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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al N. 11773/2024 R. G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Acquaviva;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: revoca dell'adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 sulle conclusioni del P.M. e di parte ricorrente nelle note scritte depositate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di ulteriori termini. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03.02.2025 l'attore deduceva che con sentenza n. 21/2018 del 06.11.2018, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva disposto farsi luogo all'adozione dell'adottando nato a [...], provincia di Nesvizh, regione di Minsk CP_1 (Bielorussia) il 01.04.1999, da parte di , con anteposizione al proprio cognome del Parte_1 cognome dell'adottante Pt_1
Tutto quanto sopra premesso, chiedeva che fosse pronunziata la revoca, ai sensi dell'art. 306 c.c., della menzionata adozione in quanto l'adottato aveva attentato alla sua vita, tant'è che l'attore si era visto costretto a sporgere denuncia querela a marzo 2020 per lesioni, minacce e maltrattamenti, portando a riprova dell'occorso un referto del P.S. attestante una prognosi di 20 giorni.
All'udienza figurata del 10.09.2025 il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 10.09.2025 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca dell'adozione può trovare accoglimento. L'art. 306 comma I c.c. dispone che: “La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal Tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore al minimo a tre anni”.
Nella fattispecie de qua, ricorre la casistica in questione poiché risulta per tabulas che l'adottato ha dapprima attentato alla vita dell'adottante, motivo per cui è stata sporta una denuncia nei suoi confronti per lesioni, minacce e maltrattamenti, per poi sparire del tutto dalla vita dell'adottante, senza dare notizie di sé.
Ne consegue la declaratoria di revoca dell'adozione a suo tempo pronunciata in favore di
[...]
CP_1
In ordine alle spese di lite, alla soccombenza del resistente consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata nonché della natura contumaciale del giudizio (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri minimi della tabella “Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ma con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca, ai sensi dell'art. 306 c.c., l'adozione dichiarata con sentenza n. 21/2018 del 06.11.2018, resa dal Tribunale di Bari in favore di Parte_2
nato a [...], provincia di Nesvizh, regione di Minsk (Bielorussia) il 01.04.1999;
[...]
2. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.455,40, di cui € 2.906,00 per compensi ed € 549,40 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma II c.c.
6. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1 sezione civile del Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato