CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente est. dr.ssa Aida SABBATO Consigliere dr.ssa Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 251/2024 R.V.G., avente ad oggetto “modifica condizioni di separazione”,
introdotto da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Cecilia Del Forno, presso il cui studio in Vallo della Lucania (SA), alla Via Gioacchino Murat n. 20, elegge domicilio.
appellante
nei confronti di:
( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
5/10/1957 ed ivi elettivamente domiciliato in Via del Popolo n. 5, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli.
appellato
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO QUESTA CORTE DI APPELLO Conclusioni delle parti: così trascritte:
per l'appellante: “Voglia l'eccellentissima Corte, rigettata ogni contraria e diversa istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere: in via preliminare, dichiarare intempestive le eccezioni di merito contenute nella memoria di costituzione del resistente nel procedimento di prime cure, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento in favore di
, essendo mutate le sue condizioni economiche e di salute all'epoca della Parte_1 separazione personale dei coniugi, nella misura non inferiore a € 600,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: “Voglia l'eccellentissima Corte rigettare la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale nella parte in cui i coniugi hanno stabilito di non aver diritto al mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
per l'effetto, condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa del Parte_1 giudizio di secondo grado”; all'udienza del 17.10.2024 la Corte si è riservata per la decisione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pubblicata il 14.11.23 il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso del 25.3.23, ne rigettava la richiesta di ottenere una modifica
[...] delle condizioni economiche già fissate in sede di separazione consensuale, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 14.5.24 proponeva appello Pt_1
[...]
A dire dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che ella non riesca a far fronte al pagamento delle bollette relative all'utenza dell'immobile e alle spese condominiali;
che non abbia alcuna chance di rientrare nel mercato del lavoro, stante l'età matura, l'arretratezza economica del luogo e il provato stato depressivo da cui ella è affetta. L'appellante ha altresì dedotto che tali condizioni negative sono sopravvenute rispetto alla separazione consensuale e alle statuizione in essa contenute.
Si costituiva in data 16.9.24 , contestando nel merito la domanda Controparte_1
e chiedendo il rigetto del gravame. Acquisito il parere del Procuratore Generale in data
24.9.2024, che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del ricorso, la Corte all'udienza cartolare del 17.10.2024 si è riservato per la decisione.
Pag. 2 Motivi della decisione
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3. Col primo e unico motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 156, ult. co. c.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, idonei a fondare modifiche delle condizioni di separazione e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato.
In particolare, la ricorrente afferma che il mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine quale Operatrice OC IT (scaduto il 30/11/2020) e l'aggravarsi delle proprie condizioni psicofisiche sarebbero bastevoli a farle riconoscere il preteso mantenimento.
Il motivo non è accoglibile, risultando ripetitivo delle scarne allegazioni già svolte in primo grado e, conseguentemente, carente sul piano probatorio.
4. La separazione consensuale sottoscritta dalle parti, nella quale si afferma l'autosufficienza economica di entrambe, è stata interpretata dal primo giudice alla luce del suo tenore letterale e valutata con riferimento alla mancata allegazione di fatti nuovi rispetto alla situazione economica esistente al momento della separazione stessa.
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità “qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, ordinanza 28436/17; Cass. civ., n. 17136/04).
5. La sopravvenienza di fatti idonei a giustificare la modifica delle condizioni di separazione, infatti, va apprezzata, alla luce delle finalità del provvedimento del quale si chiede la modifica e dei presupposti che il giudice deve considerare nel determinarne il contenuto, nel rispetto del principio di autonomia negoziale delle parti (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 28436 del 28/11/2017: “In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”).
Pag. 3 6. In tale prospettiva e con riferimento al profilo lavorativo, l'estinzione del contratto di lavoro non rappresenta di per sé indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di debenza e/o misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti -la prova della cui esistenza è a carico del coniuge richiedente la modifica- postula pur sempre un giudizio di merito sull'idoneità dell'estinzione a mutare radicalmente l'equilibrio esistente al momento della separazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sentenza 19605/16: nella specie, la
S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore”).
