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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1837/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1837/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Elena Strambi ed dall'Avv. Maria Teresa Peri, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Siena, Strada Chiantigiana n. 13
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_2 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Laura Fanticelli, presso il cui studio in Arezzo, Via
Margaritone n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, per l'Avv. Elena Strambi e l'Avv. Maria Teresa peri e, per Parte_1 Parte_2
l'Avv. Laura Fanticelli hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 8
1. la sig.ra continuerà ad abitare unitamente alle figlie minori Parte_1
l'immobile già a lei assegnato, sito in Sinalunga, Via Bachelet n. 53, di proprietà del sig. con diritto di uso sulla mobilia e gli arredi ivi presenti;
con carico esclusivo alla stessa Pt_2 del pagamento delle utenze domestiche e delle spese di manutenzione ordinaria e le tasse legate al principio di utilizzo e godimento degli immobili, relative all'abitazione coniugale ed all'annesso garage;
2. Il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione sita nel Comune di Parte_2
Sinalunga, Via Papa Giovanni XXIII, 22, impegnandosi ad ivi trasferire la propria residenza anagrafica entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza;
3. le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la madre nell'abitazione in Sinalunga Via Bachelet n. 53, ove manterranno la propria residenza;
4. La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rappresentata da un Pt_2 appartamento di civile abitazione sito in Sinalunga, Via Bachelet n. 53, posto al piano S1, terra e primo, composto da n. 9 vani, il tutto a confine con salvo se altri, censito in C.F. del Pt_2
Comune di Sinalunga (SI), al Foglio 76 Particella 202 sub. 4 categoria A/7 classe 2
(appartamento) con annesso garage censito al Foglio 76 particella 202 sub. 2 categoria C/6, classe 2, rimane assegnata alla signora la quale proseguirà ad abitarvi con le Pt_1 figlie;
5. la sig.ra riconoscendo di avere adeguati mezzi economici discendenti Parte_1 dalla propria attività lavorativa e stante l'assegnazione della casa coniugale, dichiara di essere autosufficiente economicamente, rinunciando a qualsiasi contributo da parte del Sig. Parte_2
titolo di assegno divorzile;
[...]
6. stante l'affido condiviso, i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati, impegnandosi a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute delle minori, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza e/o il consenso di entrambi e dovranno concordare tra loro le scelte di maggiore importanza relative alle figlie, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e aspirazioni delle stesse;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, le minori si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro 3 / 8
genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse;
7. quanto ai tempi di visita, i ricorrenti prevedono che:
- il padre potrà tenere le figlie, con sé, a settimane alterne, prendendole presso la casa della madre il sabato alle ore 16.00 fino alla domenica sera dopo cena, con pernottamento e con obbligo di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
- il padre potrà tenere con sé le figlie un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente nel mercoledì, tenendo comunque conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, prendendole alle ore 17.30 e riaccompagnandole presso l'abitazione della madre entro le ore
22.00;
- i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore starà con le figlie dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 20 dicembre) al 29 dicembre compreso e l'altro genitore starà con le stesse dal 30 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
comunque si concorda altresì che le figlie trascorreranno con un genitore la cena della vigilia e pranzo del 25 dicembre, e con l'altro la cena del 25 e l'intera giornata del 26 dicembre, alternando di anno in anno;
per le Festività Pasquali: un genitore starà con le figlie dall'inizio delle vacanze scolastiche, (in genere dal mercoledì precedente il giorno di Pasqua) il giorno di Pasqua compreso e l'altro genitore starà con le stesse dal giorno di 'Pasquetta' fino al rientro a scuola.
Per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali) i genitori alterneranno tali periodi ogni anno, concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni in cui tenere le figlie, in base alle esigenze di ciascuno. per le vacanze estive: ogni genitore starà con le figlie per 2 settimane, anche non consecutive,
(impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra le figlie ed il genitore che nello stesso periodo non le tiene con sé; nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico compresa la tenuta delle minori anche la mattina che non andranno a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori, 4 / 8
8. I genitori potranno variare la suddetta regolamentazione di comune accordo nel superiore interesse delle minori. I genitori assumono quale proprio obbligo civile ed umano quello di Per_ Per_ favorire il rapporto di e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
9. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 1200,00
(milleduecento euro) mensili, corrispondente ad € 600,00 (seicento euro) per ciascuna di esse;
somma che verrà versata su conto corrente intestato a IBAN Controparte_1
[...] con valuta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e tale importo dovrà essere aumentato secondo i parametri della indicizzazione annuale dell'Istat con riferimento alla pronuncia della sentenza che deciderà il presente giudizio. La madre provvederà comunque alla contribuzione al mantenimento delle figlie, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza delle minori presso la di lei abitazione e il di lei accudimento;
10. Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre;
Quanto alla individuazione delle spese da qualificarsi come straordinarie ed alla necessità o meno del reciproco consenso per sostenere le stesse, le parti fanno espresso riferimento al
“Protocollo procedimento separazione e divorzio” approvato e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense di Siena del 25.7.2018 del quale danno atto di aver ricevuto copia dai rispettivi legali;
spese comunque che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si distinguono come segue:
A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N., spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; esami, cure e visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, 5 / 8
omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. o previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente.
B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
mensa, spese di manutenzione, mantenimento, riparazioni, cambio gomme, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, viaggi di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
11. Mentre le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo 6 / 8
comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica W.A. o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100,00 (euro cento) al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, i genitori metteranno a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria;
12. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alle figlie stesse. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture, ricevute e scontrini fiscali) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla figlia minore per la quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica. I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge;
13. I ricorrenti concordano altresì che l'assegno unico universale sia interamente erogato a favore della sig.ra a tal fine si impegnano a comunicarsi reciprocamente Parte_1 tutti i dati e a condividere i documenti necessari per richiedere detta prestazione. Il sig. Parte_2 rinunzia a ripetere la quota parte dell'assegno unico universale percepito interamente
[...] dalla in dalla sottoscrizione del ricorso consensuale di separazione;
Pt_1
14. Stante la reciproca autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo;
15. I coniugi si rilasciano fin da ora il consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità delle figlie anche solo per fini turistici;
7 / 8
16. Le parti dichiarano che le spese legali per l'assistenza nel presente procedimento sono compensate;
17. Le presenti condizioni hanno efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
Pubblico Ministero: visto in data 21.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.5.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in data 20.5.2007 in Asciano (SI), atto registrato al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, presso il registro di Stato Civile del predetto
Comune, e che dal matrimonio erano nate le figlie a Siena il 11.4.2009, e Persona_1 Per_2
a Siena il 9.8.2013, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 729/2023 del 14.9.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.07.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 729/2023 del 14.9.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive delle figlie minori. 8 / 8
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Asciano (SI) in data 20.5.2007 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Asciano al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1837/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Elena Strambi ed dall'Avv. Maria Teresa Peri, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Siena, Strada Chiantigiana n. 13
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_2 C.F._2 allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Laura Fanticelli, presso il cui studio in Arezzo, Via
Margaritone n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.7.2025, per l'Avv. Elena Strambi e l'Avv. Maria Teresa peri e, per Parte_1 Parte_2
l'Avv. Laura Fanticelli hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 8
1. la sig.ra continuerà ad abitare unitamente alle figlie minori Parte_1
l'immobile già a lei assegnato, sito in Sinalunga, Via Bachelet n. 53, di proprietà del sig. con diritto di uso sulla mobilia e gli arredi ivi presenti;
con carico esclusivo alla stessa Pt_2 del pagamento delle utenze domestiche e delle spese di manutenzione ordinaria e le tasse legate al principio di utilizzo e godimento degli immobili, relative all'abitazione coniugale ed all'annesso garage;
2. Il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione sita nel Comune di Parte_2
Sinalunga, Via Papa Giovanni XXIII, 22, impegnandosi ad ivi trasferire la propria residenza anagrafica entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza;
3. le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento presso la madre nell'abitazione in Sinalunga Via Bachelet n. 53, ove manterranno la propria residenza;
4. La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rappresentata da un Pt_2 appartamento di civile abitazione sito in Sinalunga, Via Bachelet n. 53, posto al piano S1, terra e primo, composto da n. 9 vani, il tutto a confine con salvo se altri, censito in C.F. del Pt_2
Comune di Sinalunga (SI), al Foglio 76 Particella 202 sub. 4 categoria A/7 classe 2
(appartamento) con annesso garage censito al Foglio 76 particella 202 sub. 2 categoria C/6, classe 2, rimane assegnata alla signora la quale proseguirà ad abitarvi con le Pt_1 figlie;
5. la sig.ra riconoscendo di avere adeguati mezzi economici discendenti Parte_1 dalla propria attività lavorativa e stante l'assegnazione della casa coniugale, dichiara di essere autosufficiente economicamente, rinunciando a qualsiasi contributo da parte del Sig. Parte_2
titolo di assegno divorzile;
[...]
6. stante l'affido condiviso, i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati, impegnandosi a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute delle minori, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza e/o il consenso di entrambi e dovranno concordare tra loro le scelte di maggiore importanza relative alle figlie, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e aspirazioni delle stesse;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, le minori si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro 3 / 8
genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse;
7. quanto ai tempi di visita, i ricorrenti prevedono che:
- il padre potrà tenere le figlie, con sé, a settimane alterne, prendendole presso la casa della madre il sabato alle ore 16.00 fino alla domenica sera dopo cena, con pernottamento e con obbligo di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
- il padre potrà tenere con sé le figlie un pomeriggio a settimana, da individuarsi preferibilmente nel mercoledì, tenendo comunque conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, prendendole alle ore 17.30 e riaccompagnandole presso l'abitazione della madre entro le ore
22.00;
- i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore starà con le figlie dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 20 dicembre) al 29 dicembre compreso e l'altro genitore starà con le stesse dal 30 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
comunque si concorda altresì che le figlie trascorreranno con un genitore la cena della vigilia e pranzo del 25 dicembre, e con l'altro la cena del 25 e l'intera giornata del 26 dicembre, alternando di anno in anno;
per le Festività Pasquali: un genitore starà con le figlie dall'inizio delle vacanze scolastiche, (in genere dal mercoledì precedente il giorno di Pasqua) il giorno di Pasqua compreso e l'altro genitore starà con le stesse dal giorno di 'Pasquetta' fino al rientro a scuola.
Per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali) i genitori alterneranno tali periodi ogni anno, concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni in cui tenere le figlie, in base alle esigenze di ciascuno. per le vacanze estive: ogni genitore starà con le figlie per 2 settimane, anche non consecutive,
(impegnandosi a comunicare e concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro) e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra le figlie ed il genitore che nello stesso periodo non le tiene con sé; nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico compresa la tenuta delle minori anche la mattina che non andranno a scuola, salvo diverso accordo tra i genitori, 4 / 8
8. I genitori potranno variare la suddetta regolamentazione di comune accordo nel superiore interesse delle minori. I genitori assumono quale proprio obbligo civile ed umano quello di Per_ Per_ favorire il rapporto di e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
9. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 1200,00
(milleduecento euro) mensili, corrispondente ad € 600,00 (seicento euro) per ciascuna di esse;
somma che verrà versata su conto corrente intestato a IBAN Controparte_1
[...] con valuta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e tale importo dovrà essere aumentato secondo i parametri della indicizzazione annuale dell'Istat con riferimento alla pronuncia della sentenza che deciderà il presente giudizio. La madre provvederà comunque alla contribuzione al mantenimento delle figlie, anche in misura diretta, considerando sia i tempi di permanenza delle minori presso la di lei abitazione e il di lei accudimento;
10. Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre;
Quanto alla individuazione delle spese da qualificarsi come straordinarie ed alla necessità o meno del reciproco consenso per sostenere le stesse, le parti fanno espresso riferimento al
“Protocollo procedimento separazione e divorzio” approvato e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense di Siena del 25.7.2018 del quale danno atto di aver ricevuto copia dai rispettivi legali;
spese comunque che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si distinguono come segue:
A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N., spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; esami, cure e visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, 5 / 8
omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. o previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente.
B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
mensa, spese di manutenzione, mantenimento, riparazioni, cambio gomme, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, viaggi di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
11. Mentre le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse dovrà presentare (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo 6 / 8
comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica W.A. o altra idonea dimostrativa della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100,00 (euro cento) al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, i genitori metteranno a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria;
12. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alle figlie stesse. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture, ricevute e scontrini fiscali) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Tutte le spese dovranno essere documentate ed i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla figlia minore per la quale sono state effettuate, per cui le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia e, ove sussistente e necessaria (ad exemplum per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica. I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge;
13. I ricorrenti concordano altresì che l'assegno unico universale sia interamente erogato a favore della sig.ra a tal fine si impegnano a comunicarsi reciprocamente Parte_1 tutti i dati e a condividere i documenti necessari per richiedere detta prestazione. Il sig. Parte_2 rinunzia a ripetere la quota parte dell'assegno unico universale percepito interamente
[...] dalla in dalla sottoscrizione del ricorso consensuale di separazione;
Pt_1
14. Stante la reciproca autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e dichiarano di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo;
15. I coniugi si rilasciano fin da ora il consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità delle figlie anche solo per fini turistici;
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16. Le parti dichiarano che le spese legali per l'assistenza nel presente procedimento sono compensate;
17. Le presenti condizioni hanno efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
Pubblico Ministero: visto in data 21.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.5.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in data 20.5.2007 in Asciano (SI), atto registrato al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, presso il registro di Stato Civile del predetto
Comune, e che dal matrimonio erano nate le figlie a Siena il 11.4.2009, e Persona_1 Per_2
a Siena il 9.8.2013, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 729/2023 del 14.9.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.07.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 729/2023 del 14.9.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive delle figlie minori. 8 / 8
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Asciano (SI) in data 20.5.2007 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Asciano al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao