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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 262/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Elena Scotti Presidente
2) dott.ssa Annalisa Boido Giudice
3) dott.ssa Gabriella Citro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 262 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Parte_1 C.F._1
Giuggioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Corso Cavallotti
n. 36, giusta procura in atti
ATTORE
E
, C.F. Controparte_1
, in persona del Capo dell' pro tempore, domiciliato presso il proprio P.IVA_1 CP_1
ufficio in Novara, via Andrea Costa 33/35 e della dott.ssa funzionario delegato dal CP_2
Direttore
CONVENUTO
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Grisanti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Ettore Petrolini n. 11, giusta procura in atti
CONVENUTA E
presso il Tribunale di Novara Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso in via incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso denominato “opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22, legge
24/11/1981, n. 689, e dell'art. 6, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150”, nel procedimento di impugnazione della cartella di pagamento n. 07320170006173423000, pendente innanzi al
Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1498/2016 R.G., ha Parte_1
proposto in via incidentale querela di falso averso l'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167 (rapporto 268/13) del 10-10-2016 della RO
, spedito con raccomandata n. 76202867505 5.
[...]
In particolare, ha dedotto che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata al destinatario – al di sopra del rigo “firma del destinatario o della persona abilitata” – non apparteneva al ricorrente, né era riconducibile alla moglie, sig.ra , unica altra persona Persona_1 residente presso l'abitazione di Novara, via Galileo Ferraris n. 13.
Ha invocato, a fondamento della domanda, la palese difformità della sottoscrizione dalla propria, quale risultante dalle scritture di comparazione in atti, producendo altresì “parere sintetico di ambito grafologico peritale” redatto da un consulente di parte e chiedendo l'ammissione della prova testimoniale e di una consulenza grafologica d'ufficio, volta ad accertare che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76202867505 5 non fosse riconducibile al sig. , né alla sig.ra . Parte_1 Persona_1
Il ricorrente ha, poi, contestato il merito della pretesa iscritta a ruolo ed eccepito la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, come conseguenza della richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione ad essa sottesa.
Si è costituito in giudizio l' , contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e deducendo, per quel che interessa in questa sede, la propria estraneità rispetto ai fatti che avrebbero determinato l'asserita falsità del documento, per cui la mancata notifica dell'ordinanza non avrebbe potuto essere addebitata alla P.A. procedente.
Si è costituita in giudizio , ente subentrato per legge a Controparte_3 CP_6
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni
[...]
riguardanti il merito della pretesa creditoria e la fase antecedente alla riscossione, essendo devoluta unicamente alla competenza dell'ente creditore la notifica dell'ordinanza-ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento.
Il Giudice del Lavoro, ritenuta la rilevanza del predetto documento ed interpellata la parte convenuta in ordine all'intenzione di avvalersene in giudizio, ha autorizzato l'opponente a presentare querela di falso e, rilevato che “sulla querela deve pronunciarsi il Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis n. 1 c.p.c.”, ha rimesso “le parti davanti alla competente sezione civile di questo Tribunale per la riassunzione della causa relativa alla querela di falso, assegnando a tal fine termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza”, con contestuale sospensione del processo del lavoro.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, ha reiterato la domanda di Parte_1
accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76202867505 5, insistendo sulla natura apocrifa della sottoscrizione, non riconducibile a sé, né alla moglie convivente.
Data comunicazione al P.M., è stato acquisito l'originale dell'avviso di ricevimento postale e, svolti gli adempimenti ai sensi dell'art. 223 c.p.c., ne è stata disposta la custodia presso la cassaforte dell'ufficio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed effettuazione di CTU grafologica, mentre è stata rigettata la prova testimoniale articolata da parte attrice, ricorrente in riassunzione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la querela di falso proposta in via incidentale avverso l'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167 (rapporto 268/13) del 10-10-2016 della
[...]
spedito con raccomandata n. RO
76202867505 5.
Ai sensi dell'art. 222 c.p.c., nell'ipotesi di querela in corso di causa, la valutazione di ammissibilità della stessa è rimessa al Giudice innanzi al quale è stata promossa ed è fondata sulla rilevanza, per la definizione del giudizio di merito, del documento tacciato di falso (in termini Cass. 12399/2007; conf.
Cass. 5102/2015).
Nella vicenda sub iudice, il ricorrente, in corso di causa, ha proposto personalmente la querela di falso ex art. 221 c.p.c. con dichiarazione a verbale raccolta in udienza innanzi al G.L. e richiamandosi al ricorso introduttivo. Il G.L. ha autorizzato la querela, essendo contestata tra le parti l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167/2016 del 10.10.2016, portata ad esecuzione con la cartella di pagamento opposta, ed avendo il ricorrente eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione predetta.
La querela di falso è ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria fidefacente di un atto pubblico e anche l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di tale fede privilegiata, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel procedimento notificatorio
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico
e che ha sottoscritto l'atto" (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015; nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n. 30318: "l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso").
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019; Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10; nella materia oggetto di giudizio, cfr. Cass. 29022/2017 secondo cui: "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario"; cfr. anche Cass. 21/02/2020, n. 4556: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”). Pacificamente ricadono nell'ambito della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico, quelle relative all'attività svolta da chi ha eseguito la notificazione, l'accertamento dei fatti avvenuti alla di lui presenza o delle dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, disgiunto dalla veridicità sostanziale. La querela di falso deve, quindi, ritenersi ammissibile ogni qualvolta ricada su fatti e circostanze avvenute in presenza dell'agente postale o su attività dallo stesso svolta, su dichiarazioni allo stesso rese.
Sussiste poi la legittimazione passiva delle parti convenute, in quanto "la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione" (Cass. 18323/2007;
Cass. 7 aprile 1975 n. 1275, vedi anche Cass. 15 novembre 1971 n. 3260, 8 febbraio 1967 n. 330).
Ed infatti, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio
(in termini, Cass. 19281/2019). Sicché giusto contraddittore nell'accertamento di falso è, nel caso in disamina, l' che intende recuperare il credito pubblico, così come Controparte_7
l'amministrazione titolare del detto credito.
Tanto chiarito, è possibile procedere nel merito alla valutazione sulla fondatezza della domanda di parte attrice.
La querela di falso deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Oggetto della querela è l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76202867505 5, senza indicazione di n. cronologico e U.P., attestante l'intervenuta notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione e diretto a via Ferraris, 13 28100 Novara, con Parte_1 timbro postale del 17.10.16 e con dichiarazione di ricezione alla data scritta dall'ufficiale postale e indicata nel 17.10.16. In esso sono riportate: a) la dichiarazione dell'addetto al recapito postale di consegna al “destinatario persona fisica”, con la relativa casella barrata;
b) la firma del destinatario, al di sopra del rigo “firma del destinatario o della persona abilitata”, e dell'addetto al recapito. Non sono presenti abrasioni, cancellazioni o correzioni.
Ritiene il Collegio che non sia stata raggiunta in giudizio la prova della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, riconducibile al destinatario persona fisica . Parte_1
A tal fine, si richiamano le argomentazioni contenute nella relazione del CTU. I risultati cui giunge il CTU risultano condivisibili, in quanto fondati su argomentazioni tecniche ritenute a parere di questo organo giudicante valide e motivate.
Il consulente d'ufficio, in particolare, ha provveduto alla comparazione della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento con quelle riportate dall'attore nel saggio grafico, effettuato in sede di operazioni peritali. Inoltre, il CTU ha utilizzato quali scritture di comparazione le firme apposte sulla carta d'identità, sulla procura alle liti relativa al ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, nonché sul verbale di conciliazione datato 24.10.2011.
Dopo aver espletato il relativo esame comparativo, anche coadiuvandosi con le tecnologie all'uopo necessarie, il CTU ha accertato la riconducibilità della sottoscrizione apposta al sig. . Pt_1
La CTU grafologica ha fornito conclusioni basate su un esame completo, obiettivo, approfondito e coerente delle scritture a disposizione, nonché su argomentazioni esaurienti e precise, anche in risposta alle osservazioni di parte attrice.
Si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).
Nello specifico, con riferimento alla sottoscrizione disconosciuta, il CTU ha relazionato quanto segue:
“La firma contestata è vergata con mezzo scrivente ad inchiostratura blu (…).
La firma non è espressa in forma completa e quindi coi caratteri tutti presenti. Nella firma si riscontrano infatti unicamente le iniziali maiuscole M e B, rappresentate nel carattere stampatello con amplificazioni improprie che invadono decisamente nella zona inferiore il rigo di base (…).
I due caratteri M e B sono vergati staccati tra loro e cioè con l'alzata della penna dal foglio, ma risultano nel contempo a contatto in quanto la seconda lettera, B, è vergata sopra l'allungo finale della precedente lettera, M. Si riconosce un limitato respiro ed un dipanarsi poco scrupoloso nell'accuratezza formale, e quindi anche l'organizzazione spaziale appare sicuramente deficitaria.
Il calibro valutato nelle maiuscole risulta prorompente ed è comunque perseguito un allineamento ideale con occupazione della parte centrale dello spazio riservato alla firma, così che superiormente si raggiunge pressoché la stessa altezza. Il flusso energetico, determinato dall'incidenza pressoria, offre talune variazioni con tratti di risalita a volte più lievi, contrapposti a quelli più marcati, senza divenire mai pesanti o pastosi.
Una macchia inchiostrata causata dalla penna è visibile nella parte iniziale della lettera M.
La direzione assiale offre crescenti oscillazioni verso destra.
I percorsi aggiuntivi e pleonastici nelle loro variegate soluzioni sottolineano la totale mancanza di monotonia e la presenza di estemporaneità gestuale. Predomina la scorrevolezza e la presenza di un atteggiamento scritturale ed allenato (…).
Nella fattispecie, la prima porzione, costituita da un breve tratto discendente si sovrappone a quello successivo ascendente per andare a creare un'asola posta sinistra-alto cui segue un percorso ascendente che si contrappone a quello successivo che affonda notevolmente verso il basso con moto rettilineo. Il tracciato prosegue poi piegando verso sinistra a creare una nuova oblunga asolatura col bordo convesso verso sinistra con parte terminale che si sviluppa verso destra-alto con notevole forza pressoria.
