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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 135/2025 R.G.L.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
San Giovanni La Punta (CT), v. Amato n. 21, C.F. - in CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della soc. “
[...]
”, con sede legale in Catania, Parte_2
Corso dei Mille n. 26, P.I. ,, rappresentata e difesa per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Settimo Daniele Rizzo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, la seguente ordinanza ingiunzione n. OI – 001680050, not. il 10/12/2024, ed il presupposto atto di accertamento n. 2100.25/03/2019.0149905 del 25/03/2019, con la CP_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di
€. 9.439,50 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2015.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81.
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
12/01/2025).
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' dichiarando che era stato CP_1 disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata (come da atto di annullamento che ha allegato), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
1 In allegato alla memoria depositata in data 21/05/2025 l' ha prodotto: CP_1
“Disposizione n° 210000-25-0287 del 12/05/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 10/12/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" - OI-1680050 –
2015 relativa ad atto di accertamento prot. .2100.25/03/2019.0149905” ossia CP_1 atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta – adottato con la seguente motivazione: “Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso;
- posto che per i periodi pregressi al 6/2/2016, le ordinanze ingiunzioni sono emesse a seguito della restituzione degli atti da parte del PM, conseguente alla depenalizzazione del reato originariamente previsto, contenuta nell'art.2, co.2, legge n.67/2014;
- tenuto conto che la locale giurisprudenza di merito ritiene compiuta la decadenza laddove superato il termine di cui all'art.14 cit. computato a decorrere dalla data di restituzione degli atti da parte del PM (sent. Corte Appello Catania n.1039/2024, cui ha fatto seguito una uniforme serie di sentenze di appello);
- considerata l'assenza di prova dell'esatto momento di tale restituzione;
”.
L'udienza del 10 giugno 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo all'ordinanza - ingiunzione opposta ha dichiarato CP_1 di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento della medesima ordinanza ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
04/06/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza
CP_1 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera assorbente, va
CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente
CP_1 provveduto in autotutela a annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione nella presente sede (cfr memoria e documentazione ).
CP_1
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale. 2 Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_1 verso, la condotta processuale dello stesso previdenziale, di riconoscimento CP_1 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorché successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 135/2025 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_1 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 932,00, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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