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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5578/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005915468000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso Cartella numero
03420230005915468000 notificata in data 25.04.2023, nonché successivo sgravio parziale notificato in data
19.05.2023 relativamente ad imposta Iva 2018 , giusta cartella e sgravio parziale, emessa da Agenzia Entrate
Riscossione per conto di Agenzia delle Entrate.
Sostiene la ricorrente: l'atto impugnato è relativo ad un piano di rateizzazione fissata in 20 rate, giusta determinazione Agenzia Entrate atto numero 02296031913. Secondo l'Ufficio la ricorrente sarebbe incorsa in : Decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 09 dovuta alla scadenza del 30.11.2020
Con autotutela la ricorrente evidenzia di aver pagato regolarmente la rata n 9 e le altre successive.
L'Ufficio in seguito rivede l'importo richiesto e emette un sgravio parziale ma conferma la decadenza.
Secondo la ricorrente anche un eventuale ritardo sarebbe stato giustificato dalla sospensione “COVID”.
In diritto sostiene: Errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 - Nonché insufficiente ed errata motivazione degli atti impugnati – Vizio di motivazione –
Errata applicazione della Legge: “ L'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di
“lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione. Nella fattispecie anche se ci fosse stato un ritardo nel pagamento di una rata, trattasi di lieve inadempimento che non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Carenza, insufficiente motivazione non solo sulla decadenza del beneficio ma anche sul calcolo degli interessi e sul residuo capitale preteso, sia nella cartella, sia nell'atto di sgravio risulta del tutto.
In subordine : Il lieve inadempimento, ovvero il pagamento in ritardo di una rata ai sensi e pe gli effetti del
Decreto Legislativo 159/2015, art.3, non si decade dal beneficio della rateizzazione.
La rata numero nove per come motivato da controparte risulta regolarmente pagata e, dunque, non vi è alcuna decadenza. Su 20 rate ben 19 sono state pagate e la 20° rata sarà prontamente pagata alla scadenza prossima del 31.08.2023, giuste ricevute telematiche. Nulla, pertanto, si deve all'Agenzia delle Entrate giacchè risulta tutto pagato.
Conclude per l'accoglimento dei motivi e annullare l' atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che contesta il ricorso e sostiene che la ricorrente ha regolarmente pagato fino alla 6° rata mentre le successive 7° e 8° sono state pagate in ritardo. La 9° rata invece non è stata versata nei termini della 10 ovvero 01.03.2021, come da piano di rateazione, ma il primo versamento utile effettuato dalla parte risulta in data 31.05.2021 cioè oltre la data di scadenza della decima rata. Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, l'iscrizione a ruolo, è stata generata dalla perdita del beneficio di rateazione conseguente alla comunicazione di irregolarità ed ha comportato il recupero dell'intera sanzione dovuta, ossia la sanzione irrogata nella misura del 30% delle imposte richieste in comunicazione solo sul residuo da pagare. La perdita del beneficio, infatti, reca con sé la perdita della agevolazione alla sanzione ridotta al 10%. La ricorrente nonostante l'emissione della cartella ha continuato a pagare le rate, pertanto l'Ufficio Legale ha provveduto ad effettuare ulteriore sgravio parziale dell'opposta cartella di pagamento
Contesta l'Ufficio i motivi di diritto.
Conclude per il rigetto.
La ricorrente deposita memorie e documenti con cui intende dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le rate e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto
Non può dichiararsi la decadenza della rateizzazione per come motivato nell'atto: Decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 09 dovuta alla scadenza del 30.11.2020 .
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince che in data 30.11.2020 il versamento per il pagamento della 9° rata è stato eseguito per come previsto nella rateizzazione.
Il pagamento nei termini determina la illegittimità dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge.
Tutte le rate precedenti e successive sono state pagate nei termini, tranne la 7° e 10°, comunque pagate in ritardo, ma non oggetto di questo giudizio e non indicate nella motivazione.
L'accoglimento del motivo è assorbente agli altri motivi del ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio della resistente che si liquidano in
€ 1065,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1.,065,00 oltre tutti gli accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5578/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230005915468000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso Cartella numero
03420230005915468000 notificata in data 25.04.2023, nonché successivo sgravio parziale notificato in data
19.05.2023 relativamente ad imposta Iva 2018 , giusta cartella e sgravio parziale, emessa da Agenzia Entrate
Riscossione per conto di Agenzia delle Entrate.
Sostiene la ricorrente: l'atto impugnato è relativo ad un piano di rateizzazione fissata in 20 rate, giusta determinazione Agenzia Entrate atto numero 02296031913. Secondo l'Ufficio la ricorrente sarebbe incorsa in : Decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 09 dovuta alla scadenza del 30.11.2020
Con autotutela la ricorrente evidenzia di aver pagato regolarmente la rata n 9 e le altre successive.
L'Ufficio in seguito rivede l'importo richiesto e emette un sgravio parziale ma conferma la decadenza.
Secondo la ricorrente anche un eventuale ritardo sarebbe stato giustificato dalla sospensione “COVID”.
In diritto sostiene: Errata interpretazione e applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 - Nonché insufficiente ed errata motivazione degli atti impugnati – Vizio di motivazione –
Errata applicazione della Legge: “ L'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di
“lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione. Nella fattispecie anche se ci fosse stato un ritardo nel pagamento di una rata, trattasi di lieve inadempimento che non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Carenza, insufficiente motivazione non solo sulla decadenza del beneficio ma anche sul calcolo degli interessi e sul residuo capitale preteso, sia nella cartella, sia nell'atto di sgravio risulta del tutto.
In subordine : Il lieve inadempimento, ovvero il pagamento in ritardo di una rata ai sensi e pe gli effetti del
Decreto Legislativo 159/2015, art.3, non si decade dal beneficio della rateizzazione.
La rata numero nove per come motivato da controparte risulta regolarmente pagata e, dunque, non vi è alcuna decadenza. Su 20 rate ben 19 sono state pagate e la 20° rata sarà prontamente pagata alla scadenza prossima del 31.08.2023, giuste ricevute telematiche. Nulla, pertanto, si deve all'Agenzia delle Entrate giacchè risulta tutto pagato.
Conclude per l'accoglimento dei motivi e annullare l' atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che contesta il ricorso e sostiene che la ricorrente ha regolarmente pagato fino alla 6° rata mentre le successive 7° e 8° sono state pagate in ritardo. La 9° rata invece non è stata versata nei termini della 10 ovvero 01.03.2021, come da piano di rateazione, ma il primo versamento utile effettuato dalla parte risulta in data 31.05.2021 cioè oltre la data di scadenza della decima rata. Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, l'iscrizione a ruolo, è stata generata dalla perdita del beneficio di rateazione conseguente alla comunicazione di irregolarità ed ha comportato il recupero dell'intera sanzione dovuta, ossia la sanzione irrogata nella misura del 30% delle imposte richieste in comunicazione solo sul residuo da pagare. La perdita del beneficio, infatti, reca con sé la perdita della agevolazione alla sanzione ridotta al 10%. La ricorrente nonostante l'emissione della cartella ha continuato a pagare le rate, pertanto l'Ufficio Legale ha provveduto ad effettuare ulteriore sgravio parziale dell'opposta cartella di pagamento
Contesta l'Ufficio i motivi di diritto.
Conclude per il rigetto.
La ricorrente deposita memorie e documenti con cui intende dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le rate e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto
Non può dichiararsi la decadenza della rateizzazione per come motivato nell'atto: Decadenza della rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 09 dovuta alla scadenza del 30.11.2020 .
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince che in data 30.11.2020 il versamento per il pagamento della 9° rata è stato eseguito per come previsto nella rateizzazione.
Il pagamento nei termini determina la illegittimità dell'atto impugnato con ogni conseguenza di legge.
Tutte le rate precedenti e successive sono state pagate nei termini, tranne la 7° e 10°, comunque pagate in ritardo, ma non oggetto di questo giudizio e non indicate nella motivazione.
L'accoglimento del motivo è assorbente agli altri motivi del ricorso.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio della resistente che si liquidano in
€ 1065,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1.,065,00 oltre tutti gli accessori di legge.