudizio (v. sul CP_1 punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, id est della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'irregolarità della sequenza procedimentale.
Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in Controparte_2 giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Non sussiste, invece, la legittimazione passiva della la quale è cessionaria dei crediti CP_4 CP_1 maturati dal 1998 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98; ed invero, i crediti oggetto di giudizio fanno
Pag. 3 di 5 riferimento agli anni dal 2014 al 2021.
In limine litis, deve evidenziarsi che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione solo con riferimento alle annualità dal 2014 al 2017. Al fine di vagliare la suddetta eccezione occorre verificare la ritualità della notifica dell'avviso di addebito impugnato nel giudizio nr. 107/2023 R.g. nonché degli avvisi presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con riferimento ai contributi I.V.S. relativi all'anno 2014 l' ha evidenziato che risulta fondata CP_1
l'eccezione di prescrizione e per tale ragione ha proceduto allo sgravio con riferimento a tale annualità.
Tale circostanza è stata confermata dal procuratore della parte ricorrente in sede di note scritte per la odierna udienza e, pertanto, può dichiararsi in parte qua la cessata materia del contendere.
Quanto ai contributi relativi all'annualità 2015 la parte ricorrente ha confermato, a seguito della memoria di costituzione dell'istituto previdenziale, la rituale notifica di atti interruttivi e, pertanto, non essendo maturato il termine prescrizionale, tali contributi sono dovuti.
Del tutto infondata è, invece, l'eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio nr. 107/2023 R.g., con riferimento ai contributi per gli anni 2016 e 2017, non essendo oggetto del preavviso di addebito nr. 37120220014433430000. Invero, quest'ultimo è riferito esclusivamente ai contributi fissi relativi al
2014, 2015, 2020 e 2021 (cfr. avviso di addebito, all. 1 – prod. tel. ric.).
Ne consegue che parte ricorrente non è tenuta al pagamento dei soli contributi relativi all'annualità
2014 ed ogni altra questione pure eccepita con riferimento all'avviso di addebito nr.
37120220014433430000 rimane assorbita.
Va ora esaminata la doglianza di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. nr. 602/1973 per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale opposizione è ammissibile;
trattandosi di un vizio formale dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, la sua prospettazione integra una opposizione agli atti esecutivi, che deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto. Nel caso in esame, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 16.09.2023
e il ricorso è stato tempestivamente deposito il 06.10.2023.
E, tuttavia, l' ha fornito la prova di aver notificato l'avviso di addebito nr. CP_1
37120210000357085000 in data 06.10.2021 e l'avviso di addebito nr. 37120210006709902000 in data
18.01.2022 (cfr. all. prod. tel. . CP_1
Stante la rituale notifica, l'opposizione afferente i vizi di merito della pretesa contributiva
(prescrizione della pretesa contributiva prima della notifica della cartella esattoriale) deve ritenersi tardivamente proposta in quanto i ricorsi in opposizione sono stati depositati in data 06.01.2023 e
06.10.2023 e, dunque, ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Pag. 4 di 5 Inoltre, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato successivamente a tali notifiche dacché è stata notifica in data 16.09.2023 l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(Cass., Sezioni Unite, nr. 23397/2016).
Le spese del giudizio sono compensate attesa la reciproca soccombenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia della CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti CP_1
2) dichiara la cessata materia del contendere con riferimento ai contributi I.V.S. relativi all'annualità 2014 portati dall'avviso di addebito nr. 37120220014433430000 e di cui alla successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 07176202300001819000;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente, l' e l' CP_1 Controparte_2
;
[...]
5) nulla per le spese tra la parte ricorrente e la società di cartolarizzazione dei crediti CP_1
SI UN
Nola, 11.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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