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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1141/2021 tra
Parte_1
APPELLANTE e
SS.NI CP_1 FRANCESCO ER
APPELLATI
Oggi 24 dicembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. LATTANZIO GIACOMO Parte_1
Per I l'avv. FISCHETTI LUIGI CP_2 Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di memorie di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, dopo lettura delle stesse, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1141/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTANZIO Parte_1 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DI VIA FANI, 27 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. LATTANZIO GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCHETTI LUIGI, CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROVELLI 21 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FISCHETTI LUIGI FRANCESCO ER (C.F. ), C.F._2 APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, la compagnia nonché AS CP_4 ES, al fine di condannare in solido i convenuti, al risarcimento dei danni materiali relativi all'autovettura AUDI A3 tg OF261A (Ass.ta compagnia assicurativa estera), a seguito del sinistro occorso in Cerignola lungo la S.P. 96, all'intersezione con via Scarafone.
Il giudizio è stato rubricato al n. 2137/2018.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20.03.2019 si è costituita la compagnia convenuta, odierna appellata, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo al , per Pt_1 non aver questi dimostrato la vantata proprietà del veicolo recante targa estera e la conseguente titolarità ad agire in sede giudiziale per il ristoro dei danni lamentati, essendosi limitato alla produzione di semplice copia fotostatica di documento in lingua tedesca, non apostillato, né tradotto.
Il Giudice di Pace ha rinviato per consentire nuovamente la notifica dell'atto introduttivo di causa al convenuto AS, non andata a buon fine. pagina 2 di 8 All'udienza del 19.06.2019 il giudice di prime cure ha dichiarato la contumacia del convenuto AS e la difesa di parte attrice ha chiesto il rinvio della causa al fine di acquisire e depositare la produzione documentale.
Alla successiva udienza parte attrice ha depositato la documentazione predetta e il Giudicante ha rinviato per la precisazione delle conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare all'udienza del 10.04.2020, riservandosi per la decisione alla successiva udienza del 03.07.2020.
Con la sentenza n. 400/2020, il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda attore dichiarando
“il difetto di legittimazione attiva della parte attrice nella qualità in atti”. Parte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , affermandone l'erroneità e l'illegittimità e CP_5 chiedendone la consequenziale riforma e “1) accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig.
2) per l'effetto, accogliere nel merito la presente impugnazione e, previo accertamento Parte_1 esclusivo della responsabilità a titolo di colpa, del conducente dell'autovettura FI MULTIPLA tg CY214ZS (ass.ta , di proprietà e nell'occorso condotta dal sig. ER ES, CP_4 nella causazione del sinistro avvenuto in data 02.04.2017, condannare la convenuta in CP_4 persona del legale rappresentante pro-tempore in solido con il sig. ER ES, al pagamento della somma di € 9.934,70 per i danni materiali relativi all'autovettura AUDI A3 tg OF261A, con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché di quelle del giudizio di primo grado R.G. 2137/2018 – G.d.P. Cerignola;
3) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del giudizio di primo grado R.G. 2137/2018 – G.d.P. Cerignola”.
All'udienza di prima comparizione, si è costituita la controparte chiedendo il rigetto CP_6 dell'interposto gravame ritenuto infondato e concludendo: “In via principale rigettare la domanda del sig. , confermando la sentenza n. 400/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola Parte_1 dott.ssa Lucia Fusaro, per le ragioni tutte esposte in narrazione;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, per le motivazioni esposte in questa sede, nonché nel corso del primo grado di giudizio, valutare la responsabilità concorsuale del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto ridurre la pretesa attorea nella misura che l'Illustrissimo Giudicante riterrà di giustizia. 3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Non si è costituito in giudizio ES AS.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza cartolare dell'8.11.2025 la causa è stata rinviata a quella del 24.12.25 per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
1.1 In rito, infine, si dichiara la contumacia dell'appellato ES AS, che ritualmente citato in giudizio, ha inteso non costituirsi.
2.Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 400/2020 Pt_1 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- Violazione e\o errata applicazione della legge in relazione agli artt. 144 e 145 C.d.A.; artt. 1140 pagina 3 di 8 e 833 c.c.;
2.1 L'appello è infondato e non può essere accolto.
La pronuncia del giudice di prime cure aveva argomentato il rigetto della domanda in considerazione del fatto che l'attore aveva avanzato la propria richiesta risarcitoria adducendo la qualità di proprietario della vettura presunta danneggiata, ma che tale qualità non risultava essere stata provata nel corso del giudizio;
rilevava inoltre il GdP, che lo stesso attore non avesse neanche fornito la prova di qualsivoglia condizione soggettiva legittimante la proposizione della domanda risarcitoria ex art. 144 Cod. Assicurazioni né di aver subito un danno economico a seguito del sinistro, per aver sostenuto i costi di riparazione della vettura danneggiata, non deducendo la prova fiscale del relativo esborso ma un mero preventivo di spesa.
Con il motivo di appello interposto la difesa del ha dedotto la violazione e l'errata applicazione Pt_1 della legge in relazione agli artt. 144 e 145 C.d.A. sostenendo che il Giudice di prime cure fosse pervenuto al giudizio di esclusione della legittimazione attiva sulla base del rilievo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la legittimazione attiva in quanto trattasi di documenti in “mera copia fotostatica, redatti in lingua tedesca (...)”.
Ha sostenuto, al contrario, che dall'intero corredo della documentazione depositata, risultava acclarato che fosse il proprietario dell'autovettura AUDI A3 tg OF261A, e che la stessa recasse numero di Pt_1 telaio WAUZZZ8V3DA072762, immatricolata il 23.01.2013 e che all'udienza del 08.01.2020 era stato dichiarato che la documentazione richiesta non poteva essere prodotta in originale, o in copia conforme all'originale, in quanto il , a seguito del sinistro, aveva proceduto alla vendita dell'autovettura ad Pt_1 una concessionaria, pertanto non poteva più essere in possesso della documentazione richiesta.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha dedotto la correttezza della statuizione resa dal GdP sostenendo che i documenti prodotti dalla controparte erano stati versati in atti in semplice copia fotostatica non conforme all'originale, in lingua tedesca e privi di traduzione semplice, giurata o asseverata.
Peraltro, ha rilevato che, all'udienza del 19.06.2019 la parte attrice aveva chiesto un rinvio CP_4 della causa “… al fine di completare al produzione documentale, in particolare per consentire all'attore di estrarre copia conforme della carta di circolazione nonché della documentazione attestante la titolarità del veicolo.” e che il rinvio, pure concesso, era rimasto senza seguito atteso il mancato deposito della documentazione citata.
Il motivo di appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, il Giudice di prime cure nell'argomentare la propria decisione di rigetto della domanda ed una delle ragioni poste a fondamento della stessa, vale a dire la carenza di legittimazione attiva, che si rimarca sin da ora deve definirsi correttamente carenza di titolarità all'azione risarcitoria intrapresa, ne ha esaustivamente esposto le ragioni giustificative.
Dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza appare, infatti, evidente che le ragioni che hanno indotto il GdP a rilevare il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità dell'azione, su cui pare opportuno precisare infra) risiedevano nella mancata allegazione di documentazione atta a dimostrare il titolo per il quale l'attore ha agito in giudizio. Pt_1
Appare oltremodo evidente che, nel caso che ci occupa, la qualifica di proprietario o di possessore/detentore del veicolo de quo avrebbe dovuto essere documentalmente provata ex art. 2721 c.c. con riguardo alla pretesa risarcitoria azionata, non essendo sufficiente, a fini allegativi, la produzione di documentazione in lingua tedesca, non tradotta.
pagina 4 di 8 Il , infatti, ha omesso l'allegazione agli atti del primo grado di giudizio della documentazione Pt_1 attestante la sua qualifica in relazione al veicolo coinvolto nel sinistro, per il cui ristoro dai danni subiti, stava agendo in via risarcitoria.
Tale allegazione era senza dubbio indispensabile nel caso in questione, dal momento che il veicolo de quo era rappresentato da una Audi A3 con targa estera e, sebbene abbia allegato Pt_1 documentazione asseritamente provante la proprietà del veicolo, questa, condivisibilmente, non è stata ritenuta idonea alla prova del titolo vantato, perché prodotta, come detto, in copia semplice e senza alcuna traduzione dal tedesco.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sottolineando come il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisca agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può costituire oggetto di censura (Cass. civ. Sez. III, 11/10/2005, n. 19756, Cass. civ. Sez. I, 28/12/2006, n. 27593.
Il testo in questione, tuttavia, appare con evidenza un testo non facilmente comprensibile di talché, avendo il GdP concesso uno specifico rinvio al fine di consentire all'attore di reperire la documentazione richiesta, e avendola quest'ultimo prodotta soltanto in copia semplice, avrebbe potuto quantomeno fornirla in traduzione.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che la domanda azionata dal risultava sprovvista di valida Pt_1 allegazione relativamente non alla legittimazione attiva, bensì alla titolarità all'azione esperita, che, come noto, attiene al merito della questione.
Con maggiore impegno esplicativo, nel caso di specie il GdP ha commesso un errore di qualificazione giuridica attestando come difetto di legittimazione attiva un vizio che afferiva alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, al merito della controversia.
Invero, sul punto, appare oltremodo opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia.
Deve rilevarsi, infatti, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta pagina 5 di 8 di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio.
In particolare, come nel caso che ci occupa, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare del diritto reale sul bene danneggiato.
Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, ma è un elemento costitutivo del diritto risarcitorio, dunque un diritto relativo. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
L'attore deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte: in altri termini, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene.
Il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può negarla attraverso l'esposizione di ragioni giuridiche o attraverso prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore.
La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.
Orbene, dalla lettura degli atti di causa del primo grado di giudizio, può comprendersi bene che la convenuta assicurazione si è costituita contestando che l'attore fosse legittimato attivo all'azione, e contestando il fatto storico del sinistro e la sua veridicità nonché la ricostruzione dello stesso presente nel modulo C.A.I. in atti e, sotto il profilo del quantum debeatur, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia attestazione circa gli esborsi asseritamente effettuati ai fini della riparazione del veicolo. L ha CP_4 evidenziato, inoltre, la non utilità della perizia del fiduciario ai fini della prova del quantum del danno, evidenziando, in particolare quanto alla relazione del fiduciario che l'esame dei soli danni riportati dalla vettura Audi risultava ad una prima analisi astrattamente compatibile con la dinamica del sinistro narrata ma che la successiva perizia della vettura FI (del AS) conduceva ad un netto giudizio di incompatibilità.
La difesa del , di contro, ha dedotto la violazione degli artt. 144 e 145 C.d.A. e degli artt. 1140 e Pt_1
833 c.c. sostenendo che, anche a voler ritenere, che il veicolo non fosse di proprietà dell'attore, in ogni caso il GdP non avrebbe potuto escludere che in capo al fosse provato lo stato di possesso o Pt_1 comunque di detenzione del veicolo de quo.
Ebbene, come noto, con numerose pronunce la Corte di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. n. 21779/21) ha stabilito che “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010)”.
pagina 6 di 8 Ovviamente, come pure rilevato dal giudice di prime cure, a tale richiesta non è legittimato il possessore e/o detentore del veicolo danneggiato qualora non abbia provveduto in proprio a sostenere le spese per la riparazione dei danni.
Nel caso di specie, l'attore non ha provveduto a depositare agli atti di causa alcuna documentazione attestante di avere egli stesso sostenuto i costi dalla medesima indicate in citazione e occorrenti per la riparazione dell'autovettura, ma solamente un preventivo di spesa.
Invero, il GdP non si è limitato alla statuizione in rito, ma nella parte motiva del provvedimento ha rilevato che la documentazione in atti gli ha consentito di negare il diritto al risarcimento dei danni materiali all'attore anche nella qualità di mero detentore del veicolo coinvolto sulla base del rilievo che lo stesso non avesse soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante al fine della dimostrazione del sinistro, per come dedotto in citazione, e del pregiudizio economico subito.
Il GdP ha rilevato, che unici elementi offerti dal a conforto della propria domanda sono stati il Pt_1 modello di constatazione amichevole di sinistro stradale ed un preventivo di spesa e dall'insufficienza di allegazioni in punto di an traeva l'inutilità dell'indagine sul quantum della pretesa risarcitoria oltreché dell'ammissione dei mezzi di prova.
Ebbene, quanto alla valenza probatoria del modulo c.a.i., questo, come noto, lungi dal costituire prova legale, deve essere oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, potendo al più assumere valore indiziario (cfr. Cass. n. 3118/2022, n. 25770/2022, n. 8214/2013 e n. 27024/2011).
Deve rilevarsi, inoltre, che sussistono una serie di incongruenze nella prova del sinistro stradale, che inducono a ritenerlo non provato e che l'istruttoria, di fatto non realizzatasi, non avrebbe potuto sanare.
In primis, deve rilevarsi che la dinamica sinistrosa così come descritta, oltremodo generica, non risulta essere testimoniata da alcuna immagine ritraente i veicoli in posizione di quiete e, in particolare la Audi, il che rappresenta circostanza poco verosimile posto che i conducenti si sono impegnati dopo l'occorso alla redazione del modulo C.A.I., omettendo, tuttavia, di rappresentare con fotografie i veicoli incidentati.
Ulteriore criticità, da un punto di vista probatorio, è rappresentata dall'impossibilità di svolgere accertamenti tecnici sui veicoli, poiché venduto nell'immediatezza quello del . Pt_1
Va, poi, rimarcato come sul luogo non siano intervenute a seguito del sinistro stradale forze dell'ordine o pubbliche autorità.
Peraltro, quanto al modulo C.A.I. in atti, deve rilevarsi che in esso non fu operata alcuna menzione del teste che avrebbe assistito al sinistro e di cui si è chiesta l'ammissione a teste.
A tanto deve aggiungersi che, dalle relazioni del fiduciario in atti, emerge, ad una attenta CP_4 lettura, che alcun effettivo esborso può ritenersi avvenuto, atteso che la relazione de qua indicava le riparazioni della Audi A3 come “ da iniziare” e ebbe a dichiarare che il veicolo danneggiato era Pt_1 stato ceduto a terzi senza tuttavia chiedere il ristoro dell'eventuale deprezzamento subito dalla vendita del veicolo nelle condizioni incidentate, allegando a tal fine documenti o perizie.
In sostanza, il ha chiesto il risarcimento del danno subito da un veicolo, rispetto al quale non ha Pt_1 fornito alcuna documentazione attestante la sua proprietà/possesso/detenzione, che la stessa dichiarava aver successivamente ceduto nelle condizioni incidentate, dunque, in assenza di ulteriori riscontri, si desume, senza aver effettuato sullo stesso alcun tipo di riparazione.
Al riguardo pare opportuno precisare che la circostanza per cui l'eventuale esborso per i costi di riparazione del veicolo avrebbe dovuto essere provata documentalmente dal e non già attraverso Pt_1 dichiarazioni testimoniali, inconferenti sul punto.
Da quanto sopra esposto il Giudice di Pace derivava il difetto di titolarità attiva anche in ordire al pagina 7 di 8 profilo risarcitorio del possessore/detentore del veicolo poiché l'attore non aveva allegato documentazione tesa a fondare il proprio diritto ad agire nel giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Audi A3 neppure rivestendo tali qualità.
In definitiva, deve, dunque, affermarsi che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il GdP in sentenza sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico anche alla luce della documentazione allegata agli atti dalle parti.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra esposte si ritiene debba essere integralmente confermata la sentenza n. 400/2020 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, ritenuto che la stessa sia immune da censure in merito al percorso logico-motivazionale operato dal giudice per addivenire alla gravata sentenza.
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado. Non vi sono ragioni per riformare le spese del giudizio di primo grado.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza n. 400/2020 del Parte_1 Giudice di Pace di Cerignola;
b) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite del II grado Parte_1 CP_7 di giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 3.397 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1141/2021 tra
Parte_1
APPELLANTE e
SS.NI CP_1 FRANCESCO ER
APPELLATI
Oggi 24 dicembre 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. LATTANZIO GIACOMO Parte_1
Per I l'avv. FISCHETTI LUIGI CP_2 Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di memorie di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, dopo lettura delle stesse, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1141/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATTANZIO Parte_1 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DI VIA FANI, 27 76015 TRINITAPOLI presso il difensore avv. LATTANZIO GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FISCHETTI LUIGI, CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROVELLI 21 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FISCHETTI LUIGI FRANCESCO ER (C.F. ), C.F._2 APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, la compagnia nonché AS CP_4 ES, al fine di condannare in solido i convenuti, al risarcimento dei danni materiali relativi all'autovettura AUDI A3 tg OF261A (Ass.ta compagnia assicurativa estera), a seguito del sinistro occorso in Cerignola lungo la S.P. 96, all'intersezione con via Scarafone.
Il giudizio è stato rubricato al n. 2137/2018.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20.03.2019 si è costituita la compagnia convenuta, odierna appellata, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo al , per Pt_1 non aver questi dimostrato la vantata proprietà del veicolo recante targa estera e la conseguente titolarità ad agire in sede giudiziale per il ristoro dei danni lamentati, essendosi limitato alla produzione di semplice copia fotostatica di documento in lingua tedesca, non apostillato, né tradotto.
Il Giudice di Pace ha rinviato per consentire nuovamente la notifica dell'atto introduttivo di causa al convenuto AS, non andata a buon fine. pagina 2 di 8 All'udienza del 19.06.2019 il giudice di prime cure ha dichiarato la contumacia del convenuto AS e la difesa di parte attrice ha chiesto il rinvio della causa al fine di acquisire e depositare la produzione documentale.
Alla successiva udienza parte attrice ha depositato la documentazione predetta e il Giudicante ha rinviato per la precisazione delle conclusioni sulla sollevata eccezione preliminare all'udienza del 10.04.2020, riservandosi per la decisione alla successiva udienza del 03.07.2020.
Con la sentenza n. 400/2020, il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda attore dichiarando
“il difetto di legittimazione attiva della parte attrice nella qualità in atti”. Parte_1
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , affermandone l'erroneità e l'illegittimità e CP_5 chiedendone la consequenziale riforma e “1) accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig.
2) per l'effetto, accogliere nel merito la presente impugnazione e, previo accertamento Parte_1 esclusivo della responsabilità a titolo di colpa, del conducente dell'autovettura FI MULTIPLA tg CY214ZS (ass.ta , di proprietà e nell'occorso condotta dal sig. ER ES, CP_4 nella causazione del sinistro avvenuto in data 02.04.2017, condannare la convenuta in CP_4 persona del legale rappresentante pro-tempore in solido con il sig. ER ES, al pagamento della somma di € 9.934,70 per i danni materiali relativi all'autovettura AUDI A3 tg OF261A, con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché di quelle del giudizio di primo grado R.G. 2137/2018 – G.d.P. Cerignola;
3) in via gradata, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del giudizio di primo grado R.G. 2137/2018 – G.d.P. Cerignola”.
All'udienza di prima comparizione, si è costituita la controparte chiedendo il rigetto CP_6 dell'interposto gravame ritenuto infondato e concludendo: “In via principale rigettare la domanda del sig. , confermando la sentenza n. 400/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola Parte_1 dott.ssa Lucia Fusaro, per le ragioni tutte esposte in narrazione;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, per le motivazioni esposte in questa sede, nonché nel corso del primo grado di giudizio, valutare la responsabilità concorsuale del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto ridurre la pretesa attorea nella misura che l'Illustrissimo Giudicante riterrà di giustizia. 3) Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Non si è costituito in giudizio ES AS.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza cartolare dell'8.11.2025 la causa è stata rinviata a quella del 24.12.25 per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
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1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
1.1 In rito, infine, si dichiara la contumacia dell'appellato ES AS, che ritualmente citato in giudizio, ha inteso non costituirsi.
2.Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 400/2020 Pt_1 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- Violazione e\o errata applicazione della legge in relazione agli artt. 144 e 145 C.d.A.; artt. 1140 pagina 3 di 8 e 833 c.c.;
2.1 L'appello è infondato e non può essere accolto.
La pronuncia del giudice di prime cure aveva argomentato il rigetto della domanda in considerazione del fatto che l'attore aveva avanzato la propria richiesta risarcitoria adducendo la qualità di proprietario della vettura presunta danneggiata, ma che tale qualità non risultava essere stata provata nel corso del giudizio;
rilevava inoltre il GdP, che lo stesso attore non avesse neanche fornito la prova di qualsivoglia condizione soggettiva legittimante la proposizione della domanda risarcitoria ex art. 144 Cod. Assicurazioni né di aver subito un danno economico a seguito del sinistro, per aver sostenuto i costi di riparazione della vettura danneggiata, non deducendo la prova fiscale del relativo esborso ma un mero preventivo di spesa.
Con il motivo di appello interposto la difesa del ha dedotto la violazione e l'errata applicazione Pt_1 della legge in relazione agli artt. 144 e 145 C.d.A. sostenendo che il Giudice di prime cure fosse pervenuto al giudizio di esclusione della legittimazione attiva sulla base del rilievo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la legittimazione attiva in quanto trattasi di documenti in “mera copia fotostatica, redatti in lingua tedesca (...)”.
Ha sostenuto, al contrario, che dall'intero corredo della documentazione depositata, risultava acclarato che fosse il proprietario dell'autovettura AUDI A3 tg OF261A, e che la stessa recasse numero di Pt_1 telaio WAUZZZ8V3DA072762, immatricolata il 23.01.2013 e che all'udienza del 08.01.2020 era stato dichiarato che la documentazione richiesta non poteva essere prodotta in originale, o in copia conforme all'originale, in quanto il , a seguito del sinistro, aveva proceduto alla vendita dell'autovettura ad Pt_1 una concessionaria, pertanto non poteva più essere in possesso della documentazione richiesta.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha dedotto la correttezza della statuizione resa dal GdP sostenendo che i documenti prodotti dalla controparte erano stati versati in atti in semplice copia fotostatica non conforme all'originale, in lingua tedesca e privi di traduzione semplice, giurata o asseverata.
Peraltro, ha rilevato che, all'udienza del 19.06.2019 la parte attrice aveva chiesto un rinvio CP_4 della causa “… al fine di completare al produzione documentale, in particolare per consentire all'attore di estrarre copia conforme della carta di circolazione nonché della documentazione attestante la titolarità del veicolo.” e che il rinvio, pure concesso, era rimasto senza seguito atteso il mancato deposito della documentazione citata.
Il motivo di appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, il Giudice di prime cure nell'argomentare la propria decisione di rigetto della domanda ed una delle ragioni poste a fondamento della stessa, vale a dire la carenza di legittimazione attiva, che si rimarca sin da ora deve definirsi correttamente carenza di titolarità all'azione risarcitoria intrapresa, ne ha esaustivamente esposto le ragioni giustificative.
Dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza appare, infatti, evidente che le ragioni che hanno indotto il GdP a rilevare il difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità dell'azione, su cui pare opportuno precisare infra) risiedevano nella mancata allegazione di documentazione atta a dimostrare il titolo per il quale l'attore ha agito in giudizio. Pt_1
Appare oltremodo evidente che, nel caso che ci occupa, la qualifica di proprietario o di possessore/detentore del veicolo de quo avrebbe dovuto essere documentalmente provata ex art. 2721 c.c. con riguardo alla pretesa risarcitoria azionata, non essendo sufficiente, a fini allegativi, la produzione di documentazione in lingua tedesca, non tradotta.
pagina 4 di 8 Il , infatti, ha omesso l'allegazione agli atti del primo grado di giudizio della documentazione Pt_1 attestante la sua qualifica in relazione al veicolo coinvolto nel sinistro, per il cui ristoro dai danni subiti, stava agendo in via risarcitoria.
