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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4771/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 19.03.2025
tra
( ), rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Giampiero Clementino, ( ), in virtù di procura in atti, preso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P.IVA. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t. Avv. rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Giancarlo Bruno ( ), in virtù di procura in atti, C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1991/2023
pubblicata il 06/10/2023
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, , titolare dell'impresa Parte_1
individuale Bosco Ecologia, impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1991/2023, pubblicata il 06.10.2023, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € CP_1
20.496,00.
Si costituiva l'appellato resistendo all'impugnazione e Controparte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 12.03.2025 nessuno è comparso e l'istruttore ha rimesso la causa al
Collegio ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c. all'udienza del 19.03.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25
giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del
2 giudizio.
Iil provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.; esso, pertanto, va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4771/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 19.03.2025
tra
( ), rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Giampiero Clementino, ( ), in virtù di procura in atti, preso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(P.IVA. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore p.t. Avv. rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Giancarlo Bruno ( ), in virtù di procura in atti, C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1991/2023
pubblicata il 06/10/2023
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, , titolare dell'impresa Parte_1
individuale Bosco Ecologia, impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1991/2023, pubblicata il 06.10.2023, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € CP_1
20.496,00.
Si costituiva l'appellato resistendo all'impugnazione e Controparte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 12.03.2025 nessuno è comparso e l'istruttore ha rimesso la causa al
Collegio ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c. all'udienza del 19.03.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25
giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del
2 giudizio.
Iil provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c.; esso, pertanto, va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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