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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9694/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTAGATA GAETANO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt. CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava le richieste di pagamento
(rateizzazione) per somme indebitamente percepite su Disoccupazione Agricola n. 28343 per euro
6.012,00 e Indennità di Malattia e Maternità n. 23450 per euro 918.68 – Per un importo totale di euro
6.930,68.
Eccepiva parte ricorrente la mancata notificazione degli atti prodromici ed il difetto assoluto di motivazione degli atti impugnati. Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità degli stessi con vittoria di spese.
Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va osservato che, stante la contumacia dell' , la natura dei provvedimenti CP_1 impugnati, che riconoscono una rateizzazione sull'importo dell'indebito indicato solo in via numerica, non è stato chiarito;
non è dato evincere infatti se i provvedimenti comunicati alla ricorrente costituiscano la risposta ad una richiesta di rateizzazione avanzata, ovvero un sollecito di pagamento, con rateazione amministrativa, riconosciuta dall' . CP_1
In assenza di indicazioni contrarie da parte dell'ente creditore deve quindi aderirsi alla tesi della ricorrente secondo cui gli atti costituiscono la prima comunicazione dell'indebito e che l'atto sia un sollecito al pagamento.
Va osservato poi che, nonostante negli atti oggetto del giudizio non si rinvenga una chiara pretesa impositiva gli stessi devono ritenersi impugnabili in quanto contengono tutti gli elementi dell'ingiunzione di pagamento.
Quanto al merito parte ricorrente ha eccepito in primo luogo il difetto di motivazione dell'atto; a tal proposito va sottolineato che i “solleciti di pagamento" e rateizzazione impugnati non forniscono effettivamente al contribuente alcun elemento circa la natura dell'indebito richiesto e "quantum debeatur".
Tale circostanza è sufficiente a ritenerne la nullità restando irrilevante che mediante il sollecito di pagamento prevedesse la possibilità di richiedere informazioni relative ai competenti organi.
In mancanza di notificazione di atti prodromici l'atto risulta non adeguatamente motivato e quindi insufficiente per mettere lo stesso contribuente nelle condizioni di potersi difendere adeguatamente.
Eccepito il difetto di motivazione dell'atto impositivo, non rileva che il contribuente si sia difeso o meno anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., 21 luglio 2022, n. 22918; Cass., 17 ottobre 2014, n. 21997).
Il ricorso va quindi accolto e gli atti impugnati annullati
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: annulla gli atti impugnati. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1450,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 15.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9694/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTAGATA GAETANO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt. CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.7.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava le richieste di pagamento
(rateizzazione) per somme indebitamente percepite su Disoccupazione Agricola n. 28343 per euro
6.012,00 e Indennità di Malattia e Maternità n. 23450 per euro 918.68 – Per un importo totale di euro
6.930,68.
Eccepiva parte ricorrente la mancata notificazione degli atti prodromici ed il difetto assoluto di motivazione degli atti impugnati. Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità degli stessi con vittoria di spese.
Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va osservato che, stante la contumacia dell' , la natura dei provvedimenti CP_1 impugnati, che riconoscono una rateizzazione sull'importo dell'indebito indicato solo in via numerica, non è stato chiarito;
non è dato evincere infatti se i provvedimenti comunicati alla ricorrente costituiscano la risposta ad una richiesta di rateizzazione avanzata, ovvero un sollecito di pagamento, con rateazione amministrativa, riconosciuta dall' . CP_1
In assenza di indicazioni contrarie da parte dell'ente creditore deve quindi aderirsi alla tesi della ricorrente secondo cui gli atti costituiscono la prima comunicazione dell'indebito e che l'atto sia un sollecito al pagamento.
Va osservato poi che, nonostante negli atti oggetto del giudizio non si rinvenga una chiara pretesa impositiva gli stessi devono ritenersi impugnabili in quanto contengono tutti gli elementi dell'ingiunzione di pagamento.
Quanto al merito parte ricorrente ha eccepito in primo luogo il difetto di motivazione dell'atto; a tal proposito va sottolineato che i “solleciti di pagamento" e rateizzazione impugnati non forniscono effettivamente al contribuente alcun elemento circa la natura dell'indebito richiesto e "quantum debeatur".
Tale circostanza è sufficiente a ritenerne la nullità restando irrilevante che mediante il sollecito di pagamento prevedesse la possibilità di richiedere informazioni relative ai competenti organi.
In mancanza di notificazione di atti prodromici l'atto risulta non adeguatamente motivato e quindi insufficiente per mettere lo stesso contribuente nelle condizioni di potersi difendere adeguatamente.
Eccepito il difetto di motivazione dell'atto impositivo, non rileva che il contribuente si sia difeso o meno anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., 21 luglio 2022, n. 22918; Cass., 17 ottobre 2014, n. 21997).
Il ricorso va quindi accolto e gli atti impugnati annullati
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: annulla gli atti impugnati. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1450,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 15.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo