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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 11650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa HI TO, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 17.6.20205, ha pronunciato in data 17.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 52958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe RO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza San Giovanni Bosco n. 86, presso lo studio dell'avv. Roberto Castagna, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1 CONCLUSIONI:
- per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o i legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare la responsabile delle carenze strutturali Controparte_1 dell'immobile locato accertate dalla CTU;
2) per l'effetto, condannare la Controparte_1 al: - rimborso di tutti i canoni di locazione vanamente versati;
- rimborso del deposito cauzionale;
- rimborso dell'importo sostenuto per l'effettuazione dei lavori per € 18.034,32; - risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
oltre agli interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore quantificata secondo giustizia. Con vittoria di spese ed onorari dei procedimenti di istruzione preventiva e di merito, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, e rimborso spese di accesso alla giustizia (C.U. e Marca da bollo) per entrambi i giudizi”
- per il convenuto in via riconvenzionale: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento e/o responsabilità per colpa grave della in persona del rappresentante legale pro – Parte_1 tempore, agli obblighi locativi di cui al combinato normativo di cui all'art.1587 cod. civ. ed all'art.
5 del contratto di locazione in merito all'omesso versamento e/o pagamento degli oneri condominiali, nonché, all'art. 1590 cod. civ. e degli artt. 9 e 13 del contratto di locazione in relazione al causato danneggiamento della pavimentazione del locale locato ed all'omessa riconsegna dello stesso nel medesimo stato di fatto e diritto in cui gli era stato consegnato il 12.10.2020 e per l'effetto : -
Condannarla al pagamento in favore della in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro – tempore, della somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio e da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di rimborso per gli oneri condominiali non pagati per gli anni condotti in locazione dal 2021 al 2022 compreso, nonché, a titolo di risarcimento danni per spese di ripristino
e riparazione dell'immobile locato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì fino all'effettivo soddisfo . - Attribuire alla in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
– tempore, la somma di Euro 6.000,00 (€ seimila/00) versata dalla a titolo di Parte_1 deposito cauzionale, a compensazione parziale degli oneri condominiali non versati e di tutti i danni
e costi di ripristino sopra specificati. - Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario, come per legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che le parti avevano stipulato in data 12.10.2020 un contratto di locazione ad uso commerciale (vendita di alimenti per animali) avente ad oggetto l'immobile sito in
Roma alla via Boccea n. 762, registrato il 16.10.2020
- che il contratto prevedeva un canone mensile pari ad € 2.000,00 e l'onere in capo al conduttore di sostenere le spese necessarie a rendere il locale idoneo all'uso dedotto nell'accordo;
- che, nelle more del rapporto, la conduttrice veniva a conoscenza di circostanze pregiudizievoli, taciutele dalla locatrice al momento della sottoscrizione del contratto, ed in particolare problematiche strutturali tali da rendere il locale inidoneo alla locazione commerciale, poiché mancante di alcuni elementi essenziali a tal fine, tra cui l'assenza dell'utenza idrica e del contatore per l'energia elettrica;
- che, inoltre, dalla perizia di parte risultava che il locale era sprovvisto del certificato di agibilità – indispensabile per l'esercizio di un'attività commerciale aperta al pubblico
– e che la pratica di condono, relativa alle opere abusivamente realizzate, era erronea se non addirittura assente;
- che, inoltre, il locale non era provvisto di un parcheggio pertinenziale;
- che tali circostanze impedivano alla conduttrice di esercitare la propria attività di vendita al pubblico di alimenti per animali;
- che, pertanto, in data 1°.
2.2023 la intimava formale risoluzione del contratto Pt_1
di locazione e, il successivo 27.2.2023, prima della riconsegna, proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della locatrice;
- che la consulenza disposta nel procedimento cautelare concludeva per l'esistenza delle criticità denunciate, stimava in € 18.034,32 l'importo dei lavori eseguiti dalla conduttrice e in € 1.026,92 l'importo dei lavori necessari per il ripristino degli intonaci ammalorati, rappresentava di avere rilasciato l'immobile all'esito dell'a.t.p. e rassegnava le conclusioni supra indicate.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata dalla conduttrice nel giudizio di sfratto per morosità incardinato dalla
, conclusosi con sentenza sfavorevole alla conduttrice e da questa non CP_1 impugnata;
deducendo, nel merito, che la conduttrice aveva utilizzato la cosa locata per i fini previsti in contratto, trasferendovi la sede sociale, presentando una s.c.i.a., percependo introiti dall'attività di vendita, come indicato nel bilancio di esercizio e rimanendo nella detenzione anche dopo lo sfratto, e che il contratto prevedeva, alla pag. 1, che la conduttrice prendeva atto che gli impianti non sono a norma e che si assumeva tutte le spese per rendere il locale idoneo all'uso e quelle per i relativi adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l'attività e, all'art. 13, che la conduttrice dichiarava di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovavano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la conduttrice esonerava il locatore da qualsiasi responsabilità in merito anche al mancato rilascio di licenza per motivi non dovuti alla parte locatrice;
contestando che le conclusioni della c.t.u. fossero favorevoli alla ricorrente, nel senso da questa affermato;
l'inesistenza del diritto al rimborso del deposito cauzionale, escluso in virtù del perdurante debito della conduttrice al rimborso degli oneri condominiali, e l'esclusione contrattuale del diritto di rivalsa del conduttore per i lavori eseguiti sulla cosa locata;
la causazione da parte della ricorrente di danni all'immobile, che avevano determinato la necessità di spese di ripristino quantificate da elaborato di parte in misura superiore all'ammontare del deposito cauzionale.
