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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3513/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen-
sori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3513/2023 r.g.a.c.
TRA
c.f.: ), in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella ( ), giusta C.F._1
procura generale ad lites depositata, elettivamente domiciliato in presso la casa Pt_1
comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona dell'ammini- Controparte_1 P.IVA_2
stratore Dott. (C.F. , con sede in Casoria (NA) alla via Controparte_2 C.F._2
Pio XII n.129, rappresentata e difesa, in virtù di procura versata in atti, dall'Avv. Paolo
Vecchione (C.F. ) del Foro di presso il quale elettivamente C.F._3 Pt_1
domicilia in lla Via Saverio Altamura n.°2. Pt_1
- Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
1
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.c., ritualmente notificato in data
8.02.2023, il ha impugnato il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 8534/2022, nel ricorso R.G. 25771/22, emesso dal Tribunale di Napoli il
25/11/2022, notificato il 09/01/2023, che ingiungeva il pagamento della somma di euro
29.206,80 nei confronti della oltre “oltre interessi al Controparte_1
tasso legale (e non già ex D. Lgs. n.231 del 2002, non sussistendone i presupposti) dalla
scadenza dei termini di pagamento delle prodotte fatture e sino al soddisfo” e spese di lite.
Il credito è correlato alle prestazioni medico-assistenziali eseguite nei confronti del paziente , di cui alle fatture asseritamente rimaste insolute: Persona_1
− n.181/pa del 04/08/2020 per € 1.649,20;
− n. 240/pa del 05/11/2020 per € 1.649,20;
− n. 259/pa del 04/12/2020 per € 1.596,00;
− n. 263/pa del 09/12/2020 per € 3.245,20;
− n. 14/pa del 05/01/2021 per € 1.649,20;
− n. 33/pa del 03/02/2021 per € 1.649,20.
− n. 52/pa del 02/03/2021 per € 1.489,60;
− n. 74/pa del 02/04/2021 per € 1.649,20;
− n. 98/pa del 04/05/2021 per € 1.596,00;
- n. 119/pa del 04/06/2021 per € 1.649,20;
− n. 134/pa del 06/07/2021 per €1.596,00;
− n. 148/pa del 04/08/2021 per € 1.649,20;
− n. 9/pa del 05/01/2022 per € 1.649,20;
− n.183/pa del 21/10/202 per € 1.649,20;
2
− n. 191/pa del 3/11/2021 per € 1.649,20;
− n. 198/pa del 13/11/2021 per € 1.596,00;
− n. 210/pa del 3/12/2021 per € 1.596,00.
L'opponente, nel costituirsi, ha eccepito la cancellazione parziale del credito ex art 1, l.
234/21, co. 574 poiché, a suo dire, la creditrice non avrebbe presentato la prescritta richiesta di ammissione per le ragioni di credito vantate al 31 dicembre 2020.
Per questa ragione ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del credito della ricorrente relativamente alle fatture n. 181/pa di euro 1649,20, n. 240/pa di euro 1649,20, - n. 259/pa euro 1596,00, – n. 263/pa di euro 3245,20, per un totale di euro 8.139,60.
A fondamento di tale ricostruzione, l'opponente ha richiamato la legge n. 234/21 (legge di
Bilancio 2022), art. 1, commi 567-580, che ha previsto degli eccezionali strumenti di soste-
gno finanziario ai comuni, sede di capoluogo di città metropolitana, che presentino un forte disavanzo.
Il ha rilevato poi che le transazioni commerciali si riferiscono solo a contratti e non Pt_1
già ad obbligazioni ex lege, come quelle nel caso in esame, in quanto tra l'Amministrazione
comunale e la Cooperativa non esisterebbe alcun contratto per lo svolgimento di CP_1
prestazioni medico-assistenziali, con conseguente inapplicabilità della disciplina in tema di interessi moratori per il ritardo di pagamento.
Ha sostenuto che il sopra citato comma 574 si riferisca non già a transazioni commerciali,
ma a debiti commerciali, a carico dell'Ente.
Costituitasi in giudizio, la cooperativa sociale ha impugnato le avverse pretese, negandone la fondatezza.
In particolare, ha sostenuto che il servizio, del quale ha chiesto il pagamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8/11/1991 n.381, è di natura medico-assistenziale in favore delle persone affette da “problematiche psicologiche e/o disturbi psichici neurologici alle persone
3
svantaggiate alle aree della devianza ed emarginazione giovanile ed adulta, agli invalidi
psichici e neurologici, ai soggetti in trattamento psichiatrico, agli ex degenti di istituti
psichiatrici, alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere
e natura ed altro ancora”.
Ha rilevato che la prestazione medico-assistenziale in oggetto viene svolta in favore della
Regione Campania e quindi della ASL competente per territorio, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale del 22/04/2003 n.8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle
Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.) e ss. modifiche ed integra-
zioni, della Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 03/07/2012 e successive modifiche,
della Delibera della Giunta Regionale n. 50/2012 e successive modifiche (“compartecipazio-
ne alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del titolo v della legge regionale
23 ottobre 2007 n. 11”, - provvedimenti a seguito dei decreti n. 77/2011 e n. 81/2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario).
Pertanto, ha sostenuto che il non è il beneficiario finale dei beni e servizi Parte_1
oggetto del credito azionato dalla comparente, per cui non trattasi di debito commerciale contratto dal per il funzionamento dell'Ente locale, ma bensì di un costo Parte_1
della Regione Campania, per un servizio ad essa reso, a cui l' compartecipa. CP_3
In via subordinata, ha voluto precisare che le sole fatture portanti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2020, alla luce del bando del (che così Parte_1
dispone: “il invita chiunque sia titolare, alla data del 31 dicembre 2020, di Parte_1
un credito commerciale certo, liquido ed esigibile, a presentare, entro il termine perentorio
del 4 aprile 2022, a pena di decadenza istanza in carta libera corredata da idonea documen-
tazione...”.) sarebbero quelle nn. l8l/pa di euro 1649,20 e 240/pa di euro 1649,20.
Ha poi rilevato che tutte le fatture azionate hanno, come termine di pagamento, il termine di 30 giorni e che per questo motivo le fatture n. 259/pa di euro 1.596,00 e n. 263/pa di
4
euro 3.245,20 alla data del 31 dicembre 2020 non portavano crediti esigibili, e quindi resterebbero fuori dalla previsione dell'art. 1, l. 234/21, co. 574.
All'udienza del 23.09.2024, la causa veniva rinviata alla data del 09 ottobre 2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi al contempo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente evidenziato che le difese del si concentrano unica- Parte_1
mente sull'esistenza di un fatto estintivo afferente ad una porzione del complessivo credito azionato in sede monitoria, da ciò derivando la natura incontroversa dei fatti costitutivi dello stesso.
Venendo all'esame della questione sollevata dal quest'ultimo invoca l'applicazione Pt_1
della fattispecie estintiva di cui all'art.1 co. 574 della L. 234/21 (“Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) secondo cui “al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i
quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di
rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine,
gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e
adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, asse-
gnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la
presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferi-
scono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del
debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto
dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori
5
determina l'automatica cancellazione del credito vantato”.
Il primo problema interpretativo posto dall'applicazione della predetta norma investe la
nozione di “debiti commerciali”.
Sul punto l'opposta sostiene che “nel caso di specie le somme di cui il è Parte_1
debitore non si riferiscono all'acquisto di beni o servizi per lo svolgimento dell'attività
aziendale locale. All'uopo si evidenzia che la opposta prestava il servizio, per il quale chiede il
pagamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8/11/1991 n.381. Tale servizio è di natura
medico-assistenziale in favore delle persone affette da problematiche psicologiche e/o
disturbi psichici neurologici alle persone svantaggiate alle aree della devianza ed emargina-
zione giovanile ed adulta, agli invalidi psichici e neurologici, ai soggetti in trattamento
psichiatrico, agli ex degenti di istituti psichiatrici, alle persone in situazioni di difficoltà
familiare e relazionale di qualunque genere e natura ed altro ancora.
La prestazione medico-assistenziale in oggetto viene svolta in favore della Regione Campa-
nia e quindi della ASL competente per territorio ai sensi e per gli effetti della Legge Regiona-
le del 22/04/2003 n.8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze
Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.) e ss. modifiche ed integrazioni, della
Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 03/07/2012 e successive modifiche ed integra-
zioni, della Delibera della Giunta Regionale n.50/2012 e successive modifiche ed integrazio-
ni, (compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del titolo v
della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 -provvedimenti a seguito dei decreti n. 77/2011
e n. 81/2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore
sanitario).