7. Nel caso di specie era già nota ad entrambe le parti la natura a tempo determinato del contratto di lavoro della ricorrente al momento della separazione, quando dichiaravano di essere autosufficienti e di non dover versare l'uno all'altro alcun mantenimento, sicchè tale circostanza non può assurgere a fattore modificativo in peius del complessivo assetto della situazione economica e non può essere qualificato come motivo sopravvenuto.
Peraltro dall'analisi dei documenti acquisiti in atti (cfr. docc. 4 e 5) risulta che il reddito percepito dalla ricorrente è addirittura aumentato rispetto alla stipula della separazione consensuale (da € 4.686,00 nel 2021 a € 5.880,00 nel 2022).
8. Non rileva nemmeno la documentazione medica versata in atti dalla ricorrente, da cui scaturirebbe uno “stato di forte e ansia, umore depresso e generale malessere”, che pur potendo in astratto menomare una specifica attività lavorativa, non è tale da impedire lo svolgimento di attività generiche di tipo esecutivo, e la stessa ricorrente non ha fornito prova di essersi attivata per reperire un'occupazione e di non essere riuscita a trovarla a causa delle patologie da cui è afflitta (cfr. Cass. 770/2020). Per completezza, è necessario aggiungere che la patologia di cui la ricorrente soffre era nota già “qualche anno”, quindi presumibilmente anche prima del decreto di omologazione del Tribunale (cfr. relazione psicologica versata in atti).
9. In definitiva, l'appello va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo
Pag. 4 unificato -ove dovuto per l'impugnazione da loro proposta- a norma dell'art. 13 comma
1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14/05/2024 da nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado, che liquida in complessivi €. 1.984,00, oltre RSF, IVA e CAP come per legge;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già versato.
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente est. dr.ssa Aida SABBATO Consigliere dr.ssa Rosa LAROCCA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 251/2024 R.V.G., avente ad oggetto “modifica condizioni di separazione”,
introdotto da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Cecilia Del Forno, presso il cui studio in Vallo della Lucania (SA), alla Via Gioacchino Murat n. 20, elegge domicilio.
appellante
nei confronti di:
( ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
5/10/1957 ed ivi elettivamente domiciliato in Via del Popolo n. 5, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, presso lo studio dell'Avv. Concetta Iannibelli.
appellato
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO QUESTA CORTE DI APPELLO Conclusioni delle parti: così trascritte:
per l'appellante: “Voglia l'eccellentissima Corte, rigettata ogni contraria e diversa istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere: in via preliminare, dichiarare intempestive le eccezioni di merito contenute nella memoria di costituzione del resistente nel procedimento di prime cure, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento in favore di
, essendo mutate le sue condizioni economiche e di salute all'epoca della Parte_1 separazione personale dei coniugi, nella misura non inferiore a € 600,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: “Voglia l'eccellentissima Corte rigettare la domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale nella parte in cui i coniugi hanno stabilito di non aver diritto al mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
per l'effetto, condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa del Parte_1 giudizio di secondo grado”; all'udienza del 17.10.2024 la Corte si è riservata per la decisione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pubblicata il 14.11.23 il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso del 25.3.23, ne rigettava la richiesta di ottenere una modifica
[...] delle condizioni economiche già fissate in sede di separazione consensuale, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 14.5.24 proponeva appello Pt_1
[...]
A dire dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che ella non riesca a far fronte al pagamento delle bollette relative all'utenza dell'immobile e alle spese condominiali;
che non abbia alcuna chance di rientrare nel mercato del lavoro, stante l'età matura, l'arretratezza economica del luogo e il provato stato depressivo da cui ella è affetta. L'appellante ha altresì dedotto che tali condizioni negative sono sopravvenute rispetto alla separazione consensuale e alle statuizione in essa contenute.
Si costituiva in data 16.9.24 , contestando nel merito la domanda Controparte_1
e chiedendo il rigetto del gravame. Acquisito il parere del Procuratore Generale in data
24.9.2024, che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del ricorso, la Corte all'udienza cartolare del 17.10.2024 si è riservato per la decisione.
Pag. 2 Motivi della decisione
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3. Col primo e unico motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 156, ult. co. c.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, idonei a fondare modifiche delle condizioni di separazione e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato.
In particolare, la ricorrente afferma che il mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine quale Operatrice OC IT (scaduto il 30/11/2020) e l'aggravarsi delle proprie condizioni psicofisiche sarebbero bastevoli a farle riconoscere il preteso mantenimento.
Il motivo non è accoglibile, risultando ripetitivo delle scarne allegazioni già svolte in primo grado e, conseguentemente, carente sul piano probatorio.
4. La separazione consensuale sottoscritta dalle parti, nella quale si afferma l'autosufficienza economica di entrambe, è stata interpretata dal primo giudice alla luce del suo tenore letterale e valutata con riferimento alla mancata allegazione di fatti nuovi rispetto alla situazione economica esistente al momento della separazione stessa.
Secondo l'orientamento del giudice di legittimità “qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, ordinanza 28436/17; Cass. civ., n. 17136/04).
5. La sopravvenienza di fatti idonei a giustificare la modifica delle condizioni di separazione, infatti, va apprezzata, alla luce delle finalità del provvedimento del quale si chiede la modifica e dei presupposti che il giudice deve considerare nel determinarne il contenuto, nel rispetto del principio di autonomia negoziale delle parti (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 28436 del 28/11/2017: “In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”).
Pag. 3 6. In tale prospettiva e con riferimento al profilo lavorativo, l'estinzione del contratto di lavoro non rappresenta di per sé indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di debenza e/o misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti -la prova della cui esistenza è a carico del coniuge richiedente la modifica- postula pur sempre un giudizio di merito sull'idoneità dell'estinzione a mutare radicalmente l'equilibrio esistente al momento della separazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sentenza 19605/16: nella specie, la
S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore”).
7. Nel caso di specie era già nota ad entrambe le parti la natura a tempo determinato del contratto di lavoro della ricorrente al momento della separazione, quando dichiaravano di essere autosufficienti e di non dover versare l'uno all'altro alcun mantenimento, sicchè tale circostanza non può assurgere a fattore modificativo in peius del complessivo assetto della situazione economica e non può essere qualificato come motivo sopravvenuto.
Peraltro dall'analisi dei documenti acquisiti in atti (cfr. docc. 4 e 5) risulta che il reddito percepito dalla ricorrente è addirittura aumentato rispetto alla stipula della separazione consensuale (da € 4.686,00 nel 2021 a € 5.880,00 nel 2022).
8. Non rileva nemmeno la documentazione medica versata in atti dalla ricorrente, da cui scaturirebbe uno “stato di forte e ansia, umore depresso e generale malessere”, che pur potendo in astratto menomare una specifica attività lavorativa, non è tale da impedire lo svolgimento di attività generiche di tipo esecutivo, e la stessa ricorrente non ha fornito prova di essersi attivata per reperire un'occupazione e di non essere riuscita a trovarla a causa delle patologie da cui è afflitta (cfr. Cass. 770/2020). Per completezza, è necessario aggiungere che la patologia di cui la ricorrente soffre era nota già “qualche anno”, quindi presumibilmente anche prima del decreto di omologazione del Tribunale (cfr. relazione psicologica versata in atti).
9. In definitiva, l'appello va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo
Pag. 4 unificato -ove dovuto per l'impugnazione da loro proposta- a norma dell'art. 13 comma
1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14/05/2024 da nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado, che liquida in complessivi €. 1.984,00, oltre RSF, IVA e CAP come per legge;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già versato.
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
Pag. 5