A seguito del mutamento del rito in quello locatizio, le parti depositavano memorie integrative. La ricorrente rappresentava che la nuova conduttrice dell'immobile si era trovata di fronte alle medesime problematiche e che la Polizia di
Roma Capitale aveva riscontrato “opere in difformità allo stato dei luoghi” ed elevato
“apposito verbale di accertamento di violazione”; la resistente ribadiva che l'immobile era stato utilizzato per oltre tre anni per deposito merci, svolgendo la conduttrice attività di vendita online, mentre mai era stata presentata s.c.i.a. per esercizio di commercio al
4 dettaglio (vendita al pubblico), e affermava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, la causa veniva rinviata per la discussione, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
* * * * *
Preliminare all'esame del quantum della pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente è la delibazione dell'an della stessa.
Risulta dagli atti di causa quanto segue:
- in data 12.10.2020, le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione (con decorrenza 1°.11.2020), le cui disposizioni rilevanti, per quanto interessa in questa sede, sono: a) le premesse, nelle quali il locatore dichiarava “riguardo alla conformità e alle normative vigenti che gli impianti non sono a norma”, ma che il conduttore, intendendo prendere in locazione l'immobile per esercitarvi “la propria attività professionale di negozio alimenti per animali”, si sarebbe fatto carico delle “spese per rendere il locale idoneo a tale uso e quelle per i relativi adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l'attività sopra indicata”; l'art. 10, nel quale si dà atto che “le migliorie o innovazioni, ancorché autorizzate, non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore”
e che altre “innovazioni, modifiche, ristrutturazioni e addizioni all'immobile locato, ovvero le opere murarie e/o di trasformazione interna dell'unità immobiliare eventualmente necessarie nel corso della durata del futuro contratto per l'adattamento all'uso previsto, purché queste avvengano nel […] nel pieno rispetto delle attuali e future normative e regolamenti in materia urbanistica, igiene, sicurezza sul lavoro, ecc. e purché queste siano tali da consentire, alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa si verifichi, una riconsegna dell'immobile alla parte locatrice in buono stato locativo. Al momento del rilascio, le migliorie, le innovazioni e le addizioni apportate, non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore, si intenderanno acquisite alla proprietà
[…] senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali”; l'art. 11, dal quale risulta che “la conduttrice
5 dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la conduttrice esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito anche al mancato rilascio di licenza per motivi non dovuti alla parte locatrice” (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
- che in data 1°.2.2023, dopo oltre due anni dall'inizio della locazione, la conduttrice, che dal mese precedente interrompeva il versamento dei canoni, denunciava l'inidoneità dei locali per lo svolgimento di attività commerciale con accesso al pubblico, l'esistenza di infiltrazioni, la mancanza del contatore elettrico e l'inesistenza del parcheggio e dichiarava di voler risolvere il contratto (cfr. all. 3 al ricorso per a.t.p.);
- che, nel mese di marzo 2023, la locatrice intimava lo sfratto per morosità, al quale la controparte si opponeva, in tale sede ottenendo ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione), confermata dalla sentenza resa all'esito della fase di merito, che dichiarava risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, dichiarava cessata la materia del contendere sul rilascio – nelle more intervenuto – e condannava la conduttrice al pagamento dei canoni insoluti, nonché dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale della conduttrice di risarcimento dei danni (cfr. all. 4 alla comparsa);
- che, nell'ambito del procedimento cautelare incardinato dalla ricorrente, il c.t.u. nominato dal Tribunale concludeva come segue: “1) Al momento dei sopralluoghi effettuati durante le operazioni peritali, lo stato generale di manutenzione
è risultato buono, ad eccezione della presenza di intonaci ammalorati che sono da ripristinare per motivi di igiene e salubrità nei luoghi di lavoro. Ci sono poi delle criticità che rendono l'unità immobiliare attualmente inidonea all'uso commerciale di attività di vendita di prodotti alimentari per animali: - La pratica edilizia S.C.I.A. presentata il
22/07/2021 dalla al Municipio XIII di Roma con prot. n. Parte_1
CS/2021/0062221 non risulta chiusa. Occorre dunque ultimare prima le lavorazioni
6 come da progetto presentato, procedere alla Comunicazione di Fine Lavori con la relativa documentazione da allegare tra cui la nuova planimetria catastale, ed effettuare la
Segnalazione certificata per agibilità parziale. - Occorrono le Certificazioni degli impianti.
- Occorre un impianto di immissione ed estrazione dell'aria e di un impianto di trattamento dell'aria. - Occorre presentare una S.C.I.A. commerciale per poter avviare una attività di vendita di prodotti alimentari per animali. - Occorrono dei parcheggi di pertinenza in dotazione al locale commerciale. - Occorre presentare una S.C.I.A. antincendio ai Vigili del Fuoco. 2) I lavori effettuati dalla certificati Parte_1 dalle fatture depositate agli atti di causa per un ammontare pari ad € 18.034,32, risultano di buona realizzazione. 3) Non risultano attualmente danni visibili all'interno dell'unità immobiliare, ad eccezione di intonaci ammalorati, alcuni imputabili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto e risolte dal ed altri, asciutti al CP_2 tatto, posti alla base di un pilastro e di una parete;
a tal proposito si stima per il ripristino degli intonaci ammalorati una somma pari ad € 1.026,92” (cfr. all. 6 al ricorso).
La ricorrente chiede in questa sede, previo accertamento della convenuta in ordine alle carenze strutturali dell'immobile, a) la condanna al rimborso di tutti i canoni di locazione vanamente versati, b) il rimborso del deposito cauzionale, c) il rimborso dell'importo sostenuto per l'effettuazione dei lavori per € 18.034,32 e d) il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
Nessuna delle voci richieste è dovuta al ricorrente, per le ragioni di seguito indicate con riferimento a ciascuna.
1. La domanda di condanna al rimborso dei canoni di locazione.
Con riferimento alla prima delle somme richieste, merita di essere sottolineato che, essendosi svolto tra le parti un procedimento di intimazione di sfratto per morosità del conduttore, con contestuale domanda di pagamento dei canoni scaduti (conclusosi con sentenza che ha accolto le domande di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice e di condanna al pagamento dei canoni non versati), eventuali contestazioni della conduttrice in punto di spettanza dei canoni, ovviamente prodromiche alla richiesta di restituzione degli stessi, avrebbero dovuto essere proposte in quella sede, e sono oggi impedite dalla formazione del
7 giudicato. Giova osservare, infatti, che “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. Cass.
11.7.2017, n. 17049; conforme Id. 24.5.2013, n. 12994).
Ora, posto che l'allegazione di un inadempimento del locatore, per paralizzare la pretesa di questi alla corresponsione dei canoni, integra la deduzione di un fatto impeditivo dell'obbligazione, esso avrebbe dovuto essere fatto valere nel procedimento di sfratto: la sentenza n. 16734/2023 in atti, invece, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, dà atto che in quella sede la convenuta
“dichiarava di rinunciare all'opposizione, nonché alla domanda riconvenzionale”: il che impedisce, oggi, di rimettere in discussione il diritto, oramai cristallizzato, dell'attrice alla percezione dei canoni di locazione.
2. La domanda di condanna al rimborso del deposito cauzionale.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di attribuzione del deposito cauzionale, allegando l'esistenza di un debito della conduttrice per il pagamento degli oneri condominiali e per il risarcimento dei danni arrecati alla pavimentazione dell'immobile locato e comunque per non aver restituito la cosa locata in buono stato.
Il credito per oneri condominiali vantato dalla resistente non può essere accertato: il locatore, infatti, non può ottenere una condanna di pagamento a proprio favore, laddove non deduca e dimostri di avere anche anticipato le somme dovute, per contratto, dal conduttore (cfr. Cass. 2769/1998: “Gli oneri accessori costituiscono un mero rimborso spese anticipate dal locatore” e Cass. 22899/2016: “Nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di
8 riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini,
e siano dovuti dal conduttore "a rimborso" dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto - in caso di contestazione da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi,
o della inesistenza delle spese sostenute dal locatore - se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese ed i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso”).
Nel caso di specie, non è stato provato che la locatrice abbia effettivamente corrisposto al condominio gli oneri condominiali, sicché la pretesa di rimborso non può essere accolta.
