Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 19/05/2025 nella causa n. 58/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MARMORATO RICCARDO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. PAOLESSI CARLO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della con mansioni di autista livello B3 CCNL Trasporto Merci Controparte_1
e Logistica dal 2.7.2007 al 25.7.2023, lamentando di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa. Egli ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti addebitatigli;
inoltre, ha affermato di non aver percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità e lavoro straordinario ed ha lamentato di non aver mai percepito alcunchè a titolo di “premio operosità”.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore del sig. della somma complessiva di € 10.272,10, al lordo delle ritenute di Parte_1 legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, importo
1
dovuto a titolo di premio operosità (con relative incidenze contrattuali), il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- sempre in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 18 IV comma legge 300/70 e successive modifiche, condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel proprio posto di Parte_1 lavoro nonché al pagamento in favore del sig. delle retribuzioni medio tempore Parte_1 maturate dalla data del licenziamento (25.7.2023) sino alla data di effettiva reintegra in servizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- in via subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 18 V comma legge
300/70 e successive modifiche, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante protempore, al pagamento nei confronti del sig. del Parte_1 risarcimento del danno nella misura compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.263,33), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva dei mancato preavviso pari ad € 1.543,18 (€ 1.940,00 : 12 x 14 : 22 x 15 gg.), al lordo delle ritenute di legge, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- in via di estremo subordine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. dell'art. 8 Legge
604/66, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a riassumere il sig. nel proprio posto di lavoro ovvero al risarcimento del Parte_1 danno nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.63,33), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso pari ad € 1.543,18 (€ 1.940,00 : 12 x 14 : 22 x 15 gg.), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA.”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze Controparte_1 avversarie, affermando la correttezza del proprio operato e la legittimità della sanzione irrogata al lavoratore, nonché rilevando la mancanza di allegazioni specifiche in merito alle domande di differenze retributive.
La resistente ha quindi chiesto: “In via principale, respinga il ricorso proposto dal sig.
[...]
in quanto infondato in fatto e diritto. Pt_1
In via subordinata e salvo gravame, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
Vinte le spese.”.
2 RGL n. 58/2024
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, l'acquisizione degli atti del procedimento penale aperto a carico del dalla Procura della Repubblica di Pt_1
Alessandria RGNR n. 3199/2023 e conclusosi con provvedimento di archiviazione, nonché
l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori, a causa è così decisa.
Considerato che:
è stato licenziato per giusta causa con lettera del 25.7.2023, non avendo il datore di Parte_1 lavoro ritenuto di accogliere le giustificazioni del lavoratore rispetto a due contestazioni disciplinari precedentemente mossegli, rispettivamente datate 7.7.2023 e 11.7.2023 (doc. 12 res.).
Con lettera del 7.7.2023 la società contestava al lavoratore quanto segue: “in data 6 luglio 2023 alle ore 17:10 circa, al termine del suo turno lavorativo, rientrava in piazzale e dopo aver parcheggiato il camion si dirigeva verso l'officina. Intorno alle 17:20 è stato visto da un collega, intento a riempire delle bottigliette di plastica con liquido antigelo prelevandolo dai bidoni di proprietà dell'azienda ed utilizzati per i rabbocchi ai propri automezzi. Al termine dell'operazione, lei si impossessava dolosamente della merce caricando nella sua autovettura c.a una dozzina di bottigliette precedentemente riempite e se andava. Tale condotta costituisce grave violazione dei suoi doveri professionali e contrattuali, oltre a costituire una condotta penalmente rilevante in quanto sottraeva della merce di proprietà della società.” (doc. 5 res.).
Con lettera dell'11.7.2023 la società contestata al lavoratore quanto segue: “in data 7 luglio 2023, al termine del suo turno di lavoro, lei veniva convocato in ufficio alla presenza del Sig.
[...]
e della RA , soci della il Sig. CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
Responsabile Operativo e il Sig. Responsabile manutenzione mezzi e piazzale per la CP_4 consegna di una lettera di contestazione disciplinare che prevedeva, in considerazione della gravità del fatto addebitato, una sospensione cautelativa con effetto immediato. Dopo averne letto il contenuto si rifiutava di firmarla per ricevuta e di ritirarne copia, pertanto chiamava i Carabinieri affinché intervenissero. Alla presenza dei Carabinieri, a cui veniva spiegata la dinamica degli eventi, in considerazione che era sospeso cautelativamente, le veniva richiesto di restituire i beni aziendali a sue mani e precisamente: - Cellulare aziendale e relativa sim (n° 348/0711305) –
Chiavi del mezzo targa FG492EE – Telecomando del cancello di accesso all'Azienda – Tessera carburante DKV N° 70431001014703268 Lei nonostante la richiesta da parte dei suoi superiori si rifiutava di riconsegnare gli stessi appropriandosene indebitamente e portandoseli con se. Le evidenziamo che tale reiterata condotta costituisce una grave insubordinazione, una violazione dei suoi doveri professionali e un inaccettabile comportamento che l' non intende tollerare, Pt_3 oltre a costituire una condotta penalmente rilevante in quanto sottraeva della merce di proprietà della società. Le contestiamo altresì la recidiva con riferimento al procedimento disciplinare iniziato con contestazione del 2/3/2022 e concluso dinanzi al Tribunale di Alessandria con sanzione di 5
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giorni di sospensione disciplinare senza decurtazione della retribuzione relativo ad identico atto di insubordinazione.” (doc. 9 res.).
Il lavoratore si giustificava con lettera del 12.7.2023 (doc. 10 res.). Con riguardo alla prima contestazione, egli ammetteva di aver provveduto in data 6.7.2023, al termine del turno lavorativo,
a caricare sulla propria autovettura alcune bottigliette di plastica precedentemente riempite con del liquido antigelo e di essersi quindi allontanato dal luogo di lavoro, aggiungendo, però, di aver agito in quel modo per essere stato contattato nel mentre dalla moglie che gli aveva chiesto di andare subito a casa perché il loro figlio minore era a casa da solo, che la mattina seguente aveva portato con sé le bottigliette riempite il giorno prima con il liquido antigelo, aveva utilizzato alcune di esse per riempire la vaschetta del mezzo in sua dotazione e aveva riposto le restanti sullo stesso, come constatato dai Carabinieri al momento del loro accesso sul luogo di lavoro la sera del 7.7.2023, dietro sua richiesta di intervento. Con riguardo alla seconda contestazione, il lavoratore negava di aver ricevuto alcuna richiesta di restituzione dei beni aziendali in data 7.7.2023.
Con riferimento alla recidiva contestata al lavoratore con la lettera di contestazione disciplinare dell'11.7.2023, è pacifico, e comunque documentato (doc. 2 e 3 res.), che in data 2-3.3.2022 la società aveva contestato al dipendente che “In data 06.12.2022 siamo venuti a conoscenza del fatto che i Carabinieri di Bassignana, attivatisi in seguito a denuncia da noi effettuata, si sono recati presso la Sua abitazione per farsi restituire le chiavi del camion marca Daf tg FG492EE a Lei assegnato e che è fermo sul piazzale inutilizzato dal giorno del Suo infortunio posto che si è rifiutato di ottemperare alle richiesta di codesta società di restituzione delle chiavi. Siamo venuti quindi a conoscenza che Lei si è rifiutato di consegnare le chiavi anche ai militi dei Carabinieri presentatisi presso la Sua abitazione. Tale Suo comportamento è ormai divenuto intollerabile, reca danno a codesta società dal momento che rende, di fatto, inutilizzabile il camion.”; dalla stessa documentazione agli atti si evince che l'infortunio indicato nella lettera di contestazione si era verificato il 28.4.2021. La società, ritenute infondate le giustificazioni del lavoratore, aveva irrogato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni;
successivamente, il datore di lavoro aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria al fine di ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata e il procedimento, iscritto al n.
RG 410/2022, si era concluso con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che prevedeva la riduzione dell'originaria sanzione a 5 giorni di sospensione, con riconoscimento della validità della stessa ai fini della contestazione di un'eventuale recidiva e con impegno della società a non operare alcuna decurtazione sulla retribuzione.
Rispetto ai fatti oggetto della contestazione del 7.7.2023 vi è l'ammissione del ricorrente di aver, in data 6.7.2023, al termine del proprio turno lavorativo, prelevato del liquido antigelo dai fusti aziendali collocati sul retro dell'officina, raccogliendolo in una dozzina di bottigliette di plastica da mezzo litro, di averlo quindi riposto sulla propria autovettura e di essersi allontanato dal luogo di lavoro. Tuttavia, egli ha affermato di aver riportato le stesse bottigliette sul luogo di lavoro il giorno
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successivo e di averle riposte sul mezzo aziendale previamente utilizzandone alcune per riempire la vaschetta del liquido antigelo del mezzo stesso.
In sede di giustificazioni egli ha fatto riferimento alla necessità di recarsi in fretta a casa perché la moglie l'aveva chiamato al telefono, durante le operazioni di riempimento delle bottigliette, avvisandolo che il figlio minore era a casa da solo. In sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha riferito: “Io ho ricevuto una telefonata da parte di mia moglie che mi diceva che mio figlio era rimasto chiuso fuori di casa e quindi mi chiedeva di recarmi a casa prima possibile. Mio figlio all'epoca aveva 11 anni. Non ricordo se la telefonata l'ho ricevuta mentre stavo riempiendo le bottigliette o prima quando stavo parcheggiando il camion. Preciso che faccio uso degli auricolari bluetooth o, se mi trovo in auto o sul camion, del vivavoce.”.
La moglie del ricorrente, sentita quale testimone, ha in merito affermato che “Con riferimento ai fatti del 06.07.2023 posso dire di aver chiamato mio marito intorno alle 18:00-18:30 se non ricordo male in quanto mio figlio era rimasto chiuso fuori di casa e io non potevo tornare a casa perché impegnata sul lavoro e quindi chiedevo a lui se poteva rientrare.”. La teste ha fatto riferimento ad un orario successivo al termine del turno lavorativo del ricorrente, ancorchè in via approssimativa.
Il teste , dipendente della convenuta con funzioni di Responsabile operativo, ha Parte_2 confermato di aver visto intento nelle operazioni di riempimento delle bottigliette di Parte_1 plastica con liquido antigelo aziendale già ammesse dal ricorrente, aggiungendo di non aver riscontrato che il collega in quel frangente avesse risposto al telefono e che “Quando gli autisti si accorgono della necessità di un rabbocco dell'antigelo devono segnalarlo al responsabile dei mezzi che è che dà disposizione al meccanico dell'officina interna. Parte_4
Gli autisti possono provvedere autonomamente al rabbocco dell'antigelo o anche dell'olio solo se non c'è nessuno in officina e hanno avuto il benestare di .”. Parte_4
, anch'egli escusso quale teste, ha riferito che “Quando si accorge che è finito Parte_4
l'antigelo perché si accende la relativa spia deve segnalarlo e sottoporre il mezzo all'officina in sede, avvisando preventivamente in ufficio, perché potrebbe essersi verificata una perdita o altra problematica. … l'officina è aperta fino alle 18:00 e il nostro ufficio amministrativo è aperto fino alle
19:00 e comunque rispondiamo 24h/24h sul cellulare aziendale. Ci sono nell'officina aziendale dei fusti contenenti tra l'altro il liquido antigelo che però non sono a disposizione degli autisti ma sono dell'officina dove c'è il meccanico. … c'è un contenitore dedicato in base al colore dell'antigelo che serve per il rabbocco dei mezzi dotato di un innaffiatoio apposito. Non ricordo che il ricorrente mi abbia mai chiesto informazioni in merito al rabbocco dell'antigelo né mi ha segnalato alcuna problematica.”.
Ciò che emerge dalle testimonianze raccolte è che vi era una procedura aziendale per cui, in caso di necessità di rabbocco del liquido antigelo nel serbatoio apposito del mezzo aziendale in dotazione, l'autista si sarebbe dovuto innanzitutto rivolgere al meccanico dell'officina in sede, aperta fino alle 18:00, e in mancanza, avrebbe potuto autonomamente effettuare il rabbocco,
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prelevando il liquido dai fusti di pertinenza dell'officina, dotati di apposito innaffiatoio, sempre preavvertendo l'ufficio e in particolare . Parte_4
Ciò posto, risulta che il ricorrente abbia violato la procedura aziendale, non essendo emersa prova che egli abbia richiesto alcun rabbocco di liquido antigelo all'officina, ancora aperta al termine del suo turno lavorativo in data 6.7.2023, né che abbia segnalato alcunchè al in merito a una CP_4 tale esigenza, ottenendo l'autorizzazione a procedere autonomamente al prelevamento. Il teste infatti, come visto, ha riferito che il ricorrente nulla gli aveva segnalato, ancorchè risulti, CP_4 dagli atti del procedimento penale acquisiti, che avesse riferito ai Carabinieri, che lo Pt_1 avevano sentito a sommarie informazioni in data 7.7.2023, che “mi recavo con la mia vettura presso l'officina della ditta, chiedevo al Responsabile per quale motivo non CP_5 CP_4 venivano più riempiti i fusti presenti presso il lavaggio del liquido antigelo e lui mi rispondeva che
l'antigelo si trova dietro il capannone dell'officina, a quel punto dicevo al Responsabile che avrei riempito delle bottigliette da mezzo litro con quel liquido perché mi serviva da metterlo nel camion
e tenerlo di scorta e lo stesso acconsentiva.”.
Come detto, poi, è pacifica la circostanza che il ricorrente abbia caricato le bottigliette piene di liquido antigelo nella propria autovettura e se ne sia andato via.
Tuttavia, è dato incontestato e documentato che il giorno successivo le stesse bottigliette riempite di liquido antigelo dal ricorrente il 6.7.2023 siano state collocate sul mezzo aziendale, in quanto lì ritrovate dai Carabinieri. Né vi è ragione per ritenere, come sostiene l'azienda, che il lavoratore le abbia riportate perché avvisato da qualcuno del controllo disposto sul suo mezzo la sera precedente. L'azienda neppure ha ipotizzato chi possa aver assistito alle operazioni di verifica della sera del 6.7.2023 e potrebbe aver segnalato la cosa al ricorrente. Non vi è quindi prova che egli volesse effettivamente sottrarre per uso personale liquido antigelo dell'azienda e non, invece, averne di scorta per eventuali necessità riscontrate sul mezzo aziendale.
Con riguardo alla seconda contestazione, invece, può dirsi dimostrato, all'esito dell'istruttoria, che si sia rifiutato di restituire i beni aziendali in suo possesso, richiestigli in data 7.7.2023, Pt_1 quando il datore di lavoro gli comunicò la prima contestazione disciplinare relativa ai fatti del giorno precedente, ancorchè egli si rifiutò di ricevere copia della relativa lettera, nonché la sospensione cautelare dal servizio.
In merito, il teste ha dichiarato che “Ero presente anche il giorno successivo quando Parte_2 abbiamo consegnato la lettera di contestazione al ricorrente. Eravamo presenti io, il sig. , CP_1
, e Il sig. ha consegnato al sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
una lettera d contestazione disciplinare, il ricorrente si è rifiutato di firmarla ed ha chiamato Pt_1
i Carabinieri. Il sig. ha anche chiesto al sig. di consegnare le chiavi, il telefono CP_1 Pt_1 aziendale, la carta DKW e il telecomando per accedere all'azienda, ma lui non li ha consegnati.” e il teste ha riferito che “Ero presente quando il ricorrente è stato convocato in Parte_4 ufficio per la contestazione disciplinare. ha consegnato al ricorrente una lettera Controparte_2
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di contestazione relativa ai fatti di cui ho prima riferito, di sottrazione dell'antigelo e se non ricordo male il ricorrente non ha voluto firmare. In quella sede, se non ricordo male, dopo aver rifiutato di sottoscrivere la lettera di contestazione, gli sono stati chiesti dal sig. le chiavi, il telefono CP_1
e il telecomando del cancello, ma lui non li ha consegnati. Questo gli era stato chiesto perché il giorno dopo non sarebbe più venuto a lavorare.”.
In aggiunta, la circostanza è ulteriormente confermata dal verbale di sommarie informazioni rese dal PA ai Carabinieri in data 7.7.2023, contenuto nel fascicolo penale acquisito, a conclusione del quale si legge: “In nostra presenza richiedeva il datore di lavoro le chiavi del predetto autoarticolato, il telefono aziendale e l'apri cancello della ditta al ma lo stesso si Parte_1 rifiutava, asserendo che in passato le erano già state fatte riconsegnare le chiavi del mezzo, sporgendo denuncia per furto nei suoi confronti ma il PM richiedeva l'archiviazione del reato contestato”.
Tale condotta costituisce grave insubordinazione e il riferimento al precedente disciplinare specifico e alla conclusione a sé favorevole del procedimento penale in allora instaurato dalla
Procura della Repubblica di Alessandria costituisce evidenza dello sprezzo dell'ordine e della convinzione di poter ulteriormente proseguire nell'inadempimento della disposizione ricevuta dal datore di lavoro rimanendo di fatto impunito (si ricorda che il procedimento relativo all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata, instaurato dinanzi a questo
Tribunale – RG n. 410/2022 -, si era concluso con l'accordo tra le parti per una riduzione della sanzione, ma con impegno da parte del datore di lavoro di non procedere alla decurtazione della retribuzione del lavoratore in relazione ai giorni di sospensione). Va poi considerato che il lavoratore neppure in sede di giustificazioni, rese in data 12.7.2023, oltre ad aver negato falsamente il fatto, si è reso disponibile alla restituzione dei beni aziendali, avvenuta pacificamente solo dopo il licenziamento, a distanza di quasi un mese (cfr. doc. 13 res. e verbale interrogatorio libero del ricorrente). Né potrebbe il ricorrente trincerarsi dietro alla ritenuta infondatezza degli addebiti riferiti al giorno precedente mossigli, posto che il 7.7.2023 il datore di lavoro gli stava soltanto comunicando l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, a conclusione del quale, in ragione delle giustificazioni richiestegli e di ulteriori accertamenti, avrebbe anche essere adottata una sanzione conservativa, mentre la sospensione cautelare nelle more del procedimento disciplinare è prerogativa del datore di lavoro, peraltro giustificata dalla gravità delle condotte fino a quel momento riscontrate come realizzate il giorno 6.7.2023 e contestate.
