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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16398 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79129/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIVALI SILVIA elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA TORTONA, N 4 ROMA presso il difensore avv. STIVALI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVESANI Controparte_1
DR, elettivamente domiciliato in Corso Regina Maria Pia 3 00122 ROMA presso il difensore avv. AVESANI DR
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANILI PASQUALE, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FELICE CARONNI 45 00119 ROMA presso il difensore avv.
MANILI PASQUALE
(c.f. ), CP_3 C.F._2
(cfr. ) Controparte_4 C.F._3
(c.f. ), CP_2 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._4
(c.f ), Parte_3 C.F._5
(c.f. ), Parte_4 C.F._6
pagina 1 di 6 (c.f. ), CP_5 C.F._7
(c.f. ), Controparte_6 C.F._8
(c.f. , CP_7 C.F._9
(c.f. ), Controparte_8 C.F._10
(c.f. ) Controparte_9 C.F._11
CP_10
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: azione ex art. 69 disp di att al CC.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via preliminare la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
sull'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo e sulla illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione in termini avanzata dal si osserva che è stato ordinato da questo giudice la CP_1 rinnovazione della notifica dell'atto di citazione inizialmente effettuata al convenuto e la CP_1 stessa è stata effettuata presso i locali oggettivamente riferibili al medesimo, con segni CP_1 evidenti della presenza della cassetta postale e di un locale comune deputato allo svolgimento delle assemblee, come riconosce peraltro la stessa parte convenuta.
Ne copnsegue che il attore ben ha ripetuto la notifica proprio presso quei luoghi CP_1 comunemente ammessi 'di riferimento del Condominio', e non ve ne sono altri deputati in miglior modo a tale attività, atteso che la notifica presso il domicilio 'privato' dell'amministratore deve ritenersi residuale, in caso 'non sussista un ufficio o una cassetta postale o un luogo di riferimento dell'Amministrazione condominiale'.
Nel caso in esame, invece, è stato provato il fatto per cui i luoghi vi sono nei quali l'amministratore può prendere visione delle notifiche degli atti giudiziari e se quaetsa attività nel caso in esame non è avvenuta non è imputabile all'attore conseguendone la non possibile rimessione in termini da parte del poiché la attività di remissione in termini postula una impossibile mancata conoscenza del CP_1 procediemnto per cause non imputabili alla parte.
In tale fattispecie, così non può ritenersi.
Si pone all'attenzione delle parti, e soprattutto di quella convenuta, la circostanza per cui l'atto risulta effettivamente poi ritirato da un addetto alla consegna, come risulta dalla documentazione depositata in via telematica il 22.02.2021, sottoscrivendo la Cad il 30.01.2021.
Tale circostanza oggettiva dimostra per tabulas che alla data surriferita il nella persona CP_1 dell'amministratore pro – tempore avesse avuto conoscenza della pendenza della lite odierna.
Da informazioni del fascicolo telematico, emerge oggettivamente che il convenuto si sia costituito il successivo 20.04.2022, cioè dire un anno e tre mesi dopo la ricezione della notifica dell'atto di citazione e dopo aver chiesto accesso temporaneo per la visibilità del fascicolo il 14.02.2022, dette circostanze risultano per tabulas.
pagina 3 di 6 L'ordinanza con cui sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. VI CPC reca la data del
03.03.2021, cioè oltre due mesi la data di ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. E' quindi evidente che il aveva avuto tutto il tempo per costituirsi e depositare le memorie CP_1 istruttorie per l'udienza indicata.
Dunque non può condividersi, e non si condivide la eccezione di nullità dell'atto di citazione con le conseguenze evidenziate conseguendone la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio in giudizio e si ribadiscono i contenuti dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio, in particolare ordinanza del 29.07.2022, ove la eccezione è stata presa in esame e respinta sulla scorta delle considerazioni emerse da informazioni telematiche della Consolle del Magistrato, e precisandosi che nessuna lesione del diritto di difesa del convenuto è stata operata, laddove è quest'ultimo che ha deciso i costituirsi in una data in cui era stata già fissata la prima udienza di comparizione.
D'altronde già sin dalla richiesta di visibilità del 14.02.2022 il convenuto aveva preso atto dello stato della lite dunque alcune illegittimità / nullità è stata commessa nel corso del giudizio.
Del pari è a dirsi con riferimento alle contestazioni avanzate dal circa l'impossibilità di CP_1 partecipare con proprio consulente alle operazioni peritali, disposte con ordinanza del 18.10.2021, allorchè si ricordi che l'atto di citazione è stato ricevuto dal Condominio il 30.01.2021.
Sulle richieste avanzate dai soggetti condomini intervenuti, gli stessi non potevano essere rimessi in termini in quanto per le ragioni suddette il quale ente rappresentativo degli interessi CP_1 comuni ha provveduto alla comunicazione della pendenza della lite in ritardo, sicchè tale condotta lesiva eventualmente degli interessi dei condomini intervenuti odierni è riferita all'attività del gestore della cosa comune.
Nel caso in esame l'atto di intervento spiega la propria efficacia dal momento della costituzione degli intervenuti, atto di intervento che non può non essere dichiarato legittimo.
Appare peraltro che gli intervenuti in sostanza abbiano aderito alla domanda della parte attrice, riconoscendo che nel tempo le volontà dei condomini di addivenire alla modifica delle tabelle millesimali siano state diverse volte espresse ma non concludenti rispetto al fine desiderato, quello di includere l'immobile della attrice nelle tabelle millesimali ed adeguare gli immobili condominiali al loro reale valore di espressione della proprietà dei singoli.
Posto ciò, nel richiamare tutti i provvedimenti emessi nel corso del giudizio, nell'evidenziare che sembra che il abbia poi provveduto a rassegnare al CTU attraverso propri consulenti le CP_1 osservazioni all'elaborato peritale, come emerge sia dalla lettura della CTU che della comparsa pagina 4 di 6 conclusionale depositata dalla parte convenuta (pag. 5), con ciò escludendosi anche sotto tale aspetto il rilievo per ogni lesione del diritto di difesa del convenuto, richiamate le conclusioni del CTU sulle quali alcun dubbio circa la oggettività e la scientificità del metodo utilizzato, nonché l'aderenza al quesito ricevuto, la risposta alle osservazioni presentate dai consulenti tecnici delle parti, si osserva che la domanda risulta essere provata integralmente.
A sostegno di ciò, il CTU ha effettuato sopralluoghi presso gli appartamenti (ove consentito), si è munito di planimetrie catastali ed il progetto originale, concludendo per la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 69 disp di att per il superamento del valore e per la modifica delle tabelle millesimali, alla quale modifica il convenuto deve attenersi pro – futuro. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'elevato numero delle parti coinvolte nel giudizio.
Sulla richeista di risaricmento per lite temeraria, non emerge ictu oculi che il abbia CP_1 partecipato / resistito al presente giudizio con dolo o colpa grave, seppure la relativa condotta non si sia mostrata del tutto collaborativa nel corso del giudizio e soprattutto nel corso delle operazioni peritali, sospese per i rilievi dedotti dalla parte e poi riprese sulla scorta della necessità di procedere all'accertamento dei valori relativi.
Le Spese di CTU, anticipate dalla parte attrice, sono poste integralmente a carico del CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda di;
Parte_1
2) CONDANNA il convenuto ad attenersi alle tabelle millesimali redatte dal CTU;
CP_1
3) CONDANNA altresì la parte convenuta, il a Controparte_11 rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per Parte_1 esborsi, incluso contributo unificato, ed € 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) CONDANNA il Condominio convenuto, , a rimborsare agli intervenuti Controparte_11 le spese di lite che si liquidano in € 4.000,00;
pagina 5 di 6 5) Spese di CTU a carico del soccombente CP_1
Roma, 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 79129/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIVALI SILVIA elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA TORTONA, N 4 ROMA presso il difensore avv. STIVALI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVESANI Controparte_1
DR, elettivamente domiciliato in Corso Regina Maria Pia 3 00122 ROMA presso il difensore avv. AVESANI DR
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANILI PASQUALE, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FELICE CARONNI 45 00119 ROMA presso il difensore avv.
