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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3563/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 28 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3563/2025 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(CT) residente nel Comune di MISTERBIANCO (CT) VIA POGGIO LUPO N. 47
Rappresentato e difeso, dall'Avv. Leandro Rivecchio che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
9300/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento delll'indennità civile di accompagnamento a favore dell'inabile ex art. 1 legge 18/80 con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 maggio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… rigettare il ricorso poiché inammissibile in rito nonché infondato in fatto e diritto”.
In esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 10 aprile 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 11 marzo 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 11 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per pagina 2 di 5 l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare che il quadro patologico che “La relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed è altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, riportando poi testualmente il contenuto della relazione in atti, senza evidenziare lacune o errori nella relazione peritale, pretendendo una mera revisione in suo favore delle conclusioni della relazione peritale pertanto non vi sono ragioni per procedere al rinnovo della consulenza tecnica.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 9 gennaio
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “anemia emolitica, da pregresso episodio di idrocefalo con encefalite trattato con derivazione encefalo peritoneale, da esiti di sostituzione di protesi mitralica chirurgica, da sindrome depressiva, da fibrillazione atriale, da diverticolite del colon e da lieve ipoacusia neurosensoriale
pagina 3 di 5 bilaterale, in soggetto lucido, orientato e normo deambulante”, concludendo che “Detto complesso patologico lo rende invalido nella misura del 100 %, in atto NON bisognevole di assistenza continuativa”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti, tenuto conto anche che l'unico certificato successivo alla precedente valutazione medica non attesta un peggioramento delle condizioni del ricorrente tale da comportare la perdita dell'autonomia.
Nella valutazione psicologica del 31 marzo 2025, richiamata – sia pure parzialmente
- anche nell'atto introduttivo si legge infatti quanto all'indagine pscicodiagnostica
“Evidenzia funzioni cognitive adeguate (M.M.S.E. 25/30) con lieve deficit della memoria rievocativa, le autonomie di base sono conservate, quelle strumentali e complesse moderatamente compromesse (IADL 3/8)” e nelle conclusioni “Dall'anamnesi, dall'osservazione e dall'indagine psicodiagnostica, si evince un iniziale declino cognitivo in soggetto con un profilo di personalità lievemente disarmonico che necessita di un sostegno moderato per lo svolgimento di alcune attività complesse”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto pagina 4 di 5 poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 10 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell' 152 disp. att.
c.p.c.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si presenta alla mia osservazione in discrete condizioni generali, al colloquio appare lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, effettua i passaggi posturali e la deambulazione in piena autonomia”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 28 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3563/2025 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(CT) residente nel Comune di MISTERBIANCO (CT) VIA POGGIO LUPO N. 47
Rappresentato e difeso, dall'Avv. Leandro Rivecchio che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 10 aprile 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
9300/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento delll'indennità civile di accompagnamento a favore dell'inabile ex art. 1 legge 18/80 con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 12 maggio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… rigettare il ricorso poiché inammissibile in rito nonché infondato in fatto e diritto”.
In esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 10 aprile 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 11 marzo 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 11 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per pagina 2 di 5 l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare che il quadro patologico che “La relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed è altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”, riportando poi testualmente il contenuto della relazione in atti, senza evidenziare lacune o errori nella relazione peritale, pretendendo una mera revisione in suo favore delle conclusioni della relazione peritale pertanto non vi sono ragioni per procedere al rinnovo della consulenza tecnica.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 9 gennaio
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “anemia emolitica, da pregresso episodio di idrocefalo con encefalite trattato con derivazione encefalo peritoneale, da esiti di sostituzione di protesi mitralica chirurgica, da sindrome depressiva, da fibrillazione atriale, da diverticolite del colon e da lieve ipoacusia neurosensoriale
pagina 3 di 5 bilaterale, in soggetto lucido, orientato e normo deambulante”, concludendo che “Detto complesso patologico lo rende invalido nella misura del 100 %, in atto NON bisognevole di assistenza continuativa”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo1 in atti, tenuto conto anche che l'unico certificato successivo alla precedente valutazione medica non attesta un peggioramento delle condizioni del ricorrente tale da comportare la perdita dell'autonomia.
Nella valutazione psicologica del 31 marzo 2025, richiamata – sia pure parzialmente
- anche nell'atto introduttivo si legge infatti quanto all'indagine pscicodiagnostica
“Evidenzia funzioni cognitive adeguate (M.M.S.E. 25/30) con lieve deficit della memoria rievocativa, le autonomie di base sono conservate, quelle strumentali e complesse moderatamente compromesse (IADL 3/8)” e nelle conclusioni “Dall'anamnesi, dall'osservazione e dall'indagine psicodiagnostica, si evince un iniziale declino cognitivo in soggetto con un profilo di personalità lievemente disarmonico che necessita di un sostegno moderato per lo svolgimento di alcune attività complesse”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto pagina 4 di 5 poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 10 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell' 152 disp. att.
c.p.c.
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si presenta alla mia osservazione in discrete condizioni generali, al colloquio appare lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, effettua i passaggi posturali e la deambulazione in piena autonomia”