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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/08/2024, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 225 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Cicero, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n. 8.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Stanghella (PD), Via C.
Marchesi n. 10/3.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 611 del Tribunale di Rovigo depositata il 5/7/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 23/5/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
In parziale riforma della impugnata sentenza n. 611/2022 emessa in data 4.7.2022 dal
Tribunale di Rovigo, Dott.ssa Benedetta Barbera nel procedimento R.G. n. 2912/2022, ed in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte dall'appellante in primo grado, contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte adita, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo: Nel merito: annullare e/o riformare i capi dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, per i motivi dedotti in narrativa e comunque per le ragioni tutte, sia in fatto che in diritto, esposte in primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate:
1. rigettare la domanda di restituzione degli immobili per cui è causa;
2.
Rigettare la domanda e di pagamento delle spese di realizzazione della tettoia proposte dal Sig. . CP_1
In ogni caso: Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Per la parte appellata Previo rigetto dell'appello principale Ed in accoglimento dei motivi di cui alla presente costituzione, anche e per quanto occorra ex art. 342 cpc ovvero in via incidentale, nel merito in via principale confermarsi la sentenza impugnata in ogni caso con vittoria di onorari spese e competenze tutte dei giudizi.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, quale CP_1 usufruttuario del piano terra di un immobile, costituito da due appartamenti nel Comune di Pozzonuovo, conveniva in giudizio il figlio e la nuora, e Parte_1 [...]
, proprietari dell'appartamento al primo piano e nudi proprietari del piano terra Pt_2 ed accessori, chiedendo il rilascio dei vani accessori occupati senza titolo e la condanna al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva l'attore:
- originariamente proprietario dell'intero fabbricato, di aver donato con atto del 2010 la piena proprietà dell'appartamento al piano primo (censito al NCT, mapp. 485, sub 3) al figlio (ed alle altre figlie e le quali poi cedevano le proprie Pt_1 Pt_3 Per_1 quote alla moglie del figlio ) e, riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà Pt_1 dell'appartamento al piano terra (censito al NCT, mapp. 485, sub 2) con annessi locali;
- oltre al rimborso di alcune spese straordinarie anticipate, chiedeva l'attore il rimborso della quota, sull'intero prezzo anticipato per la costruzione di una tettoia per parcheggio auto, gravante sui convenuti che continuavano ad occupare i locali di sgombero.
2. Si costituivano e , come da comparsa di costituzione e Parte_1 Parte_2 risposta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1. rigetta la domanda di parte attrice relativa alla richiesta di CP_1 accertamento del rimborso di cui alle opere di cui sub 6.a), 6.b) e 6.c.) dell'atto di citazione, in quanto carente della condizione dell'azione ex art. 1006 c.c.;
2. accerta l'occupazione sine titulo da parte di Controparte_2 dei vani accessori di cui il donatario si è riservato l'usufrutto, e CP_3 conseguentemente condanna a rilasciare Controparte_2 immediatamente detti immobili, liberi da persone e cose, in favore dell'attore;
3. rigetta la domanda di parte attrice del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, in quanto non provato;
4. accerta che i convenuti, unitamente all'attore, hanno commissionato l'opera costituita dalla tettoia sul fronte dell'abitazione e sulla corte comune e che il pagamento dell'opera è stato eseguito dal solo attore per l'importo complessivo di euro 4.528,00, conseguentemente condanna , in Controparte_2 solido, alla restituzione della quota parte dei due terzi della somma pagata dal condebitore oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti.
4. Rilevava il Tribunale:
- l'occupazione dei locali di sgombero o vani accessori era stata confermata dagli stessi convenuti in sede di interpello e dai testi escussi e pertanto, affermava il primo giudice,
“deve essere dichiarato il diritto dell'attore ex art. 981 e ss. c.c. ad ottenere la pag. 2/6 restituzione dei vani accessori nel suo pieno godimento, con l'ordine ai convenuti di sgomberare i predetti vani”;
- l'eccezione dei convenuti di utilizzare tali locali da almeno trent'anni non veniva ritenuta “sufficiente per integrare i presupposti dell'istituto dell'usucapione, che richiede non solo il corpus possessionis, ma anche l'animus possidendi che non è stato provato, in quanto le parti convenute erano ben consapevoli che la proprietà apparteneva al padre , il quale in questi anni per mero spirito di tolleranza aveva CP_1 concesso al figlio di utilizzare detti locali”;
- quanto all'esecuzione della tettoia antistante l'abitazione, evidenziava il giudice di prime cure, l'intervento è stato eseguito e la spesa relativa anticipata dall'attore è stata documentata, mentre “ non risulta rilevante l'eccezione di parte convenuta che invoca la disciplina delle addizioni ex 'art. 986 c.c., in quanto nel caso di specie, i convenuti e l'attore hanno sottoscritto il progetto, assumendo l'obbligazione di pagamento relativo ai lavori commissionati e realizzati nella loro proprietà” con conseguente obbligo di pagare la loro quota parte pari a 2/3.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Assegnati i termini alle parti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Motivi di appello
6. Con il primo motivo di appello si lamenta il rigetto dell'eccezione di usucapione della proprietà dei locali di sgombero, nonostante l'uso continuativo dal 1987 da parte di
, senza considerare che l'onere della prova dell'elemento soggettivo Parte_1 sarebbe stato posto a carico del possessore, mentre ex art. 1141 comma 1 c.c. graverebbe sull'attore che ne chiede il rilascio così come la prova della tolleranza da parte del proprietario. Inoltre, aggiungeva parte appellante, l'attore avrebbe “acquistato il diritto di usufrutto già gravato dall'uso di alcuni beni…che…benchè inseriti nell'usufrutto di fatto insistono nell'area scoperta di pertinenza dell'intero fabbricato, pertanto si presume quantomeno l'uso promiscuo di detti beni”. Quanto al rimborso delle spese anticipate dall'attore per la costruzione di una tettoia, sostiene parte appellante che la documentazione allegata sarebbe stata sottoscritta dai convenuti al solo scopo di permettere al Sig. di presentare il progetto in CP_1 Comune…Tale opera, pertanto, rappresenta senza dubbio un'addizione ai sensi dell'art. 986 c.c. come già evidenziato in atti di primo grado, ragion per cui andrà, in caso, indennizzata al termine dell'usufrutto”. Con il secondo motivo si chiede in seguito alla riforma della sentenza che le spese di lite si primo grado sino poste a carico dell'attore.
*** 7. Il primo motivo dell'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 infondato.
Premesso che i convenuti non contestano l'originaria appartenenza del bene conteso ad un dante causa comune e il diritto di usufrutto dell'attore sull'appartamento al piano terra e sui vani accessori o locali di sgombero, in disparte l'ammissibilità o meno di pag. 3/6 quanto dedotto dagli appellanti sull'asserita usucapione dei beni contesi, quale fatto impeditivo della pretesa dell'attore, in difetto di una rituale e tempestiva allegazione degli elementi costitutivi (cfr. in relazione alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183, comma 1 e comma 6 n. 1, c.p.c., nel testo temporalmente vigente, il tardivo deposito della comparsa di risposta in primo grado avvenuto il 4/3/2018 con prima udienza il
13/3/19), impedendo così alla controparte di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni, le doglianze proposte dagli appellanti in ogni caso non possono essere accolte.
7.1. In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso
è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno;
- al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da parentela (cfr. Cass. 17780/2019, 20443/2017 e
9661/2006).
7.2. Nella fattispecie, l'inizio del godimento del bene da parte di è Parte_1 certamente avvenuto in ambito familiare, vivendoci con il padre, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari.
Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera pag. 4/6 esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr., ex multis,
Cass. 29449/1990).
7.3. Tanto più che, come nell'odierno giudizio, sono emerse plurime circostanze di segno contrario alla sussistenza dei requisiti necessari per un possesso utile, esclusivo ed ininterrotto ex art. 1158 c.c..
Sul punto, infatti, come già evidenziato dal primo giudice, con atto del 25/10/2010 (notaio rep. 17870, pag. 1, doc. 1 fasc. parte attrice) Per_2 CP_1 dona ai figli , ed che, rispettivamente in Parte_1 Per_1 Pt_3 ragione della quota di 2/4 (due quarti) il primo e di 1/4 (un quarto) le altre due, accettano ed acquistano, i diritti in appresso indicati sulle seguenti unità immobiliari site in Comune di Pozzonovo, e più precisamente: A) riservandosi il donante il diritto di usufrutto generale vitalizio per sé e dopo di sé a favore della moglie che CP_4 accetta, la nuda proprietà dell'abitazione al piano terra con annessi locali, in corpo staccato, adibiti a sgombero …”. Inoltre, si legge nella comparsa di risposta di primo grado di e Parte_1 [...]
: Pt_2
- “Il sig. ha sempre convissuto presso l'abitazione di Via Vallasé n°24, Parte_1
e successivamente al matrimonio avvenuto in data 1995, ha iniziato a convivere con la moglie al primo piano di detto immobile…Per l'effetto dell'atto di Parte_2
Donazione e Compravendita redatto…in data 25.01.2010 (doc. n. 1), i sig.ri Pt_1
e divenivano nudi proprietari, per la quota di ½ ciascuno,
[...] Parte_2 dell'abitazione e delle pertinenze dell'abitazione di Via Vallasé n°24, mentre il sig.
ed in sua sostituzione la sig.ra , risultavano usufruttuari CP_1 CP_4 del piano terreno e di tre locali di sgombero posti a lato alla casa”, v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- “Il primo dei tre fabbricati è stato utilizzato dal sig. come garage ove Parte_1 custodire la propria autovettura…a far data dal 29/09/1987, giorno in cui, come appena riferito, il sig. ha acquistato in proprio l'autovettura…È innegabile che Parte_1 il padre abbia concesso del tutto gratuitamente il locale adibito a sgombero al figlio fin dal 1987”, v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
7.4. Nella fattispecie, pertanto, l'inizio del godimento dei beni contesi da parte di
è certamente avvenuto in ambito familiare (concesso dal padre Parte_1 gratuitamente), sicché, a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma da stretti vincoli familiari.
7.5. In ogni caso, si aggiunge, è evidente che, accettando la donazione, l'attore ha riconosciuto l'altrui diritto di proprietà e tale riconoscimento è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus e comporta la rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente.
Sono conseguentemente irrilevanti, sotto questo profilo, le circostanze successive all'atto di donazione del 2010 (per difetto del requisito temporale). In assenza di una tempestiva allegazione e successiva prova, adeguata ed univoca, dei fatti costitutivi dell'acquisto di quanto in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
pag. 5/6 8. Anche quanto lamentato sulla condanna al pagamento della quota per la costruzione della tettoia è infondato. Non essendo controversa l'esecuzione dell'opera né la congruità della spesa, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, avendo i convenuti ora appellanti sottoscritto il progetto redatto dal tecnico per la realizzazione della tettoia hanno assunto l'obbligazione di pagamento per l'esecuzione dei lavori realizzati nella loro proprietà. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il progetto è stato sottoscritto nella espressa e inequivocabile qualità di “Committente: CP_1
”, v. doc. 6 fasc. attore. Parte_1 Parte_2
9. Il rigetto delle censure formulate da parte appellante comporta l'assorbimento del motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di , sono poste a carico degli appellanti in CP_1 solido tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 2.915,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 23/5/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 225 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Cicero, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n. 8.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Stanghella (PD), Via C.
