Art. 2.
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e artt. 1 , 8 , 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e artt. 1 , 8 , 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.