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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/06/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 15545/2018
La Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOT Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. TUROLLA ALESSANDRO
Attore
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. REGINA CP_1 P.IVA_2
DOMENICO PASQUALE
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “si riporta a quanto dedotto, richiesto e concluso in atti e verbali, in particolare nelle note conclusive” per parte appellata: non ha concluso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al
[...] CP_1
pagamento della somma di € 10.066,52 a titolo di ripetizione di indebito per la restituzione di una fornitura di prodotti alimentari. Tanto chiedeva in virtù di un contratto sottoscritto in data 16/05/2016 con il quale l'attrice si sarebbe impegnata a commercializzare detti prodotti (barrette di cioccolato). Con lettera raccomandata A/R del 17/11/2016, tuttavia, la Società attrice recedeva dal contratto provvedendo a saldare le fattura ancora “aperte” e si impegnava a restituire le giacenze di magazzino relative alla fattura n. 836/2016.
In data 06/12/2016 veniva restituita detta merce e veniva chiesta nota di credito e la restituzione del controvalore della merce nella misura di €
10.066,52. La società convenuta tuttavia per un verso contestava l'integrità della merce restituita per il 70% e, per altro verso, ometteva di restituire l'indebito neppure nella minor misura del 30% non contestata in quanto ritenuta (a differenza del restante 70%) in buono stato di conservazione.
Si costituiva in giudizio la che aderiva alla ricostruzione di fatto CP_1
dell'attrice, ribadiva altresì che l'onere della ripetizione andasse individuato nel controvalore del 30% della merce restituita nella minor misura di € 3.019,96 e, in via riconvenzionale, chiedeva riconoscersi gli interessi di mora come pattuiti nel contratto ad ulteriore deconto della pretesa creditoria della Società attrice.
pag. 2/5 Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° cpc ed espletato il solo interrogatorio formale dell'attore (il convenuto non compariva).
Seguiva percorso conciliativo dapprima ad iniziativa delle parti e poi con proposta transattiva ex art. 185bis formulata con ordinanza del Tribunale del
12/07/2022 nella misura di € 5.500,00 omnia alla quale le parti davano accettazione sostanziale. Accadeva, tuttavia, che, in occasione dell'udienza di riscontro del 18/01/2023, parte convenuta esibisse una contabile di pagamento con bonifico di € 5.000,00 eseguito il giorno prima e che parte attrice chiedesse termine per verificare l'accredito. All'udienza successiva del 19/01/2024 quest'ultima dichiarava che non v'era stato alcun pagamento in quanto il bonifico era fittizio e non era mai giunto sul conto corrente della Società attrice.
A fronte di tale affermazione parte convenuta non forniva una specifica contestazione.
Per detti motivi, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva avviata alla fase decisionale secondo il modello di cui all'art. 281sexies cpc con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/09/2024 (solo parte attrice precisava) e termine per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima di detta udienza.
All'esito della discussione orale, la causa veniva riservata a sentenza senza termini.
La domanda è fondata e va accolta.
Rileva in primis che la domanda riconvenzionale di parte convenuta sia tardiva in quanto non proposta prima dei 20 giorni antecedenti la prima udienza. In secundis rileva che l'eccezione di parte convenuta in ordine ai motivi di contestazione del reso pari al 70% della merce non è stato dimostrato.
pag. 3/5 Rileva infatti che una volta che la merce sia stata restituita e ne sia stata contestata l'integrità, oltre alla necessità che la contestazione sia specifica sul punto, occorre procedere alla sua valutazione secondo il brocardo "ad impossibilia nemo tenetur” che, in tema di onere della prova", si traduce nella impossibilità di compiere prestazioni impossibili e che, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il debitore non è responsabile, a meno che non sia provato che l'impossibilità sia a lui imputabile. In altre parole, se una prestazione diventa impossibile, il debitore non è tenuto ad adempierla e chi afferma il contrario ha l'onere di provare che l'impossibilità non è sopravvenuta o che è dovuta a colpa del debitore.
Nella fattispecie si ritiene che una volta restituita la merce, avrebbe dovuto essere la Società convenuta provare la condizione dei prodotti alimentari e non l'attrice a dover provare che la merce sia stata restituita integra.
A ciò si aggiunga che il convenuto si è sottratto all'interrogatorio formale deferito così incorrendo nelle conseguenze dell'art. 231 cpc e, sotto il profilo comportamentale, la fittizia adesione alla proposta transattiva ex art. 185bis cpc che ha fornito la definitiva prova della sussistenza della obbligazione restitutoria in capo alla Società convenuta come avanzata nel presente giudizio.
Ne consegue che domanda va complessivamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi edittali ex D.M.