Marchesi n. 10/3.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 611 del Tribunale di Rovigo depositata il 5/7/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 23/5/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
In parziale riforma della impugnata sentenza n. 611/2022 emessa in data 4.7.2022 dal
Tribunale di Rovigo, Dott.ssa Benedetta Barbera nel procedimento R.G. n. 2912/2022, ed in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte dall'appellante in primo grado, contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte adita, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo: Nel merito: annullare e/o riformare i capi dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, per i motivi dedotti in narrativa e comunque per le ragioni tutte, sia in fatto che in diritto, esposte in primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate:
1. rigettare la domanda di restituzione degli immobili per cui è causa;
2.
Rigettare la domanda e di pagamento delle spese di realizzazione della tettoia proposte dal Sig. . CP_1
In ogni caso: Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Per la parte appellata Previo rigetto dell'appello principale Ed in accoglimento dei motivi di cui alla presente costituzione, anche e per quanto occorra ex art. 342 cpc ovvero in via incidentale, nel merito in via principale confermarsi la sentenza impugnata in ogni caso con vittoria di onorari spese e competenze tutte dei giudizi.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, quale CP_1 usufruttuario del piano terra di un immobile, costituito da due appartamenti nel Comune di Pozzonuovo, conveniva in giudizio il figlio e la nuora, e Parte_1 [...]
, proprietari dell'appartamento al primo piano e nudi proprietari del piano terra Pt_2 ed accessori, chiedendo il rilascio dei vani accessori occupati senza titolo e la condanna al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva l'attore:
- originariamente proprietario dell'intero fabbricato, di aver donato con atto del 2010 la piena proprietà dell'appartamento al piano primo (censito al NCT, mapp. 485, sub 3) al figlio (ed alle altre figlie e le quali poi cedevano le proprie Pt_1 Pt_3 Per_1 quote alla moglie del figlio ) e, riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà Pt_1 dell'appartamento al piano terra (censito al NCT, mapp. 485, sub 2) con annessi locali;
- oltre al rimborso di alcune spese straordinarie anticipate, chiedeva l'attore il rimborso della quota, sull'intero prezzo anticipato per la costruzione di una tettoia per parcheggio auto, gravante sui convenuti che continuavano ad occupare i locali di sgombero.
2. Si costituivano e , come da comparsa di costituzione e Parte_1 Parte_2 risposta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1. rigetta la domanda di parte attrice relativa alla richiesta di CP_1 accertamento del rimborso di cui alle opere di cui sub 6.a), 6.b) e 6.c.) dell'atto di citazione, in quanto carente della condizione dell'azione ex art. 1006 c.c.;
2. accerta l'occupazione sine titulo da parte di Controparte_2 dei vani accessori di cui il donatario si è riservato l'usufrutto, e CP_3 conseguentemente condanna a rilasciare Controparte_2 immediatamente detti immobili, liberi da persone e cose, in favore dell'attore;
3. rigetta la domanda di parte attrice del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, in quanto non provato;
4. accerta che i convenuti, unitamente all'attore, hanno commissionato l'opera costituita dalla tettoia sul fronte dell'abitazione e sulla corte comune e che il pagamento dell'opera è stato eseguito dal solo attore per l'importo complessivo di euro 4.528,00, conseguentemente condanna , in Controparte_2 solido, alla restituzione della quota parte dei due terzi della somma pagata dal condebitore oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti.
4. Rilevava il Tribunale:
- l'occupazione dei locali di sgombero o vani accessori era stata confermata dagli stessi convenuti in sede di interpello e dai testi escussi e pertanto, affermava il primo giudice,
“deve essere dichiarato il diritto dell'attore ex art. 981 e ss. c.c. ad ottenere la pag. 2/6 restituzione dei vani accessori nel suo pieno godimento, con l'ordine ai convenuti di sgomberare i predetti vani”;
- l'eccezione dei convenuti di utilizzare tali locali da almeno trent'anni non veniva ritenuta “sufficiente per integrare i presupposti dell'istituto dell'usucapione, che richiede non solo il corpus possessionis, ma anche l'animus possidendi che non è stato provato, in quanto le parti convenute erano ben consapevoli che la proprietà apparteneva al padre , il quale in questi anni per mero spirito di tolleranza aveva CP_1 concesso al figlio di utilizzare detti locali”;
- quanto all'esecuzione della tettoia antistante l'abitazione, evidenziava il giudice di prime cure, l'intervento è stato eseguito e la spesa relativa anticipata dall'attore è stata documentata, mentre “ non risulta rilevante l'eccezione di parte convenuta che invoca la disciplina delle addizioni ex 'art. 986 c.c., in quanto nel caso di specie, i convenuti e l'attore hanno sottoscritto il progetto, assumendo l'obbligazione di pagamento relativo ai lavori commissionati e realizzati nella loro proprietà” con conseguente obbligo di pagare la loro quota parte pari a 2/3.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Assegnati i termini alle parti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Motivi di appello
6. Con il primo motivo di appello si lamenta il rigetto dell'eccezione di usucapione della proprietà dei locali di sgombero, nonostante l'uso continuativo dal 1987 da parte di
, senza considerare che l'onere della prova dell'elemento soggettivo Parte_1 sarebbe stato posto a carico del possessore, mentre ex art. 1141 comma 1 c.c. graverebbe sull'attore che ne chiede il rilascio così come la prova della tolleranza da parte del proprietario. Inoltre, aggiungeva parte appellante, l'attore avrebbe “acquistato il diritto di usufrutto già gravato dall'uso di alcuni beni…che…benchè inseriti nell'usufrutto di fatto insistono nell'area scoperta di pertinenza dell'intero fabbricato, pertanto si presume quantomeno l'uso promiscuo di detti beni”. Quanto al rimborso delle spese anticipate dall'attore per la costruzione di una tettoia, sostiene parte appellante che la documentazione allegata sarebbe stata sottoscritta dai convenuti al solo scopo di permettere al Sig. di presentare il progetto in CP_1 Comune…Tale opera, pertanto, rappresenta senza dubbio un'addizione ai sensi dell'art. 986 c.c. come già evidenziato in atti di primo grado, ragion per cui andrà, in caso, indennizzata al termine dell'usufrutto”. Con il secondo motivo si chiede in seguito alla riforma della sentenza che le spese di lite si primo grado sino poste a carico dell'attore.
*** 7. Il primo motivo dell'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 infondato.
Premesso che i convenuti non contestano l'originaria appartenenza del bene conteso ad un dante causa comune e il diritto di usufrutto dell'attore sull'appartamento al piano terra e sui vani accessori o locali di sgombero, in disparte l'ammissibilità o meno di pag. 3/6 quanto dedotto dagli appellanti sull'asserita usucapione dei beni contesi, quale fatto impeditivo della pretesa dell'attore, in difetto di una rituale e tempestiva allegazione degli elementi costitutivi (cfr. in relazione alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183, comma 1 e comma 6 n. 1, c.p.c., nel testo temporalmente vigente, il tardivo deposito della comparsa di risposta in primo grado avvenuto il 4/3/2018 con prima udienza il
13/3/19), impedendo così alla controparte di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni, le doglianze proposte dagli appellanti in ogni caso non possono essere accolte.
7.1. In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso
è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno;
- al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da parentela (cfr. Cass. 17780/2019, 20443/2017 e
9661/2006).
7.2. Nella fattispecie, l'inizio del godimento del bene da parte di è Parte_1 certamente avvenuto in ambito familiare, vivendoci con il padre, sicchè a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma dai vincoli familiari.
Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre, dunque, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera pag. 4/6 esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere (cfr., ex multis,
Cass. 29449/1990).
7.3. Tanto più che, come nell'odierno giudizio, sono emerse plurime circostanze di segno contrario alla sussistenza dei requisiti necessari per un possesso utile, esclusivo ed ininterrotto ex art. 1158 c.c..
Sul punto, infatti, come già evidenziato dal primo giudice, con atto del 25/10/2010 (notaio rep. 17870, pag. 1, doc. 1 fasc. parte attrice) Per_2 CP_1 dona ai figli , ed che, rispettivamente in Parte_1 Per_1 Pt_3 ragione della quota di 2/4 (due quarti) il primo e di 1/4 (un quarto) le altre due, accettano ed acquistano, i diritti in appresso indicati sulle seguenti unità immobiliari site in Comune di Pozzonovo, e più precisamente: A) riservandosi il donante il diritto di usufrutto generale vitalizio per sé e dopo di sé a favore della moglie che CP_4 accetta, la nuda proprietà dell'abitazione al piano terra con annessi locali, in corpo staccato, adibiti a sgombero …”. Inoltre, si legge nella comparsa di risposta di primo grado di e Parte_1 [...]
: Pt_2
- “Il sig. ha sempre convissuto presso l'abitazione di Via Vallasé n°24, Parte_1
e successivamente al matrimonio avvenuto in data 1995, ha iniziato a convivere con la moglie al primo piano di detto immobile…Per l'effetto dell'atto di Parte_2
Donazione e Compravendita redatto…in data 25.01.2010 (doc. n. 1), i sig.ri Pt_1
e divenivano nudi proprietari, per la quota di ½ ciascuno,
[...] Parte_2 dell'abitazione e delle pertinenze dell'abitazione di Via Vallasé n°24, mentre il sig.
ed in sua sostituzione la sig.ra , risultavano usufruttuari CP_1 CP_4 del piano terreno e di tre locali di sgombero posti a lato alla casa”, v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- “Il primo dei tre fabbricati è stato utilizzato dal sig. come garage ove Parte_1 custodire la propria autovettura…a far data dal 29/09/1987, giorno in cui, come appena riferito, il sig. ha acquistato in proprio l'autovettura…È innegabile che Parte_1 il padre abbia concesso del tutto gratuitamente il locale adibito a sgombero al figlio fin dal 1987”, v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
7.4. Nella fattispecie, pertanto, l'inizio del godimento dei beni contesi da parte di
è certamente avvenuto in ambito familiare (concesso dal padre Parte_1 gratuitamente), sicché, a norma dell'art. 1141, 2 comma, c.c., non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem atteso che la relazione con la cosa non deriva da un atto volontario d'apprensione, ma da stretti vincoli familiari.
7.5. In ogni caso, si aggiunge, è evidente che, accettando la donazione, l'attore ha riconosciuto l'altrui diritto di proprietà e tale riconoscimento è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus e comporta la rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente.
Sono conseguentemente irrilevanti, sotto questo profilo, le circostanze successive all'atto di donazione del 2010 (per difetto del requisito temporale). In assenza di una tempestiva allegazione e successiva prova, adeguata ed univoca, dei fatti costitutivi dell'acquisto di quanto in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
pag. 5/6 8. Anche quanto lamentato sulla condanna al pagamento della quota per la costruzione della tettoia è infondato. Non essendo controversa l'esecuzione dell'opera né la congruità della spesa, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, avendo i convenuti ora appellanti sottoscritto il progetto redatto dal tecnico per la realizzazione della tettoia hanno assunto l'obbligazione di pagamento per l'esecuzione dei lavori realizzati nella loro proprietà. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il progetto è stato sottoscritto nella espressa e inequivocabile qualità di “Committente: CP_1
”, v. doc. 6 fasc. attore. Parte_1 Parte_2
9. Il rigetto delle censure formulate da parte appellante comporta l'assorbimento del motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di , sono poste a carico degli appellanti in CP_1 solido tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 2.915,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 23/5/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
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