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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1741 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , n.q. di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
p.t. della “ (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
con il quale è elettivamente domiciliata in Melito di Parte_2
Porto Salvo (RC), Via Roma n. 7
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo, con la quale è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti n. 74
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dagli Avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_3
Resistente 2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_4
dagli Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la locale sede CP_4
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso estratto di ruolo
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, al fine di verificare la propria posizione debitoria, ha chiesto e ottenuto da una copia dell'estratto di ruolo;
Controparte_2
- che, in tale circostanza, ha appreso dell'esistenza di pretese creditorie desumibili dai seguenti atti: avvisi di addebito nn. 394201300003343748000,
394201400003376277000, 394201500000158561000, 39420150002756905000,
394201600018800654000, 394201600022777025000, 39420160004631137000,
39420160004761539000, 39420170000010434000, 39420170000010535000,
39420170000594415000, 39420170000701159000, 39420170000701260000,
394201700028009390000,394201700034912600000,394201800001500180000,
394201800013668030000, 39420180028877530000, 394201900002244010000,
394201900003920030000,394201900009465610000,394201900026255180000,
394201900029912480000,394201900052796540000,394201900053754820000,
394201900057948910000 e 39420200000205372000, relativi a contributi previdenziali, ente creditore cartelle di pagamento n. CP_3
09420160019309879000, n. 09420180015446204000 e n.
09420190019747029000, aventi ad oggetto premi e sanzioni civili;
CP_4
- che è maturata la prescrizione quinquennale, anche successiva alla presunta notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia 3
esecutiva delle cartelle esattoriali indicate in premessa e per le ragioni indicate.
Nel merito: Accertate le ragioni di parte ricorrente, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e conseguentemente, la prescrizione dei crediti erariali ed annullarlo con ogni effetto” Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e Controparte_5
l'inammissibilità dell'opposizione, il proprio difetto di legittimazione passiva, la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/10/2025, si è costituito l' CP_3
eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art 444, comma 3,
c.p.c., l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/10/2025, si è costituito l' CP_4
eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 3 bis D.L. n. 146/2021, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160019309879000, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Prima di esaminare il merito, è necessaria una premessa circa l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. 4
Con la sentenza n. 19704/15, la Corte di Cassazione non aveva affermato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa l'inidoneità dello stesso a contenere qualsivoglia pretesa impositiva, diretta o indiretta e, di conseguenza, la mancanza assoluta di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale.
Infatti, non avrebbe avuto senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Al contrario, la Corte di Cassazione aveva precisato che può sussistere un interesse nel richiedente ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che sono indicati e riportati nell'estratto di ruolo.
I suddetti atti (iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima –
e del ruolo – al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto) erano dunque considerati univocamente impugnabili per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 19, lett. d) e 21, primo comma d.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, laddove il contribuente avesse appreso, attraverso il c.d. estratto di ruolo, di iscrizioni a proprio carico o della eventuale emissione di cartelle esattoriali, egli avrebbe avuto la possibilità far valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, senza attendere la notifica di altro atto successivo.
Nello specifico, la Corte aveva così concluso: “E' ammissibile
l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.19 d.lgs. n.
546 del 1992 , posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituiva l'unica 5
possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Pertanto, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, solo laddove l'opponente avesse prospettato la mancata o invalida notifica delle cartelle esattoriali menzionate nell'estratto di ruolo, la domanda sarebbe stata ammissibile.
Invece, qualora le parti convenute in giudizio avessero documentato che le cartelle esattoriali in questione erano state ritualmente notificate al destinatario, sarebbe venuta meno la possibilità per l'interessato di recuperare, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, le difese non ritualmente spiegate nei confronti delle cartelle, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo.
Nel caso di specie, l' e l' nel costituirsi in giudizio, CP_3 CP_4
hanno allegato di aver provveduto alla notifica degli atti impugnati, che in ogni caso, nel ricorso introduttivo, è stata solo genericamente contestata mentre non è stata contestata con le prime difese utili, nel corso dell'udienza di discussione, da parte ricorrente.
In ogni caso, da ultimo il legislatore ha recepito un'interpretazione ancora più rigorosa in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, allorché, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4- bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973), la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, specificando che è impugnabile il ruolo e la cartella di 6
pagamento “che si assume invalidamente notificata” soltanto in ipotesi tassativamente elencate (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione, che nella specie non sono state neanche genericamente invocate dal ricorrente).
Alla luce di quanto argomentato, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità assume rilievo assorbente anche con riferimento alle ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.
Tenuto conto dei contrasti registratisi in materia anteriormente all'intervento risolutivo del legislatore, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da n.q. di legale Parte_1
rappresentante p.t. della “ , N.RG 1741 / 2025, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1741 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , n.q. di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
p.t. della “ (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
con il quale è elettivamente domiciliata in Melito di Parte_2
Porto Salvo (RC), Via Roma n. 7
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vasapollo, con la quale è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti n. 74
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dagli Avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia CP_3
Resistente 2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_4
dagli Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la locale sede CP_4
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso estratto di ruolo
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, al fine di verificare la propria posizione debitoria, ha chiesto e ottenuto da una copia dell'estratto di ruolo;
Controparte_2
- che, in tale circostanza, ha appreso dell'esistenza di pretese creditorie desumibili dai seguenti atti: avvisi di addebito nn. 394201300003343748000,
394201400003376277000, 394201500000158561000, 39420150002756905000,
394201600018800654000, 394201600022777025000, 39420160004631137000,
39420160004761539000, 39420170000010434000, 39420170000010535000,
39420170000594415000, 39420170000701159000, 39420170000701260000,
394201700028009390000,394201700034912600000,394201800001500180000,
394201800013668030000, 39420180028877530000, 394201900002244010000,
394201900003920030000,394201900009465610000,394201900026255180000,
394201900029912480000,394201900052796540000,394201900053754820000,
394201900057948910000 e 39420200000205372000, relativi a contributi previdenziali, ente creditore cartelle di pagamento n. CP_3
09420160019309879000, n. 09420180015446204000 e n.
09420190019747029000, aventi ad oggetto premi e sanzioni civili;
CP_4
- che è maturata la prescrizione quinquennale, anche successiva alla presunta notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia 3
esecutiva delle cartelle esattoriali indicate in premessa e per le ragioni indicate.
Nel merito: Accertate le ragioni di parte ricorrente, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e conseguentemente, la prescrizione dei crediti erariali ed annullarlo con ogni effetto” Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e Controparte_5
l'inammissibilità dell'opposizione, il proprio difetto di legittimazione passiva, la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/10/2025, si è costituito l' CP_3
eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito ex art 444, comma 3,
c.p.c., l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 13/10/2025, si è costituito l' CP_4
eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 3 bis D.L. n. 146/2021, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi della prescrizione, la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160019309879000, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Prima di esaminare il merito, è necessaria una premessa circa l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. 4
Con la sentenza n. 19704/15, la Corte di Cassazione non aveva affermato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa l'inidoneità dello stesso a contenere qualsivoglia pretesa impositiva, diretta o indiretta e, di conseguenza, la mancanza assoluta di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale.
Infatti, non avrebbe avuto senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Al contrario, la Corte di Cassazione aveva precisato che può sussistere un interesse nel richiedente ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che sono indicati e riportati nell'estratto di ruolo.
I suddetti atti (iscrizione del richiedente in uno specifico “ruolo” di un determinato ente impositore per un preciso “credito” di quest'ultimo; relativa cartella di pagamento fondata su detta iscrizione;
notificazione della medesima –
e del ruolo – al richiedente nella data indicata nell'estratto di ruolo ricevuto) erano dunque considerati univocamente impugnabili per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 19, lett. d) e 21, primo comma d.lgs. n. 546/1992.
Pertanto, laddove il contribuente avesse appreso, attraverso il c.d. estratto di ruolo, di iscrizioni a proprio carico o della eventuale emissione di cartelle esattoriali, egli avrebbe avuto la possibilità far valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, senza attendere la notifica di altro atto successivo.
Nello specifico, la Corte aveva così concluso: “E' ammissibile
l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.19 d.lgs. n.
546 del 1992 , posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituiva l'unica 5
possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Pertanto, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, solo laddove l'opponente avesse prospettato la mancata o invalida notifica delle cartelle esattoriali menzionate nell'estratto di ruolo, la domanda sarebbe stata ammissibile.
Invece, qualora le parti convenute in giudizio avessero documentato che le cartelle esattoriali in questione erano state ritualmente notificate al destinatario, sarebbe venuta meno la possibilità per l'interessato di recuperare, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, le difese non ritualmente spiegate nei confronti delle cartelle, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo.
Nel caso di specie, l' e l' nel costituirsi in giudizio, CP_3 CP_4
hanno allegato di aver provveduto alla notifica degli atti impugnati, che in ogni caso, nel ricorso introduttivo, è stata solo genericamente contestata mentre non è stata contestata con le prime difese utili, nel corso dell'udienza di discussione, da parte ricorrente.
In ogni caso, da ultimo il legislatore ha recepito un'interpretazione ancora più rigorosa in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, allorché, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4- bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973), la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, specificando che è impugnabile il ruolo e la cartella di 6
pagamento “che si assume invalidamente notificata” soltanto in ipotesi tassativamente elencate (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione, che nella specie non sono state neanche genericamente invocate dal ricorrente).
Alla luce di quanto argomentato, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità assume rilievo assorbente anche con riferimento alle ulteriori eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.
Tenuto conto dei contrasti registratisi in materia anteriormente all'intervento risolutivo del legislatore, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da n.q. di legale Parte_1
rappresentante p.t. della “ , N.RG 1741 / 2025, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci