Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.