CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Nominativo_4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 E Per Essa L'Erede, Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Ricorrente_1 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Grumo Appula - Piazza Vittorio Veneto 70025 Grumo Appula BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2999 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3636 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2960/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 924 /2024 SEZIONE - 9
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_4L'avv. in proprio, erede della de cuius , riassume il ricorso con notifica in data 05.05.2025, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 2999/2018 prot. 16133/2023, notificato alla ricorrente in data 27.12.2023, relativo all'imposta municipale (IMU), periodo di imposta 2018; ed avverso l'avviso di accertamento n. 3636/2018 prot. 16164/2023, notificato al ricorrente in data 27.12.2023, relativo al Tributo servizi indivisibili (TASI), dal Comune di Grumo Apula, periodo di imposta 2018, per parziale omesso versamento, di imposte, per immobili siri in aree edificabili cat. D per la complessiva somma di euro
Con Ordinanza n. 1854 del 3.11.2024 della CGT sez. n 9 veniva disposta l'interruzione del processo a causa del decesso della ricorrente;
Con il presente atto Ricorrente_1 coerede di Nominativo_4
, dichiara, come riassume, di voler proseguire il processo nei confronti del Comune di Grumo Appula in qualità di coerede o ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, D. Lgs. n. 546/1992, Impugna i due avvisi di accertamento proseguendo col il ricorso della de cuius
Eccepisce
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della l. 212/2000. l'illegittimità dell'attribuzione del valore alle aree edificabili.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della L. 212/2000. l'illegittimità dell'attribuzione del valore alle aree edificabili.
- nel merito la precedente mediazione tributaria inter partes per le imposte IMU E TASI 1016.;
ritiene il ricorrente non dovuta la differenza di IMU E TASI per le arre edificabili chiesta dal comune di Grumo Appula per l'anno di imposta 2018, Seppur il ricorrente nel ricorso fa riferimento alle Delibere comunali di cui Delibera n. 16/2016.dei valori adottati per le aree edificabili. Che per il 2016 veniva adottata la delibera del 2015, che non comprende la Deliberazione n. 16/2016, francamente non si comprende in base a quale criterio, le cennate aree sono state classificate in” C4” zona turistica estensiva RX, zona RX Murgia Suagna. con attribuzione di un nuovo valore di euro a 15 al mq. Che sulla predetta superficie edificabile insistono vincoli idrogeologici che, ritiene, riducono di gran lunga l'area classificabile come fabbricabile e, di conseguenza, l'area utile tassabile. Contesta il valore di euro 16,50 previsto per la zona “D1 Croste “ quasi pari al valore di euro 18,00 della esistente e già urbanizzata zona Pip Paglizzi. di applicare i valori del 2016, chiede l'annullamento degli avvisi impugnati con salvaguardia di spese. Costituito il comune di Grumo Appula rigetta ogni avversa eccezione, che le domanda risulta del tutto infondata e contraddittoria, che l'atto è ben motivato, oltretutto i valori sono stati definiti in via di conciliazione con la de cuius, e non si discostano da quanto richiesto dal ricorrente per l'anno 2016, come da prospetto riportato a pag. 7 delle controdeduzioni. Che il ricorso come formulato è inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto, allega anche documentazione circa le aree non riportanti vincoli idrogeoloci, e pertanto chiede il rigetto del ricorso con spese
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del Presidente monocratico, le parti presenti si riportano agli atti ed insistono ciascuna nelle relative richieste in essi spiegate.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti il ricorso non merita accoglimento.
Primariamente con riguardo alle eccepite imposte, di parte di superficie, delle aree fabbricabili ritenute non tassabili, ( ampiamente dettagliate nell'atto in esame), in quanto ritenuta zona agricola o con vincoli idrogeologici, Le eccezioni sono inconsistenti.
Nel merito va osservato che, l'assoggettabilità dei terreni a tassazione quali aree edificabili , secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quel che rileva è la “natura giuridica”, di area fabbricabile del terreno inserito dal Comune nello “Strumento urbanistico” a prescindere della sua effettiva edificabilità. (Cass. Ordinanza n. 17427/2028).
