Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 341
Articolo 2
Versione
11 aprile 1968
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Versione
19 gennaio 1975
Art. 1.
I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" gia' operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attivita' partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , alla commissione di cui al successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.
Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1975