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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1646 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FO CA TI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FO CA TI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
(C.F. ), contumace: CP_2 C.F._3
(C.F. , contumace Controparte_3 C.F._4
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 14551/24 del Tribunale di Roma
1 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza con la quale era stata dichiarata Parte_1
l'inefficacia di un contratto di compravendita ex art. 2901 cc.
Ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Gli appellati non si sono costituiti.
All'udienza 17/9/25, tenuta in forma scritta, la parte appellante non ha deposito le note di trattazione e, pertanto, in applicazione dell'art. 127 ter, 4° comma cpc è stato concesso nuovo termine per note.
Neppure in riferimento a questo secondo termine sono state depositate le note di trattazione scritta e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 14551/24 del Tribunale di Roma così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 27/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1646 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FO CA TI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FO CA TI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
(C.F. ), contumace: CP_2 C.F._3
(C.F. , contumace Controparte_3 C.F._4
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 14551/24 del Tribunale di Roma
1 Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza con la quale era stata dichiarata Parte_1
l'inefficacia di un contratto di compravendita ex art. 2901 cc.
Ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Gli appellati non si sono costituiti.
All'udienza 17/9/25, tenuta in forma scritta, la parte appellante non ha deposito le note di trattazione e, pertanto, in applicazione dell'art. 127 ter, 4° comma cpc è stato concesso nuovo termine per note.
Neppure in riferimento a questo secondo termine sono state depositate le note di trattazione scritta e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 14551/24 del Tribunale di Roma così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma 27/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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