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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/12/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 4.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6345/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, quale erede di , assistita Parte_1 Persona_1
e difesa dall'Avv. BOCCIA ROSALBA, con la quale elettivamente domicilia in Terzigno, al Corso A. Volta 420, attrice
e
– F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. PICCOLO
MARIO, con quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana, al Corso
Italia 3, convenuta avente ad OGGETTO: LESIONE PERSONALE, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La vicenda verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, nella specie verificatosi in data
19.8.2010 in Ottaviano, alla via Caracelli.
Come noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro (ivi incluso il coinvolgimento di veicolo non identificato), la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di seguito si espone.
In limine, va anzitutto osservato che la convenuta compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha spiegato eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte avversa, ma non l'ha reiterata nella propria memoria conclusionale, sicché la stessa va ritenuta rinunciata (cfr. ex multis Cass. III
22887/2019).
Per altro profilo risulta provata per tabulas la titolarità attiva del rapporto controverso (cfr. documentazione di anagrafe in atti, accettazione eredità).
Venendo al merito, tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
pag. 2/12 In tale direzione, circostanza del tutto significativa è la stessa dichiarazione resa dalla defunta nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che Pt_1
per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo costei riferito di essere stata vittima di investimento con omissione di soccorso, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente. Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima di un investimento nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle deposizioni di cui alla prova testimoniale svolta nel corso dell'odierno giudizio. Invero, i testi e sentiti all'udienza del Tes_1 Testimone_2
20.10.2022, preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo del sinistro, hanno descritto precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, il primo riferisce: “Era verso la metà del mese di agosto
2010…verso le 8.30 mi trovavo pedone in Ottaviano alla via Caracelli unitamente alla signora , la quale fu investita da una Persona_1
moto…la sig.ra mi precedeva ad una distanza di circa 5-6 metri e Per_1
percorrevamo la via Caracelli con direzione San Gennaro Vesuviano nella corsia opposta rispetto al senso di marcia dei veicoli. Eravamo appena uscite dall'abitazione di una nostra amica e stavamo camminando tenendoci lungo il margine sinistro della carreggiata poiché non c'erano i marciapiedi e la strada è di ridotte dimensioni, ma a doppio senso di marcia. All'improvviso una moto proveniente da dietro nel sorpassare altra vettura, invadeva la corsia opposta ed urtava la sig.ra con il Per_1
pag. 3/12 proprio lato sinistro nel suo lato destro all'altezza del braccio. A seguito dell'urto cadde a terra con la mano destra, cercando di attenuare la Per_1
caduta e poi sul lato destro. Il conducente della moto non si fermò e proseguì verso San Gennaro Vesuviano e svoltò subito dopo a destra. Io non riuscii a prendere il numero di targa, sia perché pensai a soccorrere
e sia perché la moto subito si allontanò svoltando dopo la curva…si Per_1
fermò solo la signora che proveniva con l'auto in direzione opposta alla nostra. La moto urtava la signora con il lato del manubrio sinistro e gomito del motociclista e che la moto era di grandi dimensioni, tipo scooter e di colore grigio e che il conducente indossava il casco. Dopo
l'urto la signora lamentava dolore alla spalla destra ed al polso della mano destra e chiamai subito la nostra amica che abitava nelle vicinanze e la trasportammo alla clinica Trusso di Ottaviano dove poi intervennero i familiari. Sulla moto c'era solo il conducente. Il tempo era buono, non pioveva e non c'era traffico”.
Il secondo teste, alla stessa udienza, dal canto suo riferiva: “Tra le ore 8:00
e 9:00 del mattino, mi trovavo in Ottaviano alla via Caracelli alla guida della mia auto e procedevo con direzione da San Gennaro Vesuviano verso
San Giuseppe Vesuviano quando ho assistito all'incidente tra una moto e una signora che procedeva pedone…tenendosi lungo il margine della mia corsia di marcia in senso opposto al mio e subito dietro ad una distanza di
5-6 metri c'era un'altra signora. Una moto che proveniva dal senso opposto al mio, nel superare altra vettura che la precedeva, invadeva la corsia opposta ed urtava con il suo lato sinistro la prima signora che procedeva a piedi nella corsia opposta. La moto e il pedone avevano lo stesso senso di marcia opposto al mio. Dopo l'urto la signora perse
pag. 4/12 l'equilibrio e cadde a terra prima con la mano destra e poi con la spalla destra. La moto si allontanò senza fermarsi ed io non riuscii a prendere il numero di targa poiché procedeva con senso opposto al mio…Io mi fermai
a prestare soccorso alla signora che seppi chiamarsi e la stessa Per_1
lamentava dolore alla mano ed al polso destro, nonché alla spalla destra.
Intervenne una sua amica che abitava nelle vicinanze e la trasportò in ospedale. La signora venne soccorsa dalla sua amica che procedeva pedone insieme a lei e da altra signora che intervenne dopo”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
A tanto si aggiunga che vi è, agli atti del giudizio, la denuncia presentata dall'attrice alle autorità competenti allo scopo di far rintracciare il conducente del mezzo pirata.
A tal proposito, il Giudicante invero non ignora che la recente giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez.
pag. 5/12 III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013,
n. 20066; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), sicché, in definitiva, spetta al Giudice valutare il dato della denunzia, o della omissione della stessa, unitamente al complesso delle risultanze istruttorie a sua disposizione.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la denuncia alle competenti Autorità, valutata unitamente ad altri elementi probatori, induce il giudicante a ritenere dimostrato, da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Tanto premesso, giova sottolineare che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., applicabile anche al pedone, impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del
14.03.2013).
pag. 6/12 In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità, atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità dell'ignoto soggetto alla guida del motoveicolo sconosciuto, ove si consideri che risulta provato che lo stesso investì la signora , la Pt_1
quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.
o0o
Accertata la responsabilità esclusiva del veicolo pirata, è possibile provvedere alla liquidazione dei relativi danni, venendo in rilievo un'ipotesi di danno alla salute, cd. danno biologico, come refertato in
“Frattura scomposta polso destro e frattura pluriframmentaria testa omero
a destra”.
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti delle consulenze mediche rese, in sede di ATP r.g. 1369/2017, dal dott.
e, nel presente giudizio, dal dott. , le cui Persona_2 Persona_3
conclusioni sostanzialmente ricalcano quelle rassegnate dal primo esperto.
Entrambe le perizie, adeguatamente motivate, tra l'altro assumono come dimostrato il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi.
Secondo quanto dichiarato nelle relazioni mediche, l'attrice Per_1
in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da
[...]
“frattura dell'epifisi distale di radio a destra trattata con fili di K
(successivamente rimossi) e una frattura scomposta pluriframmentaria del collo chirurgico di omero a destra” – quantificati in una percentuale di invalidità permanente del 15%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea pag. 7/12 totale di sessanta giorni e parziale a scalare di sessanta giorni valutabili al
50%, nonché di giorni quaranta al 25%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (15%) risultante dalle consulenze tecniche di ufficio espletate, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dalla applicando le Pt_1
attuali tabelle del Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata), qui ritenute utilizzabili in luogo delle tabelle in uso presso l'ufficio in quanto sicuramente più rispondenti alla concezione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla Pt_1
luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
In proposito, va tenuto in debito conto altresì che, per quanto risulta, la danneggiata è deceduta in data 4.6.2017, ovvero entro il settimo anno dall'evento lesivo, per cause diverse da quelle all'origine dei danni per cui
è lite.
Orbene, è principio di diritto che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato pag. 8/12 e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. 41933/ 2021; Cass. 15112/
2024; Cass. 30461/2024).
