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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8150/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Saverio D'Aleo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariantonietta Piras CP_1 P.IVA_1
ed Alessandro Doa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 17/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 agosto 2022 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto dell' vantato con la nota del 20 ottobre 2021, di CP_1
ripetere la somma di € 5.854,96 indebitamente corrisposta sulla pensione di reversibilità per l'anno 2017. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità del fondo speciale Ferrovie dello Stato, ha dedotto di aver ricevuto l'indebito in buona fede, invocando la sanatoria ex art. 52 della L. 88/1989 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 15 febbraio 2023 l' in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore della
Corte dei Conti;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' deve trovare CP_1
accoglimento visto che la controversia ha per oggetto una pensione di reversibilità gravante sul Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato e la giurisdizione sulle questioni connesse a tale tipo di trattamento pensionistico spetta alla Corte dei Conti (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 1212 del 27 novembre 2000).
Dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del tenore squisitamente processuale della decisione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8150/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Saverio D'Aleo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariantonietta Piras CP_1 P.IVA_1
ed Alessandro Doa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 17/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'8 agosto 2022 ha chiesto che venga Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto dell' vantato con la nota del 20 ottobre 2021, di CP_1
ripetere la somma di € 5.854,96 indebitamente corrisposta sulla pensione di reversibilità per l'anno 2017. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità del fondo speciale Ferrovie dello Stato, ha dedotto di aver ricevuto l'indebito in buona fede, invocando la sanatoria ex art. 52 della L. 88/1989 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 15 febbraio 2023 l' in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro in favore della
Corte dei Conti;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' deve trovare CP_1
accoglimento visto che la controversia ha per oggetto una pensione di reversibilità gravante sul Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato e la giurisdizione sulle questioni connesse a tale tipo di trattamento pensionistico spetta alla Corte dei Conti (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 1212 del 27 novembre 2000).
Dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del tenore squisitamente processuale della decisione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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