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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2283/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2283/2018 R.G. vertente tra
Ing. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Sardo;
appellante principale
e
(C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pascuzzi;
C.F._3 appellati
e
Geom. (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dagli Avv.ti Nicola Gambaro e Brunella Candreva;
appellante incidentale
e
P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1271/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme pubblicata il 15.10.2018, avente ad oggetto responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “precisa le proprie conclusioni invocando, preliminarmente, il rinnovo della consulenza svolta in sede d'appello; nella non creduta ipotesi che a tanto non si addivenisse, insiste per l'accoglimento dell'appello ribadendo le conclusioni ivi prese”.
Per gli appellati: “si insiste nelle conclusioni già rassegnate, da ultimo, con note per l'udienza del 26/03/2024, che mantengono piena efficacia e validità processuale.
Ci si oppone alle reiterate richieste di remissione sul ruolo istruttorio poiché il consulente ha eseguito una perizia scrupolosa, completa e dettagliata che ha fornito una valutazione esaustiva della situazione. Il consulente tecnico ha svolto il proprio incarico con professionalità e imparzialità, fornendo conclusioni chiare e motivate che hanno evidenziato le responsabilità e i danni subiti dagli appellati. Nell'interesse degli appellati e , si precisano le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte rigettare sia l'appello principale che quello incidentale per come proposti rispettivamente dagli appellanti , il Parte_1 primo, e , il secondo, perché infondati in fatto e diritto. Con la CP_1 conferma della impugnata sentenza, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, in favore dei coniugi adeguandoli, per le motivazioni di cui alla Parte_4 perizia del CTU Ing. , alla maggiore somma di euro 230.879,45 Persona_1
(duecentotrentamilaottocentosettantanove/45). Confermare ancora tutte le altre condanne disposte in favore dei detti coniugi e di cui ai punti 2, 6, 7 e 9 del dispositivo dell'impugnata sentenza, perché non specificatamente e singolarmente opposte, con condanna solidale altresì alle spese ed onorario del doppio grado di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante incidentale: “Impugnano e contestano le risultanze alle quali è giunto il nominato CTU, ing. , con la relazione del 21 ottobre 2021 Persona_1 in atti;
la prefata relazione non ha tenuto conto dell'effettiva situazione dei luoghi di causa per come illustrato nelle osservazioni trasmesse al medesimo ing. da Per_1 parte del CTP del sig. , ing. (allegate alle note di CP_1 Persona_2 udienza del 13 dicembre 2001); nello specifico, il CTU non ha risposto alle osservazioni relativamente ai danni ed all'usura provocati al fabbricato dalle
2 intemperie che si sono abbattute nel corso degli anni allorchè il fabbricato era in possesso dei committenti. Né tampoco, il CTU ha risposto alle osservazioni sul punto della economicità della demolizione e ricostruzione rispetto al recupero del fabbricato per come proposto dal CTU di primo grado, ing. . Pertanto, gli Per_3 avvocati Nicola Gambaro e Brunella Candreva rinnovano la richiesta di riconvocazione del CTU, ing. , affinchè renda chiarimenti sugli Persona_1 aspetti sopra indicati;
sul punto, si richiamano, anche in questa sede, le osservazioni tecniche a firma dell'ing. del 16 settembre 2021 allegate alle Persona_2 note depositate il 13 dicembre 2021. In subordine, precisano le conclusioni riportandosi, integralmente, a tutto quanto dedotto e richiesto con la comparsa di risposta con appello incidentale in atti nonché in tutti gli atti e verbali di causa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_3 evocavano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ing. Parte_1
e il geom. ed esponevano: che avevano conferito incarico all'ing. CP_1
di predisporre un progetto tecnico per la costruzione di un fabbricato da Parte_1 adibire ad uso abitativo nel Comune di Soveria Mannelli (CZ), in località “Galice”, su di un terreno da loro appositamente acquistato;
che, una volta redatto il progetto dell'opera, essi attori avevano richiesto il relativo permesso a costruire indicando quale direttore dei lavori lo stesso progettista, ing. ; che avevano ottenuto il Pt_1 relativo permesso di costruire dal competente Ufficio Tecnico del Comune di
Soveria Mannelli in data 19.4.2006; che, per la parziale realizzazione delle opere, avevano stipulato il 28.3.2006 un regolare contratto di appalto con la impresa edile
Geom. nel quale era stata inserita anche una penale pari ad euro CP_1
20,00 giornaliere nell'ipotesi di mancata consegna delle opere entro il 30.7.2006; che, una volta iniziata la esecuzione degli interventi con le opere di fondazione ed in elevazione, essi attori si erano accorti che il fabbricato non era stato posizionato alla giusta distanza rispetto alla esistente strada di piano in violazione di quanto asseverato nel progetto tecnico;
che tale violazione era stata prontamente contestata sia all'impresa incaricata delle opere sia al direttore dei lavori con missiva del
12.10.2006; che il direttore dei lavori, accertata la suddetta violazione, aveva ordinato all'impresa edilizia la demolizione della “prima pilastrata con relativo solaio soprastante…” con ciò snaturando l'aspetto architettonico dell'edificio; che,
3 durante i lavori di demolizione, essi attori avevano scoperto l'inadeguatezza del materiale usato dall'impresa appaltante ed avevano incaricato un tecnico di fiducia di verificare la staticità dell'intera struttura realizzata;
che, pertanto, avevano formulato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. allo scopo di accertare lo stato e le condizioni dell'immobile oggetto dei lavori e di determinare i danni e l'entità degli stessi;
che la sussistenza di gravi difetti, anche strutturali, dell'immobile era stata riscontrata nel corso del procedimento per ATP e nella relazione del consulente tecnico incaricato dell'accertamento depositata nel procedimento ante causam;
che avevano ottenuto, a seguito di ricorso ex art. 671
c.p.c., con ordinanza del 28.9.2009 del Tribunale di Lamezia Terme, il sequestro conservativo a carico del geom. della quota di sua proprietà di un CP_1 immobile sito in Soveria Mannelli (CZ) fino alla concorrenza della somma di euro
180.500,00 per le inadempienze negoziali al contratto di appalto.
Sulla scorta di tali considerazioni gli attori concludevano chiedendo al Tribunale adito: “ A) in via principale, condannare i convenuti in solido, previa predisposizione di relativo progetto, assentito dagli enti preposti, a svolgere i lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile senza ulteriore compenso e così a tutte le attività dirette alla rimozione di ogni anomalia, difetto strutturale e più in generale alla integrale eliminazione di ogni vizio dell'opera; fissare termine alla cui scadenza, se i convenuti non hanno provveduto alla eliminazione dei vizi, condannarli al risarcimento dei danni per equivalente nella misura di cui alternativamente ai seguenti capi (B) e (C); B) in alternativa e sempre in via principale, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro
160.000,00, necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera per come dall'esibita consulenza tecnica di parte o a quella minore di euro 149.000,00 a sua volta quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo dal nominato CTU, ove disposta l'acquisizione in atti della stessa, o comunque a quell'eventuale diversa somma che si riterrà più equamente dovuta e di giustizia;
C) in alternativa e sempre in via principale, condannare i convenuti in solido al risarcimento danni, della somma di euro 125.000,00 per come quantificata dal C.T.P. o a quella minore di euro
118.900,00 a sua volta quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo del nominato CTU, ove disposta l'acquisizione in atti della stessa, corrispondente alla somma necessaria al rinforzo strutturale dell'opera e alla sua messa in sicurezza o, comunque, a quell'eventuale diversa somma che si riterrà più equamente dovuta e di
4 giustizia;
D) in tutti i casi, condannare i convenuti in solido in favore degli attori, altresì al pagamento delle ulteriori somme imputabili: D1. ai danni collegati al ritardo nella consegna pattiziamente stabiliti e reciprocamente accettati in euro 20,00 pro die a far data dal 31.7.2006, giorno immediatamente successivo a quello stabilito per la consegna delle opere appaltate;
D2. nonché al ristoro per i canoni di fitto corrisposti dagli attori fino ad oggi e quantificati in euro 8.200,00 per come dall'esibito contratto di locazione e dalle ricevute di vaglia postale emessi in favore del locatore, oltre ai successivi che matureranno fino alla consegna dell'opera; D3. con condanna altresì alle spese ed onorario di lite occorsi per l'accertamento tecnico preventivo iscritto a ruolo presso Codesto Tribunale al n. 250/2008 R.G.A.C. per come dall'alleganda documentazione contabile;
D4. alle spese inerenti la fase cautelare iscritta al n. 2036/2009 R.G.A.C.”; il tutto con il successo delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Resisteva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'ing. , Parte_1 quale progettista/direttore dei lavori, il quale contrastava la ricostruzione fattuale degli avvenimenti così come narrata nel libello introduttivo di controparte ed evidenziava, altresì, l'infondatezza della svolta domanda contestando ogni profilo di responsabilità dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa anche il geom. CP_1 quale appaltatore dei lavori, che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata. In ogni caso, per l'ipotesi di condanna dovuta alla scadente qualità del calcestruzzo fornito alla , chiedeva di essere CP_3 manlevato e tenuto indenne dalla società di cui chiedeva Controparte_2 la chiamata in causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di processo.
Autorizzatane la chiamata in causa si costituiva la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo venisse accertata la sua estraneità rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra le altre parti e che venisse dichiarata la decadenza di cui all'art. 1495 c.c. del geom. dalla denuncia dei CP_1 vizi asseritamente riscontrati nel calcestruzzo fornito. Domandava, comunque, il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti in quanto il calcestruzzo fornito era provvisto delle qualità essenziali, mentre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del geom. al pagamento della CP_1 somma di euro 39.796,43, oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, a
5 titolo di corrispettivo non versato per la fornitura del calcestruzzo di cui alle relative fatture;
il tutto con il successo delle spese di lite.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori ampliavano le conclusioni indicate nell'atto di citazione chiedendo altresì il risarcimento dei danni
“collegati al ridimensionamento dell'opera a causa della demolizione della prima pilastrata, per come individuata nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del
17.6.2006 in atti, per recuperare la distanza utile al ciglio strada necessaria per la corretta ubicazione dell'opera”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo (recante il n. 250/2008 R.G.), nonché mediante prova testimoniale.
