Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da
Magnum s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , MO NO e IE NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cateno NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 3843/2021 del 20.12.2021 del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CE FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3843/2021 del 20.12.2021 il T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, accogliendo il ricorso presentato da Magnum s.r.l.s., MO NO e IE NO avverso il silenzio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana sulla richiesta di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima n. 510/2023, avente ad oggetto un’area sita in Santa Teresa di Riva, via Lungomare Baracca n. 6-7 (oggi Lungomare Giovanni Falcone), censita in catasto al foglio 13, particella 1146, reiterata con istanze in data 25 marzo 2021 e 24 giugno 2021, ha ordinato al predetto Assessorato “... di concludere il procedimento nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ” e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione resistente in tale giudizio, ha nominato quale commissario ad acta “... il Segretario Generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio (...)”, condannando altresì il predetto Assessorato “... alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti ”.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, in data 29.03.2023 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania del 12.02.2025, versata in atti.
In data 22.10.2022, 28.12.2022, e 30.06.2024 Magnum s.r.l.s., MO NO e IE NO hanno altresì notificato via pec all’Assessorato tre diffide ad eseguire il predetto titolo – facendosene solo richiamo – per quanto concerne il pagamento delle spese processuali ivi disposte.
2. Lamentando la mancata esecuzione della sentenza con specifico riguardo al pagamento delle spese giudiziali ivi liquidate, con ricorso notificato il 24.07.2025 e depositato il 30.07.2025 Magnum s.r.l.s., MO NO e IE NO hanno chiesto al Tribunale di:
- dichiarare l’obbligo della predetta Amministrazione regionale di procedere all’attività necessaria per l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo ottemperando, provvedendo al pagamento, in loro favore, della somma di € 2.269,17 a titolo di spese giudiziali liquidate con tale pronuncia, come scaturente dal calcolo all’uopo sviluppato dai ricorrenti con riguardo agli accessori relativi alla somma dovuta;
- assegnare all’indicata Amministrazione un termine non superiore a trenta giorni per l’espletamento delle attività dovute ai fini della corretta esecuzione del titolo;
- nominare un commissario ad acta al fine di dare esecuzione all’indicato provvedimento giudiziario, in luogo dell’Amministrazione, entro un assegnando termine.
3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 22.09.2025.
4. Con memoria del 3.11.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della propria domanda processuale.
5. Alla camera di consiglio del 19.11.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della controversia a fini di produzione documentale. In assenza di opposizione della controparte il Presidente ha rinviato la trattazione della controversia alla camera di consiglio del consiglio del 17.12.2025.
6. Alla camera di consiglio del 17.12.2025 il Presidente ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. al difensore della parte ricorrente, come da verbale, della presenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per la mancanza della prova della notifica del titolo ottemperando presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto e considerato.
7.1. Dalla documentazione versata in atti si evince che il titolo ottemperando sia stato notificato via pec, in data 29.03.2023, all'Avvocatura Distrettuale di Catania e non presso la sede dell'Amministrazione resistente. Ciò comporta il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996 (conv. in L. n. 30/1997), ai sensi della quale " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ".
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, la disposizione in questione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9 dicembre 2019, n. 14069).
La notifica del titolo in forma esecutiva, ai fini del rispetto dell'indicato art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996, infatti, costituisce un adempimento volto a concedere all'amministrazione uno spatium deliberandi per l'esecuzione spontanea ed evitare l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, e, pertanto, va effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751);
Lo spatium deliberandi , infatti, per essere utile ed effettivo, deve correlarsi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, a cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l'ottemperanza nel prosieguo.
Tale adempimento costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 luglio 2012, n. 725).
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
9. Avuto riguardo alle peculiarità della pronuncia di rito, per il Collegio sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CE FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FI | RA EN |
IL SEGRETARIO