In particolare, va ai detti fini assunto il criterio di computo di recente elaborato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “Il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva” (Cass. Sent. n. 15112 del 29 maggio 2024). All'attualità, le tabelle Istat indicano che nel 2024 la speranza di vita alla nascita in Italia è stata di 83,4 anni.
Pertanto, il risarcimento del cd. danno, da riconoscersi all'attrice, è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo, proporzionalmente ridotto nei modi e termini suindicati, di €
14.083,58;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115. La danneggiata pag. 9/12 ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 60 che va liquidata in
€ 6.900;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in €. 4.600.
Per spese mediche documentate, va liquidato infine l'importo di € 816.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di quale erede di , l'importo complessivo, Parte_1 Persona_1
già rivalutato, di € 26.399,58.
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante,
pag. 10/12 dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , nella spiegata qualità, Parte_1
della somma complessiva di €. 26.399,58, oltre interessi al tasso (medio)
pag. 11/12 annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (19.8.2010) al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in €. 1.700, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 4.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6345/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, quale erede di , assistita Parte_1 Persona_1
e difesa dall'Avv. BOCCIA ROSALBA, con la quale elettivamente domicilia in Terzigno, al Corso A. Volta 420, attrice
e
– F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. PICCOLO
MARIO, con quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana, al Corso
Italia 3, convenuta avente ad OGGETTO: LESIONE PERSONALE, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009.
La vicenda verte in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, nella specie verificatosi in data
19.8.2010 in Ottaviano, alla via Caracelli.
Come noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro (ivi incluso il coinvolgimento di veicolo non identificato), la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi.
Ebbene, la domanda è fondata e dev'essere accolta, per quanto di seguito si espone.
In limine, va anzitutto osservato che la convenuta compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha spiegato eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte avversa, ma non l'ha reiterata nella propria memoria conclusionale, sicché la stessa va ritenuta rinunciata (cfr. ex multis Cass. III
22887/2019).
Per altro profilo risulta provata per tabulas la titolarità attiva del rapporto controverso (cfr. documentazione di anagrafe in atti, accettazione eredità).
Venendo al merito, tutte le molteplici risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio dimostrano, con tranquillante certezza, che il sinistro si è verificato secondo le modalità riferite dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.
pag. 2/12 In tale direzione, circostanza del tutto significativa è la stessa dichiarazione resa dalla defunta nella immediatezza del sinistro, ai sanitari che Pt_1
per primi l'ebbero in cura (e che provvidero altresì ad assolvere l'obbligo del referto), avendo costei riferito di essere stata vittima di investimento con omissione di soccorso, indicando anche il luogo e l'ora di verificazione dell'incidente. Tale circostanza si pone come dirimente, dal momento che le dichiarazioni rese dalla vittima di un investimento nell'immediatezza di un sinistro appaiono dotate di particolare attendibilità, non essendo verosimile che un soggetto, in tali circostanze, possa valutare la precostituzione di una facile prova di veridicità del fatto.