55/2014 e ss. mm. e ii. tenuto conto del valore della domanda
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e condanna la al pagamento della somma di € 10.066,52 CP_1
pag. 4/5 in favore unipersonale, oltre interessi moratori sino al Controparte_2
saldo effettivo nonché alla rifusione dei compensi di causa che liquida in €
2.800,00 (di cui € 240,00 per borsuali) oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari, lì 18/06/2025
Il GOT - Cosmo Mezzina
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 15545/2018
La Tribunale di Bari, Seconda, in persona del GOT Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. TUROLLA ALESSANDRO
Attore
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. REGINA CP_1 P.IVA_2
DOMENICO PASQUALE
Convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice: “si riporta a quanto dedotto, richiesto e concluso in atti e verbali, in particolare nelle note conclusive” per parte appellata: non ha concluso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al
[...] CP_1
pagamento della somma di € 10.066,52 a titolo di ripetizione di indebito per la restituzione di una fornitura di prodotti alimentari. Tanto chiedeva in virtù di un contratto sottoscritto in data 16/05/2016 con il quale l'attrice si sarebbe impegnata a commercializzare detti prodotti (barrette di cioccolato). Con lettera raccomandata A/R del 17/11/2016, tuttavia, la Società attrice recedeva dal contratto provvedendo a saldare le fattura ancora “aperte” e si impegnava a restituire le giacenze di magazzino relative alla fattura n. 836/2016.
In data 06/12/2016 veniva restituita detta merce e veniva chiesta nota di credito e la restituzione del controvalore della merce nella misura di €
10.066,52. La società convenuta tuttavia per un verso contestava l'integrità della merce restituita per il 70% e, per altro verso, ometteva di restituire l'indebito neppure nella minor misura del 30% non contestata in quanto ritenuta (a differenza del restante 70%) in buono stato di conservazione.
Si costituiva in giudizio la che aderiva alla ricostruzione di fatto CP_1
dell'attrice, ribadiva altresì che l'onere della ripetizione andasse individuato nel controvalore del 30% della merce restituita nella minor misura di € 3.019,96 e, in via riconvenzionale, chiedeva riconoscersi gli interessi di mora come pattuiti nel contratto ad ulteriore deconto della pretesa creditoria della Società attrice.
pag. 2/5 Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6° cpc ed espletato il solo interrogatorio formale dell'attore (il convenuto non compariva).
Seguiva percorso conciliativo dapprima ad iniziativa delle parti e poi con proposta transattiva ex art. 185bis formulata con ordinanza del Tribunale del
12/07/2022 nella misura di € 5.500,00 omnia alla quale le parti davano accettazione sostanziale. Accadeva, tuttavia, che, in occasione dell'udienza di riscontro del 18/01/2023, parte convenuta esibisse una contabile di pagamento con bonifico di € 5.000,00 eseguito il giorno prima e che parte attrice chiedesse termine per verificare l'accredito. All'udienza successiva del 19/01/2024 quest'ultima dichiarava che non v'era stato alcun pagamento in quanto il bonifico era fittizio e non era mai giunto sul conto corrente della Società attrice.
A fronte di tale affermazione parte convenuta non forniva una specifica contestazione.
Per detti motivi, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva avviata alla fase decisionale secondo il modello di cui all'art. 281sexies cpc con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/09/2024 (solo parte attrice precisava) e termine per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima di detta udienza.
All'esito della discussione orale, la causa veniva riservata a sentenza senza termini.
La domanda è fondata e va accolta.
Rileva in primis che la domanda riconvenzionale di parte convenuta sia tardiva in quanto non proposta prima dei 20 giorni antecedenti la prima udienza. In secundis rileva che l'eccezione di parte convenuta in ordine ai motivi di contestazione del reso pari al 70% della merce non è stato dimostrato.
pag. 3/5 Rileva infatti che una volta che la merce sia stata restituita e ne sia stata contestata l'integrità, oltre alla necessità che la contestazione sia specifica sul punto, occorre procedere alla sua valutazione secondo il brocardo "ad impossibilia nemo tenetur” che, in tema di onere della prova", si traduce nella impossibilità di compiere prestazioni impossibili e che, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il debitore non è responsabile, a meno che non sia provato che l'impossibilità sia a lui imputabile. In altre parole, se una prestazione diventa impossibile, il debitore non è tenuto ad adempierla e chi afferma il contrario ha l'onere di provare che l'impossibilità non è sopravvenuta o che è dovuta a colpa del debitore.
Nella fattispecie si ritiene che una volta restituita la merce, avrebbe dovuto essere la Società convenuta provare la condizione dei prodotti alimentari e non l'attrice a dover provare che la merce sia stata restituita integra.
A ciò si aggiunga che il convenuto si è sottratto all'interrogatorio formale deferito così incorrendo nelle conseguenze dell'art. 231 cpc e, sotto il profilo comportamentale, la fittizia adesione alla proposta transattiva ex art. 185bis cpc che ha fornito la definitiva prova della sussistenza della obbligazione restitutoria in capo alla Società convenuta come avanzata nel presente giudizio.
Ne consegue che domanda va complessivamente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi edittali ex D.M.
55/2014 e ss. mm. e ii. tenuto conto del valore della domanda
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e condanna la al pagamento della somma di € 10.066,52 CP_1
pag. 4/5 in favore unipersonale, oltre interessi moratori sino al Controparte_2
saldo effettivo nonché alla rifusione dei compensi di causa che liquida in €
2.800,00 (di cui € 240,00 per borsuali) oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari, lì 18/06/2025
Il GOT - Cosmo Mezzina
pag. 5/5