Nella lettera B successiva l'estremità è sovrastante e si diparte verso il basso con un ampio tratto solo leggermente convesso verso destra ed acuminato all'estremità inferiore. Senza soluzione di continuità poi il tratto grafico risale voltando verso sinistra con tratto acuminato a formare un'asolatura assottigliata, simile e posizionata però sul rigo di base rispetto alla precedente nella lettera M. Essa si sovrappone alla precedente asta discendente.
Il tratto prosegue poi verso l'alto fino pressoché a raggiungere l'apice superiore già vergato, poi si incurva lievemente piegando verso destra e in basso, quasi a sfiorare il percorso asolato precedente accanto al rigo di base puntinato.
Il tratto poi si piega verso l'alto, così sovrapponendosi all'asta già tracciata, proseguendo poi con un ampio tratto incurvato inferiormente con andamento concavo, contrapponendosi all'ultimo tracciato che piega verso sinistra e termina però con moto inferiore più contenuto convesso e brevemente sfumato verso l'alto nella pressione”.
Quanto alle scritture comparative, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che:
“La campionatura grafica consiste sia in firme, sia in scritti tutti di sicura provenienza. Essa abbraccia un arco di tempo di undici anni. (…)
La lettera B maiuscola è vergata sia con una certa amplificazione, sia in modo semplificato. Le aste sono vergate sia rettificate, sia con doppia curvatura, sia con la concavità voltata a sinistra, oppure a destra. (…)
Ricci finali prolungati sono spesso visibili in molti elementi grafici.
La forma contratta della firma, vergata su richiesta, è rappresentata alle iniziali M e B in cui però la lettera B è in corsivo minuscolo, come ha dichiarato il sig. . (…) Pt_1 L'inclinazione letterale assiale è sia nettamente pendente verso destra, sia più o meno tentennante e cioè con varie pendenze nella stessa parola.
Lo stile corsivo si mescola spontaneamente allo stampatello maiuscolo.
Lunghi attacchi iniziali caratterizzano sia le lettere maiuscole, sia le minuscole. (…)
La lettera M maiuscola è stilata sia con la concavità, che con la convessità voltate verso l'alto.
Le singole firme, apposte contestualmente, manifestano una pletora di variazioni formali, che contribuiscono ad evidenziare l'espressione versatile di tale modalità sottoscrittiva.
Le simbologie espressive che contraddistinguono gli scritti hanno quindi un notevole grado di mutevolezza. Presentano infatti medesimi elementi ma diversificati e comunque con analoghi requisiti grafomotori”. (…)
“I documenti di confronto del SI , con scritti sicuramente a lui riferibili, si sono Parte_1
rivelati ottimali sia dal punto di vista quantitativo (compilazione e oltre nr. 120 firme), sia qualitativo
(scritti antecedenti, pressoché coevi e successivi rispetto alla firma contestata che riporta datazione
17.10.2016).
Dal materiale acquisito emergono anche con chiarezza gli aspetti di costanza grafica ascrivibili agli aspetti gestuali interiorizzati ed alle caratteristiche qualificanti dell'espressione grafica gestuale abituale, automatizzata e reiterata del SI ”. Pt_1
Il nominato esperto ha, dunque, avuto cura di rilevare come le firme autografe del sig. a sua Pt_1
disposizione fossero numerose e adeguate dal punto di vista grafico, poiché hanno consentito di analizzare ed evidenziare le caratteristiche espressive ed individualizzanti presenti nella scrittura.
Nel confronto con le diverse scritture comparative sono state riscontrate dal CTU importanti concordanze.
In particolare: - la presenza del riccio (“La parte iniziale e/o terminale dei caratteri viene a volte stilata con un prolungato tratto che si estende in varie direzioni.”); - la distanza (“Lo scrivente infatti appone la firma in modo da rispettare l'esatta distanza di mm. 7,00 tra l'estremità destra centrale della lettera M maiuscola e l'estremità sinistra corrispettiva della successiva lettera B maiuscola.”); - la concordanza dinamica relativa alla pressione;
- le peculiarità della lettera B (“La maiuscola sovente: a) ha l'asta raddoppiata, b) è vergata in un'unica soluzione, c) ha l'asola superiore destra col lato pressoché rettificato, e quella inferiore col risvolto superiore a forma ogivale, d) ha l'attacco superiore, e) ha il risvolto inferiore destro più accentuato del risvolto inferiore posto alla sua sinistra.”); - l'inclinazione dei caratteri (“Lo scrivente infatti privilegia spesso un'inclinazione assiale nettamente pendente verso destra.”); le peculiarità della lettera M
(“la maiuscola M: a) ha il tetto superiore concavo verso l'alto, b) ha l'apice superiore sinistro meno elevato di quello posto alla sua destra, c) ha un'asola posizionata sinistra-alto, d) ha il risvolto concavo superiore che inferiormente supera e si sovrappone alla gamba posta a sinistra, e) ha il bordo superiore destro ascendente, staccato dal successivo discendente, f) ha l'allungo finale in X, concavo verso il basso così come corrispondente a quello della lettera B.”).
Il CTU ha, altresì, riscontrato le seguenti perculiarità che accomunano gli scritti:
“a) gancio - all'inizio e/o alla fine dei vari elementi grafici sono visibili ganci con varia dimensione
e direzione,
b) sovrapposizione – nella parte centrale della lettera B si sovrappongono la parte discendente a quella successiva ascendente,
c) apertura – la lettera B maiuscola viene lasciata spalancata inferiormente”
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi osservato che “Gli elementi che apparentemente differenziano
i campioni X e D (…) presentano però al loro interno importanti tipologie grafotecniche (ad esempio: riccio, pressione, gancio) riconducibili alla manualità di )”. “Il SI Parte_1
come tutte le persone traccia una stessa lettera con varie modalità, anche Parte_1
differenziate. La sua scrittura quindi è alquanto variabile (…) Rimangono però sostanzialmente costanti gli indici che definiscono la sua struttura grafica di base.”
Il CTU è pertanto giunto alla conclusione che “sono emersi riscontri di stile e di conformazione che, per la loro quantità, qualità e conferenza, sono idonei a fondare la certezza che la firma X in questione sia di grafogenesi corrispondente al campione D.”.
L'ausiliario del giudice, attraverso un attento esame delle scritture di comparazione e tenendo conto delle osservazioni articolate dal consulente di parte attrice, ha sottolineato che:
“Circa il brevissimo tratto iniziale L'asta discendente della maiuscola viene sovente raddoppiata e con lunghezza variabile sia X che in D (…)
Circa la direzione antioraria della coda finale Tale caratteristica è riscontrabile sia in X che in D.
(…)
Circa l'attacco in alto della lettera B ed il percorso senza soluzione di continuità di X, ma diversi in
D Tali caratteristiche sono invece riscontrabili sia in X che in D (…)”.
In sede di relazione di chiarimenti il CTU ha anche evidenziato che gli elementi grafologici di corrispondenza “non sempre si rintracciano nella stessa corrispondente lettera della scrittura in esame X, ma anche in altre differenti lettere.”
Osserva il Collegio come non colga nel segno l'ulteriore doglianza svolta dall'attore, il quale ha eccepito che le repliche del CTU alle osservazioni del proprio CTP sarebbero irrimediabilmente viziate dal fatto che il confronto tra le scritture non sia stato limitato al “simile con simile”, ovverosia “firma con firma” e “testo con testo”. Il CTU ha condivisibilmente evidenziato che, in ordine al saggio grafico, c'è stato un “accordo preliminare tra ctu e ctp circa il fatto di esaminare/utilizzare l'intera documentazione. Il saggio grafico infatti deve sempre necessariamente contenere qualsiasi tipologia di scrittura, stampatello, maiuscolo e qualsivoglia testo ritenuto idoneo dal ctu/ctp”. Ha, altresì, osservato “che la sigla è un concentrato della firma e come tale presenta parte se non tutte le caratteristiche della corrispondente firma completa”.
Il consulente di parte attrice ha richiamato, a favore della metodologia del raffronto del “simile con simile”, due protocolli forensi: “- JOB PROFILE E BUONE PRASSI: IL PROTOCOLLO DEL
GRAFOLOGO FORENSE, A CURA DELL'A.G.I. (ASS. GRAFOLOGICA ITALIANA), anno 2019;
- ENFSI - BPM - ED. 03 2020: BEST PRACTICE MANUAL PER L'ESAME CP_8 CP_9
FORENSE DELLE MANOSCRITTURE”.
Sul punto, il CTU ha affermato che il protocollo enunciato dall'ENFSI (European Network of
Forensic Science Institutes – Rete Europea degli Istituti di Scienze Forensi) individua “le norme accreditate che devono essere seguite in un accertamento in materia grafica, e alle quali i periti normalmente si attengono nello svolgimento del le indagini richieste dal quesito, pur da adeguare agli specifici casi”.
Tuttavia, “scorrendo il citato intero protocollo ENFSI neppure si rintracciano i termini sigla o contrazione”, per cui in nessun caso viene imposto un limite di raffronto tra scritture, soprattutto tra firme/firme o sigle/sigle.
D'altronde, all'udienza del 29 giugno 2022, fissata al fine di consentire al CTU di rendere ulteriori chiarimenti, lo stesso consulente di parte attrice ha affermato che “il termine protocollo è abusato in grafologia. L'Enfsi emana delle linee guida, non un protocollo. (…) Precisa che non è prescritto da nessuna parte di non raffrontare sigla con firma per esteso”.
Alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, devono essere recepite integralmente le conclusioni della CTU grafologica, svolta con metodologia corretta e nel contraddittorio delle parti, mediante assunzione di saggio grafico e acquisizione di tutti i documenti di comparazione non oggetto di contestazione da ambo le parti.
Da ultimo, il Collegio ritiene di dover confermare la decisione del giudice istruttore in ordine alla inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice. In particolare, il cap. 1 è negativamente formulato e relativo a valutazioni non demandabili a testimoni, oltre che contraddetto dalle risultanze dell'espletata CTU, mentre gli ulteriori capitoli di prova risultano volti alla mera conferma del contenuto dei documenti prodotti (certificato di stato di famiglia/residenza). In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e di , che si liquidano, per Controparte_1 Controparte_3
ciascuna parte, in € 3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario (nella misura del 15% del compenso);
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Novara, il 17.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Citro dott.ssa Elena Scotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Elena Scotti Presidente
2) dott.ssa Annalisa Boido Giudice
3) dott.ssa Gabriella Citro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 262 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Parte_1 C.F._1
Giuggioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Corso Cavallotti
n. 36, giusta procura in atti
ATTORE
E
, C.F. Controparte_1
, in persona del Capo dell' pro tempore, domiciliato presso il proprio P.IVA_1 CP_1
ufficio in Novara, via Andrea Costa 33/35 e della dott.ssa funzionario delegato dal CP_2
Direttore
CONVENUTO
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Grisanti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Ettore Petrolini n. 11, giusta procura in atti
CONVENUTA E
presso il Tribunale di Novara Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso in via incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso denominato “opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22, legge
24/11/1981, n. 689, e dell'art. 6, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150”, nel procedimento di impugnazione della cartella di pagamento n. 07320170006173423000, pendente innanzi al
Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1498/2016 R.G., ha Parte_1
proposto in via incidentale querela di falso averso l'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167 (rapporto 268/13) del 10-10-2016 della RO
, spedito con raccomandata n. 76202867505 5.
[...]
In particolare, ha dedotto che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della casella riservata al destinatario – al di sopra del rigo “firma del destinatario o della persona abilitata” – non apparteneva al ricorrente, né era riconducibile alla moglie, sig.ra , unica altra persona Persona_1 residente presso l'abitazione di Novara, via Galileo Ferraris n. 13.
Ha invocato, a fondamento della domanda, la palese difformità della sottoscrizione dalla propria, quale risultante dalle scritture di comparazione in atti, producendo altresì “parere sintetico di ambito grafologico peritale” redatto da un consulente di parte e chiedendo l'ammissione della prova testimoniale e di una consulenza grafologica d'ufficio, volta ad accertare che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76202867505 5 non fosse riconducibile al sig. , né alla sig.ra . Parte_1 Persona_1
Il ricorrente ha, poi, contestato il merito della pretesa iscritta a ruolo ed eccepito la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, come conseguenza della richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione ad essa sottesa.
Si è costituito in giudizio l' , contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e deducendo, per quel che interessa in questa sede, la propria estraneità rispetto ai fatti che avrebbero determinato l'asserita falsità del documento, per cui la mancata notifica dell'ordinanza non avrebbe potuto essere addebitata alla P.A. procedente.
Si è costituita in giudizio , ente subentrato per legge a Controparte_3 CP_6
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni
[...]
riguardanti il merito della pretesa creditoria e la fase antecedente alla riscossione, essendo devoluta unicamente alla competenza dell'ente creditore la notifica dell'ordinanza-ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento.
Il Giudice del Lavoro, ritenuta la rilevanza del predetto documento ed interpellata la parte convenuta in ordine all'intenzione di avvalersene in giudizio, ha autorizzato l'opponente a presentare querela di falso e, rilevato che “sulla querela deve pronunciarsi il Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis n. 1 c.p.c.”, ha rimesso “le parti davanti alla competente sezione civile di questo Tribunale per la riassunzione della causa relativa alla querela di falso, assegnando a tal fine termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza”, con contestuale sospensione del processo del lavoro.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato, ha reiterato la domanda di Parte_1
accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76202867505 5, insistendo sulla natura apocrifa della sottoscrizione, non riconducibile a sé, né alla moglie convivente.
Data comunicazione al P.M., è stato acquisito l'originale dell'avviso di ricevimento postale e, svolti gli adempimenti ai sensi dell'art. 223 c.p.c., ne è stata disposta la custodia presso la cassaforte dell'ufficio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed effettuazione di CTU grafologica, mentre è stata rigettata la prova testimoniale articolata da parte attrice, ricorrente in riassunzione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Oggetto del presente giudizio è la querela di falso proposta in via incidentale avverso l'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167 (rapporto 268/13) del 10-10-2016 della
[...]
spedito con raccomandata n. RO
76202867505 5.
Ai sensi dell'art. 222 c.p.c., nell'ipotesi di querela in corso di causa, la valutazione di ammissibilità della stessa è rimessa al Giudice innanzi al quale è stata promossa ed è fondata sulla rilevanza, per la definizione del giudizio di merito, del documento tacciato di falso (in termini Cass. 12399/2007; conf.
Cass. 5102/2015).
Nella vicenda sub iudice, il ricorrente, in corso di causa, ha proposto personalmente la querela di falso ex art. 221 c.p.c. con dichiarazione a verbale raccolta in udienza innanzi al G.L. e richiamandosi al ricorso introduttivo. Il G.L. ha autorizzato la querela, essendo contestata tra le parti l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento dell'ordinanza ingiunzione n. 167/2016 del 10.10.2016, portata ad esecuzione con la cartella di pagamento opposta, ed avendo il ricorrente eccepito la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione predetta.
La querela di falso è ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria fidefacente di un atto pubblico e anche l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di tale fede privilegiata, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel procedimento notificatorio
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico
e che ha sottoscritto l'atto" (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015; nello stesso senso Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n. 30318: "l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso").