Tale risultanza documentale appare, inoltre, suffragata dalle deposizioni di cui alla prova testimoniale svolta nel corso dell'odierno giudizio. Invero, i testi e sentiti all'udienza del Tes_1 Testimone_2
20.10.2022, preliminarmente spiegando in dettaglio la loro presenza sul luogo del sinistro, hanno descritto precisamente la dinamica del sinistro. In particolare, il primo riferisce: “Era verso la metà del mese di agosto
2010…verso le 8.30 mi trovavo pedone in Ottaviano alla via Caracelli unitamente alla signora , la quale fu investita da una Persona_1
moto…la sig.ra mi precedeva ad una distanza di circa 5-6 metri e Per_1
percorrevamo la via Caracelli con direzione San Gennaro Vesuviano nella corsia opposta rispetto al senso di marcia dei veicoli. Eravamo appena uscite dall'abitazione di una nostra amica e stavamo camminando tenendoci lungo il margine sinistro della carreggiata poiché non c'erano i marciapiedi e la strada è di ridotte dimensioni, ma a doppio senso di marcia. All'improvviso una moto proveniente da dietro nel sorpassare altra vettura, invadeva la corsia opposta ed urtava la sig.ra con il Per_1
pag. 3/12 proprio lato sinistro nel suo lato destro all'altezza del braccio. A seguito dell'urto cadde a terra con la mano destra, cercando di attenuare la Per_1
caduta e poi sul lato destro. Il conducente della moto non si fermò e proseguì verso San Gennaro Vesuviano e svoltò subito dopo a destra. Io non riuscii a prendere il numero di targa, sia perché pensai a soccorrere
e sia perché la moto subito si allontanò svoltando dopo la curva…si Per_1
fermò solo la signora che proveniva con l'auto in direzione opposta alla nostra. La moto urtava la signora con il lato del manubrio sinistro e gomito del motociclista e che la moto era di grandi dimensioni, tipo scooter e di colore grigio e che il conducente indossava il casco. Dopo
l'urto la signora lamentava dolore alla spalla destra ed al polso della mano destra e chiamai subito la nostra amica che abitava nelle vicinanze e la trasportammo alla clinica Trusso di Ottaviano dove poi intervennero i familiari. Sulla moto c'era solo il conducente. Il tempo era buono, non pioveva e non c'era traffico”.
Il secondo teste, alla stessa udienza, dal canto suo riferiva: “Tra le ore 8:00
e 9:00 del mattino, mi trovavo in Ottaviano alla via Caracelli alla guida della mia auto e procedevo con direzione da San Gennaro Vesuviano verso
San Giuseppe Vesuviano quando ho assistito all'incidente tra una moto e una signora che procedeva pedone…tenendosi lungo il margine della mia corsia di marcia in senso opposto al mio e subito dietro ad una distanza di
5-6 metri c'era un'altra signora. Una moto che proveniva dal senso opposto al mio, nel superare altra vettura che la precedeva, invadeva la corsia opposta ed urtava con il suo lato sinistro la prima signora che procedeva a piedi nella corsia opposta. La moto e il pedone avevano lo stesso senso di marcia opposto al mio. Dopo l'urto la signora perse
pag. 4/12 l'equilibrio e cadde a terra prima con la mano destra e poi con la spalla destra. La moto si allontanò senza fermarsi ed io non riuscii a prendere il numero di targa poiché procedeva con senso opposto al mio…Io mi fermai
a prestare soccorso alla signora che seppi chiamarsi e la stessa Per_1
lamentava dolore alla mano ed al polso destro, nonché alla spalla destra.
Intervenne una sua amica che abitava nelle vicinanze e la trasportò in ospedale. La signora venne soccorsa dalla sua amica che procedeva pedone insieme a lei e da altra signora che intervenne dopo”.
Tali deposizioni, oltre ad essere particolarmente credibili, avendo riferito con precisione le circostanze di tempo e di luogo di accadimento del sinistro per cui è causa, appaiono decisive poiché i testi si trovavano in posizione ideale per avere una visione completa dei fatti che hanno condotto alla verificazione dell'incidente.
Pertanto, a fronte della concordanza dei dati documentali e di quelli derivanti dalla prova testimoniale, il Tribunale ritiene che possa dirsi raggiunta la prova della verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui alla tesi attorea.
A tanto si aggiunga che vi è, agli atti del giudizio, la denuncia presentata dall'attrice alle autorità competenti allo scopo di far rintracciare il conducente del mezzo pirata.
A tal proposito, il Giudicante invero non ignora che la recente giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez.
pag. 5/12 III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013,
n. 20066; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), sicché, in definitiva, spetta al Giudice valutare il dato della denunzia, o della omissione della stessa, unitamente al complesso delle risultanze istruttorie a sua disposizione.
Riportando le predette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, la denuncia alle competenti Autorità, valutata unitamente ad altri elementi probatori, induce il giudicante a ritenere dimostrato, da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Tanto premesso, giova sottolineare che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., applicabile anche al pedone, impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del
14.03.2013).
pag. 6/12 In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità, atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità dell'ignoto soggetto alla guida del motoveicolo sconosciuto, ove si consideri che risulta provato che lo stesso investì la signora , la Pt_1
quale nulla poté fare per evitare l'impatto con il predetto mezzo.
o0o
Accertata la responsabilità esclusiva del veicolo pirata, è possibile provvedere alla liquidazione dei relativi danni, venendo in rilievo un'ipotesi di danno alla salute, cd. danno biologico, come refertato in
“Frattura scomposta polso destro e frattura pluriframmentaria testa omero
a destra”.
A tale scopo, devono assumersi come parametro di riferimento gli esiti delle consulenze mediche rese, in sede di ATP r.g. 1369/2017, dal dott.
e, nel presente giudizio, dal dott. , le cui Persona_2 Persona_3
conclusioni sostanzialmente ricalcano quelle rassegnate dal primo esperto.
Entrambe le perizie, adeguatamente motivate, tra l'altro assumono come dimostrato il nesso di causalità materiale tra la dinamica traumatologica e la lesività manifestatasi.
Secondo quanto dichiarato nelle relazioni mediche, l'attrice Per_1
in conseguenza del sinistro, ha riportato postumi permanenti – da
[...]
“frattura dell'epifisi distale di radio a destra trattata con fili di K
(successivamente rimossi) e una frattura scomposta pluriframmentaria del collo chirurgico di omero a destra” – quantificati in una percentuale di invalidità permanente del 15%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea pag. 7/12 totale di sessanta giorni e parziale a scalare di sessanta giorni valutabili al
50%, nonché di giorni quaranta al 25%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (15%) risultante dalle consulenze tecniche di ufficio espletate, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dalla applicando le Pt_1
attuali tabelle del Tribunale di Milano (nella versione da ultimo aggiornata), qui ritenute utilizzabili in luogo delle tabelle in uso presso l'ufficio in quanto sicuramente più rispondenti alla concezione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni Unite della Corte di nomofilachia.
Tanto chiarito, può passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla applicando il criterio tabellare sopra prescelto alla Pt_1
luce delle conclusioni a cui è pervenuta l'espletata perizia medico-legale.
In proposito, va tenuto in debito conto altresì che, per quanto risulta, la danneggiata è deceduta in data 4.6.2017, ovvero entro il settimo anno dall'evento lesivo, per cause diverse da quelle all'origine dei danni per cui
è lite.
Orbene, è principio di diritto che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato pag. 8/12 e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. 41933/ 2021; Cass. 15112/
2024; Cass. 30461/2024).
In particolare, va ai detti fini assunto il criterio di computo di recente elaborato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “Il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva” (Cass. Sent. n. 15112 del 29 maggio 2024). All'attualità, le tabelle Istat indicano che nel 2024 la speranza di vita alla nascita in Italia è stata di 83,4 anni.
Pertanto, il risarcimento del cd. danno, da riconoscersi all'attrice, è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo complessivo, proporzionalmente ridotto nei modi e termini suindicati, di €
14.083,58;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di € 115. La danneggiata pag. 9/12 ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 60 che va liquidata in
€ 6.900;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va liquidata complessivamente in €. 4.600.
Per spese mediche documentate, va liquidato infine l'importo di € 816.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato, in favore di quale erede di , l'importo complessivo, Parte_1 Persona_1
già rivalutato, di € 26.399,58.
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante,
pag. 10/12 dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI,
19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda, cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio (cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003,
11712/2002, 883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Le spese processuali, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , nella spiegata qualità, Parte_1
della somma complessiva di €. 26.399,58, oltre interessi al tasso (medio)
pag. 11/12 annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (19.8.2010) al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in €. 1.700, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al relativo procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Nola, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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