CASS
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2024, n. 13200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13200 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC EN nato a [...] il [...] CC MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiunne, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13200 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di NA GE e AR OM per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestati nella qualità di amministratori della AR Carburanti s.r.I., fallita nel giugno del 2014. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati per il concorrente reato di bancarotta preferenziale parimenti loro contestato in quanto estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità della relazione del curatore fallimentare nella parte in cui la stessa recepisce dichiarazioni rese da terzi in violazione dell'art. 195 c.p.p. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale. In tal senso lamentano l'ingiustificata svalutazione delle dichiarazioni rese dal curatore, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata fondata sull'inconferente riferimento all'irrilevanza come esimente dell'incompetenza contabile degli imputati. In realtà la difesa aveva evocato l'argomento al fine di evidenziare il difetto del dolo specifico del reato contestato, sulla cui configurabilità la Corte avrebbe invece omesso di pronunziarsi. Illogica sarebbe poi l'inferenza tratta dai giudici del merito dall'avvenuta pubblicazione in un ridotto arco temporale di tre bilanci informali. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione in maniera indistinta della responsabilità di entrambi gli imputati pur avvicendatesi alla guida della società ed in contrasto con quanto dichiarato dal curatore, il quale avrebbe riferito che la fallita sarebbe stata gestita dal solo AR OM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è in realtà inammissibile. L'eccezione di inutilizzabilità della relazione del curatore è anzitutto formulata in maniera generica, atteso che i ricorrenti non hanno indicato con la dovuta specificità quali sarebbero le parti del documento che si assumono inutilizzabili, né quali sarebbero le fonti interrogate dal curatore ovvero se questi abbia provveduto ad 1 assumere formalmente le relative dichiarazioni o si sia limitato a riportare informazioni assunte informalmente. Ancora il ricorso non precisa quale sarebbe l'oggetto di tali dichiarazioni e in che termini sarebbe stato utilizzato dai giudici del merito, né tanto meno l'eventuale decisività delle stesse ai fini della tenuta del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata. Ma l'eccezione è anche manifestamente infondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito - escludendo altresì ogni contrasto con l'art. 111 cost. - come il regime di utilizzabilità probatoria della relazione del curatore fallimentare non sia determinato dalle disposizioni di cui all'art.195 c.p.p. e come dunque tale relazione sia utilizzabile anche nella parte relativa alle dichiarazioni ricevute dal medesimo e da questi trasfuse nell'atto di sua competenza, posto che egli non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (ex multis Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; Sez. 5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 264255). Non di meno la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.p. esclusivamente nel caso in cui il giudice non abbia disposto l'audizione della fonte diretta quando richiesta dalle parti ai sensi del primo comma dello stesso articolo e non risulta che la difesa abbia avanzato una richiesta di tal genere, nemmeno dopo l'audizione del curatore nel dibattimento, e che il giudice l'abbia respinta. 3. Coglie invece nel segno il terzo motivo, nel cui accoglimento rimangono assorbite le censure proposte con il secondo. La Corte territoriale ha ritenuto che entrambi gli imputati debbano rispondere di tutti i fatti di bancarotta loro contestati nonostante questi siano stati realizzati in tempi diversi e nel corso della gestione ora dell'uno, ora dell'altro dei due cugini AR. In altri termini i giudici del merito hanno ritenuto che la gestione della fallita per tutta la durata della sua attività debba essere ricondotta indistintamente sia a AR GE, che a NA OM, indipendentemente dal fatto che essi si siano alternati ognuno per più periodi nella carica formale di amministratore unico della medesima. In definitiva per le condotte poste in essere nei periodi in cui tale carica non ricopriva, ognuno dei due imputati risponderebbe delle stesse a titolo di concorrente esterno ovvero di amministratore di fatto senza che sia dato comprendere quali elementi sosterrebbero tale ricostruzione. Lacuna che risulta soprattutto decisiva con riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale, attribuiti indistintamente ad entrambi gli imputati senza che venga indicato su quale base venga affermato il supposto concerto tra i medesimi o per quale altro motivo l'uno dovrebbe rispondere di distrazioni realizzate anteriormente o successivamente a 2 Così deciso il 3 periodi in cui hanno ricoperto la carica gestoria. Ma anche con riguardo alla bancarotta documentale la Corte - e ancor prima il Tribunale - attribuiscono altrettanto indistintamente ad entrambi i ricorrenti la responsabilità tutte le irregolarità contabili registrate, senza precisare perché AR OM dovrebbe rispondere delle annotazioni effettuate quando già aveva abbandonato definitivamente la carica di amministratore, peraltro ricoperta la seconda volta per solo un mese. Quanto all'occultamento delle fatture d'acquisto non viene invece precisato se le stesse risultassero effettivamente conservate all'epoca dell'ultima successione nella carica gestoria. Ed ovviamente le indicate incertezze sull'attribuibilità di tali condotte a tutti e due gli imputati si riverberano anche sulla configurabilità in capo ad entrambi del dolo del reato nell'assetto richiesto per l'integrazione del reato anche in riferimento all'eventuale ipotizzabilità di una responsabilità omissiva di uno dei due, nemmeno presa in considerazione dalla Corte. 4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 24