Con sentenza n. 1271 il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il geom. e l'ing. , con CP_1 Parte_1 il vincolo solidale, al pagamento in favore degli attori della somma di euro
118.321,88 (più Iva) a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
2) condanna il geom. a pagare a favore di CP_1
e di euro 5.920,00 a titolo di penale, oltre interessi Parte_2 Parte_3 dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) respinge le altre domande di parte attrice;
4) respinge la domanda di manleva avanzata dal geom. CP_1
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t.; 5) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., nei riguardi del geom. Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento a favore della CP_1 società terza chiamata della somma di euro 39.796,43, oltre interessi ex art. 5 del
d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi solo sulle fatture 156 e 175 del 2006 e 9, 14 e 18 del
2007 a decorrere dal 3.7.2007(considerato che gli interessi sino a tale data sono stati già calcolati e richiesti con la fattura n. 46 del 2.7.2007); 6) condanna il geom.
e l'ing. , in solido, alla rifusione in favore degli attori CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio e della precedente fase di ATP (n. 250/2008
R.G.), che liquida in euro 731,10 per esborsi ed in complessive euro 12.924,60 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Giuseppe Pascuzzi e Salvatore Pascuzzi dichiaratisi difensori anticipatari;
7)condanna il geom. alla CP_1 rifusione in favore degli attori delle spese di lite del procedimento di sequestro
6 conservativo (n. 2036/2009 R.G.), che liquida in euro 194,54 per esborsi ed in complessive euro 2.369,90 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Giuseppe
Pascuzzi e Salvatore Pascuzzi dichiaratisi difensori anticipatari;
8) condanna il geom. alla rifusione in favore della in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessive euro 3.972,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge;
9) pone definitivamente e solidalmente a carico del geom. e dell'ing. le spese della consulenza tecnica CP_1 Parte_1
d'ufficio espletata durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (n. 250/2008 R.G.) come liquidate con decreto del 9.7.2009”.
In particolare il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda proposta dagli attori, qualificata come azione ex art. 1669 c.c., sulla scorta delle osservazioni effettuate dal perito in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (recante il n. 250/2008 R.G.), le cui conclusioni riteneva sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere tecnico e compiute a seguito di accertamenti accurati e specifici. Evidenziava il Tribunale che il consulente tecnico aveva accertato che l'opera “sotto il profilo strutturale non era suscettibile di essere ritenuta realizzata a perfetta regola d'arte” a causa della sua mancata conformità alle vigenti normative che tutelavano la sicurezza delle costruzioni nelle zone a rischio sismico e della carenza di cura nella realizzazione delle strutture portanti;
che in particolare, l'ing. aveva asseverato la mancata osservazione della normativa Per_3 che garantiva la sicurezza nelle zone a rischio sismico e la differenza nelle dimensioni dei singoli elementi strutturali (travi e pilastri) tra quanto previsto in progetto e quanto realizzato, con la realizzazione di travi di fondazione di dimensioni anomale così da determinare una maggiore rigidezza delle travi di elevazione rispetto a quelle di fondazione, nonché la negligente esecuzione delle riprese a getto e dei nodi in testa ai pilastri;
che il c.t.u. aveva inoltre evidenziato (a seguito di esami sul calcestruzzo indurito e del carotaggio del cemento) l'errata composizione del calcestruzzo (scarsa qualità e resistenza) rispetto alle opere da eseguirsi.
Affermata la responsabilità solidale dell'ing. quale progettista e direttore Pt_1 dei lavori e del geom. quale appaltatore delle opere, il giudice di prime cure CP_1 privilegiava, tra le due tipologie di intervento suggerite dal c.t.u., quella avente
7 carattere conservativo consistente nel rinforzo strutturale di travi e pilastri ed avente un costo di €118.321,88 oltre iva.
Il Tribunale riteneva inconferenti le contestazioni mosse dalla difesa del geom.
secondo cui nessun inadempimento imputabile poteva essere addebitato CP_1 all'impresa appaltatrice la quale si era semplicemente limitata a dare esecuzione agli ordini impartiti dal committente e dal direttore dei lavori. Osservava che nel caso di specie non era stato provato che l'appaltatore avesse agito quale mero esecutore materiale degli ordini e delle istruzioni ricevute dai committenti senza conservare
“una facoltà di vaglio” delle stesse atteso che le dichiarazioni rese dai testimoni durante il giudizio apparivano sul punto generiche e non particolarmente significative;
che infatti la circostanza che i lavori si fossero svolti sotto la sorveglianza personale dei committenti e sulla base delle loro direttive e del progetto tecnico autorizzato dalle competenti autorità non escludeva di per sé in capo all'appaltatore l'esistenza di quella autonomia decisionale che costituiva il fondamento della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. e di cui il geom. avrebbe dovuto dimostrare la preclusione a causa delle asserite continue CP_1 intromissioni dei committenti nella gestione dei lavori, prova che non era stata fornita dal convenuto appaltatore. Aggiungeva che la responsabilità dell'impresa appaltatrice non poteva venir meno nemmeno nel caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori allorquando avrebbe potuto o dovuto riconoscere il vizio in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica esigibili nel caso concreto, posto che l'appaltatore doveva eseguire il progetto fornitogli dal committente ed era responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivati anche da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui -pur essendosi accorto di tali errori-non li avesse tempestivamente denunciati al committente, sia nel caso che non li avesse rilevati, ma avrebbe dovuto e potuto riconoscerli con la normale diligenza e nei limiti delle sue cognizioni tecniche. Osservava che, nel caso di specie, anche a voler accedere alla tesi di maggior favore per il convenuto (cioè che lo stesso si fosse semplicemente uniformato alle direttive della committenza nel dare esecuzione ai lavori affidatigli), non poteva dubitarsi, vista la loro gravità, consistenza e numerosità, che le carenze strutturali riscontrate non potessero essere riconosciute dall'impresa appaltatrice secondo ordinaria diligenza (e in base alle capacità tecniche esigibili concretamente dalla stessa): tali difetti, dunque, dovevano essere immediatamente denunziati dalla ditta realizzatrice dei lavori alla direzione dei lavori e ai committenti (circostanza
8 questa che non era stata minimamente documentata nel corso del giudizio). Soltanto in tale ipotesi infatti si sarebbe potuta escludere una responsabilità per la ditta costruttrice.
Riteneva, quindi, il Tribunale che il geom. dovesse essere considerato CP_1 responsabile dei gravi difetti di costruzione indicati in ragione degli obblighi su di esso gravanti quale soggetto professionalmente qualificato al compimento ed alla realizzazione di opere strutturali e di interventi edilizi.
Ad avviso del giudice di primo grado non poteva, poi, essere esclusa la responsabilità del progettista/direttore dei lavori ing. sul dedotto presupposto Pt_1 che la sopraelevazione dei pilastri del piano seminterrato era stata eseguita su esplicita richiesta della committenza dei lavori, dal momento che il controllo circa la corrispondenza dell'esecuzione delle opere alle regole dell'arte e alle previsioni progettuali faceva parte degli obblighi connaturati alla figura professionale in questione, la quale non poteva certo "delegarli" ad un soggetto privo delle corrispondenti competenze, quale era il committente. Il direttore dei lavori era persona di fiducia del committente, la cui opera di sorveglianza doveva tradursi nella tempestiva segnalazione a quest'ultimo delle imperfezioni ed errori riscontrati, e financo nell'interruzione dei lavori, ove questi manifestassero vizi o difetti e ciò anche per le opere strutturali, posto che "il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.
Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze" effettive competenze" (cfr. Cass., n. 7370/15)” (pag. 11 della sentenza).
Osservava il Tribunale che infine non valeva obiettare, per sottrarsi alla responsabilità risarcitoria, che i costi per la stabilizzazione del fabbricato fossero superiori a quelli originariamente previsti in contratto per l'esecuzione dell'opera.
Richiamava, in proposito, quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in relazione all'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché, questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione
9 dell'ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d'arte dell'edificio lesionato non trattandosi di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all'edificio la sua naturale funzionalità” (v. Cass. n. 241/1985).
Il giudice di prime cure escludeva, invece, il chiesto risarcimento con riguardo “ai danni collegati al ridimensionamento dell'opera a causa della demolizione della prima pilastrata, per come individuata nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del 17.10.2006…per recuperare la distanza utile rispetto al ciglio stradale, necessaria per la corretta ubicazione dell'opera”, in assenza della esatta individuazione della perdita di valore dell'immobile realizzato per effetto del ridimensionamento dell'opera o in mancanza della prova dell'esistenza di altri eventuali pregiudizi subiti da collegarsi eziologicamente alla suddetta demolizione, il cui relativo onere incombeva sulla parte attrice, con conseguente impossibilità di procedere anche alla liquidazione equitativa del danno.
Riteneva che nessun ristoro fosse dovuto per i canoni di fitto corrisposti dagli attori a titolo di locazione di altro immobile atteso che il contratto di locazione stipulato dai ricorrenti era già in essere al momento dell'esecuzione delle opere in controversia e che il predetto contratto, nonostante la previsione dei lavori da parte dei coniugi e l'inizio della loro esecuzione, era stato rinnovato Parte_4 tacitamente e automaticamente dal 1.1.2006 per altri quattro anni in base alle previsioni ed al meccanismo di cui all'art. 1 del contratto di locazione.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata la domanda di condanna al pagamento della penale (che liquidava in €5.920,00) sia pure nei soli confronti del solo geom. CP_1 atteso che il contratto che prevedeva la penale era stato siglato esclusivamente tra i committenti ed il titolare dell'impresa di costruzioni mentre non risultava, dal tenore delle difese svolte dalla parte convenuta geom. che quest'ultima avesse CP_1 richiesto di imputare il ritardo a fatto del progettista/direttore dei lavori svolgendo apposita domanda di garanzia nei confronti dell'ing. . Parte_1
Il giudice di primo grado respingeva, poi, la domanda di garanzia formulata dal geom. nei confronti della ritenendo fondata CP_1 Controparte_2
l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c. sollevata dalla terza chiamata.
Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somme svolta ex art. 1453 c.c. dalla nei confronti del geom. Controparte_2
10 per la fornitura del calcestruzzo di cui alle correlate emesse fatture, rilevando CP_1 che non era stata mossa alcuna contestazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria (con le inevitabili conseguenze in punto di raggiungimento della prova di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.), né il contenuto delle fatture prodotte dalla terza chiamata era stato confutato in alcun modo dal debitore il quale aveva anzi dedotto di aver provveduto al relativo pagamento: tale eccezione di intervenuta estinzione del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. era rimasta però del tutto indimostrata, attesa l'inutilizzabilità degli assegni prodotti dal soltanto con la CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, l'ing. , lamentandone l'illegittimità per avere il giudice di prime Pt_1 cure acriticamente recepito e fatta propria la relazione del consulente tecnico, nominato dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo. Rilevava in proposito l'appellante che tale relazione tecnica non era stata trasmessa alle parti, le quali, quindi, non avevano avuto la possibilità di sottoporla a vaglio critico;
che ciò era stato fatto all'atto della costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di merito, mediante specifica presa di posizione con la comparsa di risposta e producendo consulenza tecnica di parte a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U.; che nel corso dell'istruzione, stante le stringenti e puntuali critiche, veniva formulata con la memoria istruttoria richiesta di rinnovo della consulenza tecnica per la valutazione dei rilievi mossi e delle circostanze obiettive che resistevano alle conclusioni del C.T.U. ma su tale richiesta non si era avuta alcuna pronuncia. Con un secondo motivo l'ing. denunciava la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dagli attori in via principale volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla eliminazione dei vizi e delle difformità, e per ultrapetizione essendosi il giudice pronunciato sulla domanda subordinata in modo incompatibile con quanto richiesto in via principale, essendo stato quantificato il danno in relazione a quanto occorrente all'adempimento in forma specifica.
Con comparsa depositata in data 12.03.2019 si costituiva il geom. il quale CP_1 faceva propri i due motivi posti a base del gravame principale e contestualmente spiegava appello incidentale. In particolare deduceva che alla luce della prova testimoniale era chiaro e non contestato che le difformità al progetto erano state richieste dal ed accettate dai convenuti in forza dell'amicizia che li legava Pt_2
11 (erano tutti compaesani di Soveria Mannelli), nella fiducia che tutto sarebbe filato liscio e nessuno avrebbe rilevato gli ampliamenti dell'edificio; che il patto si era rotto allorchè, dopo che il aveva eseguito l'ordine di realizzare i lavori di modifica CP_1 concordati, il aveva cambiato atteggiamento e non aveva inteso onorare Pt_2
l'impegno di pagarglieli, costringendo l'appaltatore a non proseguire i lavori poiché non gli erano stati pagati quelli già realizzati e richiestigli;
che esso appellante aveva sospeso i lavori poiché non tollerava il voltafaccia del ma anche perché Pt_2 considerava pretestuose le tesi del sia sulla classificazione sismica del Pt_2 territorio, sia sulla esistenza di difetti nell'opera eseguita, in ciò confortato documentalmente dalla comunicazione dell'ing. dell'8.8.2007, ove si attestava Pt_1 la regolarità del calcestruzzo;
che la legittimità della sospensione dei lavori operata dal a causa del mancato pagamento dei corrispettivi concordati valeva anche CP_1 relativamente al capo della sentenza con cui il Giudice lo aveva condannato al pagamento dell'indennità per il ritardo nella ultimazione dei lavori, posto che il blocco e la mancata prosecuzione di essi erano stati determinati dalle inadempienze dei committenti, ma anche dal rifiuto del di riconoscere i vizi dai quali il CP_1 sosteneva e pretendeva che l'opera fosse inficiata. Quanto al rigetto della Pt_2 domanda di manleva proposta nei confronti della il Controparte_2 CP_1 lamentava l'erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza avendo egli sempre contestato la dedotta mancanza di qualità del calcestruzzo. Denunciava, infine,
l'ingiustizia della pronuncia di accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla predetta società.
In data 03.04.2019 si costituivano e chiedendo il Parte_2 Parte_3 rigetto dell'appello principale.
Con ordinanza del 31 maggio 2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.05.2019, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché la notifica dell'appello incidentale alla quale appellata non costituita e rinviava all'udienza del Controparte_2
26.11.2019.
In data 09.10.2019 gli appellati e depositavano altra comparsa con Pt_2 Pt_3 la quale prendevano posizione sull'appello incidentale del eccependone la CP_1 totale infondatezza.
Con ordinanza del 10.12.2019 la Corte disponeva c.t.u. al fine di accertare: 1) la conformità dell'opera al progetto assentito ed ai relativi calcoli, nonché alla
12 normativa in materia di costruzioni antisismiche, facendo riferimento alle norme vigenti all'epoca della realizzazione del fabbricato;
2) la idoneità del materiale utilizzato, ed in specie del calcestruzzo, ad assicurare la funzionalità e sicurezza dell'erigendo fabbricato, tenendo conto delle prescrizioni dell'epoca in materia tecnica in relazione alla destinazione del fabbricato medesimo;
3) quali siano, eventualmente, le opere necessarie per riportare il fabbricato in condizioni di sicurezza ed i relativi costi e nominava all'uopo l'ing. che Persona_4 rinunciava all'incarico e veniva sostituito con l'ing. A seguito della CP_4 rinuncia anche di quest'ultimo veniva nominata l'ing. la quale Persona_1 prestava il giuramento di rito all'udienza del 27.04.2021.
Espletata la c.t.u., all'esito delle osservazioni delle parti la Corte fissava l'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale e quello incidentale che, per l'intima connessione che li avvince, necessitano di esame congiunto, sono infondati.
La c.t.u espletata nel presente grado di giudizio ha, infatti, confermato la validità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Innanzitutto va respinta l'eccezione, sollevata dall'appellante principale, di nullità della c.t.u. “non avendo l'Ing. convocato le Parti ai sopralluoghi successivi Per_1 al primo, in aperto contrasto con il principio dell'integro contraddittorio, e precludendo agli Appellanti l'esercizio delle facoltà e delle prerogative loro garantite in punto di partecipazione alle operazioni, anche per il tramite del CTP puntualmente nominato e della messa a disposizione di documentazione pertinente
13 che, verosimilmente, avrebbe potuto coadiuvare l'opera del Professionista nella ricerca e ricostruzione della verità processuale”.
Ed invero, posto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Sez. 2, n. 34470 del 26 dicembre 2024; Sez. I n. 3855 del
15 febbraio 2021: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente”), nella specie, l'appellante ha eccepito il vizio della consulenza tecnica per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, sicché l'invocata anomalia processuale della c.t.u. deve comunque reputarsi sanata.
Ciò posto, la consulenza a firma dell'ing. ha accertato che l'opera Persona_1 non risulta conforme al progetto assentito a causa delle seguenti difformità: 1) è stato realizzato un organismo statico notevolmente diverso per estensione e conformazione strutturale, con numero di pilastrate ridotto e quindi con conseguente modifica della risposta sismica dell'edificio; 2) sono state modificate le sezioni resistenti di un certo numero di elementi (travi e pilastri); 3) sono state aumentate le altezze di interpiano dei livelli 2 e 3; 4) è stato ridotto lo spessore della soletta dei solai n.2 e 3; 5) è stato ridotto o eliminato lo spessore del calcestruzzo copriferro delle travi e dei pilastri con valore medio rilevato su 11 saggi di cm.0,6 invece di quello previsto di cm. 2. 6) L'ausiliario ha ulteriormente indicato come principale difformità la classe del calcestruzzo che compone la struttura, “che è stata determinata, con la campagna di prove distruttive in sito, in un valore notevolmente inferiore a quello di progetto prevista in 250 Kg/cmq” (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Con riguardo alla rispondenza dell'opera alle norme vigenti in materia di costruzioni antisismiche all'epoca della realizzazione, il c.t.u. ha osservato che intanto i precedenti punti 4, 5 e 6 denunciano rilevanti difformità rispetto alle prescrizioni sia delle norme assunte a base dei calcoli, sia delle norme effettivamente
14 vigenti all'epoca del deposito del progetto strutturale presso il competente Ufficio
Regionale (ex Genio Civile) e che risale al 09-01-2006 (pratica n.3814). In proposito l'ing. ha evidenziato che il Progettista ha eseguito i calcoli statici assumendo Per_1 le seguenti Norme di Riferimento: Legge n.64/74 e successivi D.M. 19-06-1984, 29-
01-1985 e 24-01-1986 (Norme per l'edificazione in zone dichiarate sismiche); Legge
n.1086/71 e successivi D.M. 27-07-85 Norme per la costruzione di opere in c.a.);
Circolare applicativa n.27-996 del 31-10-86; D. M. 12-02-1982 (aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per le verifiche di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi); D. M. 11-03-88 (norme relative alle opere in fondazione), senza considerare che le precedenti Norme erano state modificate ed aggiornate con i successivi provvedimenti, tutti vigenti alla data di deposito del 09-
01-2006: D.M. 14-02-1992 – Norme tecniche per l'esecuzione di opera in c.a.; D.M.
09-01-1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a.; D.M. 16-01-1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
Circolare 04-07-1996 - Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche relati-ve ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16-01-1996; Circolare n.65 del 10-04-1997 – Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16-01-1996. Dette norme hanno apportato modifiche significative a quelle impiegate dal Progettista, sia nella determinazione delle azioni di calcolo, sia nei criteri di progettazione.
Il c.t.u. ha quindi concluso che l'opera, oltre che difforme dal progetto e dai calcoli assentiti, non risulta rispondente alle norme vigenti all'epoca della realizzazione, in materia di costruzioni antisismiche e ciò per due ordini di motivi: A) A causa di rilevanti errori costruttivi, come esposto in dettaglio ai precedenti punti 4-5-6; B) A causa dell'errata scelta progettuale nella definizione delle Norme vigenti all'epoca della realizzazione.
L'ausiliario ha infine segnalato che i calcoli redatti dal Progettista e depositati presso l'Ufficio Regionale non rispettano le prescrizioni della “Relazione geologica” redatta ai sensi del D.M. 11-3-1988 dal Dott. Geologo e poste a base Persona_5 del progetto strutturale. “Infatti, al paragrafo 5 – “Note sulla sismicità dell'area”, detta Relazione indica di doversi considerare il territorio del Comune di Soveria
Mannelli ricadente in zona sismica Z = 1, ai sensi dell'OPCM n.3274 del 30-03-
2003, per poi concludere, al paragrafo 7- Considerazioni conclusive - che “nel
15 rispetto quindi delle indicazioni fornite, il sito è idoneo alle destinazioni previste”.
In difformità delle precedenti prescrizioni i calcoli sono stati redatti applicando, nella determinazione delle forze sismiche di progetto, i parametri ed i criteri delle Norme
1986 e considerando l'area ricadente in zona sismica di 2a categoria e non di 1a.
Anche tale circostanza si traduce in una difformità dell'opera costruita rispetto alle
Norme vigenti” (pag. 9 e 10 della c.t.u.).
In ordine alla idoneità del calcestruzzo, il c.t.u. ha dato atto che il calcestruzzo impiegato è stato sottoposto a 3 livelli di verifica con lo scopo di accertarne le caratteristiche meccaniche. Sono state innanzitutto eseguite dal Direttore dei Lavori le normali prove di compressione su campioni standard prelevati durante le fasi di getto, su n. 4 cubetti relativi alle strutture di fondazione ed ai solai 1 e 2. I risultati forniti dal laboratorio in data 04-05-2007 hanno evidenziato un Rc medio = 205,8
Kg/cmq con un minimo: Rc minimo = 167,8 Kg/cmq, completamente difforme dalle prescrizioni progettuali che prevedevano un cls di classe: R = 250 Kg/mq. Tale circostanza ha suggerito di approfondire le prove, prelevando n.7 carote di cls. indurito su elementi distribuiti a tutti i livelli. I risultati forniti dal Laboratorio in data
13-07-2007 hanno restituito un valore medio della Resistenza cubica di Struttura pari a circa: Rc media = 215,0 Kg/cmq ed un valore minimo del nodo 24 al 1° solaio di:
Rc minima = 114,1 Kg/cmq, e dunque anche in questo caso valori non accettabili e che denunciano un certo grado di pericolosità della struttura.
Infine, in sede di Accertamento Tecnico Preventivo il c.t.u. ing. Persona_6 ha provveduto a far eseguire ulteriori prove di compressione su n. 9 carote di cls. prelevate su elementi di tutti i piani ottenendo in data 30-05-08 i risultati riportati a pag. 12 della c.t.u. la cui elaborazione fornisce il valore medio della Resistenza cubica di Struttura pari a circa: Rc medio = 225,0 Kg/cmq con un minimo di: Rc minima = 142,6 Kg/cmq, così confermando la non idoneità del calcestruzzo ai fini della sicurezza dell'edificio.
L'ing. ha poi aggiunto che l'entità delle carenze peggiora calcolando la Per_1 media dei valori provenienti dalle due campagne di indagini eseguite sul cls indurito:
Rc = (215+225) /2 = 220,0 Kg/cmq Rc = (114,1+142,6) /2 = 128,35 Kg/cmq ed ha pertanto concluso che “Essendo tutti i valori inferiori alle prescrizioni progettuali ed alle Norme in materia si deve concludere che il calcestruzzo utilizzato non può assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'edificio, secondo le prescrizioni vigenti all'epoca della costruzione e in relazione alla sua destinazione” (pag. 13 della c.t.u.)
16 I rilievi critici alla c.t.u. contenuti nelle osservazioni del c.t.p. dell'ing. non Pt_1 appaiono idonei a sconfessare le indicate conclusioni. Con particolare riferimento alla idoneità del calcestruzzo impiegato il consulente di parte fornisce un valore medio dei dati differente da quello calcolato dal c.t.u. senza tuttavia sottoporre a vaglio critico la metodologia utilizzata dall'ing. e senza neppure indicare le Per_1 eventuali diversità esistenti tra quest'ultima e quelle dallo stesso impiegate.
2.2. In ordine alla affermata concorrente responsabilità dell'appaltatore, la sentenza impugnata si è uniformata al costante e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore non è mai nudus minister.
Con l'ordinanza n. 17819/2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare sul punto che “è, infatti, incontestabile il principio (cui pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio), in virtù del quale, in tema di appalto, la circostanza che
l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti, con la conseguenza che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori
[...]”.
“In altri termini, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare
i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
Il predetto convincimento è stato ribadito in termini analoghi con l'ordinanza n.
36265/2022, in cui la S.C. ha nello stesso senso specificato che “Il direttore dei lavori
17 ha - però - la funzione di vigilare a che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse. A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Cass.
8700/2016)”.
Alla luce dei principi di diritto appena enunciati, va dedotto come il geom. CP_1 non possa giovarsi della circostanza esimente secondo cui lo stesso, nell'adempiere le proprie obbligazioni, sarebbe stato relegato al rango di mero esecutore degli ordini
- asseritamente - impartiti dalla pars committente, senza possibilità di disattenderli e non avendo voce in capitolo in merito all'esecuzione dei compiti ad esso spettanti.
Tale possibilità si configura solo laddove l'impresa esecutrice dia effettiva e concreta prova di non essere in alcun modo riuscita a discostarsi dalle direttive ricevute, situazione che nel caso di specie non si è configurata, poiché le risultanze della prova testimoniale invocate dal a sostegno della propria tesi non CP_1 soccorrono in tal senso.
Ed infatti i testi escussi ( e si sono limitati a dichiarare in maniera Tes_1 Tes_2 del tutto generica che l'opera è stata eseguita su direttive del committente e del direttore dei lavori, sulla base di un progetto approvato.
Né dalla presenza più o meno frequente dei proprietari sul cantiere, pure riferita dai predetti testi, può inferirsi un atteggiamento di totale ingerenza presuntivamente tenuto dall'odierno appellante incidentale. È al contrario più sensato e verosimile, oltre che conforme a diritto, ritenere che la presenza della proprietà nei luoghi interessati dai lavori era dettata dall'esigenza di verificarne l'andamento e la progressione, senza che siffatto atteggiamento induca a ritenere configurabile la volontà di esautorare del tutto l'appaltatore da qualsivoglia potere organizzativo.
Quanto poi alla tesi del contratto simulato, oltre a costituire allegazione nuova rispetto alla comparsa di costituzione in primo grado, risultando dunque tardiva e inammissibile ai sensi degli artt. 167 e 345 c.p.c., essa è sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
18 La sentenza impugnata va, dunque, confermata nella parte in cui ha affermato la responsabilità solidale del progettista/direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine ai gravi difetti dell'opera.
2.3. Va parimenti confermata la condanna dei predetti al risarcimento dei danni nella misura di €118.321,00 oltre iva.
Innanzitutto risulta infondata l'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo gli attori in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.05.2018, chiesto unicamente la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €149.900,00 necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera ovvero in via alternativa della somma di €118.900,00 necessaria per la messa in sicurezza del fabbricato, così rinunciando alla domanda di condanna alla diretta eliminazione dei vizi.
Ciò chiarito, non può farsi luogo alla condanna, richiesta dai sigg.ri Parte_4 al pagamento della maggior somma di €230.879,45 per l'intervento di ricostruzione della struttura da demolire, che il c.t.u. ing. ha indicato come indefettibile in Per_1 ragione del processo di degrado subito dall'edificio dal 2008 (data dell'ATP) al 2021
(data della c.t.u.).
Ed invero, non vi è prova che l'indicato processo di degrado si sia verificato dopo la sentenza di primo grado, sì da giustificare l'operatività della deroga al divieto dei nova in appello prevista dall'art. 345 comma 1 c.p.c.. Anzi, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra l'ATP e la sentenza (dieci anni) di gran lunga superiore all'intervallo temporale tra la sentenza e la c.t.u. espletata in questa sede, è verosimile ritenere che il peggioramento delle condizioni dell'edificio si fosse già abbondantemente realizzato nel corso del giudizio di primo grado. Né d'altra parte gli appellati hanno dedotto di non essere stati in grado di rilevarne, pur usando l'ordinaria diligenza, l'esistenza e la portata, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui è stato proposto il gravame.
Inoltre il c.t.u. ha fondato la propria valutazione anche su elementi non osservati nell'ATP del 2008 benchè all'epoca esistenti e precisamente sulla gravissima situazione dei due particolari costruttivi descritti nella risposta al Quesito 1 (cfr. pag.
14 della c.t.u.).
Occorre poi considerare che gli stessi appellati in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado avevano chiesto, in primo luogo, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €149.900,00 oltre Iva indicata dal c.t.u.
19 nominato in sede di ATP come necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera e solo in via alternativa la condanna al pagamento della somma occorrente per la messa in sicurezza del fabbricato. Tale circostanza esclude che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. ing. integrino un fatto sopravvenuto tale da giustificare Per_1 un mutamento della domanda nei termini anzidetti.
2.4. Venendo alla condanna del geom. al pagamento della penale per il CP_1 ritardo, deve rilevarsi che l'eccezione di inadempimento sollevata dal predetto è resistita dalla documentazione in atti attestante il pagamento, da parte dei committenti, di tutti gli acconti dovuti fino alla sospensione dei lavori. D'altra parte non può farsi a meno di evidenziare l'estrema genericità dell'eccezione de qua, non avendo il non solo allegato il quantum del credito residuo, ma neppure CP_1 prodotto documentazione giustificativa del preteso credito.
2.5. Infine la sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva formulata dal geom. nei confronti della CP_1 ed ha accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultima. Controparte_2
Sul primo punto il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1495 c.c. da parte della terza chiamata, così motivando:
“..la fornitura di calcestruzzo da parte della era stata Controparte_2 effettuata (stando al contenuto delle fatture depositate dalla terza chiamata) tra il novembre del 2006 e l'aprile del 2007 (vedi doc.ti 4-9 fascicolo Controparte_2
mentre il geom. aveva avuto certamente conoscenza dei vizi in data
[...] CP_1
22.5.2007, all'atto cioè del ricevimento della missiva degli attori di recesso dal contratto, alla quale erano state allegate le copie delle analisi di laboratorio effettuate sul cemento rifornito (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice). Orbene secondo la Cassazione “ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia va considerato che solo per il “vizio apparente” il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa il termine decorre dal momento della
“scoperta”, la quale si verifica allorquando il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva (e non semplice sospetto) che il vizio sussista” (v. Cass. n.
11452/2000). Sulla base dei suesposti principi giurisprudenziali si ritiene che il geom. ha mancato di denunciare i vizi del calcestruzzo vendutogli dalla terza CP_1 chiamata entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. pur avendo conosciuto (o dovendo conoscere) della loro esistenza sin dal giorno 22.5.2007.
20 L'atto di chiamata in causa del terzo per la manleva, invece, è soltanto del 4.5.2010
(successivo dunque di quasi tre anni al momento della conoscenza dei dedotti vizi del cemento da parte del convenuto)” (cfr. pag. 14 della sentenza).
Nessun rilievo può avere il fatto che il avrebbe sempre mosso CP_1 contestazioni alla tesi dei committenti circa gli asseriti difetti del calcestruzzo.
E' principio consolidato, più volte affermato dalla Suprema Corte che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", dovendo assimilarsi la figura dell'appaltatore a quella del primo venditore/fornitore, quella del subappaltatore al secondo venditore/produttore e quella del committente a quella del primo compratore (Cass. n. 24717/18), sicchè la scoperta del vizio da parte dell'appaltatore coincide con la denuncia dello stesso ricevuta dal committente (cfr.
Cass. n. 13782/24: “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità
o meno della disciplina consumeriestica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché
i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”).
Quanto alla riconvenzionale proposta dalla il Tribunale Controparte_2 ha ritenuto inutilizzabili gli assegni prodotti dal in quanto depositati con la CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.. Con l'appello incidentale il non ha CP_1 contestato la tardività della produzione documentale affermata dal primo giudice, ma ha dedotto che gli assegni in questione “contengono i riferimenti alle partite di calcestruzzo che la ha fatturato, e si fa notare che essi possono essere CP_2 dedotti in compensazione anche in seguito, se e allorquando essa dovesse CP_2 mettere ad esecuzione il capo della sentenza con cui è stata accolta la sua domanda di pagamento. In particolare in alcuni assegni prodotti dal vi è il richiamo CP_1 ad alcune fatture prodotte e ritenute titoli validi del credito rivendicato dalla
(così a pag. 17 dell'appello incidentale). E' evidente come tale allegazione CP_2
21 non possa valere ad inficiare la validità della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Dalle considerazioni svolte discende la correttezza della sentenza impugnata che deve essere integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati e come da dispositivo, sulla Parte_2 Parte_3 base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Nulla va invece disposto riguardo alla rimasta Controparte_5 contumace.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , nei Parte_1 CP_1 confronti di e avverso la Parte_2 Parte_3 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1271/2018 pubblicata il 15.10.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna e , in solido tra di loro, al pagamento in Parte_1 CP_1 favore di e , delle spese di lite del presente grado che Parte_2 Parte_3 liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Pascuzzi, dichiaratosi antistatario;
c) nulla sulle spese nei rapporti con Controparte_2
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2283/2018 R.G. vertente tra
Ing. (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Sardo;
appellante principale
e
(C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pascuzzi;
C.F._3 appellati
e
Geom. (C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso dagli Avv.ti Nicola Gambaro e Brunella Candreva;
appellante incidentale
e
P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1271/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme pubblicata il 15.10.2018, avente ad oggetto responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “precisa le proprie conclusioni invocando, preliminarmente, il rinnovo della consulenza svolta in sede d'appello; nella non creduta ipotesi che a tanto non si addivenisse, insiste per l'accoglimento dell'appello ribadendo le conclusioni ivi prese”.
Per gli appellati: “si insiste nelle conclusioni già rassegnate, da ultimo, con note per l'udienza del 26/03/2024, che mantengono piena efficacia e validità processuale.
Ci si oppone alle reiterate richieste di remissione sul ruolo istruttorio poiché il consulente ha eseguito una perizia scrupolosa, completa e dettagliata che ha fornito una valutazione esaustiva della situazione. Il consulente tecnico ha svolto il proprio incarico con professionalità e imparzialità, fornendo conclusioni chiare e motivate che hanno evidenziato le responsabilità e i danni subiti dagli appellati. Nell'interesse degli appellati e , si precisano le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte rigettare sia l'appello principale che quello incidentale per come proposti rispettivamente dagli appellanti , il Parte_1 primo, e , il secondo, perché infondati in fatto e diritto. Con la CP_1 conferma della impugnata sentenza, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, in favore dei coniugi adeguandoli, per le motivazioni di cui alla Parte_4 perizia del CTU Ing. , alla maggiore somma di euro 230.879,45 Persona_1
(duecentotrentamilaottocentosettantanove/45). Confermare ancora tutte le altre condanne disposte in favore dei detti coniugi e di cui ai punti 2, 6, 7 e 9 del dispositivo dell'impugnata sentenza, perché non specificatamente e singolarmente opposte, con condanna solidale altresì alle spese ed onorario del doppio grado di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante incidentale: “Impugnano e contestano le risultanze alle quali è giunto il nominato CTU, ing. , con la relazione del 21 ottobre 2021 Persona_1 in atti;
la prefata relazione non ha tenuto conto dell'effettiva situazione dei luoghi di causa per come illustrato nelle osservazioni trasmesse al medesimo ing. da Per_1 parte del CTP del sig. , ing. (allegate alle note di CP_1 Persona_2 udienza del 13 dicembre 2001); nello specifico, il CTU non ha risposto alle osservazioni relativamente ai danni ed all'usura provocati al fabbricato dalle
2 intemperie che si sono abbattute nel corso degli anni allorchè il fabbricato era in possesso dei committenti. Né tampoco, il CTU ha risposto alle osservazioni sul punto della economicità della demolizione e ricostruzione rispetto al recupero del fabbricato per come proposto dal CTU di primo grado, ing. . Pertanto, gli Per_3 avvocati Nicola Gambaro e Brunella Candreva rinnovano la richiesta di riconvocazione del CTU, ing. , affinchè renda chiarimenti sugli Persona_1 aspetti sopra indicati;
sul punto, si richiamano, anche in questa sede, le osservazioni tecniche a firma dell'ing. del 16 settembre 2021 allegate alle Persona_2 note depositate il 13 dicembre 2021. In subordine, precisano le conclusioni riportandosi, integralmente, a tutto quanto dedotto e richiesto con la comparsa di risposta con appello incidentale in atti nonché in tutti gli atti e verbali di causa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_3 evocavano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l'ing. Parte_1
e il geom. ed esponevano: che avevano conferito incarico all'ing. CP_1
di predisporre un progetto tecnico per la costruzione di un fabbricato da Parte_1 adibire ad uso abitativo nel Comune di Soveria Mannelli (CZ), in località “Galice”, su di un terreno da loro appositamente acquistato;
che, una volta redatto il progetto dell'opera, essi attori avevano richiesto il relativo permesso a costruire indicando quale direttore dei lavori lo stesso progettista, ing. ; che avevano ottenuto il Pt_1 relativo permesso di costruire dal competente Ufficio Tecnico del Comune di
Soveria Mannelli in data 19.4.2006; che, per la parziale realizzazione delle opere, avevano stipulato il 28.3.2006 un regolare contratto di appalto con la impresa edile
Geom. nel quale era stata inserita anche una penale pari ad euro CP_1
20,00 giornaliere nell'ipotesi di mancata consegna delle opere entro il 30.7.2006; che, una volta iniziata la esecuzione degli interventi con le opere di fondazione ed in elevazione, essi attori si erano accorti che il fabbricato non era stato posizionato alla giusta distanza rispetto alla esistente strada di piano in violazione di quanto asseverato nel progetto tecnico;
che tale violazione era stata prontamente contestata sia all'impresa incaricata delle opere sia al direttore dei lavori con missiva del
12.10.2006; che il direttore dei lavori, accertata la suddetta violazione, aveva ordinato all'impresa edilizia la demolizione della “prima pilastrata con relativo solaio soprastante…” con ciò snaturando l'aspetto architettonico dell'edificio; che,
3 durante i lavori di demolizione, essi attori avevano scoperto l'inadeguatezza del materiale usato dall'impresa appaltante ed avevano incaricato un tecnico di fiducia di verificare la staticità dell'intera struttura realizzata;
che, pertanto, avevano formulato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. allo scopo di accertare lo stato e le condizioni dell'immobile oggetto dei lavori e di determinare i danni e l'entità degli stessi;
che la sussistenza di gravi difetti, anche strutturali, dell'immobile era stata riscontrata nel corso del procedimento per ATP e nella relazione del consulente tecnico incaricato dell'accertamento depositata nel procedimento ante causam;
che avevano ottenuto, a seguito di ricorso ex art. 671
c.p.c., con ordinanza del 28.9.2009 del Tribunale di Lamezia Terme, il sequestro conservativo a carico del geom. della quota di sua proprietà di un CP_1 immobile sito in Soveria Mannelli (CZ) fino alla concorrenza della somma di euro
180.500,00 per le inadempienze negoziali al contratto di appalto.
Sulla scorta di tali considerazioni gli attori concludevano chiedendo al Tribunale adito: “ A) in via principale, condannare i convenuti in solido, previa predisposizione di relativo progetto, assentito dagli enti preposti, a svolgere i lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile senza ulteriore compenso e così a tutte le attività dirette alla rimozione di ogni anomalia, difetto strutturale e più in generale alla integrale eliminazione di ogni vizio dell'opera; fissare termine alla cui scadenza, se i convenuti non hanno provveduto alla eliminazione dei vizi, condannarli al risarcimento dei danni per equivalente nella misura di cui alternativamente ai seguenti capi (B) e (C); B) in alternativa e sempre in via principale, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro
160.000,00, necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera per come dall'esibita consulenza tecnica di parte o a quella minore di euro 149.000,00 a sua volta quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo dal nominato CTU, ove disposta l'acquisizione in atti della stessa, o comunque a quell'eventuale diversa somma che si riterrà più equamente dovuta e di giustizia;
C) in alternativa e sempre in via principale, condannare i convenuti in solido al risarcimento danni, della somma di euro 125.000,00 per come quantificata dal C.T.P. o a quella minore di euro
118.900,00 a sua volta quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo del nominato CTU, ove disposta l'acquisizione in atti della stessa, corrispondente alla somma necessaria al rinforzo strutturale dell'opera e alla sua messa in sicurezza o, comunque, a quell'eventuale diversa somma che si riterrà più equamente dovuta e di
4 giustizia;
D) in tutti i casi, condannare i convenuti in solido in favore degli attori, altresì al pagamento delle ulteriori somme imputabili: D1. ai danni collegati al ritardo nella consegna pattiziamente stabiliti e reciprocamente accettati in euro 20,00 pro die a far data dal 31.7.2006, giorno immediatamente successivo a quello stabilito per la consegna delle opere appaltate;
D2. nonché al ristoro per i canoni di fitto corrisposti dagli attori fino ad oggi e quantificati in euro 8.200,00 per come dall'esibito contratto di locazione e dalle ricevute di vaglia postale emessi in favore del locatore, oltre ai successivi che matureranno fino alla consegna dell'opera; D3. con condanna altresì alle spese ed onorario di lite occorsi per l'accertamento tecnico preventivo iscritto a ruolo presso Codesto Tribunale al n. 250/2008 R.G.A.C. per come dall'alleganda documentazione contabile;
D4. alle spese inerenti la fase cautelare iscritta al n. 2036/2009 R.G.A.C.”; il tutto con il successo delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Resisteva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'ing. , Parte_1 quale progettista/direttore dei lavori, il quale contrastava la ricostruzione fattuale degli avvenimenti così come narrata nel libello introduttivo di controparte ed evidenziava, altresì, l'infondatezza della svolta domanda contestando ogni profilo di responsabilità dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa anche il geom. CP_1 quale appaltatore dei lavori, che contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata. In ogni caso, per l'ipotesi di condanna dovuta alla scadente qualità del calcestruzzo fornito alla , chiedeva di essere CP_3 manlevato e tenuto indenne dalla società di cui chiedeva Controparte_2 la chiamata in causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di processo.
Autorizzatane la chiamata in causa si costituiva la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo venisse accertata la sua estraneità rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra le altre parti e che venisse dichiarata la decadenza di cui all'art. 1495 c.c. del geom. dalla denuncia dei CP_1 vizi asseritamente riscontrati nel calcestruzzo fornito. Domandava, comunque, il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti in quanto il calcestruzzo fornito era provvisto delle qualità essenziali, mentre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del geom. al pagamento della CP_1 somma di euro 39.796,43, oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, a
5 titolo di corrispettivo non versato per la fornitura del calcestruzzo di cui alle relative fatture;
il tutto con il successo delle spese di lite.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori ampliavano le conclusioni indicate nell'atto di citazione chiedendo altresì il risarcimento dei danni
“collegati al ridimensionamento dell'opera a causa della demolizione della prima pilastrata, per come individuata nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del
17.6.2006 in atti, per recuperare la distanza utile al ciglio strada necessaria per la corretta ubicazione dell'opera”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo (recante il n. 250/2008 R.G.), nonché mediante prova testimoniale.
Con sentenza n. 1271 il Tribunale così statuiva: “1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il geom. e l'ing. , con CP_1 Parte_1 il vincolo solidale, al pagamento in favore degli attori della somma di euro
118.321,88 (più Iva) a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
2) condanna il geom. a pagare a favore di CP_1
e di euro 5.920,00 a titolo di penale, oltre interessi Parte_2 Parte_3 dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) respinge le altre domande di parte attrice;
4) respinge la domanda di manleva avanzata dal geom. CP_1
nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t.; 5) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., nei riguardi del geom. Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento a favore della CP_1 società terza chiamata della somma di euro 39.796,43, oltre interessi ex art. 5 del
d.lgs. n. 231/02 da calcolarsi solo sulle fatture 156 e 175 del 2006 e 9, 14 e 18 del
2007 a decorrere dal 3.7.2007(considerato che gli interessi sino a tale data sono stati già calcolati e richiesti con la fattura n. 46 del 2.7.2007); 6) condanna il geom.
e l'ing. , in solido, alla rifusione in favore degli attori CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio e della precedente fase di ATP (n. 250/2008
R.G.), che liquida in euro 731,10 per esborsi ed in complessive euro 12.924,60 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Giuseppe Pascuzzi e Salvatore Pascuzzi dichiaratisi difensori anticipatari;
7)condanna il geom. alla CP_1 rifusione in favore degli attori delle spese di lite del procedimento di sequestro
6 conservativo (n. 2036/2009 R.G.), che liquida in euro 194,54 per esborsi ed in complessive euro 2.369,90 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Giuseppe
Pascuzzi e Salvatore Pascuzzi dichiaratisi difensori anticipatari;
8) condanna il geom. alla rifusione in favore della in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessive euro 3.972,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge;
9) pone definitivamente e solidalmente a carico del geom. e dell'ing. le spese della consulenza tecnica CP_1 Parte_1
d'ufficio espletata durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (n. 250/2008 R.G.) come liquidate con decreto del 9.7.2009”.
In particolare il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda proposta dagli attori, qualificata come azione ex art. 1669 c.c., sulla scorta delle osservazioni effettuate dal perito in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam (recante il n. 250/2008 R.G.), le cui conclusioni riteneva sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere tecnico e compiute a seguito di accertamenti accurati e specifici. Evidenziava il Tribunale che il consulente tecnico aveva accertato che l'opera “sotto il profilo strutturale non era suscettibile di essere ritenuta realizzata a perfetta regola d'arte” a causa della sua mancata conformità alle vigenti normative che tutelavano la sicurezza delle costruzioni nelle zone a rischio sismico e della carenza di cura nella realizzazione delle strutture portanti;
che in particolare, l'ing. aveva asseverato la mancata osservazione della normativa Per_3 che garantiva la sicurezza nelle zone a rischio sismico e la differenza nelle dimensioni dei singoli elementi strutturali (travi e pilastri) tra quanto previsto in progetto e quanto realizzato, con la realizzazione di travi di fondazione di dimensioni anomale così da determinare una maggiore rigidezza delle travi di elevazione rispetto a quelle di fondazione, nonché la negligente esecuzione delle riprese a getto e dei nodi in testa ai pilastri;
che il c.t.u. aveva inoltre evidenziato (a seguito di esami sul calcestruzzo indurito e del carotaggio del cemento) l'errata composizione del calcestruzzo (scarsa qualità e resistenza) rispetto alle opere da eseguirsi.
Affermata la responsabilità solidale dell'ing. quale progettista e direttore Pt_1 dei lavori e del geom. quale appaltatore delle opere, il giudice di prime cure CP_1 privilegiava, tra le due tipologie di intervento suggerite dal c.t.u., quella avente
7 carattere conservativo consistente nel rinforzo strutturale di travi e pilastri ed avente un costo di €118.321,88 oltre iva.
Il Tribunale riteneva inconferenti le contestazioni mosse dalla difesa del geom.
secondo cui nessun inadempimento imputabile poteva essere addebitato CP_1 all'impresa appaltatrice la quale si era semplicemente limitata a dare esecuzione agli ordini impartiti dal committente e dal direttore dei lavori. Osservava che nel caso di specie non era stato provato che l'appaltatore avesse agito quale mero esecutore materiale degli ordini e delle istruzioni ricevute dai committenti senza conservare
“una facoltà di vaglio” delle stesse atteso che le dichiarazioni rese dai testimoni durante il giudizio apparivano sul punto generiche e non particolarmente significative;
che infatti la circostanza che i lavori si fossero svolti sotto la sorveglianza personale dei committenti e sulla base delle loro direttive e del progetto tecnico autorizzato dalle competenti autorità non escludeva di per sé in capo all'appaltatore l'esistenza di quella autonomia decisionale che costituiva il fondamento della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. e di cui il geom. avrebbe dovuto dimostrare la preclusione a causa delle asserite continue CP_1 intromissioni dei committenti nella gestione dei lavori, prova che non era stata fornita dal convenuto appaltatore. Aggiungeva che la responsabilità dell'impresa appaltatrice non poteva venir meno nemmeno nel caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori allorquando avrebbe potuto o dovuto riconoscere il vizio in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica esigibili nel caso concreto, posto che l'appaltatore doveva eseguire il progetto fornitogli dal committente ed era responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivati anche da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui -pur essendosi accorto di tali errori-non li avesse tempestivamente denunciati al committente, sia nel caso che non li avesse rilevati, ma avrebbe dovuto e potuto riconoscerli con la normale diligenza e nei limiti delle sue cognizioni tecniche. Osservava che, nel caso di specie, anche a voler accedere alla tesi di maggior favore per il convenuto (cioè che lo stesso si fosse semplicemente uniformato alle direttive della committenza nel dare esecuzione ai lavori affidatigli), non poteva dubitarsi, vista la loro gravità, consistenza e numerosità, che le carenze strutturali riscontrate non potessero essere riconosciute dall'impresa appaltatrice secondo ordinaria diligenza (e in base alle capacità tecniche esigibili concretamente dalla stessa): tali difetti, dunque, dovevano essere immediatamente denunziati dalla ditta realizzatrice dei lavori alla direzione dei lavori e ai committenti (circostanza
8 questa che non era stata minimamente documentata nel corso del giudizio). Soltanto in tale ipotesi infatti si sarebbe potuta escludere una responsabilità per la ditta costruttrice.
Riteneva, quindi, il Tribunale che il geom. dovesse essere considerato CP_1 responsabile dei gravi difetti di costruzione indicati in ragione degli obblighi su di esso gravanti quale soggetto professionalmente qualificato al compimento ed alla realizzazione di opere strutturali e di interventi edilizi.
Ad avviso del giudice di primo grado non poteva, poi, essere esclusa la responsabilità del progettista/direttore dei lavori ing. sul dedotto presupposto Pt_1 che la sopraelevazione dei pilastri del piano seminterrato era stata eseguita su esplicita richiesta della committenza dei lavori, dal momento che il controllo circa la corrispondenza dell'esecuzione delle opere alle regole dell'arte e alle previsioni progettuali faceva parte degli obblighi connaturati alla figura professionale in questione, la quale non poteva certo "delegarli" ad un soggetto privo delle corrispondenti competenze, quale era il committente. Il direttore dei lavori era persona di fiducia del committente, la cui opera di sorveglianza doveva tradursi nella tempestiva segnalazione a quest'ultimo delle imperfezioni ed errori riscontrati, e financo nell'interruzione dei lavori, ove questi manifestassero vizi o difetti e ciò anche per le opere strutturali, posto che "il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.
Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze" effettive competenze" (cfr. Cass., n. 7370/15)” (pag. 11 della sentenza).
Osservava il Tribunale che infine non valeva obiettare, per sottrarsi alla responsabilità risarcitoria, che i costi per la stabilizzazione del fabbricato fossero superiori a quelli originariamente previsti in contratto per l'esecuzione dell'opera.
Richiamava, in proposito, quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in relazione all'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché, questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione
9 dell'ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d'arte dell'edificio lesionato non trattandosi di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all'edificio la sua naturale funzionalità” (v. Cass. n. 241/1985).
Il giudice di prime cure escludeva, invece, il chiesto risarcimento con riguardo “ai danni collegati al ridimensionamento dell'opera a causa della demolizione della prima pilastrata, per come individuata nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del 17.10.2006…per recuperare la distanza utile rispetto al ciglio stradale, necessaria per la corretta ubicazione dell'opera”, in assenza della esatta individuazione della perdita di valore dell'immobile realizzato per effetto del ridimensionamento dell'opera o in mancanza della prova dell'esistenza di altri eventuali pregiudizi subiti da collegarsi eziologicamente alla suddetta demolizione, il cui relativo onere incombeva sulla parte attrice, con conseguente impossibilità di procedere anche alla liquidazione equitativa del danno.
Riteneva che nessun ristoro fosse dovuto per i canoni di fitto corrisposti dagli attori a titolo di locazione di altro immobile atteso che il contratto di locazione stipulato dai ricorrenti era già in essere al momento dell'esecuzione delle opere in controversia e che il predetto contratto, nonostante la previsione dei lavori da parte dei coniugi e l'inizio della loro esecuzione, era stato rinnovato Parte_4 tacitamente e automaticamente dal 1.1.2006 per altri quattro anni in base alle previsioni ed al meccanismo di cui all'art. 1 del contratto di locazione.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata la domanda di condanna al pagamento della penale (che liquidava in €5.920,00) sia pure nei soli confronti del solo geom. CP_1 atteso che il contratto che prevedeva la penale era stato siglato esclusivamente tra i committenti ed il titolare dell'impresa di costruzioni mentre non risultava, dal tenore delle difese svolte dalla parte convenuta geom. che quest'ultima avesse CP_1 richiesto di imputare il ritardo a fatto del progettista/direttore dei lavori svolgendo apposita domanda di garanzia nei confronti dell'ing. . Parte_1
Il giudice di primo grado respingeva, poi, la domanda di garanzia formulata dal geom. nei confronti della ritenendo fondata CP_1 Controparte_2
l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c. sollevata dalla terza chiamata.
Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somme svolta ex art. 1453 c.c. dalla nei confronti del geom. Controparte_2
10 per la fornitura del calcestruzzo di cui alle correlate emesse fatture, rilevando CP_1 che non era stata mossa alcuna contestazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria (con le inevitabili conseguenze in punto di raggiungimento della prova di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.), né il contenuto delle fatture prodotte dalla terza chiamata era stato confutato in alcun modo dal debitore il quale aveva anzi dedotto di aver provveduto al relativo pagamento: tale eccezione di intervenuta estinzione del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. era rimasta però del tutto indimostrata, attesa l'inutilizzabilità degli assegni prodotti dal soltanto con la CP_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, l'ing. , lamentandone l'illegittimità per avere il giudice di prime Pt_1 cure acriticamente recepito e fatta propria la relazione del consulente tecnico, nominato dal Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo. Rilevava in proposito l'appellante che tale relazione tecnica non era stata trasmessa alle parti, le quali, quindi, non avevano avuto la possibilità di sottoporla a vaglio critico;
che ciò era stato fatto all'atto della costituzione in giudizio nell'ambito del giudizio di merito, mediante specifica presa di posizione con la comparsa di risposta e producendo consulenza tecnica di parte a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U.; che nel corso dell'istruzione, stante le stringenti e puntuali critiche, veniva formulata con la memoria istruttoria richiesta di rinnovo della consulenza tecnica per la valutazione dei rilievi mossi e delle circostanze obiettive che resistevano alle conclusioni del C.T.U. ma su tale richiesta non si era avuta alcuna pronuncia. Con un secondo motivo l'ing. denunciava la violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dagli attori in via principale volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla eliminazione dei vizi e delle difformità, e per ultrapetizione essendosi il giudice pronunciato sulla domanda subordinata in modo incompatibile con quanto richiesto in via principale, essendo stato quantificato il danno in relazione a quanto occorrente all'adempimento in forma specifica.
