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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VO
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 771/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 11/11/2025 alle ore 10.30 davanti al Giudice del Lavoro dr.
LA Di EN sono comparsi per il ricorrente l'Avv. GOLDA CARLO sostituito Parte_1 dall'avv.to Giorgia Guarneri del foro di Genova
e per il resistente l'Avv. Controparte_1
EL CE sostituita dal dr Buttiglieri Rocco .
Le parti concludono come da rispettivi atti
Il Dr Buttiglieri eccepisce in particolare la prescrizione per quanto riguarda lìa.s.s
2019-2020 e per l'a.s.2020 – 2021 rileva che dallo stato matricolare risultano unicamente sei ore settimanali e dunque meno del 50% di quelle necessarie per le secondarie di 1 grado .
L'avv.to Guarneri specifica che la prescrizione per l'anno 2019 non si è compiuta essendo stato depositato atto interruttivo – doc 2; per l'a.s.2020-2021 con riferimento all' l'eccezione relativa al numero di ore, osserva che per giurisprudenza costante il numero di ore non rileva, rilevando unicamente il limite dei 150 giorni , nel caso di specie superato.
1 Il giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti dall'assistere alla lettura della decisione
Alle ore 15.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa LA Antonia Di EN all'udienza del 11/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 771/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesi dagli avv.ti GOLDA CARLO Parte_1
BI AD ( ; come da mandato in atti C.F._1 ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto
2 sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2025 , premesso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore del quale docente in Controparte_1 forza dei contratti a tempo determinato citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia a Codesto On. le Tribunale, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa a usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di €
500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023 per un totale di 2.000,00 euro, o per gli anni meglio visti (con conseguente rideterminazione, in tal denegato caso, dell'importo da accreditarsi), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo, previa se del caso CTU contabile del lavoro per cui sin d'ora, solo occorrendo, si insta;
conseguentemente condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, ad attribuire alla ricorrente la “carta Controparte_1 CP_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici sopraindicati e all'accredito su di essa dell'importo suindicato, oltre interessi e rivalutazioni;
ovvero ad accreditare la somma predetta, in favore della parte ricorrente, sulla sua già assegnanda / assegnata carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazioni. In via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di mancato riconoscimento della prestazione di cui sopra, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il
, in persona del pro tempore, a versare alla ricorrente il Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno nella somma pari a 2.000,00 euro , ovvero pari alla somma meglio vista, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi funzionari Controparte_1 ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati agli atti.
Il ricorso è fondato.
3 E' pacifico e comunque dimostrato dalla documentazione in atti che Parte_1
abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in
[...] CP_1 forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sino al 30.6 e nell' a.s. 2022/2023 sino al 31 agosto come indicato in atti e riconosciuto dal nel suo atto di costituzione. CP_1
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
4 500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate .
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
5 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
6 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il ricorso va, quindi, accolto e va affermato il diritto di (tuttora Parte_1 dipendente del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1 suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa,
7 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1 suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA Di EN
8
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 771/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 11/11/2025 alle ore 10.30 davanti al Giudice del Lavoro dr.
LA Di EN sono comparsi per il ricorrente l'Avv. GOLDA CARLO sostituito Parte_1 dall'avv.to Giorgia Guarneri del foro di Genova
e per il resistente l'Avv. Controparte_1
EL CE sostituita dal dr Buttiglieri Rocco .
Le parti concludono come da rispettivi atti
Il Dr Buttiglieri eccepisce in particolare la prescrizione per quanto riguarda lìa.s.s
2019-2020 e per l'a.s.2020 – 2021 rileva che dallo stato matricolare risultano unicamente sei ore settimanali e dunque meno del 50% di quelle necessarie per le secondarie di 1 grado .
L'avv.to Guarneri specifica che la prescrizione per l'anno 2019 non si è compiuta essendo stato depositato atto interruttivo – doc 2; per l'a.s.2020-2021 con riferimento all' l'eccezione relativa al numero di ore, osserva che per giurisprudenza costante il numero di ore non rileva, rilevando unicamente il limite dei 150 giorni , nel caso di specie superato.
1 Il giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti dall'assistere alla lettura della decisione
Alle ore 15.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa LA Antonia Di EN all'udienza del 11/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 771/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesi dagli avv.ti GOLDA CARLO Parte_1
BI AD ( ; come da mandato in atti C.F._1 ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto
2 sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2025 , premesso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore del quale docente in Controparte_1 forza dei contratti a tempo determinato citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia a Codesto On. le Tribunale, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa a usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di €
500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023 per un totale di 2.000,00 euro, o per gli anni meglio visti (con conseguente rideterminazione, in tal denegato caso, dell'importo da accreditarsi), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo, previa se del caso CTU contabile del lavoro per cui sin d'ora, solo occorrendo, si insta;
conseguentemente condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, ad attribuire alla ricorrente la “carta Controparte_1 CP_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici sopraindicati e all'accredito su di essa dell'importo suindicato, oltre interessi e rivalutazioni;
ovvero ad accreditare la somma predetta, in favore della parte ricorrente, sulla sua già assegnanda / assegnata carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazioni. In via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi di mancato riconoscimento della prestazione di cui sopra, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il
, in persona del pro tempore, a versare alla ricorrente il Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno nella somma pari a 2.000,00 euro , ovvero pari alla somma meglio vista, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi funzionari Controparte_1 ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati agli atti.
Il ricorso è fondato.
3 E' pacifico e comunque dimostrato dalla documentazione in atti che Parte_1
abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in
[...] CP_1 forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sino al 30.6 e nell' a.s. 2022/2023 sino al 31 agosto come indicato in atti e riconosciuto dal nel suo atto di costituzione. CP_1
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
4 500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate .
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
5 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
6 permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il ricorso va, quindi, accolto e va affermato il diritto di (tuttora Parte_1 dipendente del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1 suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa,
7 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in Controparte_1 suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA Di EN
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