In virtù delle valutazioni medico-sanitarie, svolte dai medici della ASL competente, viene
autorizzata l'assistenza dei pazienti, presso le strutture della ricorrente, nonché la relativa
diaria giornaliera. In virtù delle citate normative ed accordi territoriali viene di volta in
6
volta, secondo requisiti di natura reddituale del singolo paziente, stabilita la ripartizione
degli oneri tra la ASL (Regione Campania) e l'Ente Locale Comunale ove risiede il paziente.
Per quanto sopra esposto appare evidente che il non è il beneficiario Parte_1
finale dei beni e servizi oggetto del credito azionato dalla comparente, per cui non trattasi
di debito commerciale contratto dal per il funzionamento dell'Ente locale, Parte_1
ma bensì di un costo della Regione Campania, per un servizio ad essa reso, a cui l'
[...]
compartecipa. In altre parole il veniva chiamato alla detta CP_3 Parte_1
compartecipazione alla spese in virtù delle richiamate normative regionali e non per una
prestazione di bene o servizio svolte in favore del Parte_1
Una diversa interpretazione della normativa Regionale determinerebbe l'aberrante scenario
secondo il quale, laddove il non provveda al pagamento di quanto è Parte_1
obbligato a versare per il sostegno del bisognoso senza reddito con problematiche psichiatri-
che, la prestazione medico-sanitaria di particolare importanza, non potrebbe avvenire con
risvolti sociali ben più importanti ed apocalittici rispetto alla richiamata normativa in tema di
enti locali con forte disavanzo, che peraltro beneficiano di somme ad esse versate proprio
per far fronte alla detta compartecipazione”.
Tale interpretazione è contrastata dal secondo cui “i debiti non avente Parte_1
matrice contrattuale rivestono comunque una natura commerciale.
Ovvero, specularmente, rappresentano crediti di una impresa avente ad oggetto un'attività,
anche se non abituale, di carattere commerciale e dunque sottoposte al conseguente regime
fiscale di fatturazione ai fini IVA, indipendentemente dal regime degli interessi moratori
applicabili al caso di specie. Un ulteriore argomento a sostegno del fatto che il Legislatore
del 2021 non abbia inteso escludere i crediti di tale natura, non aventi fonte negoziale ma
amministrativa o normativa, dal novero dei debiti commerciali si desume dalla circostanza
che tutta la normativa emanata in tema di piattaforma elettronica istituita presso il MEF per
7
la rilevazione e monitoraggio sulle fatturazioni della Pubblica Amministrazione per i paga-
menti certi liquidi ed esigibili si riferisce ai debiti commerciali scaduti in senso lato, senza
distinzioni di sorta in relazione alla fonte delle obbligazioni.
A ben vedere, dunque, nel caso di specie vengono in rilievo operazioni commerciali (e del
caso effettuate da soggetti aventi natura non commerciale, qualora le stesse costituiscano
esercizio di attività commerciali anche se non abituali).
Esse dunque generano debiti commerciali a fronte del relativo rapporto obbligatorio inter-
corrente con l'Ente, quale ne sia la fonte. Pertanto si è dell'opinione che la locuzione debiti
commerciali certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art 1 commi 574 e ss L.234/21 non escluda
tout court, pur in assenza di una fonte negoziale della relativa obbligazione di pagamento,
l'applicazione del regime dell'obbligo di rilevazione del credito vantato”.
Una volta chiariti i termini della questione interpretativa, occorre, sempre in via preliminare,
segnalare che le pronunzie del Tribunale di Napoli richiamate dall'opponente in occasione del deposito delle note ex art.127 ter c.p.c. in data 29 settembre 2025, afferiscono a
fattispecie diverse in cui non appare seriamente discutibile la natura di debiti commerciali
(corrispettivo dell'appalto di lavori pubblici ovvero della fornitura di merci).
Nel caso di specie appare, invece, pienamente condivisibile l'opzione interpretativa fornita
dall'opposta.
Questo Giudice ritiene, invero, pienamente sovrapponibili le nozioni di transazione
commerciale e debito commerciale, identificandosi quest'ultimo nel debito pecuniario scaturente dalla prima.
Ciò premesso, l'esclusione dei debiti in questione dal novero dei debiti commerciali discen-
de dalle stesse ragioni che hanno condotto questo Tribunale ad escludere che la fattispecie costitutiva di tali debiti sia una transazione commerciale.
Invero in più pronunzie di questo Tribunale si è negata la debenza degli interessi commercia-
8
li nelle ipotesi in cui l'oggetto della domanda siano i crediti derivanti dalla fornitura di servizi di natura sociosanitaria.
Non può negarsi, infatti, che la convenzione che dà origine al rapporto non ha visto quale parte stipulante il il che non consente di chiedere le somme a titolo di Parte_1
interessi “commerciali”, i quali possono solo derivare da un contratto, ad un soggetto che non è parte dell'accordo convenzionale stipulato dall'ente accreditato e dal soggetto accreditante (in senso conforme Trib. Napoli, Sez. X, 18 luglio 2023, n. 7497).
In più, l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 deve escludersi in ragione del fatto che l'obbligo del Comune di adempiere con riguardo alla quota parte della prestazione avente contenuto “sociale” (e non strictu sensu sanitario) discende dal d.P.C.M. del 14
febbraio 2001 (già richiamato ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivo) e dalla legge regionale n. 11/2007 (Trib. Napoli, Sez. X, 26 luglio 2019, n. 7543)
L'obbligo in capo ai Comuni non scaturisce da un accordo in forma di contratto o di conven-
zione, ma deriva esplicitamente da fonti legislative e normative, motivo per cui non trova applicazione il decreto n. 231/2002.
Tale conclusione appare, tra l'altro, conforme all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nel recente arresto giurisprudenziale del 14 dicembre 2023, n.
35092.
La Corte di Cassazione, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, individua un criterio distintivo generale: se il rapporto trova la sua origine in un contratto, la disciplina fissata dal decreto trova applicazione;
se il rapporto poggia su di una normativa, il decreto legislativo non si applica (in senso conforme Corte di Appello Napoli, Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 5233:
«Di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 35092/2023 ha avuto modo di
precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrat-
tuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e
9
decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i
pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti»).
Alla luce di quanto sopra, esclusa la natura di debiti commerciali dei crediti azionati in sede
monitoria, l'opposizione va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore dell'opposta spese che si liquidano in Controparte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 8534/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 25/11/2022,
notificato il 09/01/2023;
➢ Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
degli onorari, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen-
sori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3513/2023 r.g.a.c.
TRA
c.f.: ), in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella ( ), giusta C.F._1
procura generale ad lites depositata, elettivamente domiciliato in presso la casa Pt_1
comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona dell'ammini- Controparte_1 P.IVA_2
stratore Dott. (C.F. , con sede in Casoria (NA) alla via Controparte_2 C.F._2
Pio XII n.129, rappresentata e difesa, in virtù di procura versata in atti, dall'Avv. Paolo
Vecchione (C.F. ) del Foro di presso il quale elettivamente C.F._3 Pt_1
domicilia in lla Via Saverio Altamura n.°2. Pt_1
- Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
1
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.c., ritualmente notificato in data
8.02.2023, il ha impugnato il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 8534/2022, nel ricorso R.G. 25771/22, emesso dal Tribunale di Napoli il
25/11/2022, notificato il 09/01/2023, che ingiungeva il pagamento della somma di euro
29.206,80 nei confronti della oltre “oltre interessi al Controparte_1
tasso legale (e non già ex D. Lgs. n.231 del 2002, non sussistendone i presupposti) dalla
scadenza dei termini di pagamento delle prodotte fatture e sino al soddisfo” e spese di lite.
Il credito è correlato alle prestazioni medico-assistenziali eseguite nei confronti del paziente , di cui alle fatture asseritamente rimaste insolute: Persona_1
− n.181/pa del 04/08/2020 per € 1.649,20;
− n. 240/pa del 05/11/2020 per € 1.649,20;
− n. 259/pa del 04/12/2020 per € 1.596,00;
− n. 263/pa del 09/12/2020 per € 3.245,20;
− n. 14/pa del 05/01/2021 per € 1.649,20;
− n. 33/pa del 03/02/2021 per € 1.649,20.
− n. 52/pa del 02/03/2021 per € 1.489,60;
− n. 74/pa del 02/04/2021 per € 1.649,20;
− n. 98/pa del 04/05/2021 per € 1.596,00;
- n. 119/pa del 04/06/2021 per € 1.649,20;
− n. 134/pa del 06/07/2021 per €1.596,00;
− n. 148/pa del 04/08/2021 per € 1.649,20;
− n. 9/pa del 05/01/2022 per € 1.649,20;
− n.183/pa del 21/10/202 per € 1.649,20;
2
− n. 191/pa del 3/11/2021 per € 1.649,20;
− n. 198/pa del 13/11/2021 per € 1.596,00;
− n. 210/pa del 3/12/2021 per € 1.596,00.
L'opponente, nel costituirsi, ha eccepito la cancellazione parziale del credito ex art 1, l.
234/21, co. 574 poiché, a suo dire, la creditrice non avrebbe presentato la prescritta richiesta di ammissione per le ragioni di credito vantate al 31 dicembre 2020.
Per questa ragione ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del credito della ricorrente relativamente alle fatture n. 181/pa di euro 1649,20, n. 240/pa di euro 1649,20, - n. 259/pa euro 1596,00, – n. 263/pa di euro 3245,20, per un totale di euro 8.139,60.
A fondamento di tale ricostruzione, l'opponente ha richiamato la legge n. 234/21 (legge di
Bilancio 2022), art. 1, commi 567-580, che ha previsto degli eccezionali strumenti di soste-
gno finanziario ai comuni, sede di capoluogo di città metropolitana, che presentino un forte disavanzo.
Il ha rilevato poi che le transazioni commerciali si riferiscono solo a contratti e non Pt_1
già ad obbligazioni ex lege, come quelle nel caso in esame, in quanto tra l'Amministrazione
comunale e la Cooperativa non esisterebbe alcun contratto per lo svolgimento di CP_1
prestazioni medico-assistenziali, con conseguente inapplicabilità della disciplina in tema di interessi moratori per il ritardo di pagamento.
Ha sostenuto che il sopra citato comma 574 si riferisca non già a transazioni commerciali,
ma a debiti commerciali, a carico dell'Ente.
Costituitasi in giudizio, la cooperativa sociale ha impugnato le avverse pretese, negandone la fondatezza.
In particolare, ha sostenuto che il servizio, del quale ha chiesto il pagamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8/11/1991 n.381, è di natura medico-assistenziale in favore delle persone affette da “problematiche psicologiche e/o disturbi psichici neurologici alle persone
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svantaggiate alle aree della devianza ed emarginazione giovanile ed adulta, agli invalidi
psichici e neurologici, ai soggetti in trattamento psichiatrico, agli ex degenti di istituti
psichiatrici, alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere
e natura ed altro ancora”.
Ha rilevato che la prestazione medico-assistenziale in oggetto viene svolta in favore della
Regione Campania e quindi della ASL competente per territorio, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale del 22/04/2003 n.8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle
Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.) e ss. modifiche ed integra-
zioni, della Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 03/07/2012 e successive modifiche,
della Delibera della Giunta Regionale n. 50/2012 e successive modifiche (“compartecipazio-
ne alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del titolo v della legge regionale
23 ottobre 2007 n. 11”, - provvedimenti a seguito dei decreti n. 77/2011 e n. 81/2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario).
Pertanto, ha sostenuto che il non è il beneficiario finale dei beni e servizi Parte_1
oggetto del credito azionato dalla comparente, per cui non trattasi di debito commerciale contratto dal per il funzionamento dell'Ente locale, ma bensì di un costo Parte_1
della Regione Campania, per un servizio ad essa reso, a cui l' compartecipa. CP_3
In via subordinata, ha voluto precisare che le sole fatture portanti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2020, alla luce del bando del (che così Parte_1
dispone: “il invita chiunque sia titolare, alla data del 31 dicembre 2020, di Parte_1
un credito commerciale certo, liquido ed esigibile, a presentare, entro il termine perentorio
del 4 aprile 2022, a pena di decadenza istanza in carta libera corredata da idonea documen-
tazione...”.) sarebbero quelle nn. l8l/pa di euro 1649,20 e 240/pa di euro 1649,20.
Ha poi rilevato che tutte le fatture azionate hanno, come termine di pagamento, il termine di 30 giorni e che per questo motivo le fatture n. 259/pa di euro 1.596,00 e n. 263/pa di
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euro 3.245,20 alla data del 31 dicembre 2020 non portavano crediti esigibili, e quindi resterebbero fuori dalla previsione dell'art. 1, l. 234/21, co. 574.
