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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12194/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
1 Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note di trattazione scritta ha precisato le conclusioni, insistendo solo per il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con espressa rinuncia alle altre domande.
Anche tale domanda è però infondata, in quanto il ricorso è fondato esclusivamente sul blocco economico relativo all'anno 2013 (dichiarato legittimo da Cass. 13618/2025) ed esclusivamente ai fini del riconoscimento di successivi incrementi stipendiali;
alcuna deduzione viene svolta invece in relazione all'anzianità di servizio ai fini giuridici, né alcuna prova viene fornita in relazione al mancato riconoscimento a tali fini del servizio prestato nel 2013.
Al riguardo, la ricorrente si è limitata a dedurre che 1. La prof.ssa , dipendente Parte_1 del , è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed CP_3 economica dal 01/09/2012 nel ruolo nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di discipline letterarie – classe di concorso A012 – quale vincitrice di concorso per soli titoli.
2. Precedentemente all'assunzione in ruolo, parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze della medesima amministrazione con plurimi contratti stipulati a decorrere dall'anno scolastico 2001/02 e fino all'anno scolastico 2011/12; è stata immessa in ruolo con le decorrenze su precisate;
ha successivamente superato l'anno di prova e chiesto la ricostruzione della carriera.
3. Il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato da parte ricorrente risulta attestato con stato matricolare rilasciato dal resistente – , Istituto Superiore CP_1 Controparte_4
I.I.S.S. “A. Moro” di Santa Cesarea Terme – LEIS05100G, allegato in copia.
4. L'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013 ex art. 1, comma 1, lettera b del DPR
122/2013, erroneamente interpretato. Da tali deduzioni (e dalla documentazione allegata) si ricava solo che il servizio prestato nel 2013 è stato ritenuto non utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali;
nulla si ricava quanto al mancato riconoscimento ai fini giuridici.
In ogni caso, mancherebbe comunque l'interesse ad agire, in quanto il mancato riconoscimento del servizio prestato nel 2013 riguarderebbe tutti i docenti in ambito nazionale e non solo parte ricorrente, la quale non subirebbe quindi alcuna conseguenza di carattere negativo.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 14/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 08/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 07/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12194/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
1 Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note di trattazione scritta ha precisato le conclusioni, insistendo solo per il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con espressa rinuncia alle altre domande.
Anche tale domanda è però infondata, in quanto il ricorso è fondato esclusivamente sul blocco economico relativo all'anno 2013 (dichiarato legittimo da Cass. 13618/2025) ed esclusivamente ai fini del riconoscimento di successivi incrementi stipendiali;
alcuna deduzione viene svolta invece in relazione all'anzianità di servizio ai fini giuridici, né alcuna prova viene fornita in relazione al mancato riconoscimento a tali fini del servizio prestato nel 2013.
Al riguardo, la ricorrente si è limitata a dedurre che 1. La prof.ssa , dipendente Parte_1 del , è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed CP_3 economica dal 01/09/2012 nel ruolo nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di discipline letterarie – classe di concorso A012 – quale vincitrice di concorso per soli titoli.
2. Precedentemente all'assunzione in ruolo, parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze della medesima amministrazione con plurimi contratti stipulati a decorrere dall'anno scolastico 2001/02 e fino all'anno scolastico 2011/12; è stata immessa in ruolo con le decorrenze su precisate;
ha successivamente superato l'anno di prova e chiesto la ricostruzione della carriera.
3. Il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato da parte ricorrente risulta attestato con stato matricolare rilasciato dal resistente – , Istituto Superiore CP_1 Controparte_4
I.I.S.S. “A. Moro” di Santa Cesarea Terme – LEIS05100G, allegato in copia.
4. L'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013 ex art. 1, comma 1, lettera b del DPR
122/2013, erroneamente interpretato. Da tali deduzioni (e dalla documentazione allegata) si ricava solo che il servizio prestato nel 2013 è stato ritenuto non utile ai soli fini della maturazione delle posizioni stipendiali;
nulla si ricava quanto al mancato riconoscimento ai fini giuridici.
In ogni caso, mancherebbe comunque l'interesse ad agire, in quanto il mancato riconoscimento del servizio prestato nel 2013 riguarderebbe tutti i docenti in ambito nazionale e non solo parte ricorrente, la quale non subirebbe quindi alcuna conseguenza di carattere negativo.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 14/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 08/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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