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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2025
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice dott. Daniele Mercadante, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
AVV.TI e Parte_1 Parte_2
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. nei limiti della somma di 13.545,00 euro;
atteso che i ricorrenti stessi hanno domandato che per la cifra che precede – allegando l'intervenuto riconoscimento del relativo debito – sia disposta la provvisoria esecuzione, laddove per i restanti
1.000 euro l'ingiunzione non sia provvisoriamente esecutiva;
atteso che l'impossibilità di emissione di decreto ingiuntivo che accolga solo parzialmente le richieste del ricorrente non inficia la facoltà di emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una parte e non provvisoriamente esecutivo per la rimanente, laddove tale decreto – appunto, preservando il principio di impossibilità di accoglimento parziale del ricorso monitorio – in tali esatti termini sia stato oggetto della domanda della parte ricorrente, la quale ben può consistere in una pluralità di puntuali richieste (ad esempio, nella richiesta di emissione di decreto relativo a restituzione di cose e al pagamento di somme, ovvero al pagamento di somme derivanti da molteplici titoli, anche se accomunati soltanto dalla identità delle persone del creditore e del debitore), dovendosi ritenere che anche in sede monitoria trovino applicazione i generali principi processual-civilistici relativi al cumulo delle domande nel medesimo procedimento, salvi i limiti logicamente e insuperabilmente inerenti al peculiare rito volta per volta azionato;
INGIUNGE A
CP_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 13.545,00;
2. di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, l'ulteriore somma di € 1.000,00;
3. gli interessi come da domanda;
4. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO NEI LIMITI DI CUI SOPRA Reggio Emilia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Mercadante
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice dott. Daniele Mercadante, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
AVV.TI e Parte_1 Parte_2
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. nei limiti della somma di 13.545,00 euro;
atteso che i ricorrenti stessi hanno domandato che per la cifra che precede – allegando l'intervenuto riconoscimento del relativo debito – sia disposta la provvisoria esecuzione, laddove per i restanti
1.000 euro l'ingiunzione non sia provvisoriamente esecutiva;
atteso che l'impossibilità di emissione di decreto ingiuntivo che accolga solo parzialmente le richieste del ricorrente non inficia la facoltà di emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una parte e non provvisoriamente esecutivo per la rimanente, laddove tale decreto – appunto, preservando il principio di impossibilità di accoglimento parziale del ricorso monitorio – in tali esatti termini sia stato oggetto della domanda della parte ricorrente, la quale ben può consistere in una pluralità di puntuali richieste (ad esempio, nella richiesta di emissione di decreto relativo a restituzione di cose e al pagamento di somme, ovvero al pagamento di somme derivanti da molteplici titoli, anche se accomunati soltanto dalla identità delle persone del creditore e del debitore), dovendosi ritenere che anche in sede monitoria trovino applicazione i generali principi processual-civilistici relativi al cumulo delle domande nel medesimo procedimento, salvi i limiti logicamente e insuperabilmente inerenti al peculiare rito volta per volta azionato;
INGIUNGE A
CP_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 13.545,00;
2. di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, l'ulteriore somma di € 1.000,00;
3. gli interessi come da domanda;
4. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO NEI LIMITI DI CUI SOPRA Reggio Emilia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Mercadante