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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 14/10/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa AR TE EN, nel procedimento iscritto al 27/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Concetta D'AGOSTINO per l'appellante l'avv. Antonino Freno per il e l'avv. Claudio Parte_1 Controparte_1
AL EL per l'appellata i quali discutono la causa riportandosi ai CP_2 rispettivi atti ed ai verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 14/10/2025 Il Giudice
AR TE
EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR TE EN, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 27 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa da
in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta D'Agostino;
- appellante- contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Claudio AN Melodia;
-appellato - nonché contro
P.Iva , in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Freno;
-appellato - *******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2024, depositata in cancelleria in data 5.7.2024, con la quale è Controparte_4 stata parzialmente accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata CP_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 0000403491/2023, notificata in data
[...]
29.09.2023 ed avente ad oggetto crediti vantati dal comune di per omesso Controparte_4 pagamento del canone idrico, e per l'effetto è stata dichiarata la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 57846/12, n. 176827/12; n. 90279/11, n. 41195/13, n. 41196/13, n. 269022/13,
n. 192141/13, n. 61423/14, n, 215310/15, n. 322040/15.
Con il ricorso introduttivo del gravame, notificato via PEC in data 4.1.2025, la illustra Pt_1
i seguenti motivi d'appello: 1) Erronea e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., per avere la sentenza erroneamente ritenuto fondata la doglianza relativa alla prescrizione dei crediti portati dall'ingiunzione di pagamento n. 41195/2013, relativa al canone acqua anno
2005, senza considerare l'avvenuta irretrattabilità dei medesimi crediti, determinata dalla mancata opposizione dell'ingiunzione di pagamento, nè dei successivi atti di sollecito o di riscossione, analiticamente indicati e prodotti;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) non avendo il giudice a quo tenuto conto, nel computo dei termini prescrizionali, del lungo periodo di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale sanitaria dovuta al COVID 19; 3) Illegittimità del capo attinente la liquidazione delle spese di lite.
Chiede dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia dichiarare “la legittimità e l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni fiscali n. 57846/12, n.
176827/12; n. 90279/11, n.41195/13, n. 41196/13, n. 269022/13, n. 192141/13, n. 62423/14,
n. 215310/15, n. 322040/15, con conseguente dichiarazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione e rigetto della domanda avversaria” e condannare l'appellata alle spese anche del primo grado.
L'appellata nel costituirsi in giudizio, contesta il gravame, deducendo che, anche a CP_2 seguito della notifica di cartella esattoriale non opposta, trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito e che, nel caso che occupa, correttamente il Giudice di prime cure ha accertato che tra le intimazioni (rectius: ingiunzioni) di pagamento presupposte e l'intimazione di pagamento del 19.04.2023 era già spirato il termine prescrizionale, non essendovi stati atti idonei ad interrompere lo stesso termine;
osserva che l'art. 68 del d.l. n.
18/2020 appare inapplicabile al caso concreto, riguardante “cartelle i cui versamenti siano antecedenti al periodo compreso che va dall'8 marzo al 31 agosto 2021”.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è comparso anche il Controparte_4 costituitosi in pari data, depositando comparsa con cui ha aderito all'appello e concluso per il suo accoglimento.
Quindi, richiesta al Giudice di pace l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, e depositate dalle parti note conclusive autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo della lite aveva chiesto accertarsi e dichiararsi Controparte_3
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sopra meglio indicata, inerente crediti portati da undici ordinanze ingiunzione presupposte, a titolo di canone acqua per varie annualità, invocando la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, in difetto di notifica di qualsivoglia atto interruttivo.
Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva dedotto di aver Parte_2 correttamente notificato le ingiunzioni di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento, nonché ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, depositando, in allegato alla memoria di costituzione, documentazione comprovante la notifica.
La sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda, ha ritenuto che:
a) per il credito portato dall'ingiunzione di pagamento n. 41195/2013 del 2013 (Pratica n.
90020100152897380), relativo a canone acqua 2005, il termine prescrizionale fosse già decorso alla data di notifica del precedente sollecito di pagamento, avvenuta in data
08.10.2012;
b) per il credito portato dalle ingiunzioni di pagamento n. 57846/12, n. 176827/12; n.
90279/11, n. 41196/13, n. 269022/13, n. 192141/13, n. 61423/14, n. 215310/15, n.
322040/15, la prescrizione fosse maturata nel periodo intercorrente tra la data di notifica degli atti interruttivi (preavviso di fermo n. 286792 notificato in data 20.09.2014 ed intimazione di pagamento n. 544293 notificata in data 28.12.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (ricevuta in data 29.09.2023).
Tuttavia, con riferimento al credito identificato sub a), deve osservarsi che il concessionario aveva dimostrato, con la documentazione prodotta in primo grado, l'intervenuta notifica non solo del sollecito di pagamento n. 90020100152897380 (perfezionata in data 08.10.2012), ma anche dell'ingiunzione fiscale n. 41195 del 2013 (perfezionata in data 28.05.2013) e, successivamente, del preavviso di fermo amministrativo n. 286792 del 2014 in data
20.09.2014 e dell'intimazione di pagamento n. 544293 del 2015 notificata il 28.12.2015.
In diritto, deve rilevarsi che, secondo il costante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata tempestiva opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa ex r.d. n. 639/1910 (atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto), correttamente notificata, determina – per tutti i crediti vantati con l'ordinanza ingiunzione, sia relativi ad entrate tributarie che (come nel caso che occupa) ad entrate extratributarie - l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8335 del 26/05/2003 e Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 16/11/2006; cfr. anche Sez.
Un., n. 23397 del 17/11/2016; Cass., n. 11380 del 6/7/2012; Cass., n. 12263 del 25/5/2007).
Nel caso che occupa, non essendo dimostrata l'opposizione all'ingiunzione presupposta, i motivi attinenti la prescrizione maturata antecedentemente alla sua notifica non potevano essere dedotti né tantomeno essere posti a base dell'accoglimento della domanda.
Per altro verso, dopo la notifica della predetta ingiunzione fiscale (del 28.05.2013), il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto mediante la notifica, in data 20.09.2014, di un preavviso di fermo amministrativo e, in data 28.12.2015, di un'intimazione di pagamento, relativi sempre al credito da canone acqua 2005; successivamente, poiché la prescrizione sarebbe scaduta il 28.12.2020, si applica la sospensione prevista dall'art. 68 del
D.L. 18/2020, che dopo aver previsto al primo comma la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento nonché da ingiunzioni e dagli avvisi di accertamento esecutivi, richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, a sua volta, al secondo comma, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza, in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso che occupa, la sospensione si è pertanto protratta fino al 31 dicembre 2023, sicchè alla data di notifica dell'intimazione opposta (il 29.09.2023) il credito non era prescritto e la domanda proposta avrebbe dovuto essere rigettata.
Per le medesime ragioni ora enunciate, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto maturata la prescrizione con riferimento ai crediti portati dalle ordinanze ingiunzione sopra indicate sub b): anche per i crediti in esame, invero, risulta dimostrata la notifica degli stessi atti interruttivi sopra indicati (preavviso di fermo n. 286792 notificato in data 20.09.2014 ed intimazione di pagamento n. 544293 notificata in data 28.12.2015), sicchè, operando la sospensione dei termini ex art. 68 del d.l. 18/2020, nei termini sopra illustrati, alla data di notifica dell'intimazione opposta (il 29.09.2023) il credito non era prescritto.
In accoglimento totale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado da Controparte_3
4. Attesa la soccombenza, l'appellata va condannata alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite sostenute da liquidate, sulla base dei nuovi parametri di cui al Parte_2
d.m. n. 147/2022, con l'eliminazione della fase di istruzione, perché non svolta, e con la riduzione del 50% per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione – nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari (euro 213 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 426,00 per fase decisoria), per il presente grado d'appello, ed in euro 457,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vanno invece compensate le spese sostenute nel presente grado dal Controparte_5 che non ha spiegato alcuna autonoma difesa e che è rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
5. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa AR TE EN, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro e nei confronti di in Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 persona dei legali rappresentanti pro-tempore, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2024, rigetta la domanda proposta in primo grado;
Controparte_4
2. condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
liquidate nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari, per il presente Parte_2 grado d'appello, ed in euro 457,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, compensando le spese sostenute nel presente grado dal
[...]