Resta da vedere se possa essere riconosciuto il diritto della convenuta al risarcimento dei danni per la dedotta violazione dell'art. 1590 c.c. da parte del conduttore, a mente del quale “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba essere data risposta negativa, essendo prodotta a supporto della pretesa unicamente una perizia di parte, laddove la convenuta, in pendenza del procedimento per a.t.p. ovvero al momento della riconsegna, avrebbe potuto chiedere l'accertamento dei pretesi danni da parte del
Tribunale: ella, invece, ha instato per la consulenza solo nella comparsa del 3.1.2024,
a fronte del rilascio dell'immobile avvenuto quasi sei mesi prima (il 20.7.2023, come risulta dal verbale di restituzione: all. 13), così rendendo di fatto inattendibile una perizia del Tribunale, che si sarebbe svolta su uno stato dei luoghi diverso da quello esistente al momento del rilascio.
Per completezza, si evidenzia che dall'importo non può essere decurtata la somma stimata dal c.t.u. per il ripristino degli intonaci ammalorati, essendo stata acclarata l'origine condominiale delle infiltrazioni e, dunque, l'estraneità della conduttrice alla causazione del danno.
La pretesa di restituzione del deposito cauzionale, per € 6.000,00 oltre interessi legali dal versamento al saldo, deve dunque essere accolta per l'intero.
9 c) d) La domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Le domande sub c) e sub d) debbono essere, parimenti, respinte.
Presupposto per il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria della locatrice è l'accertamento di un suo inadempimento: anche a non voler considerare precluso l'esame sul punto in virtù della precedente sentenza tra le stesse parti, per effetto della rinuncia alla domanda risarcitoria colà formulata dalla conduttrice, alla luce delle disposizioni contrattuali di cui si è dato conto, emerge che la locataria era perfettamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile locato e dell'inidoneità dei locali, tanto che si accollava le spese necessarie all'adeguamento dei locali, anche dal punto di vista amministrativo (art. 10), e che rinunciava a qualunque pretesa economica per i lavori compiuti sull'immobile (art. 11).
Non può, dunque, l'attrice affermare che le criticità le fossero state taciute e non le fossero note: ella era ben consapevole dello stato dei luoghi, con conseguente esclusione di qualunque responsabilità sul punto della locatrice ((si veda sul punto
Cass. 31.3.2008, n. 8303, che richiama Cass. 13270/2000, 14342/2000, 9019/2005:
“In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso, nel caso in cui il conduttore abbia in contratto riconosciuto il bene locato idoneo all'uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte dello stesso conduttore. Conseguentemente, in tal caso, deve escludersi la risoluzione del contratto, essendo, in base alla relativa valida clausola contrattuale, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione dei detti vizi e all'autonomia delle parti la valutazione dei vizi che non rendono impossibile il godimento del bene, non potendosi escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto
a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso”; ancora, Cass.
1735/2011: “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo grava sul conduttore l'onere di assicurarsi che il locale oggetto della locazione sia idoneo allo svolgimento della specifica attività che si accinge ad esercitare. Salvo specifica pattuizione, il locatore non può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”).
10 In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore solo se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti (cfr. Cass. 4.2.2025, n. 2791; conforme Id. 20.8.2018, n. 20796): nella specie, non solo manca l'accertamento dell'impossibilità di ottenere i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività – che, infatti, non consta essere stata lamentata sino a che non è subentrato lo stato di morosità della conduttrice – ma nemmeno sussiste un impegno della locatrice di ottenerli, ché anzi le clausole del contratto erano di tenore diametralmente opposto.
Nemmeno le ulteriori criticità (inesistenza del parcheggio, infiltrazioni) mutano il convincimento del Tribunale, le prime perché senz'altro conosciute dalla conduttrice al momento della stipula del contratto, le seconde perché ascritte dal consulente ad origine condominiale, oltre che perché dedotte in termini assolutamente generici.
* * * * *
L'accoglimento delle domande attoree in misura molto inferiore a quanto richiesto giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà e la condanna della convenuta al rimborso della residua metà delle spese processuali, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Posto che le spese del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo sono superflue ai fini della domanda di restituzione del deposito cauzionale, che sarebbe stata accolta anche senza l'introduzione dell'a.t.p., le stesse vengono dichiarate non ripetibili.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- condanna la resistente a restituire alla ricorrente il deposito cauzionale, pari ad €
6.000,00, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- compensa per metà le spese processuali;
- condanna la convenuta alla rifusione della residua metà delle spese processuali, liquidata in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Roma, 17.7.2025.
Il Giudice
HI TO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa HI TO, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il 17.6.20205, ha pronunciato in data 17.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 52958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe RO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza San Giovanni Bosco n. 86, presso lo studio dell'avv. Roberto Castagna, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1 CONCLUSIONI:
- per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o i legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare la responsabile delle carenze strutturali Controparte_1 dell'immobile locato accertate dalla CTU;
2) per l'effetto, condannare la Controparte_1 al: - rimborso di tutti i canoni di locazione vanamente versati;
- rimborso del deposito cauzionale;
- rimborso dell'importo sostenuto per l'effettuazione dei lavori per € 18.034,32; - risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
oltre agli interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore quantificata secondo giustizia. Con vittoria di spese ed onorari dei procedimenti di istruzione preventiva e di merito, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, e rimborso spese di accesso alla giustizia (C.U. e Marca da bollo) per entrambi i giudizi”
- per il convenuto in via riconvenzionale: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento e/o responsabilità per colpa grave della in persona del rappresentante legale pro – Parte_1 tempore, agli obblighi locativi di cui al combinato normativo di cui all'art.1587 cod. civ. ed all'art.
5 del contratto di locazione in merito all'omesso versamento e/o pagamento degli oneri condominiali, nonché, all'art. 1590 cod. civ. e degli artt. 9 e 13 del contratto di locazione in relazione al causato danneggiamento della pavimentazione del locale locato ed all'omessa riconsegna dello stesso nel medesimo stato di fatto e diritto in cui gli era stato consegnato il 12.10.2020 e per l'effetto : -
Condannarla al pagamento in favore della in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro – tempore, della somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio e da liquidarsi anche in via equitativa a titolo di rimborso per gli oneri condominiali non pagati per gli anni condotti in locazione dal 2021 al 2022 compreso, nonché, a titolo di risarcimento danni per spese di ripristino
e riparazione dell'immobile locato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì fino all'effettivo soddisfo . - Attribuire alla in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
– tempore, la somma di Euro 6.000,00 (€ seimila/00) versata dalla a titolo di Parte_1 deposito cauzionale, a compensazione parziale degli oneri condominiali non versati e di tutti i danni
e costi di ripristino sopra specificati. - Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario, come per legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che le parti avevano stipulato in data 12.10.2020 un contratto di locazione ad uso commerciale (vendita di alimenti per animali) avente ad oggetto l'immobile sito in
Roma alla via Boccea n. 762, registrato il 16.10.2020
- che il contratto prevedeva un canone mensile pari ad € 2.000,00 e l'onere in capo al conduttore di sostenere le spese necessarie a rendere il locale idoneo all'uso dedotto nell'accordo;
- che, nelle more del rapporto, la conduttrice veniva a conoscenza di circostanze pregiudizievoli, taciutele dalla locatrice al momento della sottoscrizione del contratto, ed in particolare problematiche strutturali tali da rendere il locale inidoneo alla locazione commerciale, poiché mancante di alcuni elementi essenziali a tal fine, tra cui l'assenza dell'utenza idrica e del contatore per l'energia elettrica;
- che, inoltre, dalla perizia di parte risultava che il locale era sprovvisto del certificato di agibilità – indispensabile per l'esercizio di un'attività commerciale aperta al pubblico
– e che la pratica di condono, relativa alle opere abusivamente realizzate, era erronea se non addirittura assente;
- che, inoltre, il locale non era provvisto di un parcheggio pertinenziale;
- che tali circostanze impedivano alla conduttrice di esercitare la propria attività di vendita al pubblico di alimenti per animali;
- che, pertanto, in data 1°.
2.2023 la intimava formale risoluzione del contratto Pt_1
di locazione e, il successivo 27.2.2023, prima della riconsegna, proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della locatrice;
- che la consulenza disposta nel procedimento cautelare concludeva per l'esistenza delle criticità denunciate, stimava in € 18.034,32 l'importo dei lavori eseguiti dalla conduttrice e in € 1.026,92 l'importo dei lavori necessari per il ripristino degli intonaci ammalorati, rappresentava di avere rilasciato l'immobile all'esito dell'a.t.p. e rassegnava le conclusioni supra indicate.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata dalla conduttrice nel giudizio di sfratto per morosità incardinato dalla
, conclusosi con sentenza sfavorevole alla conduttrice e da questa non CP_1 impugnata;
deducendo, nel merito, che la conduttrice aveva utilizzato la cosa locata per i fini previsti in contratto, trasferendovi la sede sociale, presentando una s.c.i.a., percependo introiti dall'attività di vendita, come indicato nel bilancio di esercizio e rimanendo nella detenzione anche dopo lo sfratto, e che il contratto prevedeva, alla pag. 1, che la conduttrice prendeva atto che gli impianti non sono a norma e che si assumeva tutte le spese per rendere il locale idoneo all'uso e quelle per i relativi adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l'attività e, all'art. 13, che la conduttrice dichiarava di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovavano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la conduttrice esonerava il locatore da qualsiasi responsabilità in merito anche al mancato rilascio di licenza per motivi non dovuti alla parte locatrice;
contestando che le conclusioni della c.t.u. fossero favorevoli alla ricorrente, nel senso da questa affermato;
l'inesistenza del diritto al rimborso del deposito cauzionale, escluso in virtù del perdurante debito della conduttrice al rimborso degli oneri condominiali, e l'esclusione contrattuale del diritto di rivalsa del conduttore per i lavori eseguiti sulla cosa locata;
la causazione da parte della ricorrente di danni all'immobile, che avevano determinato la necessità di spese di ripristino quantificate da elaborato di parte in misura superiore all'ammontare del deposito cauzionale.
A seguito del mutamento del rito in quello locatizio, le parti depositavano memorie integrative. La ricorrente rappresentava che la nuova conduttrice dell'immobile si era trovata di fronte alle medesime problematiche e che la Polizia di
Roma Capitale aveva riscontrato “opere in difformità allo stato dei luoghi” ed elevato
“apposito verbale di accertamento di violazione”; la resistente ribadiva che l'immobile era stato utilizzato per oltre tre anni per deposito merci, svolgendo la conduttrice attività di vendita online, mentre mai era stata presentata s.c.i.a. per esercizio di commercio al
4 dettaglio (vendita al pubblico), e affermava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, la causa veniva rinviata per la discussione, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
* * * * *
Preliminare all'esame del quantum della pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente è la delibazione dell'an della stessa.
Risulta dagli atti di causa quanto segue:
- in data 12.10.2020, le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione (con decorrenza 1°.11.2020), le cui disposizioni rilevanti, per quanto interessa in questa sede, sono: a) le premesse, nelle quali il locatore dichiarava “riguardo alla conformità e alle normative vigenti che gli impianti non sono a norma”, ma che il conduttore, intendendo prendere in locazione l'immobile per esercitarvi “la propria attività professionale di negozio alimenti per animali”, si sarebbe fatto carico delle “spese per rendere il locale idoneo a tale uso e quelle per i relativi adempimenti amministrativi necessari per poter legittimamente svolgere nei locali l'attività sopra indicata”; l'art. 10, nel quale si dà atto che “le migliorie o innovazioni, ancorché autorizzate, non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore”
e che altre “innovazioni, modifiche, ristrutturazioni e addizioni all'immobile locato, ovvero le opere murarie e/o di trasformazione interna dell'unità immobiliare eventualmente necessarie nel corso della durata del futuro contratto per l'adattamento all'uso previsto, purché queste avvengano nel […] nel pieno rispetto delle attuali e future normative e regolamenti in materia urbanistica, igiene, sicurezza sul lavoro, ecc. e purché queste siano tali da consentire, alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa si verifichi, una riconsegna dell'immobile alla parte locatrice in buono stato locativo. Al momento del rilascio, le migliorie, le innovazioni e le addizioni apportate, non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore, si intenderanno acquisite alla proprietà
[…] senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali”; l'art. 11, dal quale risulta che “la conduttrice
5 dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la conduttrice esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito anche al mancato rilascio di licenza per motivi non dovuti alla parte locatrice” (cfr. all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
- che in data 1°.2.2023, dopo oltre due anni dall'inizio della locazione, la conduttrice, che dal mese precedente interrompeva il versamento dei canoni, denunciava l'inidoneità dei locali per lo svolgimento di attività commerciale con accesso al pubblico, l'esistenza di infiltrazioni, la mancanza del contatore elettrico e l'inesistenza del parcheggio e dichiarava di voler risolvere il contratto (cfr. all. 3 al ricorso per a.t.p.);
- che, nel mese di marzo 2023, la locatrice intimava lo sfratto per morosità, al quale la controparte si opponeva, in tale sede ottenendo ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione), confermata dalla sentenza resa all'esito della fase di merito, che dichiarava risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, dichiarava cessata la materia del contendere sul rilascio – nelle more intervenuto – e condannava la conduttrice al pagamento dei canoni insoluti, nonché dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale della conduttrice di risarcimento dei danni (cfr. all. 4 alla comparsa);
- che, nell'ambito del procedimento cautelare incardinato dalla ricorrente, il c.t.u. nominato dal Tribunale concludeva come segue: “1) Al momento dei sopralluoghi effettuati durante le operazioni peritali, lo stato generale di manutenzione
è risultato buono, ad eccezione della presenza di intonaci ammalorati che sono da ripristinare per motivi di igiene e salubrità nei luoghi di lavoro. Ci sono poi delle criticità che rendono l'unità immobiliare attualmente inidonea all'uso commerciale di attività di vendita di prodotti alimentari per animali: - La pratica edilizia S.C.I.A. presentata il
22/07/2021 dalla al Municipio XIII di Roma con prot. n. Parte_1
CS/2021/0062221 non risulta chiusa. Occorre dunque ultimare prima le lavorazioni
6 come da progetto presentato, procedere alla Comunicazione di Fine Lavori con la relativa documentazione da allegare tra cui la nuova planimetria catastale, ed effettuare la
Segnalazione certificata per agibilità parziale. - Occorrono le Certificazioni degli impianti.
- Occorre un impianto di immissione ed estrazione dell'aria e di un impianto di trattamento dell'aria. - Occorre presentare una S.C.I.A. commerciale per poter avviare una attività di vendita di prodotti alimentari per animali. - Occorrono dei parcheggi di pertinenza in dotazione al locale commerciale. - Occorre presentare una S.C.I.A. antincendio ai Vigili del Fuoco. 2) I lavori effettuati dalla certificati Parte_1 dalle fatture depositate agli atti di causa per un ammontare pari ad € 18.034,32, risultano di buona realizzazione. 3) Non risultano attualmente danni visibili all'interno dell'unità immobiliare, ad eccezione di intonaci ammalorati, alcuni imputabili ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto e risolte dal ed altri, asciutti al CP_2 tatto, posti alla base di un pilastro e di una parete;
a tal proposito si stima per il ripristino degli intonaci ammalorati una somma pari ad € 1.026,92” (cfr. all. 6 al ricorso).
La ricorrente chiede in questa sede, previo accertamento della convenuta in ordine alle carenze strutturali dell'immobile, a) la condanna al rimborso di tutti i canoni di locazione vanamente versati, b) il rimborso del deposito cauzionale, c) il rimborso dell'importo sostenuto per l'effettuazione dei lavori per € 18.034,32 e d) il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.
Nessuna delle voci richieste è dovuta al ricorrente, per le ragioni di seguito indicate con riferimento a ciascuna.
1. La domanda di condanna al rimborso dei canoni di locazione.
Con riferimento alla prima delle somme richieste, merita di essere sottolineato che, essendosi svolto tra le parti un procedimento di intimazione di sfratto per morosità del conduttore, con contestuale domanda di pagamento dei canoni scaduti (conclusosi con sentenza che ha accolto le domande di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice e di condanna al pagamento dei canoni non versati), eventuali contestazioni della conduttrice in punto di spettanza dei canoni, ovviamente prodromiche alla richiesta di restituzione degli stessi, avrebbero dovuto essere proposte in quella sede, e sono oggi impedite dalla formazione del
7 giudicato. Giova osservare, infatti, che “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. Cass.
11.7.2017, n. 17049; conforme Id. 24.5.2013, n. 12994).
Ora, posto che l'allegazione di un inadempimento del locatore, per paralizzare la pretesa di questi alla corresponsione dei canoni, integra la deduzione di un fatto impeditivo dell'obbligazione, esso avrebbe dovuto essere fatto valere nel procedimento di sfratto: la sentenza n. 16734/2023 in atti, invece, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, dà atto che in quella sede la convenuta
“dichiarava di rinunciare all'opposizione, nonché alla domanda riconvenzionale”: il che impedisce, oggi, di rimettere in discussione il diritto, oramai cristallizzato, dell'attrice alla percezione dei canoni di locazione.
2. La domanda di condanna al rimborso del deposito cauzionale.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di attribuzione del deposito cauzionale, allegando l'esistenza di un debito della conduttrice per il pagamento degli oneri condominiali e per il risarcimento dei danni arrecati alla pavimentazione dell'immobile locato e comunque per non aver restituito la cosa locata in buono stato.
Il credito per oneri condominiali vantato dalla resistente non può essere accertato: il locatore, infatti, non può ottenere una condanna di pagamento a proprio favore, laddove non deduca e dimostri di avere anche anticipato le somme dovute, per contratto, dal conduttore (cfr. Cass. 2769/1998: “Gli oneri accessori costituiscono un mero rimborso spese anticipate dal locatore” e Cass. 22899/2016: “Nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di
8 riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini,
e siano dovuti dal conduttore "a rimborso" dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto - in caso di contestazione da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi,
o della inesistenza delle spese sostenute dal locatore - se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese ed i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso”).
Nel caso di specie, non è stato provato che la locatrice abbia effettivamente corrisposto al condominio gli oneri condominiali, sicché la pretesa di rimborso non può essere accolta.
Resta da vedere se possa essere riconosciuto il diritto della convenuta al risarcimento dei danni per la dedotta violazione dell'art. 1590 c.c. da parte del conduttore, a mente del quale “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba essere data risposta negativa, essendo prodotta a supporto della pretesa unicamente una perizia di parte, laddove la convenuta, in pendenza del procedimento per a.t.p. ovvero al momento della riconsegna, avrebbe potuto chiedere l'accertamento dei pretesi danni da parte del
Tribunale: ella, invece, ha instato per la consulenza solo nella comparsa del 3.1.2024,
a fronte del rilascio dell'immobile avvenuto quasi sei mesi prima (il 20.7.2023, come risulta dal verbale di restituzione: all. 13), così rendendo di fatto inattendibile una perizia del Tribunale, che si sarebbe svolta su uno stato dei luoghi diverso da quello esistente al momento del rilascio.
Per completezza, si evidenzia che dall'importo non può essere decurtata la somma stimata dal c.t.u. per il ripristino degli intonaci ammalorati, essendo stata acclarata l'origine condominiale delle infiltrazioni e, dunque, l'estraneità della conduttrice alla causazione del danno.
La pretesa di restituzione del deposito cauzionale, per € 6.000,00 oltre interessi legali dal versamento al saldo, deve dunque essere accolta per l'intero.
9 c) d) La domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Le domande sub c) e sub d) debbono essere, parimenti, respinte.
Presupposto per il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria della locatrice è l'accertamento di un suo inadempimento: anche a non voler considerare precluso l'esame sul punto in virtù della precedente sentenza tra le stesse parti, per effetto della rinuncia alla domanda risarcitoria colà formulata dalla conduttrice, alla luce delle disposizioni contrattuali di cui si è dato conto, emerge che la locataria era perfettamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile locato e dell'inidoneità dei locali, tanto che si accollava le spese necessarie all'adeguamento dei locali, anche dal punto di vista amministrativo (art. 10), e che rinunciava a qualunque pretesa economica per i lavori compiuti sull'immobile (art. 11).
Non può, dunque, l'attrice affermare che le criticità le fossero state taciute e non le fossero note: ella era ben consapevole dello stato dei luoghi, con conseguente esclusione di qualunque responsabilità sul punto della locatrice ((si veda sul punto
Cass. 31.3.2008, n. 8303, che richiama Cass. 13270/2000, 14342/2000, 9019/2005:
“In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso, nel caso in cui il conduttore abbia in contratto riconosciuto il bene locato idoneo all'uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte dello stesso conduttore. Conseguentemente, in tal caso, deve escludersi la risoluzione del contratto, essendo, in base alla relativa valida clausola contrattuale, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione dei detti vizi e all'autonomia delle parti la valutazione dei vizi che non rendono impossibile il godimento del bene, non potendosi escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto
a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso”; ancora, Cass.
1735/2011: “Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo grava sul conduttore l'onere di assicurarsi che il locale oggetto della locazione sia idoneo allo svolgimento della specifica attività che si accinge ad esercitare. Salvo specifica pattuizione, il locatore non può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative”).
10 In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore solo se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti (cfr. Cass. 4.2.2025, n. 2791; conforme Id. 20.8.2018, n. 20796): nella specie, non solo manca l'accertamento dell'impossibilità di ottenere i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività – che, infatti, non consta essere stata lamentata sino a che non è subentrato lo stato di morosità della conduttrice – ma nemmeno sussiste un impegno della locatrice di ottenerli, ché anzi le clausole del contratto erano di tenore diametralmente opposto.
Nemmeno le ulteriori criticità (inesistenza del parcheggio, infiltrazioni) mutano il convincimento del Tribunale, le prime perché senz'altro conosciute dalla conduttrice al momento della stipula del contratto, le seconde perché ascritte dal consulente ad origine condominiale, oltre che perché dedotte in termini assolutamente generici.
* * * * *
L'accoglimento delle domande attoree in misura molto inferiore a quanto richiesto giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà e la condanna della convenuta al rimborso della residua metà delle spese processuali, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Posto che le spese del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo sono superflue ai fini della domanda di restituzione del deposito cauzionale, che sarebbe stata accolta anche senza l'introduzione dell'a.t.p., le stesse vengono dichiarate non ripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- condanna la resistente a restituire alla ricorrente il deposito cauzionale, pari ad €
6.000,00, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- compensa per metà le spese processuali;
- condanna la convenuta alla rifusione della residua metà delle spese processuali, liquidata in € 2.538,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese dell'accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Roma, 17.7.2025.
Il Giudice
HI TO
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