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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Erika Brunori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del
Popolo n. 47, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca Filippetti e Daniele Scianca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_4
BL ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Erika Brunori, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: […] nel merito: accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 1218 c.c. o, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., della in persona del legale rapp.te p.t., in ordine CP_1 all'evento del 15.06.2022 occorso ai danni della Sig.ra Parte_1 e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta, per tutte le ragioni
[...] espresse nei propri atti difensivi, al risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dall'attrice in conseguenza del detto evento e nella misura stimata dal CTU mediante il pagamento, in favore della stessa, della complessiva somma di € 37.335,24 (di cui € 26.963,18 per I.P. del 13%, € 5.744,96 per inabilità temporanea con aumento del 30% per la sola I.T.A. di giorni 35, € 2.736,10 per spese mediche, € 915,00 per spese di CTU anticipate, € 976,00 per spese di CTP) ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali tutte del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria […]”.
- Gli avv.ti Franca Filippetti e Daniele Scianca, per la convenuta: “L'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle esplicitate difese tutte proposte dalla società convenuta, contrariis reiectis, voglia: nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, in via principale, respingere ogni avversaria domanda e/o richiesta perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, o, come meglio, sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice anche parziale, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, la e, pertanto, CP_1 condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere alla tutte le CP_1 somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice signora
per capitale, interessi e spese legali;
nonché a Parte_1 rifondere le spese tutte di lite sostenute per la chiamata in causa ed alla rifusione delle eventuali spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c., in via gradata alla refusione delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c.. In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di lite, I.V.A. e C.P.A. come per legge. da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
- L'avv. Nicola BL, per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale di Terni, quanto alla domanda principale di danno proposta dall'attrice: in via principale: rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., il prevalente o quantomeno paritario concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e nella determinazione dei danni e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente i danni che verranno in ipotesi accertati e provati previa loro liquidazione secondo giustizia e risultati istruttori. Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di contenere l'indennizzo e/o Controparte_3
l'ammontare della manleva in ipotesi dovuti secondo i risultati istruttori entro i limiti di copertura di cui all'allegato contratto di assicurazione. In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09/06/2023, Parte_1 conveniva in giudizio la invocando la responsabilità contrattuale ed CP_1 extracontrattuale della convenuta per l'evento verificatosi alle ore 16:30 circa del 15/06/2022 in Terni, presso il “Parco Chico Mendes” (di proprietà della convenuta), quando, mentre si accingeva ad entrare in una piscina per bambini nella quale si trovavano le sue nipotine, era scivolata su uno dei gradini di ingresso della piscina ed era quindi caduta in acqua con tutto il peso del proprio corpo sul piede sinistro, riportando lesioni (in specie: frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro) refertate a seguito della visita svolta il giorno stesso presso lo studio del dr. e degli accertamenti avviati il mattino seguente presso Persona_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attrice, premesso che i suddetti gradini non erano segnalati e non erano rivestiti di materiale antiscivolo in conformità alle vigenti normative di sicurezza, e che da ciò derivava la responsabilità della convenuta sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. (per non aver garantito la sicurezza ad un'abbonata al Parco) sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), quantificava i danni subiti nel complessivo importo di € 57.623,60 (di cui € 54.429,50 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, ed € 3.194,10 per le spese mediche e medico- legali sostenute) e limitava tuttavia la domanda alla somma di € 52.000,00 per “ragioni di economia processuale”.
Con comparsa depositata in data 04/09/2023 si costituiva la convenuta la CP_1 quale, evidenziate le carenze nella ricostruzione attorea del sinistro ed affermata la mancanza di prove adeguate circa l'effettiva verificazione dello stesso e il nesso di causalità con il danno, eccepiva l'insussistenza dell'insidia dedotta dall'attrice (essendo i gradini interni alla piscina pienamente visibili, adeguatamente segnalati e ricoperti di materiale antisdrucciolevole), la quale, peraltro, ben conosceva i luoghi essendo un'abituale frequentatrice della struttura. La convenuta contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, chiedendo e ottenendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere integralmente manlevata da Controparte_3 quest'ultima – anche mediante pagamento diretto in favore dell'attrice – in caso di condanna.
La si costituiva con comparsa depositata in data 09/01/2024, Controparte_3 eccependo l'insussistenza della responsabilità della convenuta in quanto l'evento era da imputarsi in via esclusiva all'imprudenza dell'attrice. La compagnia eccepiva in via subordinata il concorso di colpa dell'attrice e contestava anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria (ovvero, in via gradata, per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.) e invocando – quanto al rapporto assicurativo –
l'applicazione della franchigia di € 500,00 prevista dalla polizza.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e – a seguito di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata dalla compagnia assicurativa – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 02/12/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Giova anzitutto chiarire che, poiché è stata dedotta la verificazione di un danno cagionato
– non già dall'inosservanza di una specifica condotta oggetto di un'obbligazione assunta dalla convenuta nei confronti dell'attrice quale abbonata alla struttura, ma – dalla cosa (in specie: i gradini della piscina) nella custodia della società convenuta, la responsabilità di quest'ultima deve essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. (v. da ultimo, in un caso analogo, Trib. Vallo della Lucania 30 giugno 2025, nonché, in precedenza, sempre su un caso simile a quello qui in esame, Trib. Pisa 6 giugno 2016).
3. Ciò premesso, deve rammentarsi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025,
Cass. 22242/2025 e Cass. 37059/2022).
4. Nel caso in esame, la dinamica dell'evento è stata confermata dalla deposizione resa dalla testimone oculare escussa all'udienza del 14/11/2024. Tale deposizione, sufficientemente dettagliata, verosimile e intrinsecamente coerente, appare peraltro confortata da quanto dichiarato all'udienza del 29/01/2025 dal soccorritore del 118, il quale ha riferito che un bagnino gli disse “che la signora era seduta sul cordolo della piscina ed è stata chiamata dalle nipotine che si trovavano al centro piscina e la signora stando seduta è scesa dal cordolo” (sulla possibilità di conferire rilevanza probatoria – unitamente ad altri elementi che suffraghino la credibilità – alle dichiarazioni dei testimoni de relato che depongano su circostanze apprese da persone estranee al giudizio, v. ex multis Cass. 569/2015, Cass.
6519/2012, Cass. 313/2011 e Cass. 8358/07).
5. Non risulta provata, invece, la sussistenza di una condotta anomala o gravemente imprudente della danneggiata, tale da interrompere il nesso causale tra l'utilizzo della res e il danno o comunque da configurare un concorso di colpa rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.. Premesso, infatti, che in merito all'effettiva esistenza a bordo piscina della segnalazione della presenza e dell'altezza dei gradini interni alla stessa (altrimenti non chiaramente visibili, in assenza di un netto stacco cromatico) si rinvengono in atti – sia per quel che concerne la documentazione fotografica, sia per quel che attiene alle deposizioni rese sul punto dai testimoni escussi – risultanze contrastanti, l'esistenza di tale segnalazione non sarebbe comunque in sé dirimente ai fini dell'affermazione della sussistenza di una condotta colposa dell'attrice, trattandosi di una scritta di piccole dimensioni che ben poteva essere in quel momento coperta dalla presenza di altri bagnanti, e che, soprattutto, era (ove realmente presente) comunque collocata in un punto ben preciso (v. la fotografia di cui al doc. 5 della non coincidente con quello dal quale l'attrice è entrata in acqua (v. ancora la CP_3 deposizione della testimone la quale ha riferito che l'attrice, prima di entrare in Testimone_1 acqua, era seduta vicino a lei “a destra da dove sono i gradini guardando la piscina dalla parte dello scivolo rosso”).
6. D'altra parte, va segnalato che l'affermazione della convenuta e della terza chiamata secondo cui l'attrice – in quanto abbonata al Parco – avrebbe avuto una perfetta conoscenza dei luoghi non ha trovato adeguate conferme nell'istruttoria orale svolta, a seguito della quale non può affatto escludersi che, essendo la stagione estiva appena iniziata, fosse effettivamente la prima volta che l'attrice accompagnava le nipotine in piscina.
7. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 35 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 13%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il consulente tecnico di parte e il difensore dell'attrice hanno espressamente aderito alle predette valutazioni, la convenuta e la terza chiamata non hanno formulato osservazioni critiche.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023; per l'assegnazione della questione alla terza sezione della Suprema Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, si veda il decreto ex art. 363-bis, co. 3, c.p.c. emesso dal Primo
Presidente in data 16/09/2025), nella versione vigente al momento della presente decisione (v.
Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), con riconoscimento del solo danno biologico e dinamico-relazionale, stante la mancanza di idonee prove in merito alla sussistenza di un rilevante danno morale (v. ex multis Cass. 6444/2023).
Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 5.744,96 (pari a quanto indicato dalla stessa attrice nella propria nota conclusionale) per l'invalidità temporanea;
€ 26.080,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a
66 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
9. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche conseguenti al sinistro, congrue e idoneamente documentate (pur se, in ipotesi, non ancora sostenute: v. Cass.
10616/2012), va liquidato nell'importo di € 1.760,10 indicato dal c.t.u. (importo nel quale non rientra quello di € 800,00 oltre IVA relativo all'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
10. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) € 31.824,96, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/06/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.760,10, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
11. Quanto alla domanda di manleva (anche mediante pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.: v. in proposito Cass. 122/2020) proposta dalla convenuta nei confronti della la stessa merita pieno accoglimento (non avendo Controparte_3 la compagnia contestato l'operatività della polizza), salva l'applicazione della franchigia di €
500,00 contrattualmente prevista.
12. Nei rapporti tra attrice e convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
13. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate le spese per la consulenza tecnica di parte medico-legale acquisita ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso della c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice si è obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella allegato alla nota conclusionale;
si vedano in proposito Cass. 3380/2015,
Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass.
4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost.
192/2015). 14. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: a) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); b) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” nessun importo può essere riconosciuto in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte della convenuta e della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass.
21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le
“spese di soccombenza” (che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della Controparte_3
(sia pure nella misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa
[...]
l'operatività della polizza se non per l'invocazione della franchigia).
15. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u., v. Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore dell'attrice dell'importo di €
915,00 (IVA inclusa) da essa anticipato al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della
[...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: CP_3
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex artt. 2051 della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle seguenti somme: 1) € 31.824,96, oltre interessi al saggio legale sulla
[...] predetta somma devalutata al 15/06/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.760,10, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna la alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
– con distrazione in favore del suo difensore antistatario – delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.600,00 oltre IVA per spese di c.t.p. e in € 550,04 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese per citazione testimoni);
c) condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_3 CP_1 dalle predette condanne, provvedendo al pagamento diretto delle summenzionate somme in favore di , ovvero rimborsandole alla Parte_1 CP_1 laddove quest'ultima le corrisponda all'attrice, il tutto con detrazione della franchigia di €
500,00;
d) condanna la alla rifusione in favore della – Controparte_3 CP_1 con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari – delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 545,00 per spese vive (C.U. e marca per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della c.t.u. nella Controparte_3 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, e, per l'effetto, condanna la medesima compagnia alla rifusione in favore di della Parte_1 somma di € 915,00 (IVA inclusa) da essa anticipata in favore del consulente.
Terni, 28/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Erika Brunori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del
Popolo n. 47, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca Filippetti e Daniele Scianca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_4
BL ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Erika Brunori, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: […] nel merito: accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 1218 c.c. o, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., della in persona del legale rapp.te p.t., in ordine CP_1 all'evento del 15.06.2022 occorso ai danni della Sig.ra Parte_1 e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta, per tutte le ragioni
[...] espresse nei propri atti difensivi, al risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dall'attrice in conseguenza del detto evento e nella misura stimata dal CTU mediante il pagamento, in favore della stessa, della complessiva somma di € 37.335,24 (di cui € 26.963,18 per I.P. del 13%, € 5.744,96 per inabilità temporanea con aumento del 30% per la sola I.T.A. di giorni 35, € 2.736,10 per spese mediche, € 915,00 per spese di CTU anticipate, € 976,00 per spese di CTP) ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali tutte del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria […]”.
- Gli avv.ti Franca Filippetti e Daniele Scianca, per la convenuta: “L'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle esplicitate difese tutte proposte dalla società convenuta, contrariis reiectis, voglia: nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, in via principale, respingere ogni avversaria domanda e/o richiesta perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, o, come meglio, sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice anche parziale, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, la e, pertanto, CP_1 condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere alla tutte le CP_1 somme che eventualmente la stessa sarà tenuta a corrispondere all'attrice signora
per capitale, interessi e spese legali;
nonché a Parte_1 rifondere le spese tutte di lite sostenute per la chiamata in causa ed alla rifusione delle eventuali spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c., in via gradata alla refusione delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c.. In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di lite, I.V.A. e C.P.A. come per legge. da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
- L'avv. Nicola BL, per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale di Terni, quanto alla domanda principale di danno proposta dall'attrice: in via principale: rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., il prevalente o quantomeno paritario concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro e nella determinazione dei danni e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente i danni che verranno in ipotesi accertati e provati previa loro liquidazione secondo giustizia e risultati istruttori. Quanto alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di contenere l'indennizzo e/o Controparte_3
l'ammontare della manleva in ipotesi dovuti secondo i risultati istruttori entro i limiti di copertura di cui all'allegato contratto di assicurazione. In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09/06/2023, Parte_1 conveniva in giudizio la invocando la responsabilità contrattuale ed CP_1 extracontrattuale della convenuta per l'evento verificatosi alle ore 16:30 circa del 15/06/2022 in Terni, presso il “Parco Chico Mendes” (di proprietà della convenuta), quando, mentre si accingeva ad entrare in una piscina per bambini nella quale si trovavano le sue nipotine, era scivolata su uno dei gradini di ingresso della piscina ed era quindi caduta in acqua con tutto il peso del proprio corpo sul piede sinistro, riportando lesioni (in specie: frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro) refertate a seguito della visita svolta il giorno stesso presso lo studio del dr. e degli accertamenti avviati il mattino seguente presso Persona_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attrice, premesso che i suddetti gradini non erano segnalati e non erano rivestiti di materiale antiscivolo in conformità alle vigenti normative di sicurezza, e che da ciò derivava la responsabilità della convenuta sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. (per non aver garantito la sicurezza ad un'abbonata al Parco) sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.), quantificava i danni subiti nel complessivo importo di € 57.623,60 (di cui € 54.429,50 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, ed € 3.194,10 per le spese mediche e medico- legali sostenute) e limitava tuttavia la domanda alla somma di € 52.000,00 per “ragioni di economia processuale”.