MANILI PASQUALE
(c.f. ), CP_3 C.F._2
(cfr. ) Controparte_4 C.F._3
(c.f. ), CP_2 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._4
(c.f ), Parte_3 C.F._5
(c.f. ), Parte_4 C.F._6
pagina 1 di 6 (c.f. ), CP_5 C.F._7
(c.f. ), Controparte_6 C.F._8
(c.f. , CP_7 C.F._9
(c.f. ), Controparte_8 C.F._10
(c.f. ) Controparte_9 C.F._11
CP_10
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: azione ex art. 69 disp di att al CC.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette in via preliminare la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
sull'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo e sulla illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di remissione in termini avanzata dal si osserva che è stato ordinato da questo giudice la CP_1 rinnovazione della notifica dell'atto di citazione inizialmente effettuata al convenuto e la CP_1 stessa è stata effettuata presso i locali oggettivamente riferibili al medesimo, con segni CP_1 evidenti della presenza della cassetta postale e di un locale comune deputato allo svolgimento delle assemblee, come riconosce peraltro la stessa parte convenuta.
Ne copnsegue che il attore ben ha ripetuto la notifica proprio presso quei luoghi CP_1 comunemente ammessi 'di riferimento del Condominio', e non ve ne sono altri deputati in miglior modo a tale attività, atteso che la notifica presso il domicilio 'privato' dell'amministratore deve ritenersi residuale, in caso 'non sussista un ufficio o una cassetta postale o un luogo di riferimento dell'Amministrazione condominiale'.
Nel caso in esame, invece, è stato provato il fatto per cui i luoghi vi sono nei quali l'amministratore può prendere visione delle notifiche degli atti giudiziari e se quaetsa attività nel caso in esame non è avvenuta non è imputabile all'attore conseguendone la non possibile rimessione in termini da parte del poiché la attività di remissione in termini postula una impossibile mancata conoscenza del CP_1 procediemnto per cause non imputabili alla parte.
In tale fattispecie, così non può ritenersi.
Si pone all'attenzione delle parti, e soprattutto di quella convenuta, la circostanza per cui l'atto risulta effettivamente poi ritirato da un addetto alla consegna, come risulta dalla documentazione depositata in via telematica il 22.02.2021, sottoscrivendo la Cad il 30.01.2021.
Tale circostanza oggettiva dimostra per tabulas che alla data surriferita il nella persona CP_1 dell'amministratore pro – tempore avesse avuto conoscenza della pendenza della lite odierna.
Da informazioni del fascicolo telematico, emerge oggettivamente che il convenuto si sia costituito il successivo 20.04.2022, cioè dire un anno e tre mesi dopo la ricezione della notifica dell'atto di citazione e dopo aver chiesto accesso temporaneo per la visibilità del fascicolo il 14.02.2022, dette circostanze risultano per tabulas.
pagina 3 di 6 L'ordinanza con cui sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. VI CPC reca la data del
03.03.2021, cioè oltre due mesi la data di ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. E' quindi evidente che il aveva avuto tutto il tempo per costituirsi e depositare le memorie CP_1 istruttorie per l'udienza indicata.
Dunque non può condividersi, e non si condivide la eccezione di nullità dell'atto di citazione con le conseguenze evidenziate conseguendone la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio in giudizio e si ribadiscono i contenuti dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio, in particolare ordinanza del 29.07.2022, ove la eccezione è stata presa in esame e respinta sulla scorta delle considerazioni emerse da informazioni telematiche della Consolle del Magistrato, e precisandosi che nessuna lesione del diritto di difesa del convenuto è stata operata, laddove è quest'ultimo che ha deciso i costituirsi in una data in cui era stata già fissata la prima udienza di comparizione.
D'altronde già sin dalla richiesta di visibilità del 14.02.2022 il convenuto aveva preso atto dello stato della lite dunque alcune illegittimità / nullità è stata commessa nel corso del giudizio.
Del pari è a dirsi con riferimento alle contestazioni avanzate dal circa l'impossibilità di CP_1 partecipare con proprio consulente alle operazioni peritali, disposte con ordinanza del 18.10.2021, allorchè si ricordi che l'atto di citazione è stato ricevuto dal Condominio il 30.01.2021.
Sulle richieste avanzate dai soggetti condomini intervenuti, gli stessi non potevano essere rimessi in termini in quanto per le ragioni suddette il quale ente rappresentativo degli interessi CP_1 comuni ha provveduto alla comunicazione della pendenza della lite in ritardo, sicchè tale condotta lesiva eventualmente degli interessi dei condomini intervenuti odierni è riferita all'attività del gestore della cosa comune.
Nel caso in esame l'atto di intervento spiega la propria efficacia dal momento della costituzione degli intervenuti, atto di intervento che non può non essere dichiarato legittimo.
Appare peraltro che gli intervenuti in sostanza abbiano aderito alla domanda della parte attrice, riconoscendo che nel tempo le volontà dei condomini di addivenire alla modifica delle tabelle millesimali siano state diverse volte espresse ma non concludenti rispetto al fine desiderato, quello di includere l'immobile della attrice nelle tabelle millesimali ed adeguare gli immobili condominiali al loro reale valore di espressione della proprietà dei singoli.
Posto ciò, nel richiamare tutti i provvedimenti emessi nel corso del giudizio, nell'evidenziare che sembra che il abbia poi provveduto a rassegnare al CTU attraverso propri consulenti le CP_1 osservazioni all'elaborato peritale, come emerge sia dalla lettura della CTU che della comparsa pagina 4 di 6 conclusionale depositata dalla parte convenuta (pag. 5), con ciò escludendosi anche sotto tale aspetto il rilievo per ogni lesione del diritto di difesa del convenuto, richiamate le conclusioni del CTU sulle quali alcun dubbio circa la oggettività e la scientificità del metodo utilizzato, nonché l'aderenza al quesito ricevuto, la risposta alle osservazioni presentate dai consulenti tecnici delle parti, si osserva che la domanda risulta essere provata integralmente.
A sostegno di ciò, il CTU ha effettuato sopralluoghi presso gli appartamenti (ove consentito), si è munito di planimetrie catastali ed il progetto originale, concludendo per la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 69 disp di att per il superamento del valore e per la modifica delle tabelle millesimali, alla quale modifica il convenuto deve attenersi pro – futuro. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'elevato numero delle parti coinvolte nel giudizio.
Sulla richeista di risaricmento per lite temeraria, non emerge ictu oculi che il abbia CP_1 partecipato / resistito al presente giudizio con dolo o colpa grave, seppure la relativa condotta non si sia mostrata del tutto collaborativa nel corso del giudizio e soprattutto nel corso delle operazioni peritali, sospese per i rilievi dedotti dalla parte e poi riprese sulla scorta della necessità di procedere all'accertamento dei valori relativi.
Le Spese di CTU, anticipate dalla parte attrice, sono poste integralmente a carico del CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda di;
Parte_1
2) CONDANNA il convenuto ad attenersi alle tabelle millesimali redatte dal CTU;
CP_1
3) CONDANNA altresì la parte convenuta, il a Controparte_11 rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per Parte_1 esborsi, incluso contributo unificato, ed € 8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) CONDANNA il Condominio convenuto, , a rimborsare agli intervenuti Controparte_11 le spese di lite che si liquidano in € 4.000,00;
pagina 5 di 6 5) Spese di CTU a carico del soccombente CP_1
Roma, 23 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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