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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 10.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°19087/2024
VERTENTE TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1 di Monteverde n.25, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Valletti (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 06.58.200.746 ed all'indirizzo di posta elettronica pec ) che lo rappresenta e difende, in virtù di Email_1
mandato su foglio separato allegato al ricorso;
- OPPONENTE–
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sciplino Ester Ada e Massimiliano Morelli, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n.29; - RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
, Agente della riscossione per tutti gli Controparte_2
ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in
Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14 c.f. e P.I. subentrante, in virtù dell'art. P.IVA_1
1 D.L. 193 del 22/10/2016, a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A. in persona del Responsabile Contenzioso Umbria, dottssa cui Controparte_3
sono stati conferiti i poteri con procura speciale notarile, rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa, dall'avv. Marianna Puzo (PEC , domiciliata ex lege presso la cancelleria del Email_2
Tribunale di Roma, Viale G. Cesare n.54; - RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e presupposti avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.5.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 08020249000765667000, notificato da riscossione con raccomandata in data 9.4.2024, relativa 4 AVA nn. Controparte_2
38020180002079708000, 3802018000449730400, 38020190001974252000 e
38020190004149442000 aventi ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anni dal
2017 al 2019, per un importo totale di €12.263,93.
Sosteneva l'opponente la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica della notifica, illegittimità dell'intimazione per violazione diritto di difesa a causa di omessa indicazione di elementi tassativi nonché per violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 in ragione dell'omessa allegazione degli atti prodromici. Eccepiva, infine,
l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in merito alla rituale notifica degli avvisi CP_1
presupposti.
Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di attesa l'eccezione di CP_4 prescrizione del diritto sollevata, si costituiva l' resistendo alla domanda. CP_2
La causa in data odierna veniva decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In merito alla tempestività dell'azione rileva l'Ufficio come il ricorso sia stato depositato il 19.5.2024 a fronte di notifica dell'intimazione di pagamento operata il 9.4.2024.
Si ricorda al riguardo che l'opposizione all'intimazione di pagamento può assolvere a plurime funzioni: se finalizzata ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo quale l'intervenuta prescrizione tra notifica dell'atto presupposto e notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e, come tale, è azione non soggetta a termine;
se volta a far valere vizi della procedura esecutiva deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e come tale sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c.; se, infine, si intende far valere l'originaria inesistenza del credito, l'azione può essere definita recuperatoria con conseguente applicazione, in ipotesi di prova di notifica dell'atto presupposto, del termine di 40 gg. dalla notifica di quest'ultimo per proporre vizi attinenti il merito della pretesa (Cass. n. 21905/2022).
2. Nel caso di specie, devono quindi ritenersi senz'altro tardivamente proposte ex art.617 c.p.c. le eccezioni inerenti la procedura esecutiva, relative a presunta illegittimita' dell'intimazione per violazione diritto di difesa a causa di omessa indicazione di elementi tassativi nonché per violazione dell'art.7, comma 1, legge n. 212 del 2000 in ragione dell'omessa allegazione degli atti prodromici, da cui non necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di in riferimento alle indicate eccezioni. CP_4
3. Nel merito ha sostenuto la difesa istante la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento. Rileva l'Ufficio come l'eccezione sia fondata solo riguardo ad uno dei 4 avvisi, avendo l' viceversa dato prova di rituale notifica in CP_1
relazione ai restanti. In particolare: l'avviso di addebito n. 38020180002079708000, avente ad oggetto omesso versamento Contributi I.V.S., anno di riferimento 2017- 2018, per un importo di €4.148,99 risulta ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 18.8.2018; parimenti l'avviso di addebito n. 38020190001974252000, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2018- 2019, per un importo di € 2.716,25 risulta ritualmente notificato in data 12.9.2019; anche l'avviso di addebito n.
38020190004149442000, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2018-2019, per un importo di € 2.624,37 è stato ritualmente notificato in data
7.2.2020 (vedi documentazione prodotta dall' agli atti). CP_1
Ha sostenuto in senso contrario la difesa istante che poiché il a seguito di sentenza Pt_1
penale di condanna, è stato recluso presso la Casa Circondariale di Chieti dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2021 le notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
Rileva l'Ufficio che ex art.45 comma 4 Legge 26 luglio 1975 n.354 per come introdotto dall'art.11, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 “Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.” E poiché non vi è prova che il abbia esercitato l'opzione per la Pt_1
residenza presso la struttura circondariale, le notifiche degli avvisi di addebito operate presso il precedente indirizzo di residenza si sono validamente perfezionate.
Viceversa, l'avviso di addebito n. 3802018000449730400, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2017-2018, per un importo di € 2.774,32 non vi è prova sia stato notificato, come sostenuto dall' , in data 28.3.2019, mancando CP_1
la cartolina attestante il perfezionamento della comunicazione.
4. Poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 9.4.2024, l'eccezione di prescrizione riferita agli avvisi di addebito di cui vi è prova di notifica dev'essere senz'altro rigettata. Ed infatti per l'avviso di addebito n.38020180002079708000 notificato in data
18.8.2018 dovendosi aggiungere al quinquennio da tale data 311 gg. di calendario in relazione alla sospensione dei termini derivante da disciplina COVID, lo spirare dello stesso si sarebbe verificato solo in data 25.6.2024; a maggior ragione con riferimento all'avviso di addebito n. 38020190001974252000, notificato in data 12.9.2019 e all'avviso di addebito n.
38020190004149442000 notificato in data 7.2.2020.
5. Riguardo all'avviso n. 3802018000449730400, per il quale difetta in atti prova di notifica da parte dell' , si è viceversa imposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di poiché unico soggetto deputato alla notifica di atti interruttivi Controparte_2 eventualmente precedenti la notifica dell'intimazione che, menzionando l'indicato avviso, avrebbero consentito all'istante di esserne posto a conoscenza ai fini di eventuale opposizione prima della prescrizione del credito in questo vantato. Ebbene, l' ha CP_2
prodotto al fascicolo atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.08084201900004056/001 menzionante l'indicato avviso di addebito di cui ha fornito prova di rituale notifica via pec al ricorrente all'indirizzo in data 29.7.2019. Tenuto conto Email_3
dell'indicata data interruttiva della prescrizione, sommata a questa il periodo di anni 5 e 311 gg. di sospensione dei termini fissato dalla normativa COVID (due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione: al primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni- si è aggiunto un ulteriore periodo di sospensione ex art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Complessivamente, quindi, i due periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni), deve ritenersi che il diritto ai contributi si sarebbe prescritto il 5.6.2025. Quanto sopra rende evidente come alla data del 9.4.2024, epoca di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine per far valere il credito di cui all'avviso di pagamento n. 3802018000449730400 non fosse ancora scaduto.
6. i compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione all' e ad dei compensi di lite liquidati CP_1 CP_4
in favore di ciascuna in complessivi €1.500,00.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 10.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°19087/2024
VERTENTE TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1 di Monteverde n.25, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Valletti (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 06.58.200.746 ed all'indirizzo di posta elettronica pec ) che lo rappresenta e difende, in virtù di Email_1
mandato su foglio separato allegato al ricorso;
- OPPONENTE–
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sciplino Ester Ada e Massimiliano Morelli, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n.29; - RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
, Agente della riscossione per tutti gli Controparte_2
ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in
Roma alla via Giuseppe Grezar, n. 14 c.f. e P.I. subentrante, in virtù dell'art. P.IVA_1
1 D.L. 193 del 22/10/2016, a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A. in persona del Responsabile Contenzioso Umbria, dottssa cui Controparte_3
sono stati conferiti i poteri con procura speciale notarile, rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa, dall'avv. Marianna Puzo (PEC , domiciliata ex lege presso la cancelleria del Email_2
Tribunale di Roma, Viale G. Cesare n.54; - RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e presupposti avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.5.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 08020249000765667000, notificato da riscossione con raccomandata in data 9.4.2024, relativa 4 AVA nn. Controparte_2
38020180002079708000, 3802018000449730400, 38020190001974252000 e
38020190004149442000 aventi ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anni dal
2017 al 2019, per un importo totale di €12.263,93.
Sosteneva l'opponente la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica della notifica, illegittimità dell'intimazione per violazione diritto di difesa a causa di omessa indicazione di elementi tassativi nonché per violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 in ragione dell'omessa allegazione degli atti prodromici. Eccepiva, infine,
l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in merito alla rituale notifica degli avvisi CP_1
presupposti.
Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di attesa l'eccezione di CP_4 prescrizione del diritto sollevata, si costituiva l' resistendo alla domanda. CP_2
La causa in data odierna veniva decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In merito alla tempestività dell'azione rileva l'Ufficio come il ricorso sia stato depositato il 19.5.2024 a fronte di notifica dell'intimazione di pagamento operata il 9.4.2024.
Si ricorda al riguardo che l'opposizione all'intimazione di pagamento può assolvere a plurime funzioni: se finalizzata ad eccepire l'esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo quale l'intervenuta prescrizione tra notifica dell'atto presupposto e notifica dell'intimazione, essa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e, come tale, è azione non soggetta a termine;
se volta a far valere vizi della procedura esecutiva deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e come tale sottoposta al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c.; se, infine, si intende far valere l'originaria inesistenza del credito, l'azione può essere definita recuperatoria con conseguente applicazione, in ipotesi di prova di notifica dell'atto presupposto, del termine di 40 gg. dalla notifica di quest'ultimo per proporre vizi attinenti il merito della pretesa (Cass. n. 21905/2022).
