TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso da:
1) (C.F. ), appresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
COSMO ANNA, e
2) ( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA
i quali hanno contratto matrimonio il 04/12/2005 a CIVITANOVA MARCHE (MC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 90, parte 2ª, Serie A,
separati con sentenza di omologa n. 18/2024 del 16.5.2024
coi seguenti figli: nata ad [...] il [...], Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.3.2024 chiedevano pronuncia la separazione dei coniugi e, maturati i termini, il divorzio.
Omologata la separazione consensuale, la causa era rimessa sul ruolo all'udienza del 13.1.2025 e, nelle loro note scritte, le parti indicavano che non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (affido condiviso e quasi paritetico), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 04/12/2005 a CIVITANOVA MARCHE (MC), trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 90, parte II, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti come aggiornate con le note scritte per l'udienza del 13.1.2025 (depositate il
9.1.2025), di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Canullo Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso da:
1) (C.F. ), appresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
COSMO ANNA, e
2) ( ), rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA
i quali hanno contratto matrimonio il 04/12/2005 a CIVITANOVA MARCHE (MC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 90, parte 2ª, Serie A,
separati con sentenza di omologa n. 18/2024 del 16.5.2024
coi seguenti figli: nata ad [...] il [...], Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.3.2024 chiedevano pronuncia la separazione dei coniugi e, maturati i termini, il divorzio.
Omologata la separazione consensuale, la causa era rimessa sul ruolo all'udienza del 13.1.2025 e, nelle loro note scritte, le parti indicavano che non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo pagina 1 di 2 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi (affido condiviso e quasi paritetico), stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 04/12/2005 a CIVITANOVA MARCHE (MC), trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2005, atto n. 90, parte II, Serie A, alle condizioni concordate dalle parti come aggiornate con le note scritte per l'udienza del 13.1.2025 (depositate il
9.1.2025), di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott.ssa Alessandra Canullo
pagina 2 di 2