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez. 6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019; Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10; nella materia oggetto di giudizio, cfr. Cass. 29022/2017 secondo cui: "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario"; cfr. anche Cass. 21/02/2020, n. 4556: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”). Pacificamente ricadono nell'ambito della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico, quelle relative all'attività svolta da chi ha eseguito la notificazione, l'accertamento dei fatti avvenuti alla di lui presenza o delle dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, disgiunto dalla veridicità sostanziale. La querela di falso deve, quindi, ritenersi ammissibile ogni qualvolta ricada su fatti e circostanze avvenute in presenza dell'agente postale o su attività dallo stesso svolta, su dichiarazioni allo stesso rese.
Sussiste poi la legittimazione passiva delle parti convenute, in quanto "la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione" (Cass. 18323/2007;
Cass. 7 aprile 1975 n. 1275, vedi anche Cass. 15 novembre 1971 n. 3260, 8 febbraio 1967 n. 330).
Ed infatti, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio
(in termini, Cass. 19281/2019). Sicché giusto contraddittore nell'accertamento di falso è, nel caso in disamina, l' che intende recuperare il credito pubblico, così come Controparte_7
l'amministrazione titolare del detto credito.
Tanto chiarito, è possibile procedere nel merito alla valutazione sulla fondatezza della domanda di parte attrice.
La querela di falso deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Oggetto della querela è l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76202867505 5, senza indicazione di n. cronologico e U.P., attestante l'intervenuta notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione e diretto a via Ferraris, 13 28100 Novara, con Parte_1 timbro postale del 17.10.16 e con dichiarazione di ricezione alla data scritta dall'ufficiale postale e indicata nel 17.10.16. In esso sono riportate: a) la dichiarazione dell'addetto al recapito postale di consegna al “destinatario persona fisica”, con la relativa casella barrata;
b) la firma del destinatario, al di sopra del rigo “firma del destinatario o della persona abilitata”, e dell'addetto al recapito. Non sono presenti abrasioni, cancellazioni o correzioni.
Ritiene il Collegio che non sia stata raggiunta in giudizio la prova della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, riconducibile al destinatario persona fisica . Parte_1
A tal fine, si richiamano le argomentazioni contenute nella relazione del CTU. I risultati cui giunge il CTU risultano condivisibili, in quanto fondati su argomentazioni tecniche ritenute a parere di questo organo giudicante valide e motivate.
Il consulente d'ufficio, in particolare, ha provveduto alla comparazione della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento con quelle riportate dall'attore nel saggio grafico, effettuato in sede di operazioni peritali. Inoltre, il CTU ha utilizzato quali scritture di comparazione le firme apposte sulla carta d'identità, sulla procura alle liti relativa al ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, nonché sul verbale di conciliazione datato 24.10.2011.
Dopo aver espletato il relativo esame comparativo, anche coadiuvandosi con le tecnologie all'uopo necessarie, il CTU ha accertato la riconducibilità della sottoscrizione apposta al sig. . Pt_1
La CTU grafologica ha fornito conclusioni basate su un esame completo, obiettivo, approfondito e coerente delle scritture a disposizione, nonché su argomentazioni esaurienti e precise, anche in risposta alle osservazioni di parte attrice.
Si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).
Nello specifico, con riferimento alla sottoscrizione disconosciuta, il CTU ha relazionato quanto segue:
“La firma contestata è vergata con mezzo scrivente ad inchiostratura blu (…).
La firma non è espressa in forma completa e quindi coi caratteri tutti presenti. Nella firma si riscontrano infatti unicamente le iniziali maiuscole M e B, rappresentate nel carattere stampatello con amplificazioni improprie che invadono decisamente nella zona inferiore il rigo di base (…).
I due caratteri M e B sono vergati staccati tra loro e cioè con l'alzata della penna dal foglio, ma risultano nel contempo a contatto in quanto la seconda lettera, B, è vergata sopra l'allungo finale della precedente lettera, M. Si riconosce un limitato respiro ed un dipanarsi poco scrupoloso nell'accuratezza formale, e quindi anche l'organizzazione spaziale appare sicuramente deficitaria.
Il calibro valutato nelle maiuscole risulta prorompente ed è comunque perseguito un allineamento ideale con occupazione della parte centrale dello spazio riservato alla firma, così che superiormente si raggiunge pressoché la stessa altezza. Il flusso energetico, determinato dall'incidenza pressoria, offre talune variazioni con tratti di risalita a volte più lievi, contrapposti a quelli più marcati, senza divenire mai pesanti o pastosi.
Una macchia inchiostrata causata dalla penna è visibile nella parte iniziale della lettera M.
La direzione assiale offre crescenti oscillazioni verso destra.
I percorsi aggiuntivi e pleonastici nelle loro variegate soluzioni sottolineano la totale mancanza di monotonia e la presenza di estemporaneità gestuale. Predomina la scorrevolezza e la presenza di un atteggiamento scritturale ed allenato (…).
Nella fattispecie, la prima porzione, costituita da un breve tratto discendente si sovrappone a quello successivo ascendente per andare a creare un'asola posta sinistra-alto cui segue un percorso ascendente che si contrappone a quello successivo che affonda notevolmente verso il basso con moto rettilineo. Il tracciato prosegue poi piegando verso sinistra a creare una nuova oblunga asolatura col bordo convesso verso sinistra con parte terminale che si sviluppa verso destra-alto con notevole forza pressoria.
Nella lettera B successiva l'estremità è sovrastante e si diparte verso il basso con un ampio tratto solo leggermente convesso verso destra ed acuminato all'estremità inferiore. Senza soluzione di continuità poi il tratto grafico risale voltando verso sinistra con tratto acuminato a formare un'asolatura assottigliata, simile e posizionata però sul rigo di base rispetto alla precedente nella lettera M. Essa si sovrappone alla precedente asta discendente.
Il tratto prosegue poi verso l'alto fino pressoché a raggiungere l'apice superiore già vergato, poi si incurva lievemente piegando verso destra e in basso, quasi a sfiorare il percorso asolato precedente accanto al rigo di base puntinato.
Il tratto poi si piega verso l'alto, così sovrapponendosi all'asta già tracciata, proseguendo poi con un ampio tratto incurvato inferiormente con andamento concavo, contrapponendosi all'ultimo tracciato che piega verso sinistra e termina però con moto inferiore più contenuto convesso e brevemente sfumato verso l'alto nella pressione”.
Quanto alle scritture comparative, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che:
“La campionatura grafica consiste sia in firme, sia in scritti tutti di sicura provenienza. Essa abbraccia un arco di tempo di undici anni. (…)
La lettera B maiuscola è vergata sia con una certa amplificazione, sia in modo semplificato. Le aste sono vergate sia rettificate, sia con doppia curvatura, sia con la concavità voltata a sinistra, oppure a destra. (…)
Ricci finali prolungati sono spesso visibili in molti elementi grafici.
La forma contratta della firma, vergata su richiesta, è rappresentata alle iniziali M e B in cui però la lettera B è in corsivo minuscolo, come ha dichiarato il sig. . (…) Pt_1 L'inclinazione letterale assiale è sia nettamente pendente verso destra, sia più o meno tentennante e cioè con varie pendenze nella stessa parola.
Lo stile corsivo si mescola spontaneamente allo stampatello maiuscolo.
Lunghi attacchi iniziali caratterizzano sia le lettere maiuscole, sia le minuscole. (…)
La lettera M maiuscola è stilata sia con la concavità, che con la convessità voltate verso l'alto.
Le singole firme, apposte contestualmente, manifestano una pletora di variazioni formali, che contribuiscono ad evidenziare l'espressione versatile di tale modalità sottoscrittiva.
Le simbologie espressive che contraddistinguono gli scritti hanno quindi un notevole grado di mutevolezza. Presentano infatti medesimi elementi ma diversificati e comunque con analoghi requisiti grafomotori”. (…)
“I documenti di confronto del SI , con scritti sicuramente a lui riferibili, si sono Parte_1
rivelati ottimali sia dal punto di vista quantitativo (compilazione e oltre nr. 120 firme), sia qualitativo
(scritti antecedenti, pressoché coevi e successivi rispetto alla firma contestata che riporta datazione
17.10.2016).
Dal materiale acquisito emergono anche con chiarezza gli aspetti di costanza grafica ascrivibili agli aspetti gestuali interiorizzati ed alle caratteristiche qualificanti dell'espressione grafica gestuale abituale, automatizzata e reiterata del SI ”. Pt_1
Il nominato esperto ha, dunque, avuto cura di rilevare come le firme autografe del sig. a sua Pt_1
disposizione fossero numerose e adeguate dal punto di vista grafico, poiché hanno consentito di analizzare ed evidenziare le caratteristiche espressive ed individualizzanti presenti nella scrittura.
Nel confronto con le diverse scritture comparative sono state riscontrate dal CTU importanti concordanze.
In particolare: - la presenza del riccio (“La parte iniziale e/o terminale dei caratteri viene a volte stilata con un prolungato tratto che si estende in varie direzioni.”); - la distanza (“Lo scrivente infatti appone la firma in modo da rispettare l'esatta distanza di mm. 7,00 tra l'estremità destra centrale della lettera M maiuscola e l'estremità sinistra corrispettiva della successiva lettera B maiuscola.”); - la concordanza dinamica relativa alla pressione;
- le peculiarità della lettera B (“La maiuscola sovente: a) ha l'asta raddoppiata, b) è vergata in un'unica soluzione, c) ha l'asola superiore destra col lato pressoché rettificato, e quella inferiore col risvolto superiore a forma ogivale, d) ha l'attacco superiore, e) ha il risvolto inferiore destro più accentuato del risvolto inferiore posto alla sua sinistra.”); - l'inclinazione dei caratteri (“Lo scrivente infatti privilegia spesso un'inclinazione assiale nettamente pendente verso destra.”); le peculiarità della lettera M
(“la maiuscola M: a) ha il tetto superiore concavo verso l'alto, b) ha l'apice superiore sinistro meno elevato di quello posto alla sua destra, c) ha un'asola posizionata sinistra-alto, d) ha il risvolto concavo superiore che inferiormente supera e si sovrappone alla gamba posta a sinistra, e) ha il bordo superiore destro ascendente, staccato dal successivo discendente, f) ha l'allungo finale in X, concavo verso il basso così come corrispondente a quello della lettera B.”).