Con comparsa depositata in data 04/09/2023 si costituiva la convenuta la CP_1 quale, evidenziate le carenze nella ricostruzione attorea del sinistro ed affermata la mancanza di prove adeguate circa l'effettiva verificazione dello stesso e il nesso di causalità con il danno, eccepiva l'insussistenza dell'insidia dedotta dall'attrice (essendo i gradini interni alla piscina pienamente visibili, adeguatamente segnalati e ricoperti di materiale antisdrucciolevole), la quale, peraltro, ben conosceva i luoghi essendo un'abituale frequentatrice della struttura. La convenuta contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, chiedendo e ottenendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere integralmente manlevata da Controparte_3 quest'ultima – anche mediante pagamento diretto in favore dell'attrice – in caso di condanna.
La si costituiva con comparsa depositata in data 09/01/2024, Controparte_3 eccependo l'insussistenza della responsabilità della convenuta in quanto l'evento era da imputarsi in via esclusiva all'imprudenza dell'attrice. La compagnia eccepiva in via subordinata il concorso di colpa dell'attrice e contestava anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria (ovvero, in via gradata, per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.) e invocando – quanto al rapporto assicurativo –
l'applicazione della franchigia di € 500,00 prevista dalla polizza.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e – a seguito di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., non accettata dalla compagnia assicurativa – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 02/12/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Giova anzitutto chiarire che, poiché è stata dedotta la verificazione di un danno cagionato
– non già dall'inosservanza di una specifica condotta oggetto di un'obbligazione assunta dalla convenuta nei confronti dell'attrice quale abbonata alla struttura, ma – dalla cosa (in specie: i gradini della piscina) nella custodia della società convenuta, la responsabilità di quest'ultima deve essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. (v. da ultimo, in un caso analogo, Trib. Vallo della Lucania 30 giugno 2025, nonché, in precedenza, sempre su un caso simile a quello qui in esame, Trib. Pisa 6 giugno 2016).
3. Ciò premesso, deve rammentarsi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025,
Cass. 22242/2025 e Cass. 37059/2022).
4. Nel caso in esame, la dinamica dell'evento è stata confermata dalla deposizione resa dalla testimone oculare escussa all'udienza del 14/11/2024. Tale deposizione, sufficientemente dettagliata, verosimile e intrinsecamente coerente, appare peraltro confortata da quanto dichiarato all'udienza del 29/01/2025 dal soccorritore del 118, il quale ha riferito che un bagnino gli disse “che la signora era seduta sul cordolo della piscina ed è stata chiamata dalle nipotine che si trovavano al centro piscina e la signora stando seduta è scesa dal cordolo” (sulla possibilità di conferire rilevanza probatoria – unitamente ad altri elementi che suffraghino la credibilità – alle dichiarazioni dei testimoni de relato che depongano su circostanze apprese da persone estranee al giudizio, v. ex multis Cass. 569/2015, Cass.
6519/2012, Cass. 313/2011 e Cass. 8358/07).
5. Non risulta provata, invece, la sussistenza di una condotta anomala o gravemente imprudente della danneggiata, tale da interrompere il nesso causale tra l'utilizzo della res e il danno o comunque da configurare un concorso di colpa rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.. Premesso, infatti, che in merito all'effettiva esistenza a bordo piscina della segnalazione della presenza e dell'altezza dei gradini interni alla stessa (altrimenti non chiaramente visibili, in assenza di un netto stacco cromatico) si rinvengono in atti – sia per quel che concerne la documentazione fotografica, sia per quel che attiene alle deposizioni rese sul punto dai testimoni escussi – risultanze contrastanti, l'esistenza di tale segnalazione non sarebbe comunque in sé dirimente ai fini dell'affermazione della sussistenza di una condotta colposa dell'attrice, trattandosi di una scritta di piccole dimensioni che ben poteva essere in quel momento coperta dalla presenza di altri bagnanti, e che, soprattutto, era (ove realmente presente) comunque collocata in un punto ben preciso (v. la fotografia di cui al doc. 5 della non coincidente con quello dal quale l'attrice è entrata in acqua (v. ancora la CP_3 deposizione della testimone la quale ha riferito che l'attrice, prima di entrare in Testimone_1 acqua, era seduta vicino a lei “a destra da dove sono i gradini guardando la piscina dalla parte dello scivolo rosso”).
6. D'altra parte, va segnalato che l'affermazione della convenuta e della terza chiamata secondo cui l'attrice – in quanto abbonata al Parco – avrebbe avuto una perfetta conoscenza dei luoghi non ha trovato adeguate conferme nell'istruttoria orale svolta, a seguito della quale non può affatto escludersi che, essendo la stagione estiva appena iniziata, fosse effettivamente la prima volta che l'attrice accompagnava le nipotine in piscina.
7. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 35 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 13%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il consulente tecnico di parte e il difensore dell'attrice hanno espressamente aderito alle predette valutazioni, la convenuta e la terza chiamata non hanno formulato osservazioni critiche.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023; per l'assegnazione della questione alla terza sezione della Suprema Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano, si veda il decreto ex art. 363-bis, co. 3, c.p.c. emesso dal Primo
Presidente in data 16/09/2025), nella versione vigente al momento della presente decisione (v.
Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), con riconoscimento del solo danno biologico e dinamico-relazionale, stante la mancanza di idonee prove in merito alla sussistenza di un rilevante danno morale (v. ex multis Cass. 6444/2023).
Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 5.744,96 (pari a quanto indicato dalla stessa attrice nella propria nota conclusionale) per l'invalidità temporanea;
€ 26.080,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a
66 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
9. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche conseguenti al sinistro, congrue e idoneamente documentate (pur se, in ipotesi, non ancora sostenute: v. Cass.
10616/2012), va liquidato nell'importo di € 1.760,10 indicato dal c.t.u. (importo nel quale non rientra quello di € 800,00 oltre IVA relativo all'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
10. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) € 31.824,96, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 15/06/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.760,10, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
11. Quanto alla domanda di manleva (anche mediante pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.: v. in proposito Cass. 122/2020) proposta dalla convenuta nei confronti della la stessa merita pieno accoglimento (non avendo Controparte_3 la compagnia contestato l'operatività della polizza), salva l'applicazione della franchigia di €
500,00 contrattualmente prevista.
12. Nei rapporti tra attrice e convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
13. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate le spese per la consulenza tecnica di parte medico-legale acquisita ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso della c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice si è obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella allegato alla nota conclusionale;
si vedano in proposito Cass. 3380/2015,
Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass.
4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost.
192/2015). 14. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: a) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); b) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” nessun importo può essere riconosciuto in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte della convenuta e della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass.
21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le
“spese di soccombenza” (che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della Controparte_3
(sia pure nella misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa
[...]
l'operatività della polizza se non per l'invocazione della franchigia).
15. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u., v. Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione in favore dell'attrice dell'importo di €
915,00 (IVA inclusa) da essa anticipato al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della
[...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: CP_3
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex artt. 2051 della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle seguenti somme: 1) € 31.824,96, oltre interessi al saggio legale sulla
[...] predetta somma devalutata al 15/06/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.760,10, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna la alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
– con distrazione in favore del suo difensore antistatario – delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.600,00 oltre IVA per spese di c.t.p. e in € 550,04 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese per citazione testimoni);
c) condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_3 CP_1 dalle predette condanne, provvedendo al pagamento diretto delle summenzionate somme in favore di , ovvero rimborsandole alla Parte_1 CP_1 laddove quest'ultima le corrisponda all'attrice, il tutto con detrazione della franchigia di €
500,00;
d) condanna la alla rifusione in favore della – Controparte_3 CP_1 con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari – delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 545,00 per spese vive (C.U. e marca per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della c.t.u. nella Controparte_3 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, e, per l'effetto, condanna la medesima compagnia alla rifusione in favore di della Parte_1 somma di € 915,00 (IVA inclusa) da essa anticipata in favore del consulente.
Terni, 28/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)