Controparte_4
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
AR TE EN
Sezione Civile
All'udienza del 14/10/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa AR TE EN, nel procedimento iscritto al 27/2025 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Concetta D'AGOSTINO per l'appellante l'avv. Antonino Freno per il e l'avv. Claudio Parte_1 Controparte_1
AL EL per l'appellata i quali discutono la causa riportandosi ai CP_2 rispettivi atti ed ai verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 14/10/2025 Il Giudice
AR TE
EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AR TE EN, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 27 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa da
in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta D'Agostino;
- appellante- contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Claudio AN Melodia;
-appellato - nonché contro
P.Iva , in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Freno;
-appellato - *******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2024, depositata in cancelleria in data 5.7.2024, con la quale è Controparte_4 stata parzialmente accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellata CP_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 0000403491/2023, notificata in data
[...]
29.09.2023 ed avente ad oggetto crediti vantati dal comune di per omesso Controparte_4 pagamento del canone idrico, e per l'effetto è stata dichiarata la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 57846/12, n. 176827/12; n. 90279/11, n. 41195/13, n. 41196/13, n. 269022/13,
n. 192141/13, n. 61423/14, n, 215310/15, n. 322040/15.
Con il ricorso introduttivo del gravame, notificato via PEC in data 4.1.2025, la illustra Pt_1
i seguenti motivi d'appello: 1) Erronea e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., per avere la sentenza erroneamente ritenuto fondata la doglianza relativa alla prescrizione dei crediti portati dall'ingiunzione di pagamento n. 41195/2013, relativa al canone acqua anno
2005, senza considerare l'avvenuta irretrattabilità dei medesimi crediti, determinata dalla mancata opposizione dell'ingiunzione di pagamento, nè dei successivi atti di sollecito o di riscossione, analiticamente indicati e prodotti;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) non avendo il giudice a quo tenuto conto, nel computo dei termini prescrizionali, del lungo periodo di sospensione stabilito dalla normativa emergenziale sanitaria dovuta al COVID 19; 3) Illegittimità del capo attinente la liquidazione delle spese di lite.
Chiede dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia dichiarare “la legittimità e l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni fiscali n. 57846/12, n.
176827/12; n. 90279/11, n.41195/13, n. 41196/13, n. 269022/13, n. 192141/13, n. 62423/14,
n. 215310/15, n. 322040/15, con conseguente dichiarazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione e rigetto della domanda avversaria” e condannare l'appellata alle spese anche del primo grado.
L'appellata nel costituirsi in giudizio, contesta il gravame, deducendo che, anche a CP_2 seguito della notifica di cartella esattoriale non opposta, trovano applicazione i termini prescrizionali di ciascun credito e che, nel caso che occupa, correttamente il Giudice di prime cure ha accertato che tra le intimazioni (rectius: ingiunzioni) di pagamento presupposte e l'intimazione di pagamento del 19.04.2023 era già spirato il termine prescrizionale, non essendovi stati atti idonei ad interrompere lo stesso termine;
osserva che l'art. 68 del d.l. n.
18/2020 appare inapplicabile al caso concreto, riguardante “cartelle i cui versamenti siano antecedenti al periodo compreso che va dall'8 marzo al 31 agosto 2021”.
Alla prima udienza del 13.5.2025 è comparso anche il Controparte_4 costituitosi in pari data, depositando comparsa con cui ha aderito all'appello e concluso per il suo accoglimento.
Quindi, richiesta al Giudice di pace l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, e depositate dalle parti note conclusive autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con l'atto introduttivo della lite aveva chiesto accertarsi e dichiararsi Controparte_3
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sopra meglio indicata, inerente crediti portati da undici ordinanze ingiunzione presupposte, a titolo di canone acqua per varie annualità, invocando la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, in difetto di notifica di qualsivoglia atto interruttivo.
Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva dedotto di aver Parte_2 correttamente notificato le ingiunzioni di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento, nonché ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, depositando, in allegato alla memoria di costituzione, documentazione comprovante la notifica.
La sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda, ha ritenuto che:
a) per il credito portato dall'ingiunzione di pagamento n. 41195/2013 del 2013 (Pratica n.
90020100152897380), relativo a canone acqua 2005, il termine prescrizionale fosse già decorso alla data di notifica del precedente sollecito di pagamento, avvenuta in data
08.10.2012;
b) per il credito portato dalle ingiunzioni di pagamento n. 57846/12, n. 176827/12; n.
90279/11, n. 41196/13, n. 269022/13, n. 192141/13, n. 61423/14, n. 215310/15, n.
322040/15, la prescrizione fosse maturata nel periodo intercorrente tra la data di notifica degli atti interruttivi (preavviso di fermo n. 286792 notificato in data 20.09.2014 ed intimazione di pagamento n. 544293 notificata in data 28.12.2015) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (ricevuta in data 29.09.2023).
Tuttavia, con riferimento al credito identificato sub a), deve osservarsi che il concessionario aveva dimostrato, con la documentazione prodotta in primo grado, l'intervenuta notifica non solo del sollecito di pagamento n. 90020100152897380 (perfezionata in data 08.10.2012), ma anche dell'ingiunzione fiscale n. 41195 del 2013 (perfezionata in data 28.05.2013) e, successivamente, del preavviso di fermo amministrativo n. 286792 del 2014 in data
20.09.2014 e dell'intimazione di pagamento n. 544293 del 2015 notificata il 28.12.2015.
In diritto, deve rilevarsi che, secondo il costante e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata tempestiva opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa ex r.d. n. 639/1910 (atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto), correttamente notificata, determina – per tutti i crediti vantati con l'ordinanza ingiunzione, sia relativi ad entrate tributarie che (come nel caso che occupa) ad entrate extratributarie - l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (così Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8335 del 26/05/2003 e Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 16/11/2006; cfr. anche Sez.
Un., n. 23397 del 17/11/2016; Cass., n. 11380 del 6/7/2012; Cass., n. 12263 del 25/5/2007).
Nel caso che occupa, non essendo dimostrata l'opposizione all'ingiunzione presupposta, i motivi attinenti la prescrizione maturata antecedentemente alla sua notifica non potevano essere dedotti né tantomeno essere posti a base dell'accoglimento della domanda.
Per altro verso, dopo la notifica della predetta ingiunzione fiscale (del 28.05.2013), il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto mediante la notifica, in data 20.09.2014, di un preavviso di fermo amministrativo e, in data 28.12.2015, di un'intimazione di pagamento, relativi sempre al credito da canone acqua 2005; successivamente, poiché la prescrizione sarebbe scaduta il 28.12.2020, si applica la sospensione prevista dall'art. 68 del
D.L. 18/2020, che dopo aver previsto al primo comma la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento nonché da ingiunzioni e dagli avvisi di accertamento esecutivi, richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, a sua volta, al secondo comma, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza, in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso che occupa, la sospensione si è pertanto protratta fino al 31 dicembre 2023, sicchè alla data di notifica dell'intimazione opposta (il 29.09.2023) il credito non era prescritto e la domanda proposta avrebbe dovuto essere rigettata.
Per le medesime ragioni ora enunciate, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto maturata la prescrizione con riferimento ai crediti portati dalle ordinanze ingiunzione sopra indicate sub b): anche per i crediti in esame, invero, risulta dimostrata la notifica degli stessi atti interruttivi sopra indicati (preavviso di fermo n. 286792 notificato in data 20.09.2014 ed intimazione di pagamento n. 544293 notificata in data 28.12.2015), sicchè, operando la sospensione dei termini ex art. 68 del d.l. 18/2020, nei termini sopra illustrati, alla data di notifica dell'intimazione opposta (il 29.09.2023) il credito non era prescritto.
In accoglimento totale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado da Controparte_3
4. Attesa la soccombenza, l'appellata va condannata alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite sostenute da liquidate, sulla base dei nuovi parametri di cui al Parte_2
d.m. n. 147/2022, con l'eliminazione della fase di istruzione, perché non svolta, e con la riduzione del 50% per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione – nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari (euro 213 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 426,00 per fase decisoria), per il presente grado d'appello, ed in euro 457,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vanno invece compensate le spese sostenute nel presente grado dal Controparte_5 che non ha spiegato alcuna autonoma difesa e che è rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
5. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa AR TE EN, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro e nei confronti di in Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 persona dei legali rappresentanti pro-tempore, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 27/2024, rigetta la domanda proposta in primo grado;
Controparte_4
2. condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_3
liquidate nel complessivo importo di euro 852,00 per onorari, per il presente Parte_2 grado d'appello, ed in euro 457,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, compensando le spese sostenute nel presente grado dal
[...]
Controparte_4
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
AR TE EN