All'udienza del 23.09.2024, la causa veniva rinviata alla data del 09 ottobre 2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi al contempo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente evidenziato che le difese del si concentrano unica- Parte_1
mente sull'esistenza di un fatto estintivo afferente ad una porzione del complessivo credito azionato in sede monitoria, da ciò derivando la natura incontroversa dei fatti costitutivi dello stesso.
Venendo all'esame della questione sollevata dal quest'ultimo invoca l'applicazione Pt_1
della fattispecie estintiva di cui all'art.1 co. 574 della L. 234/21 (“Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”) secondo cui “al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i
quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di
rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine,
gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e
adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, asse-
gnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la
presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferi-
scono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del
debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto
dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori
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determina l'automatica cancellazione del credito vantato”.
Il primo problema interpretativo posto dall'applicazione della predetta norma investe la
nozione di “debiti commerciali”.
Sul punto l'opposta sostiene che “nel caso di specie le somme di cui il è Parte_1
debitore non si riferiscono all'acquisto di beni o servizi per lo svolgimento dell'attività
aziendale locale. All'uopo si evidenzia che la opposta prestava il servizio, per il quale chiede il
pagamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8/11/1991 n.381. Tale servizio è di natura
medico-assistenziale in favore delle persone affette da problematiche psicologiche e/o
disturbi psichici neurologici alle persone svantaggiate alle aree della devianza ed emargina-
zione giovanile ed adulta, agli invalidi psichici e neurologici, ai soggetti in trattamento
psichiatrico, agli ex degenti di istituti psichiatrici, alle persone in situazioni di difficoltà
familiare e relazionale di qualunque genere e natura ed altro ancora.
La prestazione medico-assistenziale in oggetto viene svolta in favore della Regione Campa-
nia e quindi della ASL competente per territorio ai sensi e per gli effetti della Legge Regiona-
le del 22/04/2003 n.8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze
Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.) e ss. modifiche ed integrazioni, della
Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 03/07/2012 e successive modifiche ed integra-
zioni, della Delibera della Giunta Regionale n.50/2012 e successive modifiche ed integrazio-
ni, (compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del titolo v
della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 -provvedimenti a seguito dei decreti n. 77/2011
e n. 81/2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore
sanitario).
In virtù delle valutazioni medico-sanitarie, svolte dai medici della ASL competente, viene
autorizzata l'assistenza dei pazienti, presso le strutture della ricorrente, nonché la relativa
diaria giornaliera. In virtù delle citate normative ed accordi territoriali viene di volta in
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volta, secondo requisiti di natura reddituale del singolo paziente, stabilita la ripartizione
degli oneri tra la ASL (Regione Campania) e l'Ente Locale Comunale ove risiede il paziente.
Per quanto sopra esposto appare evidente che il non è il beneficiario Parte_1
finale dei beni e servizi oggetto del credito azionato dalla comparente, per cui non trattasi
di debito commerciale contratto dal per il funzionamento dell'Ente locale, Parte_1
ma bensì di un costo della Regione Campania, per un servizio ad essa reso, a cui l'
[...]
compartecipa. In altre parole il veniva chiamato alla detta CP_3 Parte_1
compartecipazione alla spese in virtù delle richiamate normative regionali e non per una
prestazione di bene o servizio svolte in favore del Parte_1
Una diversa interpretazione della normativa Regionale determinerebbe l'aberrante scenario
secondo il quale, laddove il non provveda al pagamento di quanto è Parte_1
obbligato a versare per il sostegno del bisognoso senza reddito con problematiche psichiatri-
che, la prestazione medico-sanitaria di particolare importanza, non potrebbe avvenire con
risvolti sociali ben più importanti ed apocalittici rispetto alla richiamata normativa in tema di
enti locali con forte disavanzo, che peraltro beneficiano di somme ad esse versate proprio
per far fronte alla detta compartecipazione”.
Tale interpretazione è contrastata dal secondo cui “i debiti non avente Parte_1
matrice contrattuale rivestono comunque una natura commerciale.
Ovvero, specularmente, rappresentano crediti di una impresa avente ad oggetto un'attività,
anche se non abituale, di carattere commerciale e dunque sottoposte al conseguente regime
fiscale di fatturazione ai fini IVA, indipendentemente dal regime degli interessi moratori
applicabili al caso di specie. Un ulteriore argomento a sostegno del fatto che il Legislatore
del 2021 non abbia inteso escludere i crediti di tale natura, non aventi fonte negoziale ma
amministrativa o normativa, dal novero dei debiti commerciali si desume dalla circostanza
che tutta la normativa emanata in tema di piattaforma elettronica istituita presso il MEF per
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la rilevazione e monitoraggio sulle fatturazioni della Pubblica Amministrazione per i paga-
menti certi liquidi ed esigibili si riferisce ai debiti commerciali scaduti in senso lato, senza
distinzioni di sorta in relazione alla fonte delle obbligazioni.