Con comparsa depositata in data 12.03.2019 si costituiva il geom. il quale CP_1 faceva propri i due motivi posti a base del gravame principale e contestualmente spiegava appello incidentale. In particolare deduceva che alla luce della prova testimoniale era chiaro e non contestato che le difformità al progetto erano state richieste dal ed accettate dai convenuti in forza dell'amicizia che li legava Pt_2
11 (erano tutti compaesani di Soveria Mannelli), nella fiducia che tutto sarebbe filato liscio e nessuno avrebbe rilevato gli ampliamenti dell'edificio; che il patto si era rotto allorchè, dopo che il aveva eseguito l'ordine di realizzare i lavori di modifica CP_1 concordati, il aveva cambiato atteggiamento e non aveva inteso onorare Pt_2
l'impegno di pagarglieli, costringendo l'appaltatore a non proseguire i lavori poiché non gli erano stati pagati quelli già realizzati e richiestigli;
che esso appellante aveva sospeso i lavori poiché non tollerava il voltafaccia del ma anche perché Pt_2 considerava pretestuose le tesi del sia sulla classificazione sismica del Pt_2 territorio, sia sulla esistenza di difetti nell'opera eseguita, in ciò confortato documentalmente dalla comunicazione dell'ing. dell'8.8.2007, ove si attestava Pt_1 la regolarità del calcestruzzo;
che la legittimità della sospensione dei lavori operata dal a causa del mancato pagamento dei corrispettivi concordati valeva anche CP_1 relativamente al capo della sentenza con cui il Giudice lo aveva condannato al pagamento dell'indennità per il ritardo nella ultimazione dei lavori, posto che il blocco e la mancata prosecuzione di essi erano stati determinati dalle inadempienze dei committenti, ma anche dal rifiuto del di riconoscere i vizi dai quali il CP_1 sosteneva e pretendeva che l'opera fosse inficiata. Quanto al rigetto della Pt_2 domanda di manleva proposta nei confronti della il Controparte_2 CP_1 lamentava l'erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza avendo egli sempre contestato la dedotta mancanza di qualità del calcestruzzo. Denunciava, infine,
l'ingiustizia della pronuncia di accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla predetta società.
In data 03.04.2019 si costituivano e chiedendo il Parte_2 Parte_3 rigetto dell'appello principale.
Con ordinanza del 31 maggio 2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.05.2019, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché la notifica dell'appello incidentale alla quale appellata non costituita e rinviava all'udienza del Controparte_2
26.11.2019.
In data 09.10.2019 gli appellati e depositavano altra comparsa con Pt_2 Pt_3 la quale prendevano posizione sull'appello incidentale del eccependone la CP_1 totale infondatezza.
Con ordinanza del 10.12.2019 la Corte disponeva c.t.u. al fine di accertare: 1) la conformità dell'opera al progetto assentito ed ai relativi calcoli, nonché alla
12 normativa in materia di costruzioni antisismiche, facendo riferimento alle norme vigenti all'epoca della realizzazione del fabbricato;
2) la idoneità del materiale utilizzato, ed in specie del calcestruzzo, ad assicurare la funzionalità e sicurezza dell'erigendo fabbricato, tenendo conto delle prescrizioni dell'epoca in materia tecnica in relazione alla destinazione del fabbricato medesimo;
3) quali siano, eventualmente, le opere necessarie per riportare il fabbricato in condizioni di sicurezza ed i relativi costi e nominava all'uopo l'ing. che Persona_4 rinunciava all'incarico e veniva sostituito con l'ing. A seguito della CP_4 rinuncia anche di quest'ultimo veniva nominata l'ing. la quale Persona_1 prestava il giuramento di rito all'udienza del 27.04.2021.
Espletata la c.t.u., all'esito delle osservazioni delle parti la Corte fissava l'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale e quello incidentale che, per l'intima connessione che li avvince, necessitano di esame congiunto, sono infondati.
La c.t.u espletata nel presente grado di giudizio ha, infatti, confermato la validità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Innanzitutto va respinta l'eccezione, sollevata dall'appellante principale, di nullità della c.t.u. “non avendo l'Ing. convocato le Parti ai sopralluoghi successivi Per_1 al primo, in aperto contrasto con il principio dell'integro contraddittorio, e precludendo agli Appellanti l'esercizio delle facoltà e delle prerogative loro garantite in punto di partecipazione alle operazioni, anche per il tramite del CTP puntualmente nominato e della messa a disposizione di documentazione pertinente
13 che, verosimilmente, avrebbe potuto coadiuvare l'opera del Professionista nella ricerca e ricostruzione della verità processuale”.
Ed invero, posto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Sez. 2, n. 34470 del 26 dicembre 2024; Sez. I n. 3855 del
15 febbraio 2021: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente”), nella specie, l'appellante ha eccepito il vizio della consulenza tecnica per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, sicché l'invocata anomalia processuale della c.t.u. deve comunque reputarsi sanata.
Ciò posto, la consulenza a firma dell'ing. ha accertato che l'opera Persona_1 non risulta conforme al progetto assentito a causa delle seguenti difformità: 1) è stato realizzato un organismo statico notevolmente diverso per estensione e conformazione strutturale, con numero di pilastrate ridotto e quindi con conseguente modifica della risposta sismica dell'edificio; 2) sono state modificate le sezioni resistenti di un certo numero di elementi (travi e pilastri); 3) sono state aumentate le altezze di interpiano dei livelli 2 e 3; 4) è stato ridotto lo spessore della soletta dei solai n.2 e 3; 5) è stato ridotto o eliminato lo spessore del calcestruzzo copriferro delle travi e dei pilastri con valore medio rilevato su 11 saggi di cm.0,6 invece di quello previsto di cm. 2. 6) L'ausiliario ha ulteriormente indicato come principale difformità la classe del calcestruzzo che compone la struttura, “che è stata determinata, con la campagna di prove distruttive in sito, in un valore notevolmente inferiore a quello di progetto prevista in 250 Kg/cmq” (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Con riguardo alla rispondenza dell'opera alle norme vigenti in materia di costruzioni antisismiche all'epoca della realizzazione, il c.t.u. ha osservato che intanto i precedenti punti 4, 5 e 6 denunciano rilevanti difformità rispetto alle prescrizioni sia delle norme assunte a base dei calcoli, sia delle norme effettivamente
14 vigenti all'epoca del deposito del progetto strutturale presso il competente Ufficio
Regionale (ex Genio Civile) e che risale al 09-01-2006 (pratica n.3814). In proposito l'ing. ha evidenziato che il Progettista ha eseguito i calcoli statici assumendo Per_1 le seguenti Norme di Riferimento: Legge n.64/74 e successivi D.M. 19-06-1984, 29-
01-1985 e 24-01-1986 (Norme per l'edificazione in zone dichiarate sismiche); Legge
n.1086/71 e successivi D.M. 27-07-85 Norme per la costruzione di opere in c.a.);
Circolare applicativa n.27-996 del 31-10-86; D. M. 12-02-1982 (aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per le verifiche di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi); D. M. 11-03-88 (norme relative alle opere in fondazione), senza considerare che le precedenti Norme erano state modificate ed aggiornate con i successivi provvedimenti, tutti vigenti alla data di deposito del 09-
01-2006: D.M. 14-02-1992 – Norme tecniche per l'esecuzione di opera in c.a.; D.M.
09-01-1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a.; D.M. 16-01-1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
Circolare 04-07-1996 - Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche relati-ve ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16-01-1996; Circolare n.65 del 10-04-1997 – Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16-01-1996. Dette norme hanno apportato modifiche significative a quelle impiegate dal Progettista, sia nella determinazione delle azioni di calcolo, sia nei criteri di progettazione.
Il c.t.u. ha quindi concluso che l'opera, oltre che difforme dal progetto e dai calcoli assentiti, non risulta rispondente alle norme vigenti all'epoca della realizzazione, in materia di costruzioni antisismiche e ciò per due ordini di motivi: A) A causa di rilevanti errori costruttivi, come esposto in dettaglio ai precedenti punti 4-5-6; B) A causa dell'errata scelta progettuale nella definizione delle Norme vigenti all'epoca della realizzazione.
L'ausiliario ha infine segnalato che i calcoli redatti dal Progettista e depositati presso l'Ufficio Regionale non rispettano le prescrizioni della “Relazione geologica” redatta ai sensi del D.M. 11-3-1988 dal Dott. Geologo e poste a base Persona_5 del progetto strutturale. “Infatti, al paragrafo 5 – “Note sulla sismicità dell'area”, detta Relazione indica di doversi considerare il territorio del Comune di Soveria
Mannelli ricadente in zona sismica Z = 1, ai sensi dell'OPCM n.3274 del 30-03-
2003, per poi concludere, al paragrafo 7- Considerazioni conclusive - che “nel
15 rispetto quindi delle indicazioni fornite, il sito è idoneo alle destinazioni previste”.
In difformità delle precedenti prescrizioni i calcoli sono stati redatti applicando, nella determinazione delle forze sismiche di progetto, i parametri ed i criteri delle Norme
1986 e considerando l'area ricadente in zona sismica di 2a categoria e non di 1a.
Anche tale circostanza si traduce in una difformità dell'opera costruita rispetto alle
Norme vigenti” (pag. 9 e 10 della c.t.u.).
In ordine alla idoneità del calcestruzzo, il c.t.u. ha dato atto che il calcestruzzo impiegato è stato sottoposto a 3 livelli di verifica con lo scopo di accertarne le caratteristiche meccaniche. Sono state innanzitutto eseguite dal Direttore dei Lavori le normali prove di compressione su campioni standard prelevati durante le fasi di getto, su n. 4 cubetti relativi alle strutture di fondazione ed ai solai 1 e 2. I risultati forniti dal laboratorio in data 04-05-2007 hanno evidenziato un Rc medio = 205,8
Kg/cmq con un minimo: Rc minimo = 167,8 Kg/cmq, completamente difforme dalle prescrizioni progettuali che prevedevano un cls di classe: R = 250 Kg/mq. Tale circostanza ha suggerito di approfondire le prove, prelevando n.7 carote di cls. indurito su elementi distribuiti a tutti i livelli. I risultati forniti dal Laboratorio in data
13-07-2007 hanno restituito un valore medio della Resistenza cubica di Struttura pari a circa: Rc media = 215,0 Kg/cmq ed un valore minimo del nodo 24 al 1° solaio di:
Rc minima = 114,1 Kg/cmq, e dunque anche in questo caso valori non accettabili e che denunciano un certo grado di pericolosità della struttura.
Infine, in sede di Accertamento Tecnico Preventivo il c.t.u. ing. Persona_6 ha provveduto a far eseguire ulteriori prove di compressione su n. 9 carote di cls. prelevate su elementi di tutti i piani ottenendo in data 30-05-08 i risultati riportati a pag. 12 della c.t.u. la cui elaborazione fornisce il valore medio della Resistenza cubica di Struttura pari a circa: Rc medio = 225,0 Kg/cmq con un minimo di: Rc minima = 142,6 Kg/cmq, così confermando la non idoneità del calcestruzzo ai fini della sicurezza dell'edificio.