In particolare la giurisprudenza di Legittimità , ritiene che la nozione di area edificabile di cui all'art. 2 co.1, lett. b), del D.Lgs., 504/1992, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli di fatto o di diritto, che condizionano in concreto, l'edificabilità del suolo, in quanto, sotto il profilo giuridico, il terreno è e rimane area edificabile nonostante la presenza di detti vincoli, i quali possono incidere soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e conseguentemente sulla base imponibile, (per tutte, Cass. 22248/2015).
A tal riguardo il comune di Grumo Appula con Nota del 11 marzo 2025, in risposta alla richiesta di Ricorrente_1, sul vincolo idrogeologico, prot. 1435 del 28.01.2025, ha precisato che:
- a particella n. 4 del foglio n. I di Grumo Appula risulta ricadente nell'attuale perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in aree a diversa pericolosità idraulica;
- l'attuale perimetrazione del PAI non considera le opere di mitigazione idraulica già realizzate nella zona oggetto di intervento, costituite da una vasca di laminazione e canale artificiale di regimazione di acque alluvionali.
- detta area del Comparto come trasformabile per insediamenti produttivi e commercial non è direttamente interessata dalle succitate mappature di aree alluvionali secondo il vigente PAI, essendo emarginata l'area alluvionale nella fascia di rispetto stradale. (doc. all. in atti)
Per cui, l'eccezione è priva di considerazione.
Nominativo_5Ancora, che la richiamata sentenza (doc. in atti), di altro coerede , è del tutto inconferente al caso in esame. - ritiene la mancata costituzione del comune, da cui una paventata mancata motivazione.
Nel caso in esame il Comune di Grumo Appula ha ampiamente motivato gli atti in esame: riportando rendita catastale indirizzo, valore attribuito dalla A.E.; differenza di omesso pagamento, schema di calcolo degli interessi e sanzioni.
Inoltre riporta ampia normativa nella pag.1: le Delibere comunali, nonché Leggi statali. e, motivazione sulle somme omesse rispetto a quanto pagato.
L'eccezione è priva di pregio
Ad Abundantiam, sul punto con la sent. n. 10889/2022, il TAR di Roma, ha affermato che per impugnare la delibera comunale. (di pubblica affissione all'albo pretorio del comune), di determinazione del valore venale per le aree fabbricabili ai fini IMU, è necessaria la allegazione comprovata di un diverso valore di riferimento, adeguato anche al grado di approfondimento della istruttoria che l'Ente ha condotto ai fini dell'adozione della Delibera. a ciò si aggiunga che per rettificare i valori delle aree edificabili cosi come determinate dal Comune, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere dell'interessato produrre una dichiarazione rettificativa dell'area oggetto di possesso per IMU/TASI.
Nel caso in esame la contribuente non risulta abbia mai presentato alcuna dichiarazione di rettifica, se non conciliazione che il comune per un buon andamento tra Ente e contribuente (art.10, L.2012/200, esulando dalle delibere, è addivenuto, in senso favorevole alla contribuente.
Riguardo l'eccepito difetto di motivazione, si appalesa infondato, atteso che il contenuto essenziale di tale obbligo consiste da un lato nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale, e, dall'altro, nell'esternazione delle le norme giuridiche ad esso sottese;
e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state, ut supra, più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 1209/2020; Cass. Sez. Tributaria n. 27800/2019; Cass. SS.UU. . n.11722/10; Cass., Ordinanza 2023/2014).
Vi è di più, l'articolo 7, comma 1, L.212/2000, (Statuto dei diritti del contribuente), recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”; infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e/o Ente comunale espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7, che risultano in tal senso motivati gli atti in esame.
Difatti, comune di Grumo Appula, puntualizza che, gli avvisi di accertamento richiamati dal ricorrente per il 2016, sono stati regolarmente pagati dalla contribuente in data 15.06.2022 (doc. all. in atti), e sono stati quantificati applicando come base imponibile i valori venali più favorevoli (per la contribuente) declinati con delibera di C.C. n. 64 del 06/10/2017 (invece dei valori più alti adottati con
., delibera di C.C. n. 16 del 30.04.2016), così come è accaduto per gli avvisi di accertamento censurati
Pertanto dal confronto dei dati del 2016 concordati e pagati dalla Nominativo_5de cuius , non si discostato da quanto richiesto per l'anno 2018 in esame (come riportato in atti in esame)
Il comune a pag.7 riporta un quadro sinottico rappresentativo delle imposte liquidate con gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2016 e quelle richieste per l'anno 2018, (inteso qui riportato)
Da cui si evince esattamente a quanto auspicato dal ricorrente (nella terza eccezione), a nulla rilevando le argomentazioni sulla differenza dell'importo dovuto a saldo dei rispettivi avvisi di accertamento, poiché si tratta di dati che vengono calibrati tenuto conto dei versamenti effettuati spontaneamente dalla ricorrente antecedentemente alla notifica degli avvisi accertamenti, nonché delle sanzioni e degli interessi quantificati sulla differenza di imposta dovuta e in ragione del variare del saggio degli interessi legali (debitamente riportati negli atti esecutivi).
le stesse non sarebbero dovute se vi fossero state obiettive condizioni di incertezze, art, 10 L 212/2000, sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, (Cass. 14476/2003).
Ne discende che , tra il deducente Comune e la de cuius . Nominativo_4 è intercorsa chiara ipotesi di giudicato esterno, formatosi con la conciliazione per le annualità 2016 e 2017, confermate per l'anno in esame;
ove la ricorrente non si è peritata di verificare siano stati applicati gli stessi valori per l'annualità di cui vi è causa, 2018., come pure il coerede che è subentrato in tale domanda.
La Corte per quanto verificato, argomentato e motivato, rigetta l'inconsistente ed infondato ricorso, e conferma la legittimità degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alle spese processuali in favore del comune di Grumo Appula per la somma di euro 270,00, oltre oneri se dovuti come per legge.
Nominativo_6 Cosi deciso in Bari , 19.12.2025.
Il Presidente Estensore dott.ssa Maria Libera Pagliaro
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 924/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Nominativo_4 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 E Per Essa L'Erede, Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Ricorrente_1 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Grumo Appula - Piazza Vittorio Veneto 70025 Grumo Appula BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2999 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3636 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2960/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 924 /2024 SEZIONE - 9
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Nominativo_4L'avv. in proprio, erede della de cuius , riassume il ricorso con notifica in data 05.05.2025, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 2999/2018 prot. 16133/2023, notificato alla ricorrente in data 27.12.2023, relativo all'imposta municipale (IMU), periodo di imposta 2018; ed avverso l'avviso di accertamento n. 3636/2018 prot. 16164/2023, notificato al ricorrente in data 27.12.2023, relativo al Tributo servizi indivisibili (TASI), dal Comune di Grumo Apula, periodo di imposta 2018, per parziale omesso versamento, di imposte, per immobili siri in aree edificabili cat. D per la complessiva somma di euro
Con Ordinanza n. 1854 del 3.11.2024 della CGT sez. n 9 veniva disposta l'interruzione del processo a causa del decesso della ricorrente;
Con il presente atto Ricorrente_1 coerede di Nominativo_4
, dichiara, come riassume, di voler proseguire il processo nei confronti del Comune di Grumo Appula in qualità di coerede o ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, D. Lgs. n. 546/1992, Impugna i due avvisi di accertamento proseguendo col il ricorso della de cuius
Eccepisce
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della l. 212/2000. l'illegittimità dell'attribuzione del valore alle aree edificabili.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della L. 212/2000. l'illegittimità dell'attribuzione del valore alle aree edificabili.
- nel merito la precedente mediazione tributaria inter partes per le imposte IMU E TASI 1016.;
ritiene il ricorrente non dovuta la differenza di IMU E TASI per le arre edificabili chiesta dal comune di Grumo Appula per l'anno di imposta 2018, Seppur il ricorrente nel ricorso fa riferimento alle Delibere comunali di cui Delibera n. 16/2016.dei valori adottati per le aree edificabili. Che per il 2016 veniva adottata la delibera del 2015, che non comprende la Deliberazione n. 16/2016, francamente non si comprende in base a quale criterio, le cennate aree sono state classificate in” C4” zona turistica estensiva RX, zona RX Murgia Suagna. con attribuzione di un nuovo valore di euro a 15 al mq. Che sulla predetta superficie edificabile insistono vincoli idrogeologici che, ritiene, riducono di gran lunga l'area classificabile come fabbricabile e, di conseguenza, l'area utile tassabile. Contesta il valore di euro 16,50 previsto per la zona “D1 Croste “ quasi pari al valore di euro 18,00 della esistente e già urbanizzata zona Pip Paglizzi. di applicare i valori del 2016, chiede l'annullamento degli avvisi impugnati con salvaguardia di spese. Costituito il comune di Grumo Appula rigetta ogni avversa eccezione, che le domanda risulta del tutto infondata e contraddittoria, che l'atto è ben motivato, oltretutto i valori sono stati definiti in via di conciliazione con la de cuius, e non si discostano da quanto richiesto dal ricorrente per l'anno 2016, come da prospetto riportato a pag. 7 delle controdeduzioni. Che il ricorso come formulato è inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto, allega anche documentazione circa le aree non riportanti vincoli idrogeoloci, e pertanto chiede il rigetto del ricorso con spese
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del Presidente monocratico, le parti presenti si riportano agli atti ed insistono ciascuna nelle relative richieste in essi spiegate.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti il ricorso non merita accoglimento.
Primariamente con riguardo alle eccepite imposte, di parte di superficie, delle aree fabbricabili ritenute non tassabili, ( ampiamente dettagliate nell'atto in esame), in quanto ritenuta zona agricola o con vincoli idrogeologici, Le eccezioni sono inconsistenti.
Nel merito va osservato che, l'assoggettabilità dei terreni a tassazione quali aree edificabili , secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quel che rileva è la “natura giuridica”, di area fabbricabile del terreno inserito dal Comune nello “Strumento urbanistico” a prescindere della sua effettiva edificabilità. (Cass. Ordinanza n. 17427/2028).
In particolare la giurisprudenza di Legittimità , ritiene che la nozione di area edificabile di cui all'art. 2 co.1, lett. b), del D.Lgs., 504/1992, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli di fatto o di diritto, che condizionano in concreto, l'edificabilità del suolo, in quanto, sotto il profilo giuridico, il terreno è e rimane area edificabile nonostante la presenza di detti vincoli, i quali possono incidere soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e conseguentemente sulla base imponibile, (per tutte, Cass. 22248/2015).
A tal riguardo il comune di Grumo Appula con Nota del 11 marzo 2025, in risposta alla richiesta di Ricorrente_1, sul vincolo idrogeologico, prot. 1435 del 28.01.2025, ha precisato che:
- a particella n. 4 del foglio n. I di Grumo Appula risulta ricadente nell'attuale perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in aree a diversa pericolosità idraulica;
- l'attuale perimetrazione del PAI non considera le opere di mitigazione idraulica già realizzate nella zona oggetto di intervento, costituite da una vasca di laminazione e canale artificiale di regimazione di acque alluvionali.
- detta area del Comparto come trasformabile per insediamenti produttivi e commercial non è direttamente interessata dalle succitate mappature di aree alluvionali secondo il vigente PAI, essendo emarginata l'area alluvionale nella fascia di rispetto stradale. (doc. all. in atti)
Per cui, l'eccezione è priva di considerazione.
Nominativo_5Ancora, che la richiamata sentenza (doc. in atti), di altro coerede , è del tutto inconferente al caso in esame. - ritiene la mancata costituzione del comune, da cui una paventata mancata motivazione.
Nel caso in esame il Comune di Grumo Appula ha ampiamente motivato gli atti in esame: riportando rendita catastale indirizzo, valore attribuito dalla A.E.; differenza di omesso pagamento, schema di calcolo degli interessi e sanzioni.
Inoltre riporta ampia normativa nella pag.1: le Delibere comunali, nonché Leggi statali. e, motivazione sulle somme omesse rispetto a quanto pagato.
L'eccezione è priva di pregio
Ad Abundantiam, sul punto con la sent. n. 10889/2022, il TAR di Roma, ha affermato che per impugnare la delibera comunale. (di pubblica affissione all'albo pretorio del comune), di determinazione del valore venale per le aree fabbricabili ai fini IMU, è necessaria la allegazione comprovata di un diverso valore di riferimento, adeguato anche al grado di approfondimento della istruttoria che l'Ente ha condotto ai fini dell'adozione della Delibera. a ciò si aggiunga che per rettificare i valori delle aree edificabili cosi come determinate dal Comune, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è onere dell'interessato produrre una dichiarazione rettificativa dell'area oggetto di possesso per IMU/TASI.
Nel caso in esame la contribuente non risulta abbia mai presentato alcuna dichiarazione di rettifica, se non conciliazione che il comune per un buon andamento tra Ente e contribuente (art.10, L.2012/200, esulando dalle delibere, è addivenuto, in senso favorevole alla contribuente.
Riguardo l'eccepito difetto di motivazione, si appalesa infondato, atteso che il contenuto essenziale di tale obbligo consiste da un lato nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale, e, dall'altro, nell'esternazione delle le norme giuridiche ad esso sottese;
e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state, ut supra, più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 1209/2020; Cass. Sez. Tributaria n. 27800/2019; Cass. SS.UU. . n.11722/10; Cass., Ordinanza 2023/2014).
Vi è di più, l'articolo 7, comma 1, L.212/2000, (Statuto dei diritti del contribuente), recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”; infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e/o Ente comunale espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7, che risultano in tal senso motivati gli atti in esame.
Difatti, comune di Grumo Appula, puntualizza che, gli avvisi di accertamento richiamati dal ricorrente per il 2016, sono stati regolarmente pagati dalla contribuente in data 15.06.2022 (doc. all. in atti), e sono stati quantificati applicando come base imponibile i valori venali più favorevoli (per la contribuente) declinati con delibera di C.C. n. 64 del 06/10/2017 (invece dei valori più alti adottati con
., delibera di C.C. n. 16 del 30.04.2016), così come è accaduto per gli avvisi di accertamento censurati
Pertanto dal confronto dei dati del 2016 concordati e pagati dalla Nominativo_5de cuius , non si discostato da quanto richiesto per l'anno 2018 in esame (come riportato in atti in esame)
Il comune a pag.7 riporta un quadro sinottico rappresentativo delle imposte liquidate con gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2016 e quelle richieste per l'anno 2018, (inteso qui riportato)
Da cui si evince esattamente a quanto auspicato dal ricorrente (nella terza eccezione), a nulla rilevando le argomentazioni sulla differenza dell'importo dovuto a saldo dei rispettivi avvisi di accertamento, poiché si tratta di dati che vengono calibrati tenuto conto dei versamenti effettuati spontaneamente dalla ricorrente antecedentemente alla notifica degli avvisi accertamenti, nonché delle sanzioni e degli interessi quantificati sulla differenza di imposta dovuta e in ragione del variare del saggio degli interessi legali (debitamente riportati negli atti esecutivi).
le stesse non sarebbero dovute se vi fossero state obiettive condizioni di incertezze, art, 10 L 212/2000, sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, (Cass. 14476/2003).
Ne discende che , tra il deducente Comune e la de cuius . Nominativo_4 è intercorsa chiara ipotesi di giudicato esterno, formatosi con la conciliazione per le annualità 2016 e 2017, confermate per l'anno in esame;
ove la ricorrente non si è peritata di verificare siano stati applicati gli stessi valori per l'annualità di cui vi è causa, 2018., come pure il coerede che è subentrato in tale domanda.
La Corte per quanto verificato, argomentato e motivato, rigetta l'inconsistente ed infondato ricorso, e conferma la legittimità degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alle spese processuali in favore del comune di Grumo Appula per la somma di euro 270,00, oltre oneri se dovuti come per legge.
Nominativo_6 Cosi deciso in Bari , 19.12.2025.
Il Presidente Estensore dott.ssa Maria Libera Pagliaro