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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2025
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice Emanuela Antonia Favara,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
considerato, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, che le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33, comma 2 D. Lgs.
206/2005 e non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
considerato, in particolare, che il Foro di Ragusa corrisponde a quello di residenza dell'ingiunto;
INGIUNGE A
(C.F. ), CP_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16777,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese vive, € 567,00
per compenso professionale oltre alle spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore ingiunto decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Ragusa, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice Emanuela Antonia Favara,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
considerato, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, che le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33, comma 2 D. Lgs.
206/2005 e non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
considerato, in particolare, che il Foro di Ragusa corrisponde a quello di residenza dell'ingiunto;
INGIUNGE A
(C.F. ), CP_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16777,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese vive, € 567,00
per compenso professionale oltre alle spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.M. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore ingiunto decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Ragusa, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara