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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 2025/2025 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. FERRARO ANTONELLA Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato fra Parte_1
e in data 01.09.1998 in Marocco. CP_1
2. Confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con Per_1 diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogniqualvolta la stessa lo desideri;
3. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione di un assegno Pt_1 mensile in favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia minore , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ammontante ad € Per_1
250,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, un tanto salva
1 ogni diversa quantificazione all'esito della produzione documentale e della valutazione comparativa dei redditi di entrambe le parti.
4. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione di un assegno Pt_1 mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio non Per_2 ancora autosufficiente, anche da versarsi direttamente allo stesso entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, un tanto salva ogni diversa quantificazione all'esito della produzione documentale e della valutazione comparativa dei redditi di entrambe le parti.
5. Le spese straordinarie per i figli (spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative), documentate o necessitate, saranno divise tra le parti al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia di Udine, sottoscritto da magistrati e avvocati, e protocollato al n. 3477/2015 del 28.08.2015. Ciascun genitore si impegna a trasmettere all'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie entro il mese in cui sono state sostenute e il relativo rimborso dovrà avvenire entro il mese immediatamente successivo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso, depositato in data 31.07.2025, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio dalla sig.ra , rappresentando, in sintesi, che: le parti avevano contratto CP_1 matrimonio in Marocco in data 01.09.1998; dalla loro unione erano nati tre figli
( il 22.04.2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
il Per_3 Per_2
24.05.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Intisar, il
17.11.2008, minorenne); il Tribunale di Udine, con sentenza n. 364/2023, pubblicata in data 19.04.2023, pronunciava la separazione personale tra i coniugi
(con la quale venivano stabilite le seguenti condizioni: affidamento esclusivo cd. rafforzato dei figli e alla madre;
assegnazione della casa familiare alla Per_1 Per_2 sig.ra ; diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli secondo CP_1 modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, inizialmente in forma protetta;
obbligo del padre di versare la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori e Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione dell'assegno unico Per_2 universale in favore della madre per l'intero; nulla tra i coniugi).
Tanto premesso, il sig. , oltre alla pronuncia in punto status, ha Parte_1
2 chiesto al Tribunale la conferma di tutte le condizioni stabilite in sede di separazione.
Nonostante la regolarità della notifica, la sig.ra non si è costituita in CP_1 giudizio.
II) Alla prima udienza dd. 25.11.2025, il giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente e, non essendo stati richiesti provvedimenti provvisori ed urgenti ed essendo il procedimento maturo per la decisione, ha rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
III) Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla lettura della sentenza n. 364/2023, risulta che, con sentenza definitiva depositata in data 19.04.2023, il Tribunale di Udine definiva il giudizio di separazione, dopo aver già in precedenza pronunciato in via parziale la sentenza sullo status; la sentenza di separazione, a quanto consta, è passata in giudicato.
Inoltre, alla data di deposito del ricorso (31.7.2025), era certamente trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti avanti al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione sub rg 2392/2020, conclusosi con l'anzidetta sentenza.
Infine, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente,
3 considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
IV) Il Collegio ritiene, inoltre, che nulla osti all'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: esse sono del tutto conformi a quelle già stabilite da queste Tribunale nell'aprile 2023 e il sig. non ha Pt_1 rappresentato elementi tali da necessitarne una modifica. Anzi, sentito dal giudice istruttore, egli ha confermato la sostanziale assenza di rapporti con i figli (se non con la minore, che sente ogni tanto, contattato per questioni più che altro economiche). Ciò induce a ritenere ancora attuale e conforme agli interessi della minore la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, Per_1 parendo ancora assente una comunicazione funzionale tra genitori. Inoltre, considerata l'età della ragazza (diciassette anni già compiuti), il regime di frequentazioni con il padre non potrà che essere rimesso alla sua stessa volontà.
Nulla osta neppure all'accoglimento delle ulteriori condizioni in punto mantenimento della prole, apparendo le stesse conformi agli interessi materiali dei figli e (quest'ultimo, peraltro, secondo quanto riferito dal padre, pare Per_1 Per_2 aver terminato gli studi ed aver frequentato un corso professionale in vista dell'inserimento nel mondo lavorativo).
Del resto, la mancata costituzione in giudizio della sig.ra denota una CP_1 sostanziale non opposizione all'accoglimento delle richieste attoree.
Si specifica, tuttavia, che, non essendovi stato un accordo di segno contrario, la contribuzione per il figlio dovrà continuare ad essere versata alla madre, la Per_2 quale risulta ancora il genitore collocatario del ragazzo, non ancora, almeno per ora, economicamente autosufficiente secondo quanto riferito dal sig. stesso. Pt_1
V) Nulla per le spese di lite, stante, come detto, la sostanziale non opposizione della resistente e la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
nato il [...] in [...] e nata in
[...] CP_1
MAROCCO il 01/08/1973, celebrato in data 01.09.1998 in Marocco, non
4 trascritto, alle condizioni di seguito indicate;
2) conferma l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della figlia minore alla Per_1 madre, con diritto del padre di frequentarla ogniqualvolta la stessa lo desideri;
3) dispone a carico del sig. l'obbligo di corresponsione di un assegno Pt_1 mensile in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della figlia minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 ammontante ad euro 250,00, salva rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT;
4) dispone a carico del sig. l'obbligo di corresponsione, sempre in favore Pt_1 della sig.ra di un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio non economicamente autosufficiente, Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, salva rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie per i figli (spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative), documentate o necessitate, saranno divise tra le parti al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia di Udine. Ciascun genitore si impegna a trasmettere all'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie entro il mese in cui sono state sostenute e il relativo rimborso dovrà avvenire entro il mese immediatamente successivo;
6) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott. Fabio Luongo
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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