Tale allegazione era senza dubbio indispensabile nel caso in questione, dal momento che il veicolo de quo era rappresentato da una Audi A3 con targa estera e, sebbene abbia allegato Pt_1 documentazione asseritamente provante la proprietà del veicolo, questa, condivisibilmente, non è stata ritenuta idonea alla prova del titolo vantato, perché prodotta, come detto, in copia semplice e senza alcuna traduzione dal tedesco.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa sottolineando come il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisca agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può costituire oggetto di censura (Cass. civ. Sez. III, 11/10/2005, n. 19756, Cass. civ. Sez. I, 28/12/2006, n. 27593.
Il testo in questione, tuttavia, appare con evidenza un testo non facilmente comprensibile di talché, avendo il GdP concesso uno specifico rinvio al fine di consentire all'attore di reperire la documentazione richiesta, e avendola quest'ultimo prodotta soltanto in copia semplice, avrebbe potuto quantomeno fornirla in traduzione.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che la domanda azionata dal risultava sprovvista di valida Pt_1 allegazione relativamente non alla legittimazione attiva, bensì alla titolarità all'azione esperita, che, come noto, attiene al merito della questione.
Con maggiore impegno esplicativo, nel caso di specie il GdP ha commesso un errore di qualificazione giuridica attestando come difetto di legittimazione attiva un vizio che afferiva alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, al merito della controversia.
Invero, sul punto, appare oltremodo opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia.
Deve rilevarsi, infatti, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta pagina 5 di 8 di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio.
In particolare, come nel caso che ci occupa, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare del diritto reale sul bene danneggiato.
Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, ma è un elemento costitutivo del diritto risarcitorio, dunque un diritto relativo. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
L'attore deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte: in altri termini, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene.
Il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può negarla attraverso l'esposizione di ragioni giuridiche o attraverso prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore.
La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.
Orbene, dalla lettura degli atti di causa del primo grado di giudizio, può comprendersi bene che la convenuta assicurazione si è costituita contestando che l'attore fosse legittimato attivo all'azione, e contestando il fatto storico del sinistro e la sua veridicità nonché la ricostruzione dello stesso presente nel modulo C.A.I. in atti e, sotto il profilo del quantum debeatur, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia attestazione circa gli esborsi asseritamente effettuati ai fini della riparazione del veicolo. L ha CP_4 evidenziato, inoltre, la non utilità della perizia del fiduciario ai fini della prova del quantum del danno, evidenziando, in particolare quanto alla relazione del fiduciario che l'esame dei soli danni riportati dalla vettura Audi risultava ad una prima analisi astrattamente compatibile con la dinamica del sinistro narrata ma che la successiva perizia della vettura FI (del AS) conduceva ad un netto giudizio di incompatibilità.
La difesa del , di contro, ha dedotto la violazione degli artt. 144 e 145 C.d.A. e degli artt. 1140 e Pt_1
833 c.c. sostenendo che, anche a voler ritenere, che il veicolo non fosse di proprietà dell'attore, in ogni caso il GdP non avrebbe potuto escludere che in capo al fosse provato lo stato di possesso o Pt_1 comunque di detenzione del veicolo de quo.
Ebbene, come noto, con numerose pronunce la Corte di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. n. 21779/21) ha stabilito che “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (cfr. Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010)”.
pagina 6 di 8 Ovviamente, come pure rilevato dal giudice di prime cure, a tale richiesta non è legittimato il possessore e/o detentore del veicolo danneggiato qualora non abbia provveduto in proprio a sostenere le spese per la riparazione dei danni.
Nel caso di specie, l'attore non ha provveduto a depositare agli atti di causa alcuna documentazione attestante di avere egli stesso sostenuto i costi dalla medesima indicate in citazione e occorrenti per la riparazione dell'autovettura, ma solamente un preventivo di spesa.
Invero, il GdP non si è limitato alla statuizione in rito, ma nella parte motiva del provvedimento ha rilevato che la documentazione in atti gli ha consentito di negare il diritto al risarcimento dei danni materiali all'attore anche nella qualità di mero detentore del veicolo coinvolto sulla base del rilievo che lo stesso non avesse soddisfatto l'onere della prova su di sé gravante al fine della dimostrazione del sinistro, per come dedotto in citazione, e del pregiudizio economico subito.