L'ing. ha poi aggiunto che l'entità delle carenze peggiora calcolando la Per_1 media dei valori provenienti dalle due campagne di indagini eseguite sul cls indurito:
Rc = (215+225) /2 = 220,0 Kg/cmq Rc = (114,1+142,6) /2 = 128,35 Kg/cmq ed ha pertanto concluso che “Essendo tutti i valori inferiori alle prescrizioni progettuali ed alle Norme in materia si deve concludere che il calcestruzzo utilizzato non può assicurare la funzionalità e la sicurezza dell'edificio, secondo le prescrizioni vigenti all'epoca della costruzione e in relazione alla sua destinazione” (pag. 13 della c.t.u.)
16 I rilievi critici alla c.t.u. contenuti nelle osservazioni del c.t.p. dell'ing. non Pt_1 appaiono idonei a sconfessare le indicate conclusioni. Con particolare riferimento alla idoneità del calcestruzzo impiegato il consulente di parte fornisce un valore medio dei dati differente da quello calcolato dal c.t.u. senza tuttavia sottoporre a vaglio critico la metodologia utilizzata dall'ing. e senza neppure indicare le Per_1 eventuali diversità esistenti tra quest'ultima e quelle dallo stesso impiegate.
2.2. In ordine alla affermata concorrente responsabilità dell'appaltatore, la sentenza impugnata si è uniformata al costante e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore non è mai nudus minister.
Con l'ordinanza n. 17819/2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare sul punto che “è, infatti, incontestabile il principio (cui pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio), in virtù del quale, in tema di appalto, la circostanza che
l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister" poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti, con la conseguenza che l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori
[...]”.
“In altri termini, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare
i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (sollecitazioni che, nel caso di specie, non sono emerse). Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
Il predetto convincimento è stato ribadito in termini analoghi con l'ordinanza n.
36265/2022, in cui la S.C. ha nello stesso senso specificato che “Il direttore dei lavori
17 ha - però - la funzione di vigilare a che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in modo regolare, controllandone la corretta esecuzione da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse. A tale figura professionale non si applica il principio dell'esclusione di responsabilità in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Cass.
8700/2016)”.
Alla luce dei principi di diritto appena enunciati, va dedotto come il geom. CP_1 non possa giovarsi della circostanza esimente secondo cui lo stesso, nell'adempiere le proprie obbligazioni, sarebbe stato relegato al rango di mero esecutore degli ordini
- asseritamente - impartiti dalla pars committente, senza possibilità di disattenderli e non avendo voce in capitolo in merito all'esecuzione dei compiti ad esso spettanti.
Tale possibilità si configura solo laddove l'impresa esecutrice dia effettiva e concreta prova di non essere in alcun modo riuscita a discostarsi dalle direttive ricevute, situazione che nel caso di specie non si è configurata, poiché le risultanze della prova testimoniale invocate dal a sostegno della propria tesi non CP_1 soccorrono in tal senso.
Ed infatti i testi escussi ( e si sono limitati a dichiarare in maniera Tes_1 Tes_2 del tutto generica che l'opera è stata eseguita su direttive del committente e del direttore dei lavori, sulla base di un progetto approvato.
Né dalla presenza più o meno frequente dei proprietari sul cantiere, pure riferita dai predetti testi, può inferirsi un atteggiamento di totale ingerenza presuntivamente tenuto dall'odierno appellante incidentale. È al contrario più sensato e verosimile, oltre che conforme a diritto, ritenere che la presenza della proprietà nei luoghi interessati dai lavori era dettata dall'esigenza di verificarne l'andamento e la progressione, senza che siffatto atteggiamento induca a ritenere configurabile la volontà di esautorare del tutto l'appaltatore da qualsivoglia potere organizzativo.
Quanto poi alla tesi del contratto simulato, oltre a costituire allegazione nuova rispetto alla comparsa di costituzione in primo grado, risultando dunque tardiva e inammissibile ai sensi degli artt. 167 e 345 c.p.c., essa è sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
18 La sentenza impugnata va, dunque, confermata nella parte in cui ha affermato la responsabilità solidale del progettista/direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine ai gravi difetti dell'opera.
2.3. Va parimenti confermata la condanna dei predetti al risarcimento dei danni nella misura di €118.321,00 oltre iva.
Innanzitutto risulta infondata l'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo gli attori in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.05.2018, chiesto unicamente la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €149.900,00 necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera ovvero in via alternativa della somma di €118.900,00 necessaria per la messa in sicurezza del fabbricato, così rinunciando alla domanda di condanna alla diretta eliminazione dei vizi.
Ciò chiarito, non può farsi luogo alla condanna, richiesta dai sigg.ri Parte_4 al pagamento della maggior somma di €230.879,45 per l'intervento di ricostruzione della struttura da demolire, che il c.t.u. ing. ha indicato come indefettibile in Per_1 ragione del processo di degrado subito dall'edificio dal 2008 (data dell'ATP) al 2021
(data della c.t.u.).
Ed invero, non vi è prova che l'indicato processo di degrado si sia verificato dopo la sentenza di primo grado, sì da giustificare l'operatività della deroga al divieto dei nova in appello prevista dall'art. 345 comma 1 c.p.c.. Anzi, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra l'ATP e la sentenza (dieci anni) di gran lunga superiore all'intervallo temporale tra la sentenza e la c.t.u. espletata in questa sede, è verosimile ritenere che il peggioramento delle condizioni dell'edificio si fosse già abbondantemente realizzato nel corso del giudizio di primo grado. Né d'altra parte gli appellati hanno dedotto di non essere stati in grado di rilevarne, pur usando l'ordinaria diligenza, l'esistenza e la portata, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui è stato proposto il gravame.
Inoltre il c.t.u. ha fondato la propria valutazione anche su elementi non osservati nell'ATP del 2008 benchè all'epoca esistenti e precisamente sulla gravissima situazione dei due particolari costruttivi descritti nella risposta al Quesito 1 (cfr. pag.
14 della c.t.u.).
Occorre poi considerare che gli stessi appellati in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado avevano chiesto, in primo luogo, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €149.900,00 oltre Iva indicata dal c.t.u.
19 nominato in sede di ATP come necessaria per la demolizione e ricostruzione dell'opera e solo in via alternativa la condanna al pagamento della somma occorrente per la messa in sicurezza del fabbricato. Tale circostanza esclude che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. ing. integrino un fatto sopravvenuto tale da giustificare Per_1 un mutamento della domanda nei termini anzidetti.
2.4. Venendo alla condanna del geom. al pagamento della penale per il CP_1 ritardo, deve rilevarsi che l'eccezione di inadempimento sollevata dal predetto è resistita dalla documentazione in atti attestante il pagamento, da parte dei committenti, di tutti gli acconti dovuti fino alla sospensione dei lavori. D'altra parte non può farsi a meno di evidenziare l'estrema genericità dell'eccezione de qua, non avendo il non solo allegato il quantum del credito residuo, ma neppure CP_1 prodotto documentazione giustificativa del preteso credito.
2.5. Infine la sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva formulata dal geom. nei confronti della CP_1 ed ha accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultima. Controparte_2
Sul primo punto il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1495 c.c. da parte della terza chiamata, così motivando:
“..la fornitura di calcestruzzo da parte della era stata Controparte_2 effettuata (stando al contenuto delle fatture depositate dalla terza chiamata) tra il novembre del 2006 e l'aprile del 2007 (vedi doc.ti 4-9 fascicolo Controparte_2
mentre il geom. aveva avuto certamente conoscenza dei vizi in data
[...] CP_1
22.5.2007, all'atto cioè del ricevimento della missiva degli attori di recesso dal contratto, alla quale erano state allegate le copie delle analisi di laboratorio effettuate sul cemento rifornito (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice). Orbene secondo la Cassazione “ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia va considerato che solo per il “vizio apparente” il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa il termine decorre dal momento della
“scoperta”, la quale si verifica allorquando il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva (e non semplice sospetto) che il vizio sussista” (v. Cass. n.
11452/2000). Sulla base dei suesposti principi giurisprudenziali si ritiene che il geom. ha mancato di denunciare i vizi del calcestruzzo vendutogli dalla terza CP_1 chiamata entro il termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. pur avendo conosciuto (o dovendo conoscere) della loro esistenza sin dal giorno 22.5.2007.
20 L'atto di chiamata in causa del terzo per la manleva, invece, è soltanto del 4.5.2010
(successivo dunque di quasi tre anni al momento della conoscenza dei dedotti vizi del cemento da parte del convenuto)” (cfr. pag. 14 della sentenza).
Nessun rilievo può avere il fatto che il avrebbe sempre mosso CP_1 contestazioni alla tesi dei committenti circa gli asseriti difetti del calcestruzzo.
E' principio consolidato, più volte affermato dalla Suprema Corte che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", dovendo assimilarsi la figura dell'appaltatore a quella del primo venditore/fornitore, quella del subappaltatore al secondo venditore/produttore e quella del committente a quella del primo compratore (Cass. n. 24717/18), sicchè la scoperta del vizio da parte dell'appaltatore coincide con la denuncia dello stesso ricevuta dal committente (cfr.
Cass. n. 13782/24: “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità
o meno della disciplina consumeriestica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché
i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”).
Quanto alla riconvenzionale proposta dalla il Tribunale Controparte_2 ha ritenuto inutilizzabili gli assegni prodotti dal in quanto depositati con la CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.. Con l'appello incidentale il non ha CP_1 contestato la tardività della produzione documentale affermata dal primo giudice, ma ha dedotto che gli assegni in questione “contengono i riferimenti alle partite di calcestruzzo che la ha fatturato, e si fa notare che essi possono essere CP_2 dedotti in compensazione anche in seguito, se e allorquando essa dovesse CP_2 mettere ad esecuzione il capo della sentenza con cui è stata accolta la sua domanda di pagamento. In particolare in alcuni assegni prodotti dal vi è il richiamo CP_1 ad alcune fatture prodotte e ritenute titoli validi del credito rivendicato dalla
(così a pag. 17 dell'appello incidentale). E' evidente come tale allegazione CP_2
21 non possa valere ad inficiare la validità della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Dalle considerazioni svolte discende la correttezza della sentenza impugnata che deve essere integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati e come da dispositivo, sulla Parte_2 Parte_3 base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Nulla va invece disposto riguardo alla rimasta Controparte_5 contumace.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , nei Parte_1 CP_1 confronti di e avverso la Parte_2 Parte_3 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1271/2018 pubblicata il 15.10.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna e , in solido tra di loro, al pagamento in Parte_1 CP_1 favore di e , delle spese di lite del presente grado che Parte_2 Parte_3 liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Pascuzzi, dichiaratosi antistatario;
c) nulla sulle spese nei rapporti con Controparte_2
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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