Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1002
TAR
Sentenza 5 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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CS
Decreto cautelare 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del diritto europeo (comunitario) primario, principi di certezza del diritto e legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2017 che ha ritenuto l'art. 26 immune da profili di incostituzionalità, in quanto intervento rispondente a un interesse pubblico di bilanciamento tra supporto alle rinnovabili e sostenibilità dei costi. La Corte costituzionale ha altresì ritenuto la modifica non imprevedibile. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 15 aprile 2021, ha affermato che la normativa nazionale non contrasta con i principi euro-unitari di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, poiché gli Stati membri hanno discrezionalità nell'adottare o modificare regimi di sostegno. Il diritto alla percezione degli incentivi non costituisce una posizione giuridica acquisita tutelata dall'art. 17 CDFUE, e la modifica degli incentivi non è assimilabile a un pregiudizio del diritto di proprietà. La libertà d'impresa (art. 16 CDFUE) non è violata in quanto gli incentivi non sono considerati risorse liberamente utilizzabili. L'art. 10 della Carta dell'energia è ritenuto inapplicabile. Il Collegio conclude che la mancata previsione della clausola di modifica unilaterale nelle convenzioni anteriori al 2012 non è rilevante, poiché le convenzioni potevano subire gli effetti della modifica legislativa.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione su argomento decisivo

    La censura viene disattesa poiché il Giudice di primo grado ha effettuato le verifiche richieste dalla sentenza della Corte di Giustizia con congrua motivazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, cod. proc. amm. in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    La doglianza è infondata poiché l'omessa compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare specificamente il mancato uso di tale facoltà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1002
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1002
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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