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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 587 dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donno ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sinesi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 02.01.2021 conveniva in giudizio Parte_1
la lamentando illegittime applicazioni di spese ed interessi a Controparte_1
due rapporti di finanziamento del 24.10.2024 poi estinti anticipatamente.
L'attrice concludeva chiedendo:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto n.454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data 24.10.2014,
per l'illegittima pattuizione di un T.A.E.G. maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto n.
454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data 24.10.2014,
per l'illegittima pattuizione di un T.A.E.G. maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96;
c) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del
Contratto n. 454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data
24.10.2014, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.16.388,61, di cui €.14.324,21 per interessi corrispettivi ed €.2.064,40 per spese illegittimamente sostenute, o di quella somma maggiore o minore che risulterà
giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
d) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del contratto n. 454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data
24.10.2014, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.5.844,49, di cui €.3.866,49 per interessi corrispettivi ed €.1.978,00 per
Pag. 2 di 6 spese illegittimamente sostenute, o di quella somma maggiore o minore che risulterà
giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
In subordine:
e) accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto n. 454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data 24.10.2014, per la pattuizione di un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto e quindi per l'assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità, in violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB artt. 117, comma 8 TUB, e violazione Delibera
CICR del 04.03.2003 n°286 e comma 6 TUB, per violazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1346 e 1418 c.c. e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, nonché per responsabilità
precontrattuale/contrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.;
f) accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto n. 454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data 24.10.2014, per la pattuizione di un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto e quindi per l'assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità, in violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB artt. 117, comma 8 TUB, e violazione Delibera
CICR del 04.03.2003 n°286 e comma 6 TUB, per violazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1346 e 1418 c.c. e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, nonché per responsabilità
precontrattuale/contrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.;
g) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 125 bis del T.U.B., ricalcolare il rapporto n.
454332 in ossequio ad un nuovo piano di ammortamento stilato applicando il tasso BOT
e/o quello legale, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della
Pag. 3 di 6 somma pari ad 13.915,92, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
h) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 125 bis del T.U.B., ricalcolare il rapporto n.
454334 in ossequio ad un nuovo piano di ammortamento stilato applicando il tasso BOT
e/o quello legale, con la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della pari ad 3.732,11, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse richieste e CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva disposta ed espletata CTU
contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza del 04.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
L'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità parziale e/o integrale dei contratti di finanziamento per pattuizione del TAEG superiore al tasso soglia ex L. 108/96.
Per l'accertamento delle lamentate illegittimità e per la verifica dell'usura è stata disposta CTU contabile a mezzo del dott. . Persona_1
Il Consulente nella sua relazione, immune da vizi logici e giuridici, ha accertato inequivocabilmente che né il contratto del 24.10.2014 n. 454332 né il contratto del
Pag. 4 di 6 24.10.2014 n. 454334 prevedevano tassi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia. Anche il TEG in concreto applicato non ha mai superato il tasso soglia per entrambi i contratti.
Il CTU ha elaborato poi una ulteriore ipotesi di riconteggio che prevede l'inclusione di interessi di mora calcolati sulle rate scadute e non pagate. Oneri solamente eventuali potendosi verificare la risoluzione per inadempimento in qualsiasi periodo del finanziamento.
Con questa elaborazione vi sarebbe un superamento del tasso soglia per il rapporto di finanziamento n. 454334.
Si deve osservare, però, che i due rapporti di finanziamento sono stati estinti anticipatamente dalla attrice e che quindi non vi è stata mai applicazione di interessi moratori.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può tenersi conto delle ipotesi
(c.d. worst case) non verificatesi nella realtà, dovendo operare la verifica in relazione all'effettivo andamento del rapporto. Infatti, la Suprema Corte (Cass. 19597/20), dopo aver riconosciuto al mutuatario “l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace [..] sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr. fra le altre Cass. 31 luglio
2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”, ha però affermato che l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso “astratto” (ossia potenziale) “cade” se “non applicato”,
Pag. 5 di 6 ossia che è, in definitiva, insufficiente la mera promessa a determinare l'usurarietà delle condizioni ed è invece necessario, al fine di elidere gli interessi e il complessivo “prezzo del denaro”, che lo scenario che importa il superamento del limite di legge si sia effettivamente verificato (così anche Trib. Bari. 12/09/2024 n. 3812).
Non può tenersi conto, quindi, della ulteriore ipotesi elaborata dal CTU e che stata citata sopra.
Non essendo stato accertato alcun superamento del tasso soglia, la domanda attrice viene integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% ed Iva e cap come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Bari il 08.10.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 587 dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donno ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Sinesi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 02.01.2021 conveniva in giudizio Parte_1
la lamentando illegittime applicazioni di spese ed interessi a Controparte_1
due rapporti di finanziamento del 24.10.2024 poi estinti anticipatamente.
L'attrice concludeva chiedendo:
“a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto n.454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data 24.10.2014,
per l'illegittima pattuizione di un T.A.E.G. maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96;
b) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto n.
454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data 24.10.2014,
per l'illegittima pattuizione di un T.A.E.G. maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96;
c) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del
Contratto n. 454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data
24.10.2014, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.16.388,61, di cui €.14.324,21 per interessi corrispettivi ed €.2.064,40 per spese illegittimamente sostenute, o di quella somma maggiore o minore che risulterà
giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
d) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del contratto n. 454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data
24.10.2014, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.5.844,49, di cui €.3.866,49 per interessi corrispettivi ed €.1.978,00 per
Pag. 2 di 6 spese illegittimamente sostenute, o di quella somma maggiore o minore che risulterà
giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
In subordine:
e) accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto n. 454332 per l'erogazione del credito totale di €.23.571,50 stipulato in data 24.10.2014, per la pattuizione di un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto e quindi per l'assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità, in violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB artt. 117, comma 8 TUB, e violazione Delibera
CICR del 04.03.2003 n°286 e comma 6 TUB, per violazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1346 e 1418 c.c. e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, nonché per responsabilità
precontrattuale/contrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.;
f) accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale del contratto n. 454334 per l'erogazione del credito totale di €.13.055,51 stipulato in data 24.10.2014, per la pattuizione di un TAEG maggiore rispetto a quello indicato in contratto e quindi per l'assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità, in violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB artt. 117, comma 8 TUB, e violazione Delibera
CICR del 04.03.2003 n°286 e comma 6 TUB, per violazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1346 e 1418 c.c. e Direttiva Europea EU 2008/48/CE, nonché per responsabilità
precontrattuale/contrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.;
g) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 125 bis del T.U.B., ricalcolare il rapporto n.
454332 in ossequio ad un nuovo piano di ammortamento stilato applicando il tasso BOT
e/o quello legale, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della
Pag. 3 di 6 somma pari ad 13.915,92, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile.
h) per l'effetto, previa applicazione dell'art. 125 bis del T.U.B., ricalcolare il rapporto n.
454334 in ossequio ad un nuovo piano di ammortamento stilato applicando il tasso BOT
e/o quello legale, con la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della pari ad 3.732,11, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa in corso di causa, anche mediante espletanda CTU contabile;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le avverse richieste e CP_1
chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva disposta ed espletata CTU
contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza del 04.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
L'attrice ha chiesto dichiararsi la nullità parziale e/o integrale dei contratti di finanziamento per pattuizione del TAEG superiore al tasso soglia ex L. 108/96.
Per l'accertamento delle lamentate illegittimità e per la verifica dell'usura è stata disposta CTU contabile a mezzo del dott. . Persona_1
Il Consulente nella sua relazione, immune da vizi logici e giuridici, ha accertato inequivocabilmente che né il contratto del 24.10.2014 n. 454332 né il contratto del
Pag. 4 di 6 24.10.2014 n. 454334 prevedevano tassi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia. Anche il TEG in concreto applicato non ha mai superato il tasso soglia per entrambi i contratti.
Il CTU ha elaborato poi una ulteriore ipotesi di riconteggio che prevede l'inclusione di interessi di mora calcolati sulle rate scadute e non pagate. Oneri solamente eventuali potendosi verificare la risoluzione per inadempimento in qualsiasi periodo del finanziamento.
Con questa elaborazione vi sarebbe un superamento del tasso soglia per il rapporto di finanziamento n. 454334.
Si deve osservare, però, che i due rapporti di finanziamento sono stati estinti anticipatamente dalla attrice e che quindi non vi è stata mai applicazione di interessi moratori.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può tenersi conto delle ipotesi
(c.d. worst case) non verificatesi nella realtà, dovendo operare la verifica in relazione all'effettivo andamento del rapporto. Infatti, la Suprema Corte (Cass. 19597/20), dopo aver riconosciuto al mutuatario “l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace [..] sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr. fra le altre Cass. 31 luglio
2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”, ha però affermato che l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso “astratto” (ossia potenziale) “cade” se “non applicato”,
Pag. 5 di 6 ossia che è, in definitiva, insufficiente la mera promessa a determinare l'usurarietà delle condizioni ed è invece necessario, al fine di elidere gli interessi e il complessivo “prezzo del denaro”, che lo scenario che importa il superamento del limite di legge si sia effettivamente verificato (così anche Trib. Bari. 12/09/2024 n. 3812).
Non può tenersi conto, quindi, della ulteriore ipotesi elaborata dal CTU e che stata citata sopra.
Non essendo stato accertato alcun superamento del tasso soglia, la domanda attrice viene integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% ed Iva e cap come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Bari il 08.10.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 6 di 6