2. Nel caso di specie, devono quindi ritenersi senz'altro tardivamente proposte ex art.617 c.p.c. le eccezioni inerenti la procedura esecutiva, relative a presunta illegittimita' dell'intimazione per violazione diritto di difesa a causa di omessa indicazione di elementi tassativi nonché per violazione dell'art.7, comma 1, legge n. 212 del 2000 in ragione dell'omessa allegazione degli atti prodromici, da cui non necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di in riferimento alle indicate eccezioni. CP_4
3. Nel merito ha sostenuto la difesa istante la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento. Rileva l'Ufficio come l'eccezione sia fondata solo riguardo ad uno dei 4 avvisi, avendo l' viceversa dato prova di rituale notifica in CP_1
relazione ai restanti. In particolare: l'avviso di addebito n. 38020180002079708000, avente ad oggetto omesso versamento Contributi I.V.S., anno di riferimento 2017- 2018, per un importo di €4.148,99 risulta ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 18.8.2018; parimenti l'avviso di addebito n. 38020190001974252000, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2018- 2019, per un importo di € 2.716,25 risulta ritualmente notificato in data 12.9.2019; anche l'avviso di addebito n.
38020190004149442000, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2018-2019, per un importo di € 2.624,37 è stato ritualmente notificato in data
7.2.2020 (vedi documentazione prodotta dall' agli atti). CP_1
Ha sostenuto in senso contrario la difesa istante che poiché il a seguito di sentenza Pt_1
penale di condanna, è stato recluso presso la Casa Circondariale di Chieti dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2021 le notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
Rileva l'Ufficio che ex art.45 comma 4 Legge 26 luglio 1975 n.354 per come introdotto dall'art.11, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 “Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.” E poiché non vi è prova che il abbia esercitato l'opzione per la Pt_1
residenza presso la struttura circondariale, le notifiche degli avvisi di addebito operate presso il precedente indirizzo di residenza si sono validamente perfezionate.
Viceversa, l'avviso di addebito n. 3802018000449730400, avente ad oggetto omesso versamento contributi I.V.S., anno di riferimento 2017-2018, per un importo di € 2.774,32 non vi è prova sia stato notificato, come sostenuto dall' , in data 28.3.2019, mancando CP_1
la cartolina attestante il perfezionamento della comunicazione.
4. Poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 9.4.2024, l'eccezione di prescrizione riferita agli avvisi di addebito di cui vi è prova di notifica dev'essere senz'altro rigettata. Ed infatti per l'avviso di addebito n.38020180002079708000 notificato in data
18.8.2018 dovendosi aggiungere al quinquennio da tale data 311 gg. di calendario in relazione alla sospensione dei termini derivante da disciplina COVID, lo spirare dello stesso si sarebbe verificato solo in data 25.6.2024; a maggior ragione con riferimento all'avviso di addebito n. 38020190001974252000, notificato in data 12.9.2019 e all'avviso di addebito n.
38020190004149442000 notificato in data 7.2.2020.
5. Riguardo all'avviso n. 3802018000449730400, per il quale difetta in atti prova di notifica da parte dell' , si è viceversa imposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti di poiché unico soggetto deputato alla notifica di atti interruttivi Controparte_2 eventualmente precedenti la notifica dell'intimazione che, menzionando l'indicato avviso, avrebbero consentito all'istante di esserne posto a conoscenza ai fini di eventuale opposizione prima della prescrizione del credito in questo vantato. Ebbene, l' ha CP_2
prodotto al fascicolo atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.08084201900004056/001 menzionante l'indicato avviso di addebito di cui ha fornito prova di rituale notifica via pec al ricorrente all'indirizzo in data 29.7.2019. Tenuto conto Email_3
dell'indicata data interruttiva della prescrizione, sommata a questa il periodo di anni 5 e 311 gg. di sospensione dei termini fissato dalla normativa COVID (due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione: al primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni- si è aggiunto un ulteriore periodo di sospensione ex art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella
L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Complessivamente, quindi, i due periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni), deve ritenersi che il diritto ai contributi si sarebbe prescritto il 5.6.2025. Quanto sopra rende evidente come alla data del 9.4.2024, epoca di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine per far valere il credito di cui all'avviso di pagamento n. 3802018000449730400 non fosse ancora scaduto.
6. i compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione all' e ad dei compensi di lite liquidati CP_1 CP_4
in favore di ciascuna in complessivi €1.500,00.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari