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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 184-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti della (CF ) in persona del legale rapp.te pro Parte_1 CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede Torino (TO) via Piossasco n.13, società operante nel settore della fabbricazione e installazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione;
rilevato: che il tentativo di notifica del ricorso a mezzo PEC a cura della Cancelleria si è perfezionato in data 02.04.2025 per l'udienza del 13.05.25; che all'udienza del 13.05.2025 nessuno è comparso per il debitore, mentre è comparso il procuratore della parte ricorrente, che ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, riferendo che l'immobile presso cui sono stati notificati gli atti di precetto risulta rilasciato in data
16.03.2022 a seguito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito lo sfratto di CP_1
[...
sempre in udienza, il GD ha rilevato come da informazioni assunte presso Agenzia delle Entrate,
e INPS risultano debiti di per € 23.451 che si aggiungono alla somma di circa CP_2 CP_1
40.000 euro dovuto ad di cui € 10.861 come da atto di precetto per i canoni maturati sino Pt_1
al 30.6.2019; ancora in udienza, da esame telematico del registro delle imprese è emerso che la società debitrice non deposita bilanci dal 2015 e che ha mantenuto la sede legale nell'immobile oggetto di sfratto. ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale della isulta ancora CP_1
fissata in Torino, via Piossasco 13 e, pertanto, nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- la società debitrice ha un debito nei confronti della ricorrente per 10.861 euro per canoni insoluti sino al 30.06.2019, debito portato da titolo esecutivo e pedissequo atto di precetto (crf. docc. 2 e 3
ricorso) cui si aggiunge un ulteriore debito di circa 30 mila euro per canoni non pagati sino alla liberazione dell'immobile per sfratto (avvenuto solo il 16.03.2022 - cfr verbale di rilascio doc. 5) e spese relative alla causa di convalida sfratto per morosità (cfr. doc.4 ricorso)
- La società debitrice ha un debito erariale, previdenziale e tributario nei confronti di Agenzia delle
Entrate- Riscossione per oltre 23 mila euro;
- La ricorrente ha tentato infruttuosamente due pignoramenti presso terzi (cfr. docc. 6 e 7 ricorso);
- La società non deposita bilanci dal 2015 e, pur avendo regolarmente ricevuto la notificazione della pendenza della presente procedura, non si è presentata in udienza né si è costituita in giudizio.
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono (e in ogni caso, mancando il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, neppure sono verificabili) i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cf ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Torino (TO), via Piossasco n.13 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 7.10.2025 alle ore 17.00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
3 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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