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiunne, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13200 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di NA GE e AR OM per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestati nella qualità di amministratori della AR Carburanti s.r.I., fallita nel giugno del 2014. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati per il concorrente reato di bancarotta preferenziale parimenti loro contestato in quanto estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità della relazione del curatore fallimentare nella parte in cui la stessa recepisce dichiarazioni rese da terzi in violazione dell'art. 195 c.p.p. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale. In tal senso lamentano l'ingiustificata svalutazione delle dichiarazioni rese dal curatore, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata fondata sull'inconferente riferimento all'irrilevanza come esimente dell'incompetenza contabile degli imputati. In realtà la difesa aveva evocato l'argomento al fine di evidenziare il difetto del dolo specifico del reato contestato, sulla cui configurabilità la Corte avrebbe invece omesso di pronunziarsi. Illogica sarebbe poi l'inferenza tratta dai giudici del merito dall'avvenuta pubblicazione in un ridotto arco temporale di tre bilanci informali. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione in maniera indistinta della responsabilità di entrambi gli imputati pur avvicendatesi alla guida della società ed in contrasto con quanto dichiarato dal curatore, il quale avrebbe riferito che la fallita sarebbe stata gestita dal solo AR OM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è in realtà inammissibile. L'eccezione di inutilizzabilità della relazione del curatore è anzitutto formulata in maniera generica, atteso che i ricorrenti non hanno indicato con la dovuta specificità quali sarebbero le parti del documento che si assumono inutilizzabili, né quali sarebbero le fonti interrogate dal curatore ovvero se questi abbia provveduto ad 1 assumere formalmente le relative dichiarazioni o si sia limitato a riportare informazioni assunte informalmente. Ancora il ricorso non precisa quale sarebbe l'oggetto di tali dichiarazioni e in che termini sarebbe stato utilizzato dai giudici del merito, né tanto meno l'eventuale decisività delle stesse ai fini della tenuta del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza impugnata. Ma l'eccezione è anche manifestamente infondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito - escludendo altresì ogni contrasto con l'art. 111 cost. - come il regime di utilizzabilità probatoria della relazione del curatore fallimentare non sia determinato dalle disposizioni di cui all'art.195 c.p.p. e come dunque tale relazione sia utilizzabile anche nella parte relativa alle dichiarazioni ricevute dal medesimo e da questi trasfuse nell'atto di sua competenza, posto che egli non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (ex multis Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; Sez. 5, n. 32388 del 03/03/2015, Setti, Rv. 264255). Non di meno la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.p. esclusivamente nel caso in cui il giudice non abbia disposto l'audizione della fonte diretta quando richiesta dalle parti ai sensi del primo comma dello stesso articolo e non risulta che la difesa abbia avanzato una richiesta di tal genere, nemmeno dopo l'audizione del curatore nel dibattimento, e che il giudice l'abbia respinta. 3. Coglie invece nel segno il terzo motivo, nel cui accoglimento rimangono assorbite le censure proposte con il secondo. La Corte territoriale ha ritenuto che entrambi gli imputati debbano rispondere di tutti i fatti di bancarotta loro contestati nonostante questi siano stati realizzati in tempi diversi e nel corso della gestione ora dell'uno, ora dell'altro dei due cugini AR. In altri termini i giudici del merito hanno ritenuto che la gestione della fallita per tutta la durata della sua attività debba essere ricondotta indistintamente sia a AR GE, che a NA OM, indipendentemente dal fatto che essi si siano alternati ognuno per più periodi nella carica formale di amministratore unico della medesima. In definitiva per le condotte poste in essere nei periodi in cui tale carica non ricopriva, ognuno dei due imputati risponderebbe delle stesse a titolo di concorrente esterno ovvero di amministratore di fatto senza che sia dato comprendere quali elementi sosterrebbero tale ricostruzione. Lacuna che risulta soprattutto decisiva con riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale, attribuiti indistintamente ad entrambi gli imputati senza che venga indicato su quale base venga affermato il supposto concerto tra i medesimi o per quale altro motivo l'uno dovrebbe rispondere di distrazioni realizzate anteriormente o successivamente a 2 Così deciso il 3 periodi in cui hanno ricoperto la carica gestoria. Ma anche con riguardo alla bancarotta documentale la Corte - e ancor prima il Tribunale - attribuiscono altrettanto indistintamente ad entrambi i ricorrenti la responsabilità tutte le irregolarità contabili registrate, senza precisare perché AR OM dovrebbe rispondere delle annotazioni effettuate quando già aveva abbandonato definitivamente la carica di amministratore, peraltro ricoperta la seconda volta per solo un mese. Quanto all'occultamento delle fatture d'acquisto non viene invece precisato se le stesse risultassero effettivamente conservate all'epoca dell'ultima successione nella carica gestoria. Ed ovviamente le indicate incertezze sull'attribuibilità di tali condotte a tutti e due gli imputati si riverberano anche sulla configurabilità in capo ad entrambi del dolo del reato nell'assetto richiesto per l'integrazione del reato anche in riferimento all'eventuale ipotizzabilità di una responsabilità omissiva di uno dei due, nemmeno presa in considerazione dalla Corte. 4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 24