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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/08/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott.ssa Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 21366/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da: nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.11.2024 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 CP_1
contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 16.06.2025 la parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito della documentazione medico-chirurgica attestante l'assenza di controindicazioni al trattamento.
Dopo aver acquisito documentazione necessaria ai fini della decisione, con ordinanza dell'8.07.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più
2 considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
3 dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dal (Dipartimento di medicina Controparte_2
endocrino-metabolica) dall'ottobre2023;
- la relazione psicologica della dott.ssa del 2.10.2024 in atti (doc. 5) Persona_1
conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come Parte_1
si senta sin dall'età della pubertà appartenente al genere maschile e che
[...]
dall'inizio della terapia ormonale “ è molto più sereno. Gli effetti mascolinizzanti nel CP_1
corpo hanno creato delle condizioni anche di maggiore stabilità emotiva e psicologica” ed escludendo, dunque, controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- le relazioni endocrinologiche della Dr.ssa , specialista del centro Persona_2
, in atti (cfr. doc. 11-12-13-14-15) danno atto del percorso ormonale CP_2 CP_2
femminilizzante intrapreso da parte ricorrente in sin dal 13.10.2023, concludendo che
“ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di CP_1
quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del
4 trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità)”, e che è
“assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere” e
“non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione”.
- l'ultima relazione depositata in data 07.07.2025 dà conto che “non poniamo controindicazioni agli interventi di affermazione di genere che ritiene parte del CP_1
proprio percorso, pur essendo informato e consapevole della loro non obbligatorietà per addivenire alla rettifica dei dati anagrafici”. (v. relazione del 9.10.2024 a firma della dott.ssa
sub doc. 15) Per_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi Parte_1
immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da a con Parte_2 Per_3
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ ” in “ , risultando quest'ultimo il nome con il quale da Pt_1 Parte_3
molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione,
5 di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 5-12-15 agli atti).
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], Parte_1
attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Parte_4
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 2028 parte II serie B del registro Parte_1
degli atti di nascita dell'anno 2005 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ e come “ ” e non Per_3 Parte_4
altrimenti;
Autorizza nata a TORINO il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott.ssa Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 21366/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da: nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.11.2024 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 CP_1
contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 16.06.2025 la parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito della documentazione medico-chirurgica attestante l'assenza di controindicazioni al trattamento.
Dopo aver acquisito documentazione necessaria ai fini della decisione, con ordinanza dell'8.07.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più
2 considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
3 dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dal (Dipartimento di medicina Controparte_2
endocrino-metabolica) dall'ottobre2023;
- la relazione psicologica della dott.ssa del 2.10.2024 in atti (doc. 5) Persona_1
conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come Parte_1
si senta sin dall'età della pubertà appartenente al genere maschile e che
[...]
dall'inizio della terapia ormonale “ è molto più sereno. Gli effetti mascolinizzanti nel CP_1
corpo hanno creato delle condizioni anche di maggiore stabilità emotiva e psicologica” ed escludendo, dunque, controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- le relazioni endocrinologiche della Dr.ssa , specialista del centro Persona_2
, in atti (cfr. doc. 11-12-13-14-15) danno atto del percorso ormonale CP_2 CP_2
femminilizzante intrapreso da parte ricorrente in sin dal 13.10.2023, concludendo che
“ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di CP_1
quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del
4 trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità)”, e che è
“assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere” e
“non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazione”.
- l'ultima relazione depositata in data 07.07.2025 dà conto che “non poniamo controindicazioni agli interventi di affermazione di genere che ritiene parte del CP_1
proprio percorso, pur essendo informato e consapevole della loro non obbligatorietà per addivenire alla rettifica dei dati anagrafici”. (v. relazione del 9.10.2024 a firma della dott.ssa
sub doc. 15) Per_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi Parte_1
immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da a con Parte_2 Per_3
conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ ” in “ , risultando quest'ultimo il nome con il quale da Pt_1 Parte_3
molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione,
5 di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 5-12-15 agli atti).
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], Parte_1
attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Parte_4
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 2028 parte II serie B del registro Parte_1
degli atti di nascita dell'anno 2005 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ e come “ ” e non Per_3 Parte_4
altrimenti;
Autorizza nata a TORINO il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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