Il GdP ha rilevato, che unici elementi offerti dal a conforto della propria domanda sono stati il Pt_1 modello di constatazione amichevole di sinistro stradale ed un preventivo di spesa e dall'insufficienza di allegazioni in punto di an traeva l'inutilità dell'indagine sul quantum della pretesa risarcitoria oltreché dell'ammissione dei mezzi di prova.
Ebbene, quanto alla valenza probatoria del modulo c.a.i., questo, come noto, lungi dal costituire prova legale, deve essere oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, potendo al più assumere valore indiziario (cfr. Cass. n. 3118/2022, n. 25770/2022, n. 8214/2013 e n. 27024/2011).
Deve rilevarsi, inoltre, che sussistono una serie di incongruenze nella prova del sinistro stradale, che inducono a ritenerlo non provato e che l'istruttoria, di fatto non realizzatasi, non avrebbe potuto sanare.
In primis, deve rilevarsi che la dinamica sinistrosa così come descritta, oltremodo generica, non risulta essere testimoniata da alcuna immagine ritraente i veicoli in posizione di quiete e, in particolare la Audi, il che rappresenta circostanza poco verosimile posto che i conducenti si sono impegnati dopo l'occorso alla redazione del modulo C.A.I., omettendo, tuttavia, di rappresentare con fotografie i veicoli incidentati.
Ulteriore criticità, da un punto di vista probatorio, è rappresentata dall'impossibilità di svolgere accertamenti tecnici sui veicoli, poiché venduto nell'immediatezza quello del . Pt_1
Va, poi, rimarcato come sul luogo non siano intervenute a seguito del sinistro stradale forze dell'ordine o pubbliche autorità.
Peraltro, quanto al modulo C.A.I. in atti, deve rilevarsi che in esso non fu operata alcuna menzione del teste che avrebbe assistito al sinistro e di cui si è chiesta l'ammissione a teste.
A tanto deve aggiungersi che, dalle relazioni del fiduciario in atti, emerge, ad una attenta CP_4 lettura, che alcun effettivo esborso può ritenersi avvenuto, atteso che la relazione de qua indicava le riparazioni della Audi A3 come “ da iniziare” e ebbe a dichiarare che il veicolo danneggiato era Pt_1 stato ceduto a terzi senza tuttavia chiedere il ristoro dell'eventuale deprezzamento subito dalla vendita del veicolo nelle condizioni incidentate, allegando a tal fine documenti o perizie.
In sostanza, il ha chiesto il risarcimento del danno subito da un veicolo, rispetto al quale non ha Pt_1 fornito alcuna documentazione attestante la sua proprietà/possesso/detenzione, che la stessa dichiarava aver successivamente ceduto nelle condizioni incidentate, dunque, in assenza di ulteriori riscontri, si desume, senza aver effettuato sullo stesso alcun tipo di riparazione.
Al riguardo pare opportuno precisare che la circostanza per cui l'eventuale esborso per i costi di riparazione del veicolo avrebbe dovuto essere provata documentalmente dal e non già attraverso Pt_1 dichiarazioni testimoniali, inconferenti sul punto.
Da quanto sopra esposto il Giudice di Pace derivava il difetto di titolarità attiva anche in ordire al pagina 7 di 8 profilo risarcitorio del possessore/detentore del veicolo poiché l'attore non aveva allegato documentazione tesa a fondare il proprio diritto ad agire nel giudizio per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Audi A3 neppure rivestendo tali qualità.
In definitiva, deve, dunque, affermarsi che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il GdP in sentenza sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico anche alla luce della documentazione allegata agli atti dalle parti.
Conclusivamente, per le motivazioni sopra esposte si ritiene debba essere integralmente confermata la sentenza n. 400/2020 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, ritenuto che la stessa sia immune da censure in merito al percorso logico-motivazionale operato dal giudice per addivenire alla gravata sentenza.
5. Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza, unicamente per questo grado. Non vi sono ragioni per riformare le spese del giudizio di primo grado.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza n. 400/2020 del Parte_1 Giudice di Pace di Cerignola;
b) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite del II grado Parte_1 CP_7 di giudizio che, in ragione del valore della controversia, liquida in € 3.397 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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