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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
– c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO ITALIA 70 41058 OL , presso lo studio dell'avv. GOZZOLI GIULIO
, rappresentato e difeso dall'avv. GOZZOLI GIULIO
RICORRENTE
nei confronti di
– c.f. , elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._2
MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA , presso lo studio dell'avv. FAZZI
1 , rappresentata e difesa dall'avv. FAZZI DAVIDE CP_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Come da note scritte congiunte depositate telematicamente in data 11.03.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'accordo dei coniugi fa presumere l'impossibilità per gli stessi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Non vi è contestazione ed anzi le parti concordano sulla sentenza di separazione giudiziale.
Per quanto riguarda le condizioni di separazione, si richiamano le conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate telematicamente in data 11.03.2024, che appaiono legittime e rispondenti all'interesse materiale e morale della prole, qui di seguito trascritte:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1
diritto ed autorizzazione per entrambi i coniugi di richiedere ed ottenere carte di identità
e passaporto valido per l'espatrio.
− Disporre l'affido condiviso del figlio minor . Persona_1
− Confermare la collocazione prevalente del minore stesso presso la madre e conseguentemente confermare l'assegnazione della casa coniugale in Vignola (Mo), via
2 Raffaello Sanzio n. 130, alla sig.ra dando atto che il sig. ha già CP_1 Pt_1
rilasciato spontaneamente la casa coniugale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma. cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà
figlio con sé.
Disporre che il padre possa sentire il figlio minore tutti i giorni e vederlo e tenerlo con sé un week end ogni due settimane, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici e non del minore stesso e compatibilmente con lo stato di salute del sig.
La frequentazione tra il padre e il figlio durante le festività ed il periodo Parte_1
estivo sarà concordata tra i genitori.
Con decorrenza dal 27/05/2022, dichiarare tenuto e condannare il sig Parte_1
a corrispondere alla sig.ra il 20% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, CP_1
secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Obbligare ciascun genitore a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma,
cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
In considerazione delle gravi condizioni personali e reddituali del sig , disporre Pt_1
che il medesimo non sia tenuto al versamento di alcun contributo ordinario.
Dare atto che ogni vertenza patrimoniale tra le parti risulta definita.
3 Dare atto che entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive domande di addebito della separazione.
Dare atto che entrambi i coniugi rinunciano ad ogni contributo per il proprio personale mantenimento.
Disporre la compensazione delle spese e compensi della procedura.”
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.,
tenuto conto della volontà manifestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo:
Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
(BA) in data 21/09/1950 e , nata a [...], in data [...] , CP_1
unitisi in matrimonio a OL (MO) , il 08/06/2007, alle condizioni congiunte trascritte in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2007, atto n. 18, parte I.
Spese compensate.
Deciso in Modena il 13/03/2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
– c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO ITALIA 70 41058 OL , presso lo studio dell'avv. GOZZOLI GIULIO
, rappresentato e difeso dall'avv. GOZZOLI GIULIO
RICORRENTE
nei confronti di
– c.f. , elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._2
MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA , presso lo studio dell'avv. FAZZI
1 , rappresentata e difesa dall'avv. FAZZI DAVIDE CP_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Come da note scritte congiunte depositate telematicamente in data 11.03.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'accordo dei coniugi fa presumere l'impossibilità per gli stessi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Non vi è contestazione ed anzi le parti concordano sulla sentenza di separazione giudiziale.
Per quanto riguarda le condizioni di separazione, si richiamano le conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate telematicamente in data 11.03.2024, che appaiono legittime e rispondenti all'interesse materiale e morale della prole, qui di seguito trascritte:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1
diritto ed autorizzazione per entrambi i coniugi di richiedere ed ottenere carte di identità
e passaporto valido per l'espatrio.
− Disporre l'affido condiviso del figlio minor . Persona_1
− Confermare la collocazione prevalente del minore stesso presso la madre e conseguentemente confermare l'assegnazione della casa coniugale in Vignola (Mo), via
2 Raffaello Sanzio n. 130, alla sig.ra dando atto che il sig. ha già CP_1 Pt_1
rilasciato spontaneamente la casa coniugale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma. cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà
figlio con sé.
Disporre che il padre possa sentire il figlio minore tutti i giorni e vederlo e tenerlo con sé un week end ogni due settimane, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici e non del minore stesso e compatibilmente con lo stato di salute del sig.
La frequentazione tra il padre e il figlio durante le festività ed il periodo Parte_1
estivo sarà concordata tra i genitori.
Con decorrenza dal 27/05/2022, dichiarare tenuto e condannare il sig Parte_1
a corrispondere alla sig.ra il 20% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, CP_1
secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Obbligare ciascun genitore a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma,
cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
In considerazione delle gravi condizioni personali e reddituali del sig , disporre Pt_1
che il medesimo non sia tenuto al versamento di alcun contributo ordinario.
Dare atto che ogni vertenza patrimoniale tra le parti risulta definita.
3 Dare atto che entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive domande di addebito della separazione.
Dare atto che entrambi i coniugi rinunciano ad ogni contributo per il proprio personale mantenimento.
Disporre la compensazione delle spese e compensi della procedura.”
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.,
tenuto conto della volontà manifestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo:
Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
(BA) in data 21/09/1950 e , nata a [...], in data [...] , CP_1
unitisi in matrimonio a OL (MO) , il 08/06/2007, alle condizioni congiunte trascritte in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2007, atto n. 18, parte I.
Spese compensate.
Deciso in Modena il 13/03/2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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