Deve rilevarsi che la condotta tenuta dal PA, seppur integrante il reato di appropriazione indebita, non è stata perseguita penalmente esclusivamente in quanto il PM e il GIP hanno ritenuto ricorrenti i presupposti per applicare la causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (v. provvedimento archiviazione 24.5.2024 – 5.6.2024); in particolare, il GIP ha ritenuto certamente integrata la condotta materiale del delitto di appropriazione indebita e realizzata l'interversione del possesso, posto che l'indagato non ha allegato altra motivazione del suo gesto
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diversa dalla volontà di trattenere la cosa quale proprietario, ma ha valutato l'offesa come particolarmente tenue, in ragione del fatto che la ritenzione si era protratta per un solo mese, il datore di lavoro non aveva dimostrato di aver subìto un danno elevato e il comportamento non risultava abituale poiché l'indagato era incensurato;
circostanze che, in questa sede, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso dal rapporto lavorativo, sono senz'altro diversamente valutabili. Ciò che deve essere verificato, infatti, è se la condotta posta in essere sia stata idonea a pregiudicare la fiducia del datore di lavoro nel futuro corretto svolgimento del rapporto lavorativo da parte lavoratore.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, “in tema di licenziamento disciplinare, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, l'assenza o la speciale tenuità del danno subito dal datore di lavoro, elementi da soli affatto sufficienti ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché ciò che rileva è la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (ex plurimis, nel corso degli anni, Cass. n. 8568 del 2000; Cass. n.
5434 del 2003; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 16864 del 2006; Cass. n. 19684 del 2014; Cass.
n. 13168 del 2015; Cass. n. 8816 del 2017; Cass. n. 5542 del 2020); parimenti, il mancato conseguimento di un utile economico da parte del lavoratore non esclude che la sua condotta, per la sua oggettiva gravità, sia tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro, giacché può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (cfr. Cass. n. 15654 del 2012; Cass. n. 9802 del 2015); pertanto, la mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad elidere gli effetti dannosi dell'atto contestato, non valgono, di per sé, ad escludere l'inadempimento e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la massima sanzione disciplinare” (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2024, n.23318).
Ebbene, tenuto conto della legittimità della sospensione cautelare e della richiesta di restituzione dei beni aziendali, dello sprezzo dimostrato dal lavoratore nell'opporre il proprio rifiuto, del comportamento successivo alla contestazione disciplinare e della recidiva specifica risalente all'anno precedente, si ritiene che la sanzione espulsiva sia giustificata;
gli elementi fattuali evidenziati sono infatti idonei a minare il vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo;
a ciò si aggiunge l'ulteriore valutazione della condotta disciplinarmente rilevante, ancorchè ridimensionata nella sua gravità, posta in essere dal lavoratore il giorno 6.7.2023, rispetto alla quale non possono non evidenziarsi la conoscenza da parte del ricorrente delle procedure aziendali e la
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consapevolezza della loro violazione, emergenti dalle dichiarazioni rilasciate dal ai Pt_1
Carabinieri il 7.7.2023, con particolare riguardo all'affermazione di aver avvisato e ottenuto il consenso del CP_4
In conclusione, si ritiene che il licenziamento sia stato legittimamente intimato.
Con riferimento alle ulteriori domande formulate, si evidenzia che il ricorrente ha genericamente affermato di non avere ricevuto la corretta retribuzione, con riguardo a lavoro ordinario, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità e lavoro straordinario, senza allegare conteggi che evidenziassero errori di liquidazione delle spettanze maturate in corso di rapporto e senza lamentare il mancato pagamento delle buste paga;
nulla è stato dedotto, poi, in merito allo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario contrattuale. La domanda di differenze retributive, quindi, non può essere accolta in quanto del tutto generica.
Quanto all'ulteriore domanda relativa al pagamento della somma di € 10.272,10 a titolo di “premio operosità”, si osserva che l'istante non ha indicato la norma contrattuale di riferimento al fine di verificare i presupposti applicativi dell'istituto e si è limitato a produrre delle tabelle retributive la cui applicabilità al rapporto oggetto di causa è stata contestata dalla società. Mancano quindi le necessarie allegazioni ai fini dell'accoglibilità della domanda.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente nella misura liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre rimborso forfettario 1%, IVA e CPA come per legge.
Alessandria, 19.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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