A ben vedere, dunque, nel caso di specie vengono in rilievo operazioni commerciali (e del
caso effettuate da soggetti aventi natura non commerciale, qualora le stesse costituiscano
esercizio di attività commerciali anche se non abituali).
Esse dunque generano debiti commerciali a fronte del relativo rapporto obbligatorio inter-
corrente con l'Ente, quale ne sia la fonte. Pertanto si è dell'opinione che la locuzione debiti
commerciali certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art 1 commi 574 e ss L.234/21 non escluda
tout court, pur in assenza di una fonte negoziale della relativa obbligazione di pagamento,
l'applicazione del regime dell'obbligo di rilevazione del credito vantato”.
Una volta chiariti i termini della questione interpretativa, occorre, sempre in via preliminare,
segnalare che le pronunzie del Tribunale di Napoli richiamate dall'opponente in occasione del deposito delle note ex art.127 ter c.p.c. in data 29 settembre 2025, afferiscono a
fattispecie diverse in cui non appare seriamente discutibile la natura di debiti commerciali
(corrispettivo dell'appalto di lavori pubblici ovvero della fornitura di merci).
Nel caso di specie appare, invece, pienamente condivisibile l'opzione interpretativa fornita
dall'opposta.
Questo Giudice ritiene, invero, pienamente sovrapponibili le nozioni di transazione
commerciale e debito commerciale, identificandosi quest'ultimo nel debito pecuniario scaturente dalla prima.
Ciò premesso, l'esclusione dei debiti in questione dal novero dei debiti commerciali discen-
de dalle stesse ragioni che hanno condotto questo Tribunale ad escludere che la fattispecie costitutiva di tali debiti sia una transazione commerciale.
Invero in più pronunzie di questo Tribunale si è negata la debenza degli interessi commercia-
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li nelle ipotesi in cui l'oggetto della domanda siano i crediti derivanti dalla fornitura di servizi di natura sociosanitaria.
Non può negarsi, infatti, che la convenzione che dà origine al rapporto non ha visto quale parte stipulante il il che non consente di chiedere le somme a titolo di Parte_1
interessi “commerciali”, i quali possono solo derivare da un contratto, ad un soggetto che non è parte dell'accordo convenzionale stipulato dall'ente accreditato e dal soggetto accreditante (in senso conforme Trib. Napoli, Sez. X, 18 luglio 2023, n. 7497).
In più, l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 deve escludersi in ragione del fatto che l'obbligo del Comune di adempiere con riguardo alla quota parte della prestazione avente contenuto “sociale” (e non strictu sensu sanitario) discende dal d.P.C.M. del 14
febbraio 2001 (già richiamato ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivo) e dalla legge regionale n. 11/2007 (Trib. Napoli, Sez. X, 26 luglio 2019, n. 7543)
L'obbligo in capo ai Comuni non scaturisce da un accordo in forma di contratto o di conven-
zione, ma deriva esplicitamente da fonti legislative e normative, motivo per cui non trova applicazione il decreto n. 231/2002.
Tale conclusione appare, tra l'altro, conforme all'interpretazione resa dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nel recente arresto giurisprudenziale del 14 dicembre 2023, n.
35092.
La Corte di Cassazione, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, individua un criterio distintivo generale: se il rapporto trova la sua origine in un contratto, la disciplina fissata dal decreto trova applicazione;
se il rapporto poggia su di una normativa, il decreto legislativo non si applica (in senso conforme Corte di Appello Napoli, Sez. I, 18 dicembre 2024, n. 5233:
«Di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 35092/2023 ha avuto modo di
precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrat-
tuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e
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decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i
pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti»).
Alla luce di quanto sopra, esclusa la natura di debiti commerciali dei crediti azionati in sede
monitoria, l'opposizione va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore dell'opposta spese che si liquidano in Controparte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 8534/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 25/11/2022,
notificato il 09/01/2023;
➢ Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_1
4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%
degli onorari, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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