Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, iscritta al n. 410 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via F.lli Rosselli n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che li rappresenta e difende per procura telematica allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 2 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 luglio 1997 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di HI (Vt), parte II, serie A, n. 13).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Roma il 2 novembre 1999, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 5 aprile 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG cede, a composizione della crisi familiare, alla moglie, per Parte_2
estinguere il debito di cui la stessa è titolare, pari ad euro 75.000, la quota parte del 50 % di proprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in HI, Via Giovanni Marconi 14, di cui alla visura allegata distinta al nuovo catasto fabbricati in HI ( VT) foglio
20, particella 124, subalterno 17, particelle corrispondenti al catasto terreni,
Comune di HI, Foglio 20, particella 124.Rendita catastale, euro 55,78, categoria C6, classe 5, consistenza 30 metri quadrati e, immobile identificato in catasto fabbricati di Viterbo, Comune di HI, Foglio 20, particella 124, subalterno 7, particelle corrispondenti al catasto terreni, Comune di HI, foglio 20, particella 124, rendita euro 397,67, categoria A2, classe 3, consistenza 5,5 vani, in comproprietà tra (C.F ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ), proveniente da atto del 12/12/2002, del
[...] C.F._2
Pubblico Ufficial , sede Acquapendente (VT), repertorio n. Testimone_1
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62190. Totale parziale Catasto fabbricati Immobili siti nel Comune di HI
(C988) Numero immobili: 2 Rendita: euro 453,45. Vani: 5,5 Superficie: 30 metri quadri. Totale generale Catasto fabbricati Totale immobili: 4 Rendita: euro
1.006,48 Vani: 10,5 Superficie: 42 metri quadri Catasto Terreni Totale immobili:
0;
3) Il IG. ha già lasciato l'abitazione e ritirerà i beni personali entro Parte_2
un mese dal presente accordo.
4) Il IG. entro, il 5 di ogni mese, verserà un assegno a titolo Parte_2
contributivo per il mantenimento della figlia, di un importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, comprese le spese straordinarie, e alla moglie, un contributo mensile di euro 100,00”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
HI per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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