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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi: Per l'avv. PROIETTI Pt_1 Parte_1 MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessandro Quirino Girotti il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento della spiegata opposizione.
Per l'avv. e l'avv. SFORZA GIUSEPPE Controparte_1
( ) VIA ANGELONI N.16 TERNI;
, il quale mi riporta ai propri scritti difensivi C.F._1
e note conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, rinvia alle ore 11,00 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,00 viene riaperto il verbale: nessuno è presente
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita. Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PROIETTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DEL
POPOLO N 63 TERNI presso il difensore avv. PROIETTI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SFORZA GIUSEPPE ( ) VIA ANGELONI N.16 TERNI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n.253/2024 emesso da questo Tribunale in data 24.04.2024 per la somma capitale di € 21.062,73, oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per il pagamento delle opere Controparte_2
realizzate su incarico di Parte_2
Lamenta l'opponente che la somma di € 7.424,00 relativa alle fatt. 12 e 21 oggetto del monitorio e pagina 2 di 5 riferite al cantiere di voc. , è già stata versata e deve ritenersi data a saldo in quanto l'Impresa Per_1
Espinosa che ha consegnato il lavoro con estremo ritardo e il conteggio effettuato è del tutto fuori parametro rispetto a quanto risultante dal contratto di subappalto.
Lamenta inoltre con riguardo alla fatt. n. 22/2023 che nulla è dovuto, poiché i lavori del cantiere di via
VIII Marzo 10 non hanno mai avuto mai inizio per volontà del condominio e quindi l' CP_3
ha emesso una fattura per un lavoro non svolto.
[...]
Così letteralmente concludeva: “Piaccia al Tribunale di Terni, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2024 emesso dal Tribunale di Terni il 24 aprile 2024 e notificato il 29 aprile 2024 alla per le ragioni esposte in narrativa con condanna Parte_2 dell'opposto alla rifusione delle spese legali del presente giudizio.
Si costituiva l'opposto che contestava quanto eccepito e dedotto Controparte_2 dall'opponente ed instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 10.01.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva documentalmente istruita e all'udienza del 17.04.2024 veniva discussa, all'esito della discussione veniva pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la pagina 3 di 5 conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass.Civ. SU n.
13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
: 1) Fattura n .12 del 14.04.2023 di importo € 17.204,73 lavori (All. 1 Controparte_2 fascicolo monitorio) 2) Fattura n.21 del 26.05.2023 di € 7.424,00 per il pagamento (All.2 fascicolo monitorio) per i lavori consisti in copertura del tetto presso il cantiere sito in ON (Tr) Vocabolo
Piciolo n.50;
3) fattura n. 22 del 26.05.2023 per € 3.858,00 incarico consistente nell'allestimento ponteggio presso il cantiere sito in Terni, Via VIII Marzo n. 10 (doc. 3 fascicolo monitorio).
Parte opposta ha depositato il contratto di subappalto del 12.12.2022 relativo ai lavori del cantiere
ON (Tr) Vocabolo Piciolo n.50 ( doc.10 fascicolo parte opposta) e il contratto di subappalto del
11.01.2023 relativo ai lavori del cantiere sito in Terni, Via VIII Marzo n. 10 ( doc. 11 fascicolo parte opposta).
Dagli atti emerge, che la ditta opponente ha formalmente riconosciuto i lavori svolti dall'Impresa Edile
Espinoza, sottoscrivendo la contabilità, nella quale sono riportate le spese per materiali e le ore in economia relative alle lavorazioni effettuate.
In particolare:
• quanto ai lavori eseguiti nel mese di marzo 2023, vi è sottoscrizione e riconoscimento da parte di in data 31.03.2023 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte opposta); Parte_2
• quanto ai lavori del mese di aprile 2023, vi è controfirma e riconoscimento da parte della medesima in data 02.05.2023 (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opposta).
A conferma dell'integrale esecuzione degli interventi edilizi, risulta agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata in data 29.12.2023 dal Direttore dei Lavori del cantiere sito in Vocabolo
Piciolo 50 per conto del committente sig. (doc. 5 allegato al fascicolo di parte opposta). Parte_3
Quanto ai lavori eseguiti presso il cantiere di Via VIII Marzo n. 10 risulta sottoscritta dalla
[...]
in data 11.04.2023 la relativa contabilità (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opposta), che Pt_2
riporta in modo analitico le ore lavoro riferite al montaggio e smontaggio del ponteggio con riferimento a un noleggio della durata di tre mesi del ponteggio stesso.
Risulta altresì versata in atti documentazione fotografica attestante l'allestimento del ponteggio (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opposta fascicolo parte opposta).
Tanto premesso le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del credito azionato sono del tutto generiche e non supportate da idonea prova documentale o testimoniale.
pagina 4 di 5 Ne consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, con esclusione della fase istruttoria trattandosi di causa documentale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 253/2024 emesso da questo Tribunale in data 24.04.2024 ;
Condanna la società opponente a rimborsare all'opposto le Parte_2 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, ed €
1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., e pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi: Per l'avv. PROIETTI Pt_1 Parte_1 MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Alessandro Quirino Girotti il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento della spiegata opposizione.
Per l'avv. e l'avv. SFORZA GIUSEPPE Controparte_1
( ) VIA ANGELONI N.16 TERNI;
, il quale mi riporta ai propri scritti difensivi C.F._1
e note conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, rinvia alle ore 11,00 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 12,00 viene riaperto il verbale: nessuno è presente
Il Giudice
Provvede come da separata sentenza che deposita. Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PROIETTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DEL
POPOLO N 63 TERNI presso il difensore avv. PROIETTI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SFORZA GIUSEPPE ( ) VIA ANGELONI N.16 TERNI;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n.253/2024 emesso da questo Tribunale in data 24.04.2024 per la somma capitale di € 21.062,73, oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per il pagamento delle opere Controparte_2
realizzate su incarico di Parte_2
Lamenta l'opponente che la somma di € 7.424,00 relativa alle fatt. 12 e 21 oggetto del monitorio e pagina 2 di 5 riferite al cantiere di voc. , è già stata versata e deve ritenersi data a saldo in quanto l'Impresa Per_1
Espinosa che ha consegnato il lavoro con estremo ritardo e il conteggio effettuato è del tutto fuori parametro rispetto a quanto risultante dal contratto di subappalto.
Lamenta inoltre con riguardo alla fatt. n. 22/2023 che nulla è dovuto, poiché i lavori del cantiere di via
VIII Marzo 10 non hanno mai avuto mai inizio per volontà del condominio e quindi l' CP_3
ha emesso una fattura per un lavoro non svolto.
[...]
Così letteralmente concludeva: “Piaccia al Tribunale di Terni, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2024 emesso dal Tribunale di Terni il 24 aprile 2024 e notificato il 29 aprile 2024 alla per le ragioni esposte in narrativa con condanna Parte_2 dell'opposto alla rifusione delle spese legali del presente giudizio.
Si costituiva l'opposto che contestava quanto eccepito e dedotto Controparte_2 dall'opponente ed instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 10.01.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva documentalmente istruita e all'udienza del 17.04.2024 veniva discussa, all'esito della discussione veniva pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la pagina 3 di 5 conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass.Civ. SU n.
13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda le seguenti fatture emesse da
: 1) Fattura n .12 del 14.04.2023 di importo € 17.204,73 lavori (All. 1 Controparte_2 fascicolo monitorio) 2) Fattura n.21 del 26.05.2023 di € 7.424,00 per il pagamento (All.2 fascicolo monitorio) per i lavori consisti in copertura del tetto presso il cantiere sito in ON (Tr) Vocabolo
Piciolo n.50;
3) fattura n. 22 del 26.05.2023 per € 3.858,00 incarico consistente nell'allestimento ponteggio presso il cantiere sito in Terni, Via VIII Marzo n. 10 (doc. 3 fascicolo monitorio).
Parte opposta ha depositato il contratto di subappalto del 12.12.2022 relativo ai lavori del cantiere
ON (Tr) Vocabolo Piciolo n.50 ( doc.10 fascicolo parte opposta) e il contratto di subappalto del
11.01.2023 relativo ai lavori del cantiere sito in Terni, Via VIII Marzo n. 10 ( doc. 11 fascicolo parte opposta).
Dagli atti emerge, che la ditta opponente ha formalmente riconosciuto i lavori svolti dall'Impresa Edile
Espinoza, sottoscrivendo la contabilità, nella quale sono riportate le spese per materiali e le ore in economia relative alle lavorazioni effettuate.
In particolare:
• quanto ai lavori eseguiti nel mese di marzo 2023, vi è sottoscrizione e riconoscimento da parte di in data 31.03.2023 (doc. 3 allegato al fascicolo di parte opposta); Parte_2
• quanto ai lavori del mese di aprile 2023, vi è controfirma e riconoscimento da parte della medesima in data 02.05.2023 (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opposta).
A conferma dell'integrale esecuzione degli interventi edilizi, risulta agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata in data 29.12.2023 dal Direttore dei Lavori del cantiere sito in Vocabolo
Piciolo 50 per conto del committente sig. (doc. 5 allegato al fascicolo di parte opposta). Parte_3
Quanto ai lavori eseguiti presso il cantiere di Via VIII Marzo n. 10 risulta sottoscritta dalla
[...]
in data 11.04.2023 la relativa contabilità (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opposta), che Pt_2
riporta in modo analitico le ore lavoro riferite al montaggio e smontaggio del ponteggio con riferimento a un noleggio della durata di tre mesi del ponteggio stesso.
Risulta altresì versata in atti documentazione fotografica attestante l'allestimento del ponteggio (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opposta fascicolo parte opposta).
Tanto premesso le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del credito azionato sono del tutto generiche e non supportate da idonea prova documentale o testimoniale.
pagina 4 di 5 Ne consegue che l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Alla luce di quanto sopra esposto la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute, con esclusione della fase istruttoria trattandosi di causa documentale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 253/2024 emesso da questo Tribunale in data 24.04.2024 ;
Condanna la società opponente a rimborsare all'opposto le Parte_2 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, ed €
1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., e pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 5 di 5