Il CTU ha, altresì, riscontrato le seguenti perculiarità che accomunano gli scritti:
“a) gancio - all'inizio e/o alla fine dei vari elementi grafici sono visibili ganci con varia dimensione
e direzione,
b) sovrapposizione – nella parte centrale della lettera B si sovrappongono la parte discendente a quella successiva ascendente,
c) apertura – la lettera B maiuscola viene lasciata spalancata inferiormente”
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi osservato che “Gli elementi che apparentemente differenziano
i campioni X e D (…) presentano però al loro interno importanti tipologie grafotecniche (ad esempio: riccio, pressione, gancio) riconducibili alla manualità di )”. “Il SI Parte_1
come tutte le persone traccia una stessa lettera con varie modalità, anche Parte_1
differenziate. La sua scrittura quindi è alquanto variabile (…) Rimangono però sostanzialmente costanti gli indici che definiscono la sua struttura grafica di base.”
Il CTU è pertanto giunto alla conclusione che “sono emersi riscontri di stile e di conformazione che, per la loro quantità, qualità e conferenza, sono idonei a fondare la certezza che la firma X in questione sia di grafogenesi corrispondente al campione D.”.
L'ausiliario del giudice, attraverso un attento esame delle scritture di comparazione e tenendo conto delle osservazioni articolate dal consulente di parte attrice, ha sottolineato che:
“Circa il brevissimo tratto iniziale L'asta discendente della maiuscola viene sovente raddoppiata e con lunghezza variabile sia X che in D (…)
Circa la direzione antioraria della coda finale Tale caratteristica è riscontrabile sia in X che in D.
(…)
Circa l'attacco in alto della lettera B ed il percorso senza soluzione di continuità di X, ma diversi in
D Tali caratteristiche sono invece riscontrabili sia in X che in D (…)”.
In sede di relazione di chiarimenti il CTU ha anche evidenziato che gli elementi grafologici di corrispondenza “non sempre si rintracciano nella stessa corrispondente lettera della scrittura in esame X, ma anche in altre differenti lettere.”
Osserva il Collegio come non colga nel segno l'ulteriore doglianza svolta dall'attore, il quale ha eccepito che le repliche del CTU alle osservazioni del proprio CTP sarebbero irrimediabilmente viziate dal fatto che il confronto tra le scritture non sia stato limitato al “simile con simile”, ovverosia “firma con firma” e “testo con testo”. Il CTU ha condivisibilmente evidenziato che, in ordine al saggio grafico, c'è stato un “accordo preliminare tra ctu e ctp circa il fatto di esaminare/utilizzare l'intera documentazione. Il saggio grafico infatti deve sempre necessariamente contenere qualsiasi tipologia di scrittura, stampatello, maiuscolo e qualsivoglia testo ritenuto idoneo dal ctu/ctp”. Ha, altresì, osservato “che la sigla è un concentrato della firma e come tale presenta parte se non tutte le caratteristiche della corrispondente firma completa”.
Il consulente di parte attrice ha richiamato, a favore della metodologia del raffronto del “simile con simile”, due protocolli forensi: “- JOB PROFILE E BUONE PRASSI: IL PROTOCOLLO DEL
GRAFOLOGO FORENSE, A CURA DELL'A.G.I. (ASS. GRAFOLOGICA ITALIANA), anno 2019;
- ENFSI - BPM - ED. 03 2020: BEST PRACTICE MANUAL PER L'ESAME CP_8 CP_9
FORENSE DELLE MANOSCRITTURE”.
Sul punto, il CTU ha affermato che il protocollo enunciato dall'ENFSI (European Network of
Forensic Science Institutes – Rete Europea degli Istituti di Scienze Forensi) individua “le norme accreditate che devono essere seguite in un accertamento in materia grafica, e alle quali i periti normalmente si attengono nello svolgimento del le indagini richieste dal quesito, pur da adeguare agli specifici casi”.
Tuttavia, “scorrendo il citato intero protocollo ENFSI neppure si rintracciano i termini sigla o contrazione”, per cui in nessun caso viene imposto un limite di raffronto tra scritture, soprattutto tra firme/firme o sigle/sigle.
D'altronde, all'udienza del 29 giugno 2022, fissata al fine di consentire al CTU di rendere ulteriori chiarimenti, lo stesso consulente di parte attrice ha affermato che “il termine protocollo è abusato in grafologia. L'Enfsi emana delle linee guida, non un protocollo. (…) Precisa che non è prescritto da nessuna parte di non raffrontare sigla con firma per esteso”.
Alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, devono essere recepite integralmente le conclusioni della CTU grafologica, svolta con metodologia corretta e nel contraddittorio delle parti, mediante assunzione di saggio grafico e acquisizione di tutti i documenti di comparazione non oggetto di contestazione da ambo le parti.
Da ultimo, il Collegio ritiene di dover confermare la decisione del giudice istruttore in ordine alla inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati da parte attrice. In particolare, il cap. 1 è negativamente formulato e relativo a valutazioni non demandabili a testimoni, oltre che contraddetto dalle risultanze dell'espletata CTU, mentre gli ulteriori capitoli di prova risultano volti alla mera conferma del contenuto dei documenti prodotti (certificato di stato di famiglia/residenza). In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la querela di falso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
e di , che si liquidano, per Controparte_1 Controparte_3
ciascuna parte, in € 3.972,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario (nella misura del 15% del compenso);
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Novara, il 17.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Citro dott.ssa Elena Scotti